(29/7/1996)

ESPULSIONI

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Presupposti:

 
   

- espulsione e allontanamento possono essere adottati in caso di soggiorno illegale (dal Prefetto) o in caso di effettiva pericolosita' del soggetto (dal giudice o dal Ministro dell'interno);

Il caso di attivita' lavorativa svolta dal titolare di un permesso regolare che non abiliti al lavoro dovrebbe essere punito con un'ammenda ed eventualmente con il diniego di un successivo rinnovo, piuttosto che con l'allontanamento. Di fatto, comunque, le categorie di titolari di permessi di lunga durata non abilitate al lavoro sono pochissime e, nel caso di breve soggiorno, l'allontanamento dal territorio dello Stato potrebbe risultare sanzione sproporzionata, essendo il titolare del permesso comunque prossimo a lasciare l'Italia.

- in caso di pericolosita' del soggetto, la valutazione di questa non puo' prescindere da una sentenza di condanna (sia pure di primo grado) per reato grave (esclusa quindi l'espulsione per motivi di prevenzione), e puo' essere effettuata solo dal giudice (espulsione come misura di sicurezza), salvo che sussistano gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, adottata dal Ministro dell'interno);

 

- l'espulsione come misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento;

 

- devono essere previste misure premiali nel caso di stranieri che si sottraggano al circuito della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti, del traffico di immigrazione clandestina.

E' necessario che le misure premiali non equivalgano, di fatto, alla realizzazione dell'obiettivo di immigrazione abusiva.

   
   

2) Condizioni di non espellibilita':

 
   

- non e' espellibile, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) titolare di carta di soggiorno

 

b) familiare (o tutore, o affidatario) ricongiungibile di cittadino italiano o comunitario o di cittadino straniero titolare di carta di soggiorno

 

c) straniero che necessiti di cure urgenti

 

d) cittadina straniera incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi

 

e) richiedente asilo sulla base di presupposti non manifestamente infondati

 

f) straniero che decida di collaborare con la giustizia;

Dubbio; in connessione con le misure premiali. Va specificato meglio se si tratti di dissociazione o di collaborazione e se sia il caso di far valere questa categoria tra quelle non espellibili, ovvero se non convenga prevedere il rilascio (preventivo) di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

- la condizione di inespellibilita' permane finche' permangono i requisiti.

 
   
   

3) Modalita' di espulsione o di allontanamento e meccanismi di tutela:

 
   

- allo straniero sono assicurati

 

a) informazione sui diritti

 

b) assistenza dell'interprete

 

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi al TAR o in Cassazione

 

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese

 

e) contatto con familiari

 

f) recupero degli oggetti e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente;

 

- si procede a

 

A) espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera quando riguardi situazioni penalmente rilevanti o di rischio per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, ovvero stranieri che non siano mai stati titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi;

 

B) allontanamento (ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni), quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi;

 

- nel caso B), lo straniero e' informato della possibilita', entro trenta giorni,

a) di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, dello stesso tipo di quello precedentemente posseduto, per il quale possegga i requisiti

b) di richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti,

ovvero

c) di presentare ricorso al TAR contro il provvedimento di ingiunzione, con effetto sospensivo immediato;

 

- in entrambi i casi, allo straniero vengono rilevate le impronte digitali;

 

- lo straniero che, nel caso B), non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni e che non abbia avviato alcuna delle procedure a), b) o c), e' espulso come nel caso A).

 

- qualora, nel caso A), non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento alla frontiera o qualora lo straniero chieda di far riesaminare la propria posizione o di dar luogo ad uno degli atti ai quali ha diritto (lettere c-f sopra), si da' luogo ad un provvedimento di custodia;

 

- entro quarantotto ore interviene il giudice per verificare la leggittimita' del provvedimento e l'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero;

 

- il giudice decide, accertata la legittimita' del provvedimento di custodia, se

 

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un prefissato massimo numero di giorni (es.: trenta), qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data,

 

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero (con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza) per consentire il perfezionamento o il riesame della sua posizione (ad es.: da parte della Commissione per l'Asilo) o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, o in attesa che l'allontanamento sia eseguibile,

 

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una categoria non espellibile,

 

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se l'espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia,

 

e) revocare il provvedimento di espulsione nel caso in cui questo interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile;

Riguardo all'incongruita' della sanzione e' possibile invocare l'applicazione dell'art.700 del C.P.C.?

- lo straniero cutodito ha diritto ai contatti con i familiari, i funzionari della rappresentanza consolare e i rappresentanti delle organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo, e ad essere da questi visitato;

 

- il regime di custodia avviato su richiesta dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento;

 

- si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera;

 

- il Tribunale per i minorenni interviene ogni qualvolta l'espulsione riguardi un minore, ovvero un familiare o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia;

 

- il Tribunale per i minorenni stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle precedenti norme;

Si pensi ad esempio al caso in cui un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il Tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.

- il ricorso al TAR contro il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non ha effetto sospensivo automatico.

 
   
   

4) Stranieri privi di documento di viaggio:

 
   

- stipula di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale.

 

- subordinazione degli aiuti ai governi alla effettiva realizzazione di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e ammessi in forza degli accordi;

 

- verifica del ripetto degli accordi (in particolare in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona) ad opera di un organismo di controllo (es.: rappresentanze diplomatiche, Commissione per il rispetto dei diritti dell'uomo, etc.);

 

- lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo;

 

- lo straniero che rifiuti di dimostrare la propria identita' e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Risulta cosi' aggravata la sua posizione in relazione alla possibilita' di rientro in Italia.

   
   

5) Reingresso successivo ad espulsione:

 
   

- autorizzato dopo un numero varabile di anni (fissato in relazione alla gravita' del motivo dell'espulsione;

 

- autorizzato, di norma, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo o il diritto all'unita' familiare;

 

- il reingresso non autorizzato, in assenza dei requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione, e' perseguito penalmente.