(Sergio Briguglio 16/4/1996)

 

ALCUNI PUNTI CRITICI DELLE PROPOSTE DI LEGGE

DELLA DESTRA RELATIVE ALL'IMMIGRAZIONE

 

 

Martinat-Fini

- Impedito l'ingresso dello straniero extracomunitario che nel proprio Paese abbia riportato (o possa riportare in seguito a procedimenti in corso) condanne superiori a trenta giorni di reclusione (quale che sia il reato; Mandela sarebbe cosi' respinto...).

- Non ammessa la garanzia di un privato per la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento.

- Reddito minimo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno pari al doppio della pensione sociale. (Art.8)

- Impedito l'accesso ad attivita' lavorative agli studenti e ai familiari ricongiunti.

- Abolito l'effetto sospensivo automatico del ricorso contro l'espulsione. (Art.9)

- Accompagnamento immediato alla frontiera dell'espulso in luogo della semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

- Espulsione in caso di condanna in primo grado (o, in alcuni casi, di semplice rinvio a giudizio) per reati che comportino pene superiori ai tre mesi di reclusione (tra i reati considerati, l'omissione di soccorso, le lesioni colpose, la diffamazione...). (Art.10)

- Espulsione per chi si dedichi alla prostituzione.

- Non consentito l'utilizzo di lavoratori extracomunitari per profili infermieristici.

 

Luigi Negri

- Respingimento della domanda di asilo nei casi in cui il richiedente sia stato condannato in Italia per un reato per il quale sia previsto l'arresto in flagranza.

- Visto di ingresso per soggiorni di breve durata (culto, turismo, visita a familiari, etc...) equipollente al permesso di soggiorno.

- Reddito minimo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno pari al quadruplo della pensione sociale.

- Ricongiungimento familiare consentito solo dopo tre anni di soggiorno e condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al quintuplo della pensione sociale.

- Non ammessa l'istanza di sospensione nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione.

- Accompagnamento immediato alla frontiera dell'espulso in luogo della semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

- Reclusione fino a quattro anni per lo straniero irregolarmente presente in Italia o privo di documento di identificazione.

- Reclusione non inferiore a otto anni per chi faccia parte di associazioni finalizzate all'ingresso illegale di stranieri o al loro collocamento lavorativo illegale.

- Multa fino a venti milioni di lire per chi ospiti uno straniero irregolare.

- Abrogato il comma 10 dell'articolo 7 della legge Martelli, che sancisce il principio di "non refoulement".

 

Schema di disegno di legge del Comitato Interministeriale (Guidi-Gasparri)

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi, solo nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e il paese di provenienza; conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro stagioni lavorative in Italia e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di precedenza per l'anno successivo per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente, fruibile fino a completamento dei flussi previsti dalla programmazione.

- Per il primo anno di applicazione: diritto di precedenza per gli irregolari che lascino l'Italia entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (a condizione che l'Italia stipuli accordi bilaterali con i rispettivi paesi di provenienza).

- Abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso e accompagnamento immediato alla frontiera, qualora l'espulsione riguardi uno straniero entrato in Italia clandestinamente.

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero entrato clandestinamente in Italia e per l'espulso che si trattenga illegalmente in Italia.

- Arresto fino a sei mesi per chi rifiuti di esibire il passaporto all'atto di un controllo.

 

Testo-base Nespoli (in corsivo e' riportata, ove possibile, la fonte)

- Impedito l'ingresso dello straniero extracomunitario che nel proprio Paese abbia riportato (o possa riportare in seguito a procedimenti in corso) condanne superiori a trenta giorni di reclusione (quale che sia il reato; Mandela sarebbe cosi' respinto...). (Art.1, comma 1; da Martinat-Fini, art.1)

- Reclusione non inferiore a otto anni per chi faccia parte di associazioni finalizzate all'ingresso illegale di stranieri o al loro collocamento lavorativo illegale. (Luigi Negri)

- Regolamentazione del lavoro stagionale: permesso di sei mesi, solo nell'ambito di accordi bilaterali tra l'Italia e il paese di provenienza; conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato, dopo quattro stagioni lavorative in Italia e in presenza di offerta di lavoro a tempo indeterminato; diritto di precedenza per l'anno successivo per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente, fruibile fino a completamento dei flussi previsti dalla programmazione. (Schema Comitato)

- Per il primo anno di applicazione: diritto di precedenza per gli irregolari che lascino l'Italia entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (a condizione che l'Italia stipuli accordi bilaterali con i rispettivi paesi di provenienza). (Schema Comitato)

- Abolizione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso e accompagnamento immediato alla frontiera, qualora l'espulsione riguardi uno straniero entrato in Italia clandestinamente. (Schema Comitato)

- Impedito l'accesso ad attivita' lavorative agli studenti e ai familiari ricongiunti. (Art.9, comma 1; da Martinat-Fini, art.5)

- Limitazione dell'effetto sospensivo automatico del ricorso al caso di espulsione di straniero regolarmente soggiornante o titolare di un permesso scaduto da non piu' di quarantacinque giorni.

- Ricongiungimento familiare consentito solo dopo tre anni di soggiorno e condizionato alla disponibilita' di un reddito non inferiore al quintuplo della pensione sociale. (Art.9, comma 3; da Luigi Negri, art.5)

- Obbligo di firma per l'espulso, nei casi in cui non si possa procedere immediatamente a espulsione, per un periodo di durata massima di trenta giorni; trascorsi i trenta giorni, obbligo per lo straniero di lasciare l'Italia entro quarantotto ore; reclusione fino a tre anni in caso di trasgressione. (Art.10)

- Reclusione fino a tre anni per lo straniero entrato clandestinamente in Italia e per l'espulso che si trattenga illegalmente in Italia. (Art.11; da Schema Comitato, art.7, comma 4)

- Arresto fino a sei mesi per chi rifiuti di esibire il passaporto all'atto di un controllo. (Schema Comitato)

- Effetto retroattivo delle norme sulle espulsioni, trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.