TITOLO
Disposizioni di carattere sanitario
ART. 1
Stranieri obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.)
1. I cittadini stranieri legalmente residenti in Italia con regolare attività di lavoro e relativo versamento dei contributi di assicurazione sociale hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo ed all'assistenza erogata in Italia dal S.S.N..
2. I cittadini stranieri iscritti nelle liste di collocamento e non occupati, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati iscritti nelle liste di collocamento per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal S.S.N., alla sua validità temporale ed al relativo obbligo contributivo.
3. Gli stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato, nonchè quelli in possesso di valido permesso di soggiorno per richiesta di asilo, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto attiene l'iscrizione al S.S.N..
4. L'assistenza spetta altresì ai familiari a carico soggiornanti sul territorio italiano.
ART. 2
Iscrizione volontaria al S.S.N.
1. Il cittadino straniero regolarmente soggiornante e residente sul territorio nazionale, non rientrante tra le categorie di cui al precedente articolo è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al S.S.N. valida anche per i familiari a carico.
Per l'iscrizione al S.S.N. deve essere corrisposto, a titolo di partecipazione alle spese, un contributo annuale nella stessa misura percentuale prevista per i cittadini italiani, del reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo non può, in ogni caso, essere inferiore all'importo che sarà fissato con Decreto del Ministro della Sanità emanato periodicamente (o 'con periodicità.......').
2. L'iscrizione volontaria al S.S.N. può essere altresì richiesta:
a) dai cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio.
b) dai cittadini stranieri collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari approvato dal Consiglio d'Europa il 24 novembre 1969 e ratificato con legge 18 maggio 1973, n.304.
3. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al S.S.N., a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale secondo gli importi e le modalità che saranno fissati, con riferimento alle diverse categorie di soggetti, con il Decreto del Ministro della Sanità di cui al comma 1.
4. Il contributo per gli stranieri indicati alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 non è valido per i familiari a carico.
ART. 3
Stranieri non iscritti al S.S.N.
1. Per le prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, erogate ai cittadini stranieri non iscritti al S.S.N. devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 8, comma 5 e 7, del decreto legislativo 30/12/92 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n. 517.
2. Nel Caso di cure prestate a persone in stato di indigenza ed in ogni altro caso in cui le spese delle cure urgenti ospedaliere indicate nel comma 1 rimangano insolute, le spese relative alle predette prestazioni sono rimborsate ai presidi sanitari che le hanno erogate da parte del Ministero dell'Interno secondo le vigenti modalità.
3. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonchè la disciplina, di cui all'art. 11, comma 20 del Decreto Leg.vo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non saranno stipulate le convenzioni previste dal richiamato art. 11, comma 20 e salvo quanto sarà previsto nelle stesse, i cittadini italiani e stranieri di cui al predetto art. 11, comma 20, che chiedano di essere assicurati presso il S.S.N., sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura stabilita con Decreto del Ministro della Sanità.
4. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, che sono privi di risorse economiche sufficienti, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, senza oneri a carico - fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani - le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:
a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni;
b) interventi di profilassi internazionale;
c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
5. Alle cittadine straniere è altresì garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane.
E' altresì garantita la tutela della salute del minore, in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27/5/1971 n. 176.
Agli effetti di tale tutela si intende per minore il bambino tra 0 e 14 anni.
Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti fatte salve le quote di partecipazione alla spesa.
6. L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
7. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni di urgenza a carico del Ministero dell'Interno, per le rimanenti prestazioni contemplate nel comma 4 del presente articolo il finanziamento è previsto nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.
8. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma 4, si considera privo di risorse economiche sufficienti lo straniero che è titolare di un reddito inferiore a quello previsto dalla normativa regolante l'ingresso degli stranieri in Italia.
Al fine di fruire del trattamento riservato all'indigente, lo straniero è tenuto a produrre dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non è mendace.
ART. 4
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Il cittadino straniero, per ottenere il visto o il permesso di soggiorno in Italia per cure di cui all'art....della presente legge, ((previsti dalla legge 8.2.1990 n. 39, art. 2,)) deve presentare una dichiarazione dell'Istituto prescelto che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa, la durata presunta del trattamento terapeutico ed attesti l'avvenuto deposito, presso la Banca cassiere dell'Istituto stesso, dell'ammontare, in lire italiane, pari al presumibile costo delle prestazioni sanitarie richieste.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
3. E' altresì previsto il trasferimento per cure in Italia nell'ambito di programmi umanitari del Governo - ai sensi dell'art, 12 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 - previa autorizzazione del Ministero della Sanità d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri. Le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, tramite le Regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al Fondo Sanitario Nazionale.
ART. 5
Svolgimento di attività professionali in materia sanitaria
1. Gli stranieri in possesso di laurea o diploma in materia sanitaria, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale, iscriversi nei relativi Albi e svolgere l'attività professionale corrispondente. Si prescinde a tal fine dalla sussistenza ((della condizione di reciprocità e)) del requisito di possesso della cittadinanza italiana.
Risultano esclusi i soggetti che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, per i quali i titoli conseguiti non hanno valore legale in Italia.
2. Con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da emanarsi entro 90 ((o 60 ?)) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento in Italia dei titoli professionali.
3. L'impiego di cittadini stranieri (extracomunitari) per l'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, è consentito da parte dei presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti e con le modalità di cui alla programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia prevista dall'articolo...
L'impiego da parte dei presidi sanitari pubblici può essere autorizzato con Decreto del Ministro della Sanità.