(12/12/1996)
ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Elementi essenziali |
Note |
1) Accesso all'abitazione. |
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- I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. Si prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocita'. |
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2) Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri. |
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- I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di Hansen o da TBC. |
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- I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni. |
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- Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza. |
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- Per l'ammissione dei minoi stranieri agli asili nido e al godimento delle relativi prestazioni si prescinde dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori. |
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- Il regolamento di attuazione della legge disciplina le modalita' di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato. |
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- E' fatta salva la facolta' delle Regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali. |
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- Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalita' in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni. |
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- Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla sussistenza della condizione di reciprocita'. |