(12/12/1996)

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI

SOCIO-ASSISTENZIALI

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Accesso all'abitazione.

 
   

- I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. Si prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.

 
   
   

2) Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri.

 
   

- I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di Hansen o da TBC.

 

- I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

 

- Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

 

- Per l'ammissione dei minoi stranieri agli asili nido e al godimento delle relativi prestazioni si prescinde dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

 

- Il regolamento di attuazione della legge disciplina le modalita' di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

 

- E' fatta salva la facolta' delle Regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali.

 

- Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalita' in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

 

- Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.