(13/12/1996)

 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VISTI DI INGRESSO, SUI

PERMESSI DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 

Art. 1

Visti di ingresso.

1. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto.

2. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

3. Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 2

Reingresso nel territorio dello Stato.

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non e' richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita' ovvero di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno, quale, ad esempio, la ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso.

2. Il regolamento di attuazione della legge puo' prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello stato, e indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

 

Art. 3

Permessi di soggiorno.

1. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla Questura del luogo di dimora.

2. La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

3. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

4. Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo e' rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta e' autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla eventuale titolarita' del permesso in scadenza.

5. In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facolta' di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

6. Il permesso di soggiorno puo' essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla legge.

7. Il permesso di soggiorno puo' essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

8. Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato dal Questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

9. Detti provvedimenti devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

10. Contro detti provvedimenti puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

11. Lo straniero non iscritto all'anagrafe e' tenuto a comunicare alla questura, entro il termine di trenta giorni, ogni variazione di domicilio.

 

Art. 4

Permesso di soggiorno straordinario.

1. Il Ministro dell'interno puo' disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui cio' sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

2. Il permesso straordinario da' al titolare facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

 

Art. 5

Iscrizione anagrafica.

1. Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale.

2. La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato.

3. Il regolamento di attuazione della legge prevede la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalita' di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.

 

 

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

 

Art. 1

Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.

1. Il Governo programma annualmente i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

2. Il decreto di programmazione indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendano necessari gli ingressi, e puo' prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla Regione di destinazione.

3. Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o al quadro normativo; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

 

Art. 2

Censimento dell'offerta di lavoro subordinato.

1. Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

3. La graduatoria e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione.

4. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce modi e tempi per la raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di prenotazione.

 

Art. 3

Ingresso per lavoro subordinato.

1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro.

 

Art. 4

Ingresso per lavoro autonomo.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo e' autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attivita' non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonche' la dimostrazione della capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di accertamento della sussistenza di detti requisiti.

 

Art. 5

Permesso di soggiorno per lavoro.

1. Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il Questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

2. Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facolta' di

a) iscriversi nelle liste di collocamento;

b) stipulare qualunque contratto di lavoro;

c) svolgere attivita' di lavoro autonomo;

d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;

e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

3. L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

4. E' subordinata a preventivo accertamento di indisponibilita' di lavoratori solo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad un determinato settore lavorativo o qualifica professionale e il contratto di lavoro riguardi una diverso settore o una diversa qualifica, e salvo che dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro e' rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

a) disponga di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

b) abbia un rapporto di lavoro in corso, ovvero abbia completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta.

Il permesso e' rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle suddette condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

6. Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parita' di trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

Art. 6

Svolgimento di attivita' lavorativa da parte di titolari di altri permessi.

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, sono consentiti, con le stesse modalita' e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, nonche' ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dalla presente legge.

2. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

b) possegga i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

c) svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo;

d) rientri in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti.

 

Art. 7

Accertamento di indisponibilita' di lavoratori.

1. L'accertamento di indisponibilita' di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati internazionali.

2. L'accertamento di indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. L'indisponibilta' si considera accertata quando sia trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualifica professionale.

 

Art. 8

Contributi previdenziali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza di tali accordi detti contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

Art. 9

Lavoro stagionale.

1. Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato e' specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attivita' lavorative avente carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attivita' cosi' individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di sei mesi.

2. Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro. Puo' altresi' svolgere attivita' di lavoro autonomo.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale puo' essere prorogato, anche piu' volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di attivita' non occasionale di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

4. Il lavoratore stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta stabilite dal regolamento di attuazione della legge ha diritto di reingresso in Italia da far valere, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione della legge, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

 

Art. 10

Limiti di applicazione della condizione di reciprocita' riguardo alle attivita' lavorative.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di attività artigianali o commerciali, ne' l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

2. Non e' soggetta a condizione di reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'acquirente.

4. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' lo svolgimento di attivita' professionali, ne' l'iscrizione nei relativi albi, da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia. A tal fine, si prescinde altresi' dal possesso della cittadinanza italiana.

 

 

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO.

 

Art. 1

Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio.

1. Il visto di ingresso per studio e' rilasciabile a chi dimostri

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato.

2. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di preiscrizione e iscrizione ai diversi corsi di studio e di richiesta e rilascio del visto.

3. Il permesso di soggiorno per studio e' rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

4. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed e' rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della legge.

5. In caso di studi universitari, il permesso e' rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale.

6. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

7. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

8. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

9. Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro, anche in mancanza dei relativi requisiti.

10. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto nella misura determinata dallo stesso regolamento.

 

Art. 2

Scuola dell'obbligo.

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.

 

Art. 3

Scuola secondaria.

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 4

Studi universitari.

1. La Repubblica Italiana si adopera per a promozione del diritto internazionale allo studio, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri compresa tra il cinque e il dieci per cento del totale degli iscritti negli atenei italiani.

2. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purche' sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria conseguito in Italia, ovvero conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua italiana effettuato dall'Universita' in cui lo straniero intende iscriversi.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso Università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della legge.

4. Lo straniero in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero, e riconosciuti in Italia e' ammesso a sostenere gli esami di abilitazione professionale a parita' di condizioni con il cittadino italiano, anche quando non sussista la condizione di reciprocita'.

5. L'ammissione alle Scuole di specializzazione degli stranieri in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia o dichiarata equipollente al titolo richiesto ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

6. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR 382/1980. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dal collegio dei docenti del dottorato.

7. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previsti dalle leggi dello Stato e della Regione a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche quando non sussista la condizione di reciprocita'.

8. Qualora i dottorandi e gli specializzandi siano in possesso di laurea conseguita in Italia, ovvero conseguita all'estero e riconosciuta in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche quando non sussista la condizione di reciprocita'.

9. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica puo' assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonché a cittadini stranieri iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Dette borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo.

10. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

 

 

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Art. 1

Diritto all'unita' familiare.

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unita' familiare, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989.

3. Anche in deroga alle disposizioni della legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero puo' essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'eta' del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

 

Art. 2

Ricongiungimento familiare.

1. Il ricongiungimento familiare puo' essere richiesto alla Questura del luogo di dimora da

a) cittadini italiani o comunitari;

b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento puo' essere richiesto per i seguenti familiari:

a) coniuge non separato;

b) figli minori non coniugati ovvero attualmente legalmente separati;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;

e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Ai fini del ricongiungimento

a) si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente e' equiparato al coniuge.

4. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico.

5. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibire impegno da parte di privato o di ente nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento.

6. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari gia' presenti o con i quali lo straniero intende attuare il ricongiungimento, nonche' della loro eventuale capacita' di reddito, valutata sulla base della disponibilita' di un'offerta di assunzione in Italia.

7. Ai fini della dimostrazione di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, lo straniero puo' chiedere alla competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di dimostrazione della sussistenza dei vincoli familiari richiesti per il ricongiungimento e, in particolare, la possibilita' di dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la documentazione non sia prevista, o comunque non sia ottenibile, nel Paese di appartenenza dello straniero.

9. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il nulla-osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

10. Il Questore rifiuta il nulla-osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per la sicurezza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

11. Contro il diniego del nulla-osta lo straniero puo' presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore, competente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i Minorenni.

12. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. E' altresi' consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti relativi a reddito e alloggio. E' in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potesta'.

13. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

 

Art. 3

Coesione familiare:

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare e' rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione possa per cio' essere revocato, annullato o disapplicato.

2. Il permesso e' rilasciato con durata pari a quella del documento di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata e' illimitata per coesione con stranieri titolari di documento di soggiorno di durata illimitata. Nei casi specificamente previsti dalla presente legge, in luogo del permesso per coesione familiare, e' rilasciata la carta di soggiorno.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso e' condizionato di norma al rinnovo del documento di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato puo' avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore e' concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

 

Art. 4

Visita a familiari:

1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato al coniuge e ai familiari entro il secondo grado dello straniero titolare di documento di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto di ingresso e' la presentazione di garanzia per il sostentamento dei familiari da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e puo' essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari puo' essere convertito solo in permesso per cure mediche o per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

 

 

SANITA'

 

Art. 1

Iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle categorie non produttrici di reddito ma non equiparabili ai disoccupati considerate all'articolo 2, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di un permesso per richiesta di asilo e' tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso in corso di validita' o il documento equipollente, quale, ad esempio, la ricevuta della richiesta di rinnovo.

5. L'iscrizione avviene nella USL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la Sanita', lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso di soggiorno e' equiparato al cittadino residente.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della USL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova USL.

7. Vale per lo straniero la parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di contribuzione per lo straniero presente in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.

8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte.

9. Nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

10. Il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2

Copertura assicurativa per stranieri, titolari di permessi di lunga durata, appartenenti a categorie non produttrici di reddito ma non equiparabili ai disoccupati.

1. I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.

2. Detti titolari possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per gli studenti universitari, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

 

Art. 3

Assistenza sanitaria per stranieri non coperti da assicurazione.

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. E' altresi' garantita senza oneri a carico degli interessati, la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle disposizioni emanate con Legge 485/1975, con Legge 194/1978 e con Decreto del Ministro della sanita' 6 Marzo 1995, a parita' di trattamento con le cittadine italiane, nonche' la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27/5/1971 n. 176. Agli effetti di tale tutela si intende per minore la persona di eta' non superiore a quattordici anni.

3. Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi precedenti sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della USL.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.

6. In caso di dichiarazione di indigenza, la USL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Modalita' di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Le modalita' di recupero delle spese da parte della USL sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge in conformita' con la presente disposizione.

 

Art. 4

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

1. L'ingresso per cure mediche e' consentito a chi debba ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto sono necessarie documentazione che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario e garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure.

5. Il permesso ha durata massima di novanta giorni, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 

Art. 5

Accordi bilaterali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 6

Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati.

1. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo permesso di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge.

 

 

ACCESSO ALL'ALLOGGIO E AD ALTRE PRESTAZIONI

SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 1

Accesso all'abitazione.

1. I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti accedono, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, all'edilizia residenziale pubblica, all'intermediazione delle agenzie sociali predisposte per agevolare la locazione, al credito agevolato finalizzato all'ottenimento della prima casa. Si prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.

 

Art. 2

Prestazioni socio-assistenziali in favore di cittadini stranieri.

1. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche previste per coloro che sono affetti dal morbo di Hansen o da TBC.

2. I titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani riguardo all'erogazione delle prestazioni economiche ed assistenziali previste per i sordomuti, per i ciechi civili e per gli invalidi civili, incluse le prestazioni previste per i minori di diciotto anni.

3. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno fruiscono delle prestazioni erogate dai servizi sociali regionali, provinciali e comunali, inclusi gli interventi di assistenza speciale in caso di indigenza.

4. Per l'ammissione dei minoi stranieri agli asili nido e al godimento delle relativi prestazioni si prescinde dalla regolarita' del soggiorno e dalla posizione lavorativa in atto dei genitori.

5. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le modalita' di erogazione di contributi per il trasporto nel Paese di origine delle salme dei cittadini stranieri deceduti nel territorio dello Stato.

6. E' fatta salva la facolta' delle Regioni di prevedere, con legge, ulteriori e più favorevoli disposizioni a riguardo dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio in materia di prestazioni socio-assistenziali.

7. Il Sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, puo' disporre interventi socio-assistenziali, ivi inclusa l'ospitalita' in strutture di accoglienza, in favore di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

8. Si prescinde, per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente articolo, dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.

 

 

CARTA DI SOGGIORNO

 

Art. 1

Condizioni di rilascio.

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, detto carta di soggiorno, puo' essere concesso al cittadino straniero regolarmente soggiornante che appartenga ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro;

b) rifugiato;

c) familiare di cittadino italiano, comunitario o straniero titolare di carta di soggiorno che rientri tra quelli con cui e' consentito attuare il ricongiungimento familiare;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio e' che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che possa comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione.

 

Art. 2

Caratteristiche della carta di soggiorno.

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno da' al titolare

a) facolta' di esercitare qualunque diritto civile, anche quando non sussista la condizione di reciprocita';

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative.

3. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero, questi ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta puo' avvenire per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno puo' essere revocata solo in caso di cessazione dello status di rifugiato.

 

Art. 3

Tutela giurisdizionale.

1. In caso di diniego di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento del permesso di soggiorno di cui e' titolare, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONDIZIONE

DI RECIPROCITA'

 

Art. 1

Condizione di reciprocita'.

1. La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulti non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocita' al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

 

Art. 2

Ulteriori limiti di applicazione della condizione di reciprocita'.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante.

2. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.

 

 

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

 

Art. 1

Respingimento alla frontiera.

1. Lo straniero che intende fare ingresso nel territorio dello Stato e' respinto quando sussista una delle seguenti circostanze:

a) mancanza di documenti o di requisiti in materia assicurativa e doganale, prescritti per l'ingresso;

b) pericolo per ordine pubblico, sicurezza dello Stato, sicurezza di uno Stato membro dell'Unione Europea, salvo che vi ostino ragioni di carattere umanitario;

c) segnalazione di appartenenza a organizzazioni mafiose, o dedite al traffico di stupefacenti, o terroristiche, o dedite all'immigrazione illegale;

d) in caso di ingresso in esenzione dall'obbligo di visto, mancanza di mezzi di sostentamento sufficienti, come stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, o di corrispondente garanzia fornita da ente o da privato in Italia.

2. Qualora il respingimento riguardi un minore, ovvero un genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia, competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni. Il Tribunale adotta le disposizioni idonee a tutelare i diritti del minore, anche in deroga alle diverse norme di legge.

3. Non si procede a respingimento se questo puo' pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

4. Non puo' essere respinto lo straniero titolare di permesso di soggiorno in corso di validita' o che in base alla legge abbia diritto al reingresso nel territorio dello Stato.

 

Art. 2

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

1. Il provvedimento di respingimento e' adottato con provvedimento scritto e motivato ed e' comunicato allo straniero in lingua a lui comprensibile. Devono essere indicate le modalita' di impugnazione.

2. Salvo il caso di adozione del provvedimento di custodia e corrispondente procedimento giurisdizionale di convalida, il respingimento e' eseguito con accompagnamento a bordo del vettore che nel modo piu' rapido conduce al Paese di appartenenza, o, in caso di apolidia, di stabile residenza, ovvero nel Paese di provenienza del cittadino respinto, o, su richiesta dell'interessato, in qualsiasi altro Paese in cui sia consentito il suo ingresso.

3. In caso di mancata comunicazione all'autorita' di Pubblica sicurezza relativa alla mancanza dei documenti richiesti per l'ingresso, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del vettore che ha condotto lo straniero in Italia, salvo il caso di presentazione di domanda di asilo da parte di questi. Negli altri casi, ove lo straniero non possa provvedervi, gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Ministero dell'interno.

4. Non e' consentito il respingimento dello straniero verso un Paese nel quale l'interessato possa essere o dichiari di poter essere in pericolo per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, o dal quale possa essere inviato in paese in cui non sia protetto dal pericolo.

5. In ogni caso e' garantita, allo straniero respinto, l'assistenza, anche per presentazione di ricorsi, delle strutture o dei servizi di accoglienza istituiti ai valichi di frontiera.

 

Art. 3

Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.

1. In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo ovvero in caso di impossibilita' di eseguire il provvedimento di respingimento entro ventiquattro ore, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

2. Se il provvedimento di custodia e' adottato per sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero per l'esistenza di rischi per l'incolumita' o la liberta' personale dello straniero nel paese verso il quale dovrebbe essere respinto, e' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

3. E' informato il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

4. Il pretore ovvero il Tribunale per i minorenni esaminano i provvedimenti e, con l'eventuale ausilio di un interprete, informano lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facolta' dello straniero. Il pretore ovvero il Tribunale per i minorenni possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) convalidano i provvedimenti gia' adottati e ordinano la continuazione della custodia, purche' l'eventuale sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo risulti certa e comunque sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni;

b) convalidano i provvedimenti e ordinano il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio in condizioni di sicurezza entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispongono modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minore;

d) annullano i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa l'eventuale sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della eventuale domanda di asilo;

e) convalidano i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordinano l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato per consentire la presentazione di una domanda di asilo qualora i motivi di pericolo legati alla scelta del Paese di destinazione appaiano non manifestamente infondati.

5. L'ordinanza del pretore ovvero del Tribunale per i minorenni e' notificata allo straniero, con una traduzione in lingua a lui comprensibile, e all'Ufficio di polizia di frontiera. E' immediatamente esecutiva.

6. Contro la decisione del pretore ovvero del Tribunale per i minorenni lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione. La presentazione di ricorso, limitatamente al caso di sospetta inammissibilita' della domanda di asilo ovvero di presunto pericolo per l'incolumita' dello straniero, sospende l'esecuzione del provvedimento. In questo caso lo straniero e' ammesso nel territorio dello Stato. Il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e puo' chiedere al Tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

7. Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Il trasgressore e' punito con la pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla scarcerazione. Non si procede a espulsione susseguente alla scarcerazione qualora il pretore o il Tribunale per i minorenni adottino uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

8. Lo straniero puo' rinunciare in qualunque momento all'istanza di ingresso nel territorio dello Stato. Lo stato di custodia e' immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

9. Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche. Gli oneri sono a carico del Ministero dell'interno. Lo straniero ha altresi' il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

10. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.

 

 

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO

STATO ED ESPULSIONE

 

Art. 1

Presupposti.

1. L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato puo' essere disposto in caso di soggiorno illegale.

2. L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di pericolosita' accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione puo' altresi' essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

3. L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal Prefetto.

4. L'espulsione in caso di pericolosita' accertata dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

5. L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

6. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi ostino inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

 

Art. 2

Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato.

1. Non puo' essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

c) straniero nato in Italia;

d) straniero minore di eta';

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

f) straniero che necessiti di cure urgenti;

g) cittadina straniera incinta o che abbia partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

h) rifugiato o richiedente asilo.

2. La condizione di inapplicabilita' del provvedimento di espulsione o di allontanamento permane finche' permane il possesso dei requisiti da parte dello straniero.

 

Art. 3

Modalita' di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela.

1. Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti

a) informazione sui propri diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' eseguito con l'intimazione di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il Questore puo' disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalita' e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identificazione, il Questore puo' procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge, e puo' chiedere all'autorita' giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

3. Lo straniero e' informato della facolta' di procedere, entro il predetto termine, ad una delle seguenti azioni

a) richiedere, quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di permesso di soggiorno per motivi di cura, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possegga i requisiti;

b) richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;

d) richiedere la decisione del Tribunale per i Minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

4. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera c) ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice puo' annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

5. Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni, avviato una delle procedure di cui alle lettere a)-d) del comma 3, il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento e' revocato. In caso contrario lo straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata. Lo straniero che non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti e' espulso.

6. I provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera.

7. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento o in cui si debba dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi e' sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

8. Entro quarantotto ore il pretore e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

9. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento e accolte le deduzioni dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non puo' essere adottato;

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

10. Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

11. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera

12. Il Tribunale per i minorenni e' investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge.

13. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione non ha effetto sospensivo immediato.

 

Art. 4

Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato.

1. Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi per il rimpatrio e il reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale sia adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

 

Art. 5

Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio.

1. Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

3. Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo.

 

Art. 6

Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione.

1. Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non puo' rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

2. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

3. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario il diritto all'unita' familiare dell'interessato, ed e' consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo.

4. Il reingresso non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che sussistano i requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione.

 

 

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

Art. 1

Diritto di difesa.

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio gratutito. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarita' del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

 

Art. 2

Trattamento penitenziario dello straniero.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 1

Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

 

Art. 2

Norme di salvaguardia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari.