(9/12/1996)
DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Elementi essenziali |
Note |
1) Diritto di difesa. |
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- Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio gratutito. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarita' del soggiorno. |
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- Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile. |
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2) Trattamento penitenziario dello straniero. |
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- Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi. |
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- Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta. |
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- L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione. |
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- Allo straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna. |