(9/12/1996)

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Diritto di difesa.

 
   

- Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio gratutito. Si prescinde, a tal fine, dal requisito di regolarita' del soggiorno.

 

- Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

 
   
   

2) Trattamento penitenziario dello straniero.

 
   

- Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

 

- Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

 

- L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

 

- Allo straniero detenuto e' rilasciato, allo scadere della pena, un permesso di soggiorno di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso in cui a carico dello straniero sia stato adottato il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.