(6/12/1996)

ESPULSIONI

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Presupposti.

 
   

- L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di soggiorno illegale o in caso di pericolosita' accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto.

 

- L'espulsione per soggiorno illegale e' disposta dal Prefetto.

 

- L'espulsione in caso di pericolosita' accertata dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

Un punto controverso e' rappresentato dall'opportunita' di introdurre la possibilita' di espulsione quale misura cautelare disposta dal G.I.P. su proposta del Pubblico ministero. Una delle proposte in tal senso prevede l'espulsione in seguito a condanna di primo grado per reati di gravita' intermedia e successivo arresto convalidato per reati dello stesso tipo.

- L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

Dovrebbero essere anche previste misure di protezione nei confronti di stranieri che si sottraggano al circuito della prostituzione, nonche' misure premiali nel caso di stranieri che forniscano all'autorita' giudiziaria elementi utili ad individuare i responsabili dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di stupefacenti, al traffico di immigrazione clandestina. E' evidente come, in prima approssimazione, tra le misure previste non possa mancare il rilascio di un permesso di soggiorno (ad esempio, per motivi di giustizia, con abilitazione al lavoro). E' necessario pero' che le misure in questione non equivalgano, di fatto, alla realizzazione dell'obiettivo di immigrazione abusiva.

- L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi ostino inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

 
   
   

2) Condizioni di non espellibilita':

 
   

- Non e' espellibile, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

 

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

 

c) straniero nato in Italia;

 

d) straniero minore di eta';

((...))

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

 

f) straniero che necessiti di cure urgenti;

 

g) cittadina straniera incinta o che abbia partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

 

h) rifugiato o richiedente asilo.

 

- La condizione di inespellibilita' permane finche' permangono i requisiti.

 
   
   

3) Modalita' di espulsione e meccanismi di tutela.

 
   

- Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione sono garantiti

 

a) informazione sui propri diritti;

 

b) assistenza dell'interprete;

 

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

 

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

 

e) contatto con familiari;

 

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

 

- L'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di permesso di soggiorno per motivi di cura. Lo straniero e' informato della facolta' di procedere, entro trenta giorni, ad una delle seguenti azioni

E' opportuno inserire il titolare di permesso per motivi di cura nella casistica relativa a questa prima modalita'. Le cure infatti costituiscono un valido motivo per sanare la posizione irregolare anche quando non siano strettamente urgenti.

a) richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno dello stesso tipo di quello di cui era originariamente titolare, per il quale egli possegga i requisiti;

 

b) richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

 

c) presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di ingiunzione, con effetto sospensivo immediato;

 

d) richiedere la decisione del Tribunale per i Minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

 

- L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera negli altri casi di soggiorno irregolare ovvero quando sia stata disposta quale misura di sicurezza o per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o quale misura alternativa alla detenzione.

 

- Qualora lo straniero cui e' stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni abbia, alla scadenza di tale termine, avviato una delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) sopra, il provvedimento di espulsione e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento di espulsione e' revocato. In caso contrario lo straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata. Lo straniero che non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

- Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento o in cui si debba dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi e' sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

Gli atti garantiti allo straniero sono elencati nelle lettere c)-f) sopra.

- Entro quarantotto ore il pretore e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

 

- Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento di espulsione e accolte le deduzioni dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se

 

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

 

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

 

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie esenti da espulsione;

 

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se l'espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia;

 

e) disapplicare il provvedimento di espulsione e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni, nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

Puo' essere opportuno far riferimento, per quanto riguarda i diritti fondamentali della persona, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

 

- Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera

 

- Il Tribunale per i minorenni e' investito della decisione ogni qualvolta l'espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge

Si pensi ad esempio al caso in cui un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il Tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.

- Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non ha effetto sospensivo immediato.

 
   
   

4) Stranieri privi di documento di viaggio.

 
   

- Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

 

- L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

La verifica del ripetto degli accordi (in particolare in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona) dovrebbe essere affidata ad un organismo di controllo (es.: rappresentanze diplomatiche, Commissione per il rispetto dei diritti dell'uomo, etc.).

- Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo;

 
   
   

5) Reingresso successivo ad espulsione.

 
   

- Lo straniero espulso con accompagnamento immediato alla frontiera non puo' fare ingresso nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

Nei casi di espulsione eseguita con ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato, l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e' condizionato al semplice possesso degli usuali requisiti previsti dalla legge.

- Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo o il diritto all'unita' familiare dell'interessato.

 

- Il reingresso non autorizzato, in assenza dei requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.