(11/12/1996)

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO

STATO ED ESPULSIONE

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Presupposti.

 
   

- L'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato puo' essere disposto in caso di soggiorno illegale.

 

- L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di pericolosita' accertata del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto. L'espulsione puo' altresi' essere disposta in caso di soggiorno illegale quando lo straniero violi gli obblighi derivanti dal provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

 

- L'allontanamento e l'espulsione per soggiorno illegale sono disposti dal Prefetto.

 

- L'espulsione in caso di pericolosita' accertata dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

In questa proposta non e' considerata la possibilita' di utilizzare l'espulsione come misura di prevenzione. Si ritiene infatti che sulle pur legittime esigenze di sicurezza della societa' debba prevalere la tutela del principio costituzionale di presunzione di innocenza. E' da ritenersi, comunque, che qualora si considerasse irrininciabile l'introduzione di un simile provvedimento, esso non dovrebbe essere comunque adottato prima che sia superata una soglia di pericolosita' certa, rappresentata, ad esempio, da una condanna in primo grado per reati di gravita' intermedia e un successivo arresto convalidato per reati dello stesso tipo.

- L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

Dovrebbero essere anche previste misure di protezione nei confronti di stranieri che si sottraggano al circuito della prostituzione, nonche' misure premiali nel caso di stranieri che forniscano all'autorita' giudiziaria elementi utili ad individuare i responsabili dei reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di stupefacenti, al traffico di immigrazione clandestina. E' evidente come, in prima approssimazione, tra le misure previste non possa mancare il rilascio di un permesso di soggiorno (ad esempio, per motivi di giustizia, con abilitazione al lavoro). E' necessario pero' che le misure in questione non equivalgano, di fatto, alla realizzazione dell'obiettivo di immigrazione abusiva.

- L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi ostino inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari al doppio della pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

 
   
   

2) Limiti di applicazione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento dal territorio dello Stato.

 
   

- Non puo' essere soggetto a provvedimento di espulsione o di allontanamento, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

 

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

 

c) straniero nato in Italia;

 

d) straniero minore di eta';

((...))

e) straniero soggiornante in Italia, anche irregolarmente, da almeno dieci anni;

 

f) straniero che necessiti di cure urgenti;

 

g) cittadina straniera incinta o che abbia partorito o subito interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

 

h) rifugiato o richiedente asilo.

 

- La condizione di inapplicabilita' del provvedimento di espulsione o di allontanamento permane finche' permane il possesso dei requisiti da parte dello straniero.

 
   
   

3) Modalita' di espulsione e di allontanamento e meccanismi di tutela.

 
   

- Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato sono garantiti

 

a) informazione sui propri diritti;

 

b) assistenza dell'interprete;

 

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

 

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

 

e) contatto con familiari;

 

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

 

- Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' eseguito con l'intimazione di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni. Il Questore puo' disporre che durante tale periodo lo straniero si presenti a un ufficio di polizia, prescrivendo le modalita' e la frequenza della presentazione. Qualora lo straniero sia privo di documenti di identificazione, il Questore puo' procedere al rilevamento dei dati necessari all'identificazione secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge, e puo' chiedere all'autorita' giudiziaria di disporre a carico dello straniero l'obbligo di dimora.

 

- Lo straniero e' informato della facolta' di procedere, entro il predetto termine, ad una delle seguenti azioni

 

a) richiedere, quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di permesso di soggiorno per motivi di cura, il rilascio di un permesso dello stesso tipo per il quale egli possegga i requisiti;

 

b) richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

 

c) presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di allontanamento, con effetto sospensivo immediato;

 

d) richiedere la decisione del Tribunale per i Minorenni, se il provvedimento di allontanamento interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

 

- Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati alla lettera c) ha giurisdizione esclusiva estesa al merito. Il giudice puo' annullare il provvedimento di allontanamento e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni anche nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

 

- Qualora lo straniero abbia, alla scadenza del termine di trenta giorni, avviato una delle procedure di cui alle lettere a)-d) sopra, il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento e' revocato. In caso contrario lo straniero e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato entro i quindici giorni successivi alla decisione sulla procedura avviata. Lo straniero che non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i termini previsti e' espulso.

 

- I provvedimenti di espulsione sono eseguiti con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera.

 

- Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento o in cui si debba dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi e' sottoposto a custodia da parte delle forze di polizia.

Gli atti garantiti allo straniero sono elencati nelle lettere c)-f) sopra.

- Entro quarantotto ore il pretore e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

 

- Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento e accolte le deduzioni dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se

 

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

 

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

 

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali detto provvedimento non puo' essere adottato;

 

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se il provvedimento di espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia.

 

- Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

 

- Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera

 

- Il Tribunale per i minorenni e' investito della decisione ogni qualvolta il provvedimento di allontanamento o di espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge

Si pensi ad esempio al caso in cui un minore, figlio di genitori irregolarmente presenti, sia iscritto alla scuola dell'obbligo e sul punto di completare l'anno scolastico. In questo caso il Tribunale per i minorenni potrebbe trovare opportuno ordinare il rilascio di un permesso provvisorio anche ai genitori, procrastinandone l'allontanamento dal territorio dello Stato.

- Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione non ha effetto sospensivo immediato.

 
   
   

4) Rimpatrio degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato.

 
   

- Il regolamento di attuazione della legge disciplina le condizioni e le modalita' di erogazione di contributi per il rimpatrio e il reinserimento sociale, anche quale cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo, del cittadino straniero per il quale sia adottato un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.

 
   
   

5) Accordi di ammissione. Stranieri privi di documento di viaggio.

 
   

- Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati allontanati dall'Italia, espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

 

- L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari allontanati, espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

La verifica del ripetto degli accordi (in particolare in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona) dovrebbe essere affidata ad un organismo di controllo (es.: rappresentanze diplomatiche, Commissione per il rispetto dei diritti dell'uomo, etc.).

- Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo.

 
   
   

6) Reingresso successivo ad allontanamento dal territorio dello Stato o ad espulsione.

 
   

- Lo straniero allontanato dal territorio dello Stato non puo' rientrarvi prima che sia trascorso un anno dalla data di uscita.

 

- Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

 

- Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario il diritto all'unita' familiare dell'interessato, ed e' consentito, anche in mancanza di esplicita autorizzazione, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo.

 

- Il reingresso non autorizzato e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che sussistano i requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione.