(11/12/1996)

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato.

 
   

- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.

 

- A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identita' personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.

 

- Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per coesione familiare, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.

 

- I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

 
   
   

2) Norma di salvaguardia.

 
   

- Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari.