(7/12/1996)

NORME DI CARATTERE GENERALE SUI VISTI DI INGRESSO, SUI

PERMESSI DI SOGGIORNO E SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Visti di ingresso.

 
   

- Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di presentazione della richiesta di visto di ingresso e, per ciascun tipo di visto, i termini per il rilascio o il diniego del visto.

 

- Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare comunica al cittadino straniero, in lingua a lui comprensibile, le informazioni sui principali diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia.

 

- Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta in lingua a lui comprensibile. Il provvedimento deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

 
   
   

2) Reingresso nel territorio dello Stato.

 
   

- Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, non e' richiesto il visto di ingresso per lo straniero in possesso di permesso o di carta di soggiorno in corso di validita' ovvero di qualsiasi altro documento valido per il soggiorno, quale, ad esempio, la ricevuta attestante la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso o la pendenza di un ricorso.

 

- Il regolamento di attuazione della legge puo' prevedere altri casi in cui lo straniero sia esonerato dall'obbligo di munirsi di visto in occasione del reingresso nel territorio dello stato, e indicare l'eventuale documentazione sostitutiva richiesta.

 
   
   

3) Permessi di soggiorno.

 
   

- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dal regolare ingresso nel territorio dello Stato alla Questura del luogo di dimora.

 

- La richiesta di rinnovo o di proroga del permesso di soggiorno ovvero di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso o della carta.

 

- Il regolamento di attuazione della legge stabilisce i termini per il rilascio o il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.

 

- Dell'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo e' rilasciata ricevuta allo straniero. Lo straniero in possesso di detta ricevuta e' autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato e conserva i diritti conseguenti alla eventuale titolarita' del permesso in scadenza.

 

- In caso di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della carta di soggiorno dovuto al mancato soddisfacimento delle condizioni previste in relazione al titolo del permesso richiesto, lo straniero ha facolta' di presentare una seconda domanda per ottenere un permesso diverso da quello rifiutato.

 

- Il permesso di soggiorno puo' essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti previsti dalla legge.

 

- Il permesso di soggiorno puo' essere revocato solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

 

- Il diniego di rilascio o di rinnovo o di conversione e la revoca o l'annullamento del permesso o della carta di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato dal Questore del luogo di dimora, e devono essere notificati o comunicati all'interessato.

 

- Detti provvedimenti devono riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge e devono essere accompagnati da traduzione in lingua comprensibile all'interessato.

 

- Contro detti provvedimenti puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo di dimora. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. Allo straniero privo di altro permesso di soggiorno e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

 

- Lo straniero non iscritto all'anagrafe e' tenuto a comunicare alla questura, entro il termine di trenta giorni, ogni variazione di domicilio.

 
   
   

4) Permesso di soggiorno straordinario.

 
   

- Il Ministro dell'interno puo' disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, nei casi in cui cio' sia richiesto dalla specifica condizione dell'interessato o da particolari situazioni di emergenza, ovvero in presenza di pressanti motivi umanitari.

Si da' cosi' la possibilita' al Governo di intervenire, in via amministrativa, per risolvere situazioni che altrimenti innalzerebbero il tasso di irregolarita' dell'immigrazione.

- Il permesso straordinario da' al titolare facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione.

 
   
   

5) Iscrizione anagrafica.

 
   

- Gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata superiore a tre mesi hanno diritto all'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente presso il Comune in cui hanno la propria dimora abituale.

 

- La dimora dello straniero si considera abituale anche qualora si tratti di alloggio presso un albergo o un centro o una struttura di accoglienza, pubblico o privato.

 

- Il regolamento di attuazione della legge prevede la documentazione occorrente per la domanda di iscrizione o variazione anagrafica dello straniero e disciplina le modalita' di accertamento della abitualità della dimora dello straniero.