(9/12/1996)

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.

 
   

- Il Governo programma annualmente i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera nel mercato del lavoro italiano e delle esigenze derivanti da accordi internazionali o da specifiche condizioni in cui si trovino i Paesi da cui originano i principali movimenti migratori.

La previsione di una programmazione con cadenza biennale potrebbe ridurre il rischio di ritardi o omissioni degli adempimenti ad essa collegati. Sembra tuttavia preferibile la scelta di una cadenza annuale allo scopo di tener conto con maggiore prontezza dell'andamento del mercato del lavoro.

- Il decreto di programmazione indica, sulla base del prevedibile fabbisogno di manodopera, il numero dei visti di ingresso rilasciabili nell'anno solare successivo a lavoratori stranieri con l'eventuale specificazione dei settori lavorativi o delle qualifiche professionali per cui si rendano necessari gli ingressi, e puo' prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di assistenza all'immigrato che fa ingresso nel territorio dello Stato limitate alla Regione di destinazione.

Si e' adottata una formulazione che consente, nella definizione del decreto di programmazione, l'indicazione di una quota complessiva di ingressi e/o di quote distinte associate a specifici settori scoperti del mercato del lavoro.

- Ogni tre anni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula una valutazione dell'andamento dei flussi e propone al Governo e alle Camere le correzioni da apportare alla programmazione o al quadro normativo; il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, verifica se sussistano condizioni tali da richiedere il rilascio di permessi di soggiorno straordinari, anche allo scopo di garantire il corretto andamento del mercato del lavoro, e adotta le misure necessarie.

Il permesso straordinario puo' essere rilasciato allo straniero privo dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo. Il permesso da' al titolare facolta' di iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e iscrizione a corsi di studio e di formazione; e' prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti.

   
   

2) Censimento dell'offerta di lavoro subordinato.

 
   

- Il censimento dell'offerta di lavoro subordinato e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

 

- L'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

 

- La graduatoria e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione.

Questa norma ha lo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli. L'eventuale adozione di diversi criteri nella definizione della graduatoria (sulla base, ad esempio, di accordi internazionali) non deve tradursi, nei fatti, in una drastica chiusura delle frontiere nei confronti di particolari gruppi di aspiranti migranti. Ne risulterebbe infatti incentivata la migrazione illegale.

- Il regolamento di attuazione della legge stabilisce modi e tempi per la raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di prenotazione.

 
   
   

3) Ingresso per lavoro subordinato.

 
   

- Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinati settori lavorativi o qualifiche professionali, indicate nel decreto di programmazione, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

In caso di indicazione, nel decreto di programmazione, di un'unica quota complessiva, si fa evidentemente riferimento ad una graduatoria indifferenziata nell'ambito delle liste di prenotazione, senza riferimento alle diverse connotazioni professionali degli iscritti.

- Gli iscritti nelle liste di prenotazione che non rientrano nelle quote ammesse e gli stranieri non iscritti nelle liste possono ottenere il visto di ingresso per lavoro subordinato solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro.

((...))

- ((...))

 
   
   

4) Ingresso per lavoro autonomo.

 
   

- L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo e' autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attivita' non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

 

- Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonche' la dimostrazione della capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di accertamento della sussistenza di detti requisiti.

Piuttosto che introdurre vincoli sulle attivita' che lo straniero potra' svolgere in Italia, si e' preferito imporre un controllo sulla capacita' dello straniero di intraprendere l'attivita' da lui stesso indicata. Una volta ammesso, lo straniero potra' anche dedicarsi ad altra attivita', fermo restando l'obbligo di dimostrazione della capacita' di sostentamento in occasione del rinnovo del permesso. E' evidente come la capacita' di svolgere l'attivita' di lavoro autonomo debba essere valutata con riferimento alla condizione dello straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro, per evitare che in fase di richiesta di visto (in mancanza quindi del permesso di soggiorno) un'interpretazione restrittiva delle norme sulla condizione di reciprocita' (vedi sotto) possa condurre a considerare, impropriamente, soggetto a tale condizione l'esercizio dell'attivita' prescelta.

   
   

5) Permesso di soggiorno per lavoro.

 
   

- Allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro subordinato o lavoro autonomo il Questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro della durata di due anni.

 

- Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro ha facolta' di

 

a) iscriversi nelle liste di collocamento;

 

b) stipulare qualunque contratto di lavoro;

 

c) svolgere attivita' di lavoro autonomo;

 

d) costituire qualsiasi tipo di società cooperativa o esserne socio;

 

e) iscriversi a corsi di studio o di formazione.

 

- L'iscrizione nelle liste di collocamento ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro i relativi dinieghi.

 

- E' subordinata a preventivo accertamento di indisponibilita' di lavoratori solo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad un determinato settore lavorativo o qualifica professionale e il contratto di lavoro riguardi una diverso settore o una diversa qualifica, e salvo che dall'ingresso siano trascorsi sei mesi.

La previsione di accertamento di indisponibilita' nei casi di rapporto di lavoro in ambito diverso da quelo per il quale e' stata autorizzato l'ingresso ha lo scopo di evitare che, in presenza di un ampio bacino di disoccupazione residente, risulti impedito anche l'ingresso in corrispondenza a settori comunque scoperti del mercato del lavoro. L'alternativa consisterebbe nel prevedere un divieto esplicito di accesso a diverse occupazioni per un periodo fissato. La scelta qui adottata e' meno restrittiva perche' consente di fatto di derogare dal divieto quando non si trovi manodopera residente disponibile.

- Il permesso di soggiorno per lavoro e' rinnovato con durata di quattro anni se il titolare dimostra, con la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, inclusa ove necessario l'autocertificazione, di soddisfare entrambe le seguenti condizioni:

 

a) disponga di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

 

b) abbia un rapporto di lavoro in corso, ovvero abbia completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta.

 

Il permesso e' rinnovato con durata di due anni se il titolare dimostra di soddisfare una sola delle suddette condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

 

- ((...))

 

- Il lavoratore straniero ed i suoi familiari godono della parita' di trattamento e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 
   
   

6) Svolgimento di attivita' lavorativa da parte di titolari di altri permessi.

 
   

- Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, sono consentiti, con le stesse modalita' e con gli stessi diritti previsti nel caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, nonche' ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dalla presente legge.

I permessi cui si fa riferimento sono i seguenti:

a) carta di soggiorno;

b) studio;

c) attesa adozione e affidamento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di eta';

d) coesione familiare, esclusi i genitori e gli altri familiari inabili al lavoro a carico;

e) richiesta asilo;

f) giustizia, in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso o in caso di pena alternativa alla detenzione;

g) acquisto della cittadinanza italiana;

h) asilo umanitario;

i) lavoro stagionale.

I casi particolari possono essere i seguenti:

a) attesa di emigrazione in altro Stato, limitatamente al caso in cui questo fosse consentito dal documento di soggiorno originario;

b) lavoro artistico, limitatamente al settore dello spettacolo;

c) motivi religiosi, limitatamente all'attivita' lavorativa alle dipendenze di enti ecclesiastici, educativi, religiosi o assistenziali;

d) residenza elettiva, limitatamente al caso di rapporti a tempo determinato e previo accertamento di indisponibilita'.

- Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge puo' essere convertito in permesso per lavoro il permesso di soggiorno dello straniero che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

Generalmente, ad esempio, non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno per studio qualora lo studente sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria.

a) abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a un anno;

Ad esempio, il lavoratore stagionale.

b) possegga i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;

Ad esempio, chi abbia ottenuto l'iscrizione a un albo professionale e disponga di un reddito sufficiente da fonti lecite.

c) svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo;

Ad esempio, il titolare di altro permesso, iscritto nelle liste di collocamento.

d) rientri in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in permesso per lavoro in assenza dei requisiti.

Ad esempio, lo studente che abbia conseguito il titolo di studio e chieda la conversione del permesso.

   
   

7) Accertamento di indisponibilita' di lavoratori.

 
   

- L'accertamento di indisponibilita' di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati internazionali.

 

- L'accertamento di indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. L'indisponibilta' si considera accertata quando sia trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o comunitario, ovvero straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualifica professionale.

 
   
   

8) Contributi previdenziali.

 
   

- Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

 

- I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su sua richiesta, all'ente previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

 

- In assenza di tali accordi detti contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 
   
   

9) Lavoro stagionale.

 
   

- Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato e' specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attivita' lavorative avente carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle attivita' cosi' individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di sei mesi.

 

- Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro. Puo' altresi' svolgere attivita' di lavoro autonomo.

 

- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale puo' essere prorogato, anche piu' volte, in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro di durata non inferiore a un anno o a tempo indeterminato, ovvero di svolgimento di attivita' non occasionale di lavoro autonomo, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertito, su richiesta, in permesso per lavoro.

 

- Il lavoratore stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta stabilite dal regolamento di attuazione della legge ha diritto di reingresso in Italia da far valere, con le modalita' definite dal regolamento di attuazione della legge, non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

La programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso.

   
   

10) Limiti di applicazione della condizione di reciprocita' riguardo alle attivita' lavorative.

 
   

- Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di attività artigianali o commerciali, ne' l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

 

- Non e' soggetta a condizione di reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

 

- Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'acquirente.

 

- Non e' soggetto a condizione di reciprocita' lo svolgimento di attivita' professionali, ne' l'iscrizione nei relativi albi, da parte degli stranieri in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia, e di abilitazione professionale conseguita in Italia. A tal fine, si prescinde altresi' dal possesso della cittadinanza italiana.