(13/12/1996)

ALTRE DISPOSIZIONI SULLA CONDIZIONE

DI RECIPROCITA'

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Condizione di reciprocita'.

In alternativa, si potrebbe, forse piu' utilmente, modificare l'art. 16 delle Preleggi ("Art.16 - Trattamento dello straniero: Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.") sopprimendo le parole "a condizione di reciprocita'".

   

- La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel paese.

 

- Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulti non sussistente.

 

- Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocita' al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

 
   
   

2) Ulteriori limiti di applicazione della condizione di reciprocita'.

 
   

- Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato da parte dello straniero regolarmente soggiornante.

 

- Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.