(12/12/1996)

SANITA'

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 
   

- Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle categorie non produttrici di reddito ma non equiparabili ai disoccupati considerate al punto 2, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ovvero di un permesso per richiesta di asilo e' tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

 

- Condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

 

- L'iscrizione ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane valida, in particolare, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

Questa norma ha lo scopo di evitare inutili appesantimenti burocratici.

- Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso in corso di validita' o il documento equipollente, quale, ad esempio, la ricevuta della richiesta di rinnovo.

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- L'iscrizione avviene nella USL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso di soggiorno. Ai fini della ripartizione dei fondi per la Sanita', lo straniero iscritto al Servizio sanitario nazionale sulla base del possesso di valido permesso di soggiorno e' equiparato al cittadino residente.

 

- In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della USL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova USL.

 

- Vale per lo straniero la parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari, anche in relazione a prestazioni e presidi sanitari previsti per gli invalidi civili. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di contribuzione per lo straniero presente in Italia per periodi di durata inferiore a un anno.

In particolare, quindi,

a) si applicano, per l'iscrizione del lavoratore straniero al Servizio sanitario nazionale, le stesse aliquote previste per il lavoratore italiano;

b) lo straniero iscritto nelle liste di collocamento e privo di reddito e i familiari a carico sono iscritti al Servizio sanitario nazionale senza oneri a carico dell'interessato;

c) in caso di modificazione del titolo del permesso di soggiorno, si modificano corrispondentemente le modalita' di partecipazione alla spesa.

- In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte.

 

- Nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

 

- Il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

 
   
   

2) Copertura assicurativa per stranieri, titolari di permessi di lunga durata, appartenenti a categorie non produttrici di reddito ma non equiparabili ai disoccupati.

   

- I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.

Ad esempio, i titolari di permesso per motivi religiosi o per residenza elettiva.

- Detti titolari possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

 

- In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

 

- Per gli studenti universitari, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

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3) Assistenza sanitaria per stranieri non coperti da assicurazione.

 
   

- Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione sono garantite, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare la medicina preventiva viene riferita al complesso di attività e prestazioni di prevenzione collettiva che consistono in:

Si e' scelto di integrare la previsione di erogabilita' di qualunque prestazione sanitaria con oneri a carico dell'interessato (vedi piu' sotto), salvo il caso di straniero indigente, con la previsione esplicita di alcune prestazioni di interesse collettivo da erogarsi con oneri a carico dello Stato.

a) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni;

 

b) interventi di profilassi internazionale;

 

c) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

In particolare tbc, mst, parassitosi, etc.

- E' altresi' garantita senza oneri a carico degli interessati, la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle disposizioni emanate con Legge 485/1975, con Legge 194/1978 e con Decreto del Ministro della sanita' 6 Marzo 1995, a parita' di trattamento con le cittadine italiane, nonche' la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge del 27/5/1971 n. 176. Agli effetti di tale tutela si intende per minore la persona di eta' non superiore a quattordici anni.

 

- Le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai paragrafi precedenti sono erogate con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

 

- Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano non occupato residente nel territorio di riferimento della USL.

Si evita in tal modo che lo straniero possa godere di un trattamento di fatto piu' favorevole di determinate categorie di cittadini italiani indigenti.

- Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.

Legge 217/1990, art.3.

- In caso di dichiarazione di indigenza, la USL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

 

- Modalita' di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della legge.

In particolare vengono individuate le figure autorizzate a certificare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa.

- L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano. Le modalita' di recupero delle spese da parte della USL sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge in conformita' con la presente disposizione.

 
   
   

4) Ingresso e soggiorno per cure mediche.

 
   

- L'ingresso per cure mediche e' consentito a chi debba ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

 

- Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto sono necessarie documentazione che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario e garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita anche da privato o da ente.

 

- In caso di cure urgenti, il rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

 

- Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure.

Questa previsione non contrasta con quella relativa al divieto di segnalazione, dal momento che il rilascio del permesso avviene su richiesta dell'interessato. Essa mette di fatto lo straniero che necessiti di cure essenziali prolungate ma non strettamente urgenti al riparo dall'espulsione.

- Il permesso ha durata massima di novanta giorni, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 
   
   

5) Accordi bilaterali.

 
   

- Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 
   
   

6) Richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri ricoverati.

 
   

- Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura, la richiesta di rilascio o rinnovo permesso di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case o gli istituti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della legge.