Cara Annamaria,

provo a fare un brevissimo sommario dei punti qualificanti della nostra proposta.

1) Disposizioni di carattere generale su visti di ingresso e permessi di soggiorno:

- Il permesso puo' di norma essere convertito in altro permesso per il quale l'interessato possegga i requisiti previsti dalla legge.

- Puo' essere stabilito dal Ministro dell'interno il rilascio di un permesso straordinario in casi di emergenza, o per garantire la regolarita' del mercato del lavoro (regolarizzazione a regime).

- Il requisito di abitualita' della dimora e' rilassato ai fini dell'iscrizione anagrafica.

 

2) ingresso e soggiorno per lavoro

- Liste sulla base di anzianita' di iscrizione.

- Quota (o quote per tipo di lavoro) stabilita dal Governo;

- Ingresso (per ricerca di lavoro, ma non la chiamiamo cosi') entro le quote o per chiamata nominativa extra-quota.

- Ingresso per lavoro autonomo previa dimostrazione di sapersi mantenere.

- Non-applicazione della condizione di reciprocita' per attivita' commerciali e artigianali, e, limitatamente al caso di laureati in Italia o di possessori di titolo legalmente riconosciuto in Italia, per iscrizione negli albi professionali e svolgimento della relativa attivita'.

- Permesso per lavoro di due anni per chi entri con una qualsiasi delle modalita' descritte.

- Possibilita' di svolgimento di qualunque attivita' (subordinata o autonoma) per i titolari, salvo piccole limitazioni.

- Possibilita' analoghe per i titolari di altri permessi di lunga durata (studio, coesione familiare, etc.) o di permessi "di attesa" (richiesta asilo, giustizia, etc.).

- Lavoro stagionale (diritto di reingresso, possibilita' di proroga e di conversione).

 

3) Ingresso e soggiorno per studio:

- Diritto all'istruzione obbligatoria per i minori, anche se irregolari.

- Studio universitario e specializzazioni: esonero dalla condizione di reciprocita' per l'accesso a borse e provvidenze.

- Possibilita' di istituzione di borse per merito, fruibili anche a aprtire da anni successivi al primo.

- Possibilita' di istituzione di borse condizionate al rientro in Patria.

- Possibilita' di conversione del permesso in permesso per lavoro in presenza dei requisiti o, dopo la laurea, anche in assenza dei requisiti.

 

4) Ingresso e soggiorno per motivi familiari:

- Tutela dei minori, anche in deroga alle altre norme (materia affidata al Tribunale per i minorenni).

- Possibilita' di ingresso per minori affidati o adottati, per familiari a carico inabili al lavoro, e per altro genitore del figlio ricongiunto (fondamentale per tutelare, in presenza di figli, unioni di fatto e situazioni poligamiche senza dar loro esplicito riconoscimento)

- Soglia minima di reddito, senza graduazione con il numero di familiari chiamati. Disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria, certificabile, su richiesta, dal Comune.

- Possibilita' di conversione del permesso per coesione familiare in permesso per lavoro o studio, in caso di scioglimento del vincolo, anche in assenza dei requisiti.

- Possibilita' di procedere alla coesione con familiari gia' presenti in Italia regolarmente.

 

5) Assistenza sanitaria:

- Obbligatorieta' dell'iscrizione a parita' di diritti e contribuzione con gli italiani per i lungo-soggiornanti e per i richiedenti asilo.

- Contribuzione forfetaria nel caso degli studenti.

- Sufficienza, per l'iscrizione della regolarita' del soggiorno (anziche' dell'iscrizione anagrafica), anche in pendenza di rinnovo o di ricorso contro il diniego.

- Copertura delle prestazioni urgenti o comunque essenziali, di quelle a tutela della maternita' e della gravidanza e di quelle a tutela dei minori, anche per i non assicurati. Oneri a carico dello stato.

- Altre prestazioni erogabili con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di indigenza (autocertificabile). In questo caso,oneri a carico del Ministero della Sanita'.

- Divieto di segnalazione in caso di prestazione a favore di persone soggiornanti illegalmente.

 

6) Accesso all'alloggio e ad altre prestazioni socio-assistenziali:

- Accesso all'edilizia pubblica per i lavoratori regolarmente soggiornanti.

- Accesso a prestazioni socio-assistenziali per invalidi civili, per persone affette da morbo di Hansen e da TBC o per indigenti, sotto opportune condizioni.

- Accesso agli asili nido anche per minori irregolari.

- Possibilita', per il Sindaco, di disporre misure di assistenza e accoglienza anche per irregolari, in situazioni di emergenza.

 

7) Carta di soggiorno e diritto di voto amministrativo

- Rilasciabile a rifugiati, a familiari di persone stabilmente soggiornanti e a stranieri regolarmente soggiornanti da almeno cinque anni attualmente titolari di permesso per lavoro (non e' quindi necessario che siano stati titolari di permesso per lavoro per tutti i cinque anni). Condizione necessaria: mancanza di condanne o procedimenti penali per reati gravi.

- Inespellibilita' del titolare di carta di soggiorno.

- Diritto di voto amministrativo.

- Durata: cinque anni. Rinnovo a tempo indeterminato, condizionato alla mancanza di condanne e procedimenti penali del tipo suddetto. Si potrebbe, in alternativa, pensare anche a rilascio con durata illimitata.

 

8) Condizione di reciprocita':

- Oltre a quanto gia' detto, non e' soggetto a tale condizione l'acquisto della prima casa e di locali da utilizzare per l'attivita' lavorativa dell'acquirente.

 

9) Respingimento alla frontiera:

- Sostanzialmente come testo Contri e come testo CIR.

- Custodia del respingendo e riesame immediato da parte del Pretore in caso di domanda di asilo sospetta di inammissibilita' o di rischio per l'incolumita' o la liberta' conseguente al rimpatrio.

 

10) Allontanamento dal territorio dello Stato ed espulsione

- Espulsione come misura di sicurezza (dopo condanna definitiva per reati gravi) o in alternativa alla pena (su richiesta del detenuto).

- Allontanamento in caso di irregolarita' o clandestinita'.

- Trenta giorni per lasciare l'Italia ovvero presentare ricorso (sospensivo) al TAR, ovvero richiedere, in presenza dei requisiti, un permesso di soggiorno per coesione familiare o per i motivi per cui lo si possedeva originariamente in presenza dei requisiti(quest'ultima previsione non si applica quindi ai clandestini), ovvero richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni per tutelare un minore.

- Il TAR giudica nel merito, valutando anche la congruita' del provvedimento.

- Scaduti i trenta giorni o divenuta definitiva la decisione negativa sul ricorso o sulla richiesta del permesso, lo straniero deve lasciare l'Italia, a pena di espulsione.

- Anche in caso di espulsione, lo straniero ha diritto al riesame, da parte (ad esempio) del Pretore, circa la legittimita' del provvedimento.

- Non possono essere espulsi o allontanati i minori, i nati in Italia, i soggiornanti da oltre dieci anni, i familiari di cittadini italiani o comunitari, i rifugiati, i richiedenti asilo, le donne incinte o che abbiano avuto una gravidanza recente, coloro che necessitino di cure urgenti, i titolari di carta di soggiorno.

- Previsti incentivi per il rimpatrio degli allontanati.

- Graduazione del divieto di reingresso: un anno per gli allontanati, tre anni per gli espulsi successivamente ad allontanamento, il periodo indicato dal giudice o dal Ministro dell'interno per gli espulsi per pericolosita', il periodo corrispondente alla pena in caso di espulsione alternativa alla pena.

- Accordi bilaterali per l'ammissione di stranieri espulsi. In caso di mancanza di certezza sulla nazionalita', lo straniero sceglie un paese di destinazione tra quelli che hanno stipulato accordi, ovvero altro paese disposto ad accoglierlo.

 

11) Diritto di difesa e trattamento penitenziario

- Diritto di accesso al gratuito patrocinio, anche per gli stranieri illegalmente soggiornanti.

- Diritto, per i detenuti, ai contatti con i familiari, alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua madre.

 

12) Regolarizzazione degli stranieri presenti:

- Centottanta giorni per richiedere un permesso di soggiorno: per lavoro o studio (anche in assenza dei requisiti), per coesione familiare (in presenza del familiare) o per altri motivi (in presenza degli specifici requisiti).

 

Ti suggerisco di tenere presenti, oltre ai soliti, i seguenti riferimenti per ogni necessita':

- Salvatore Geraci (4463282, casa: 787188) - sanita'

- Maria Marta Farfan (844381, casa: 4819672) - studenti, prestazioni socio-assistenziali

- Alessandro Geria (8473262) - lavoro

- Ferruccio Pastore (4743883) - espulsioni, condizione di reciprocita', diritto di voto

- Jacopo Sce (46537520) - rapporti con la Vigneri

- Assia Fabi (59945292, fax: 59945226) - segretaria della Bindi

- Rosa Russo Jervolino (67602912, fax: 69941078) - Commissione affari costituzionali (e' anche in buoni rapporti con Fassino, sottosegretario agli esteri)

- Dr.ssa Giammarinaro (Min. Pari opportunita')

- Dr. Giorgio Ferri (02-6070327) - amico personale di Treu.

 

Ti prego anche di mandare tutte le nostre elaborazioni (documento per Napolitano e documento CNEL) anche alla Marinaro.

Usa pure, se serve, il mio nome nel sottoscrivere documenti per i politici.

Il mio recapito in Argentina e':

c/o Marcela Lapalma

Castelli 260

3000 Santa Fe

Argentina

Tel.: 0054-42-604727 (quattro ore di ritardo rispetto all'ora di Roma).

Ti faro' avere, se possibile, un numero di FAX o un indirizzo di E-Mail utili. Altrimenti, se un mio intervento dovesse risultare indispensabile (cosa di cui comunque non sono affatto convinto), potrete usare la posta veloce.

Mi spiace di lasciarvi in questo momento critico, ma, per altre ragioni, sono felice di farlo. Comunque, credo che ormai il gruppo sia maturo per reagire ad ogni urgenza, con o senza il mio apporto (che comunque e' solo quello di mettere in Italiano le tue proposte).

Possibilmente, tieni sempre informata Lidia di cio' che avviene. E' indispensabile anche per informare Di Liegro.