PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 22/1996

 

(Avvertenza: in grassetto sono riportati gli emendamenti ritenuti piu' necessari)

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "disponibilità accertate attraverso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e"

(Motivazione: si evita in tal modo che un mancato accertamento da parte degli Uffici in questione costituisca impedimento alla programmazione.)

Alla fine del comma, aggiungere le parole: ", nonche' delle previsioni relative al reingresso di lavoratori stagionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto."

(Motivazione: si vuole preservare il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente - vedi art.2, comma 2; la programmazione deve riguardare allora solo flussi ulteriori eventualmente necessari.)

 

Al comma 5

Dopo le parole: "di collocamento", sopprimere le parole: "o di prenotazione".

(Motivazione: la precedenza e' riservata ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento in Italia; in subordine si ricorre alle liste di prenotazione dall'estero.)

Dopo le parole: "residenti all’estero," aggiungere le seguenti: "iscritti nelle liste di prenotazione di cui al successivo comma 6".

(Motivazione: si stabilisce cosi' che per individuare lavoratori stagionali da ammettere in Italia sulla base della necessita' di flussi ulteriori si fa riferimento alle liste di prenotazione dall'estero.)

 

 

ARTICOLO 1 - Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro

 

Inserire, dopo l'articolo 1, il seguente:

"Articolo 1 bis

(Programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro)

1. La programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera.

2. La programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare.

3. Il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente.

5. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

6. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso, salvo che sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilita' di lavoratori appartenenti all'Unione europea o iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani.

8. All'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda.

9. Ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

10. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato puo' essere rilasciato, su richiesta, anche a cittadini non appartenenti all'Unione europea in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo determinato o indeterminato relativa a settori, qualifiche o mansioni non indicati nel decreto di programmazione dei flussi. Puo' altresi' essere rilasciato, in presenza di un'offerta di lavoro relativa a settori, qualifiche o mansioni indicati nel decreto di programmazione, qualora sia accertata, per trenta giorni, l'indisponibilita' di lavoratori appartenenti all'Unione europea o iscritti nelle liste di collocamento o nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo."

(Motivazione: si riforma parzialmente la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato, rendendola per diversi aspetti analoga a quella appena introdotta sul lavoro stagionale; si prevedono liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni; il Governo definisce di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista e' consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso e' consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro. In caso di mancata o insufficiente programmazione si consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro anche a cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo, previo accertamento di indisponibilita' di manodopera comunitaria o extracomunitaria, iscritta nelle liste di collocamento o di segnalazione.)

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 2

Sostituire le parole: "precedenza per il rientro", con la seguente: "reingresso".

(Motivazione: si stabilisce il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente; la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nel dubbio i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente.)

Sopprimere le parole "rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro".

(Motivazione: vedi nota precedente.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "A tal fine, gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio il rilascio di un visto di reingresso e al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.".

(Motivazione: si sposta questa disposizione - originariamente inserita nel comma successvo - dal contesto di una norma transitoria a quello piu' appropriato di una norma a regime.)

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 2

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "La certificazione di cui al presente comma non e' richiesta in caso di ingresso per motivi di cura.".

(Motivazione: si esclude l'obbligo di presentazione della certificazione relativa all'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica in caso di ingresso per motivi di cura.)

 

 

ARTICOLO 5 bis - Carta di soggiorno

 

Inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

"Articolo 5 bis

(Carta di soggiorno)

1. Al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

2. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che possiede uno dei seguenti requisiti:

a) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e che abbia soggiornato regolarmente in Italia per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

b) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente in Italia e coniuge o figlio minore o familiare ricongiunto di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia o di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di carta di soggiorno, e convivente con esso;

c) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

d) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

e) cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

6. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a e) del comma 5 può ottenere il rilascio della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, e di non aver riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale o per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per i reati sopra indicati.

7. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

8. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

9. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti previsti dalla legge.

10. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione."

(Motivazione: si intende con questo articolo istituire una forma di documento di soggiorno piu' stabile dell'usuale permesso; la carta di soggiorno, avendo durata di cinque anni ed essendo rinovata a tempo indeterminato, affranca il titolare dalla condizione di precarieta' tipica di chi debba, ogni due anni, chiedere l'autorizzazione per il prolungamento del proprio soggiorno.)

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 1

Aggiungere, alla fine del comma, il periodo seguente: "Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, puo' rientrare nel territorio dello Stato per attuare, secondo le disposizioni di legge, il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia.

(Motivazione: si indica cosi' come prevalente il diritto alla tutela dell'unita' familiare rispetto alle altre esigenze che motivano le espulsioni, salvo il caso di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.)

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 2

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 bis, lo straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza puo' essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

2 bis. In nessun caso e' consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico e' sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo. Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo, anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento e' revocato. Il provvedimento e' altresi' revocato quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto di asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua liberta' personale non siano messi in pericolo. In questo caso il Questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

(Motivazione: si evita in tal modo che il godimento del diritto di asilo possa essere messo a repentaglio da provvedimenti che si riferiscono a esigenze di minor portata; si evita inoltre che persone non espellibili, in ossequio al principio di "non refoulement", risultino allo stesso tempo non autorizzate al soggiorno o allo svolgimento di attivita' necessarie per il proprio sostentamento.)

GIA' PRESENTATO DA GALLO ED ALTRI (7.180) E APPROVATO IN COMMISSIONE

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 9

Alla lettera a), sostituire le parole: "anni sedici", con le seguenti: "anni diciotto".

(Motivazione: si intende cosi' estendere questa forma di tutela a tutti i cittadini considerati minori dalla legge italiana.)

Alla lettera d), sostituire le parole: "oltre il terzo mese", con le seguenti: "o che abbiano partorito da non piu' di un anno".

(Motivazione: si intende salvaguardare anche la prima fase della gravidanza ed il delicato periodo successivo al parto.)

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il Questore rilascia loro, su richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno, rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, e convertibile in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

(Motivazione: si evita in tal modo che persone non espellibili risultino allo stesso tempo non autorizzate al soggiorno o prive della possibilita' di provvedere al proprio sostentamento.)

Aggiungere, dopo il comma 9, il seguente comma:

"9 bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 7 quater, non si procede a espulsione dello straniero qualora siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato il coniuge o figli minori dell'interessato e l'espulsione rischi di comprometterne il diritto al rispetto dell'unita' familiare. Ove lo straniero ne sia privo, il Questore rilascia un permesso di soggiorno con le modalita' previste al comma 9.

(Motivazione: si intende cosi' tutelare il diritto al rispetto dell'unita' familiare, considerato prevalente rispetto alle esigenze che motivano il provvedimento di espulsione, con l'eccezione dei motivi gravi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.)

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "del presente decreto", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

(Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto".)

Sostituire le parole: "medesima data", con le seguenti: "data del 19 novembre 1995".

(Motivazione: la regolarizzazione si applica comunque agli stranieri gia' presenti in Italia al 19 novembre.)

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "di almeno due anni", con le seguenti: "di durata non inferiore a un anno".

(Motivazione: si inserisce la possibilita' di ricongiungimento anche per il titolare di permesso per studio, a condizione, naturalmente, che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito ed alloggio; con la normativa attuale, infatti, rischiano di essere esclusi da tale diritto i titolari di borse di studio, anche di entita' ragguardevole.)

Sostituire le parole: "alloggio idoneo", con le seguenti: "alloggio ad uso di abitazione non impropria".

(Motivazione: si evita che la definizione, a norma di legge, di "alloggio idoneo" risulti troppo restrittiva.)

Sopprimere le parole: ", effettuati dal sindaco del Comune di residenza, o dimora,".

(Motivazione: vedi emendamento successivo, relativo alla disponibilita' di alloggio.)

Aggiungere, alla fine del comma, le parole: "Ai fini dell'accertamento di disponibilita' dell'alloggio, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il richiedente puo' presentare attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio rilasciata, su richiesta, dalla competente autorita' municipale."

(Motivazione: si affida allo straniero l'onere della prova di disponibilita' dell'abitazione; all'attestazione da parte dell'autorita' municipale puo' ricorrere lo straniero stesso, quando non sia in grado di produrre altra idonea documentazione.)

Aggiungere il seguente comma:

"2 bis. Il comma 2 dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente: <<2. Gli stranieri di eta' non inferiore a quattordici anni titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, possono iscriversi alle liste di collocamento e stipulare contratti di lavoro alle stesse condizioni previste per i titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>."

(Motivazione: coerentemente con quanto disposto dall'articolo in esame, si sopprime la limitazione relativa all'accesso al lavoro dei familiari ricongiunti.)

 

Al comma 3

Aggiungere, alla fine del periodo, le parole: "o convertibile in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti."

(Motivazione: si consente in tal modo al familiare ricongiunto di maturare, col tempo, un diritto di soggiorno indipendente.)

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Sostituire le parole: "del presente decreto", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

(Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto".)

Sostituire le parole: "medesima data", con le seguenti: "data del 19 novembre 1995".

(Motivazione: la regolarizzazione si applica comunque agli stranieri gia' presenti in Italia al 19 novembre.)

 

Al comma 2

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2 bis. Gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o ai commi 1 e 2 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identita' o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1."

(Motivazione: si consente una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Le caratteristiche di tale permesso temporaneo, definite da un successivo emendamento, fanno si' che tale disposizione non risulti una sanatoria indiscriminata, ma piuttosto un utile strumento per pervenire ad una conoscenza dettagliata del fenomeno e per offrire una chance consistente a tutti i soggetti realmente interessati ad ottenere un inserimento legale nella societa'.)

 

Al comma 5

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 bis, ovvero nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso e' valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo; il titolare del permesso ha altresi' facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio. Si applicano, in relazione alla costituzione di cooperative e allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

(Motivazione: si consente la regolarizzazione di tutti coloro che, pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata, siano in grado di pervenire in tempi brevi alla produzione di un reddito, da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento. Rientrano in questa categoria coloro che svolgono lavori saltuari o sono dediti ad attivita' di commercio. Il favorirne la regolarizzazione comporta diversi vantaggi per lo Stato e per il mercato del lavoro: si riportano alla regolarita' attivita' produttive finora svolte in condizioni di evasione fiscale e contributiva, si viene incontro alle esigenze dei titolari di piccole imprese caratterizzate da impegni di lavoro saltuari, si perviene ad uno svuotamento molto piu' efficace del bacino di irregolarita'. Si ottiene inoltre un censimento realistico della presenza straniera in Italia. A coloro che chiedono di emergere dall'irregolarita' e' rilasciato un permesso temporaneo che abilita all'instaurazione di rapporti di lavoro, allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e alla costituzione di cooperative, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', etc...)

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma puo' essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, e' rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

(Motivazione: si stabilisce che il permesso temporaneo di cui all'emendamento precedente possa essere rinnovato, alle condizioni previste dalla legge 39/1990, ovvero convertito in altro permesso per il quale siano stati maturati i requisiti; in mancanza, l'uscita regolare da', in via transitoria, i diritti relativi al reingresso in qualita' di stagionale per l'anno successivo.)

 

 

ARTICOLO 13 bis - Diritto di asilo

 

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti articoli:

"Articolo 13 bis

(Diritto di asilo)

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla domanda presentata.

5. La domanda di asilo può essere presentata:

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.