PUNTI ESSENZIALI RIGUARDO AL DL 22/1996

 

E' in ogni caso necessario che siano fatti salvi gli effetti della regolarizzazione prevista dai decreti 489/1995 e 22/1996. Nell'ipotesi che si proceda alla conversione in legge o alla reiterazione del decreto in vigore appaiono irrinunciabili i punti seguenti.

 

Regolarizzazione

1) Prorogare i termini per la regolarizzazione, allo scopo di dare piena efficacia al provvedimento, anche in congiunzione con le misure piu' sotto proposte. (Art.10, comma 1 e Art.12, comma 1)

2) Consentire la regolarizzazione di coloro che svolgono attivita' di lavoro autonomo o saltuario, prevedendo il rilascio di un permesso valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio. Prevedere che il permesso in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno di lunga durata per il quale il titolare abbia nel frattempo maturato i requisiti.(Art.12)

3) Favorire la dissociazione di cittadini stranieri dalle attivita' legate alla prostituzione, offrendo loro, qualora non sia praticabile un rimpatrio assistito, la prospettiva di un ingresso nella regolarita' e la possibilita' di pervenire a forme lecite di sostentamento. La sussistenza della effettiva volonta' di dissociazione potrebbe essere attestata da una dichiarazione di enti pubblici o privati italiani o di associazioni di volontariato, attivi nel campo della prevenzione e riduzione del disagio sociale.

4) Tutelare il lavoratore che proceda all'autodichiarazione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere continuativo, prevedendo il rilascio di un permesso della durata di due anni. Allo strumento dell'autodichiarazione il lavoratore ricorre infatti quando manchi la disponibilita' del datore di lavoro alla regolarizzazione del rapporto; si tratta quindi della situazione piu' delicata tra tutte quelle considerate dal decreto, e la previsione di una semplice possibilita' di iscrizione di breve durata nelle liste di collocamento non e' sufficiente a indurre il lavoratore a denunciare la propria condizione di sfruttamento. (Art.12, comma 5)

5) Sopprimere la disposizione relativa al versamento anticipato di una quota equivalente a sei mesi di contributi in caso di assunzione del lavoratore straniero, cancellando in tal modo una norma che sta ostacolando, con danno generale, la regolarizzazione di molti rapporti di lavoro. E' frequente, infatti, il caso di datori di lavoro disonesti che procedono al licenziamento in tronco del lavoratore al fine di sottrarsi all'obbligo di versamento anticipato. Ma non mancano datori di lavoro che si trovano nella oggettiva impossibilita' di procedere al versamento; si pensi, ad esempio, agli anziani e ai portatori di handicap bisognosi di assistenza domiciliare, alle famiglie giovani che necessitano di aiuto per la cura dei bambini, ai titolari di piccole imprese. In tali casi il lavoratore resta relegato in condizioni di irregolarita' o finisce per procedere egli stesso a versare quanto dovuto dal datore di lavoro, snaturando cosi' lo spirito della disposizione originaria. (Art.12, comma 6)

 

Ricongiungimento familiare

6) Estendere la possibilita' di ricongiungimento familiare ai genitori a carico e sopprimere la disposizione relativa alla condizione di non convivenza con prossimo congiunto, che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia. (Art.11, comma 1)

7) Prevedere solo una soglia minima di reddito (quella del doppio dell'assegno sociale appare adeguata), indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento, e, quanto all'alloggio, limitarsi ad accertare che si tratti di abitazione non impropria. E' giusto infatti che non sia ostacolata la riunificazione familiare, quando essa sia ritenuta, dagli interessati, prevalente sulle altre esigenze. (Art.11, comma 1)

 

 

Espulsioni e sanzioni

8) Escludere che una sanzione grave come l'espulsione possa essere inflitta sulla base di semplici indizi relativi allo svolgimento di attivita' illecite. Risulterebbe gravemente vulnerato il principio, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. (Art.7 bis)

9) Escludere che l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare o condannato con sentenza definitiva per un reato non colposo possa avvenire su richiesta del Pubblico Ministero. Tale disposizione infatti viola, nei primi due casi, il principio di presunzione di innocenza e puo' comportare, nell'ultimo caso, una sanzione di sproporzionata gravita' quando si tratti di delitti di scarsissima gravita'. (Art.7 ter)

10) Escludere che ingresso o soggiorno irregolari possano assumere rilevanza penale. Nell'attuale situazione italiana, infatti, con tale provvedimento non verrebbe sufficientemente tutelato il diritto di asilo per i rifugiati "di fatto" (riconosciuto dalla Costituzione, ma non adeguatamente recepito dalla legislazione vigente), e verrebbe colpita con eccessivo rigore una irregolarita' che e' dovuta, in prevalenza, a disfunzioni dell'apparato amministrativo e alla mancata programmazione dei flussi. (Art.7 sexies)

11) Prevedere una moratoria delle espulsioni per ingresso o soggiorno irregolare fino al termine del periodo previsto per la regolarizzazione introdotta dal decreto in esame. La mancanza di una tale moratoria, oltre a contraddire le disposizioni relative alle misure premiali per coloro che lascino l'Italia entro un termine fissato (Art.2, comma 3), rischia di scoraggiare l'emersione di quegli immigrati irregolari che nutrono dei dubbi sulla solidita' dei requisiti in loro possesso ai fini della regolarizzazione.

12) Garantire l'accesso al gratuito patrocinio agli stranieri non abbienti, in tutti i procedimenti penali o amministrativi che li riguardino, a prescindere dal requisito di residenza anagrafica e, piu' in generale, dalla condizione di regolarita' riguardo al soggiorno. Si darebbe in tal modo effettiva tutela al diritto di difesa, che la Costituzione garantisce ad ogni individuo.

 

Lavoro stagionale

13) Prevedere il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente: la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nell'incertezza relativa alla possibilita' di rientrare i lavoratori stranieri sarebbero probabilmente indotti a trattenersi irregolarmente. (Art.2, comma 2)

14) Prevedere che il permesso stagionale possa essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; l'attivita' lavorativa puo' infatti risultare piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della stagione turistica. (Art.2, comma 4)

 

Applicazione

15) Rivedere la formulazione di quelle disposizioni che, per ambiguita' o incompletezza, hanno dato origine ad una applicazione del decreto non uniforme sul territorio nazionale o soggetta alla discrezionalita' delle diramazioni periferiche della pubblica amministrazione.