PUNTI ESSENZIALI RIGUARDO AL DL 22/1996

 

E' in ogni caso necessario che siano fatti salvi gli effetti della regolarizzazione prevista dai decreti 489/1995 e 22/1996. Nell'ipotesi che si proceda alla conversione in legge o alla reiterazione del decreto in esame appaiono irrinunciabili i punti seguenti.

 

Regolarizzazione

1) Estendere i termini per la regolarizzazione, allo scopo di dare piena efficacia al provvedimento, anche in congiunzione con le misure piu' sotto proposte. (Art.10, comma 1 e Art.12, comma 1)

2) Consentire una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento in un contesto familiare ovvero nel mercato del lavoro subordinato che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Prevedere che il permesso temporaneo, della durata di un anno, sia valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio. Prevedere che il permesso temporaneo in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. In tal modo si consentirebbe l'emersione dall'irregolarita' di soggetti certamente in grado di provvedere lecitamente al proprio sostentamento (quali gli stranieri dediti ad attivita' di lavoro autonomo o saltuario), come pure il recupero di donne e uomini caduti nei lacci del racket della prostituzione o comunque della criminalita' organizzata. (Art.12)

In alternativa al punto 2), potrebbero essere riportati i due punti seguenti:

2) Consentire la regolarizzazione di coloro che svolgono attivita' di lavoro autonomo o saltuario, prevedendo il rilascio di un permesso valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio. Prevedere che il permesso in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti.(Art.12)

2 bis) Favorire la dissociazione di donne straniere dalle attivita' legate alla prostituzione, offrendo la prospettiva di un ingresso nella regolarita' e la possibilita' di pervenire a forme lecite di sostentamento. La sussistenza della effettiva volonta' di dissociazione potrebbe essere attestata da una dichiarazione di enti pubblici o privati italiani o di associazioni di volontariato, attivi nel campo della prevenzione e riduzione del disagio sociale.

3) Tutelare il lavoratore che proceda all'autodichiarazione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere continuativo, prevedendo il rilascio di un permesso della durata di due anni. Allo strumento dell'autodichiarazione il lavoratore ricorre infatti quando manchi la disponibilita' del datore di lavoro alla regolarizzazione del rapporto; si tratta quindi della situazione piu' delicata tra tutte quelle considerate dal decreto, e la previsione di una semplice possibilita' di iscrizione di breve durata nelle liste di collocamento non e' sufficiente a indurre il lavoratore a denunciare la propria condizione di sfruttamento. (Art.12, comma 5)

4) Sopprimere la previsione relativa al versamento anticipato di una quota equivalente a sei mesi di contributi in caso di assunzione del lavoratore straniero, cancellando in tal modo una disposizione che sta ostacolando, con danno generale, la regolarizzazione di molti rapporti di lavoro. E' frequente, infatti, il caso di datori di lavoro disonesti che procedono al licenziamento in tronco del lavoratore al fine di sottrarsi all'obbligo di versamento anticipato. Ma e' anche frequente il caso di datori di lavoro che si trovano nella oggettiva impossibilita' di procedere al versamento; si pensi, ad esempio, agli anziani e ai portatori di handicap bisognosi di assistenza domiciliare, alle famiglie giovani che necessitano di aiuto per la cura dei bambini, ai titolari di piccole imprese. In tali casi il lavoratore resta relegato in condizioni di irregolarita' o finisce per procedere egli stesso a versare quanto dovuto dal datore di lavoro, snaturando cosi' lo spirito della disposizione originaria. (Art.12, comma 6)

 

 

Ricongiungimento familiare

5) Estendere la possibilita' di ricongiungimento familiare ai genitori a carico e sopprimere la disposizione relativa alla condizione di non convivenza con prossimo congiunto, che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia. (Art.11, comma 1)

6) Prevedere solo una soglia minima di reddito (quella del doppio dell'assegno sociale appare adeguata), indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento, e rilassare il requisito relativo all'idoneita' dell'alloggio. E' giusto infatti che sia lasciata agli interessati la valutazione sulla sufficienza dei mezzi di sostentamento e sulla priorita' da associare alla tutela dell'unita' familiare. (Art.11, comma 1)

 

Espulsioni e sanzioni

7) Escludere che una sanzione grave come l'espulsione possa essere inflitta sulla base di semplici indizi relativi allo svolgimento di attivita' illecite. Risulterebbe gravemente vulnerato il principio, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. (Art.7 bis)

8) Escludere che l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare o condannato con sentenza definitiva per un qualunque delitto possa avvenire su richiesta del Pubblico Ministero. Tale disposizione infatti viola, nei primi due casi, il principio di presunzione di innocenza e puo' comportare, nell'ultimo caso, una sanzione di sproporzionata gravita' quando si tratti di delitti colposi o di scarsissima gravita'. (Art.7 ter)

9) Escludere che ingresso o soggiorno irregolari possano assumere rilevanza penale. Una tale previsione appare inaccettabile sia per come risulterebbe messo a repentaglio il diritto di asilo riconosciuto dalla Costituzione (non sarebbe infatti adeguatamente tutelata la figura del rifugiato "di fatto", a meno di introdurre nella legislazione l'istituto dell'asilo umanitario), sia perche' colpirebbe soggetti ai quali una deficitaria applicazione delle norme sulla programmazione dei flussi ha lasciato come unica via di immigrazione percorribile quella irregolare. (Art.7 sexies)

10) Prevedere una moratoria delle espulsioni per ingresso o soggiorno irregolare valida fino al termine del periodo previsto per la regolarizzazione introdotta dal decreto in esame. La mancanza di una tale moratoria, oltre a contraddire le disposizioni relative alle misure premiali per coloro che lascino l'Italia entro un termine fissato (Art.2, comma 3), rischia di scoraggiare l'emersione di tutti quegli immigrati irregolari che nutrono dei dubbi sulla solidita' dei requisiti in loro possesso ai fini della regolarizzazione.

11) Garantire l'accesso al gratuito patrocinio agli stranieri non abbienti, in tutti i procedimenti penali o amministrativi che li riguardino, a prescindere dal requisito di residenza anagrafica e, piu' in generale, dalla condizione di regolarita' riguardo al soggiorno. Si darebbe in tal modo effettiva tutela al diritto di difesa, che la Costituzione garantisce ad ogni individuo.

 

Lavoro stagionale

12) Prevedere il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente: la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nell'incertezza relativa alla possibilita' di rientrare i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente. (Art.2, comma 2)

13) Prevedere che il permesso stagionale possa essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della stagione turistica. (Art.2, comma 4)

 

Applicazione

14) Evitare che una formulazione ambigua o incompleta di disposizioni contenute nel decreto possa generare una applicazione di esse non uniforme sul territorio nazionale o soggetta alla discrezionalita' delle diramazioni periferiche della pubblica amministrazione.