PRINCIPALI PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 22/1996

 

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari e per lavoro

- Estendere i termini per la regolarizzazione, allo scopo di dare piena efficacia al provvedimento, anche in congiunzione con le misure piu' sotto proposte. (Art.10, comma 1 e Art.12, comma 1)

- Consentire una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Prevedere che il permesso temporaneo, della durata di un anno, sia valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio. Prevedere che il permesso temporaneo in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. (Art.12, comma 5)

- Prevedere il rilascio di unpermesso della durata di due anni per il lavoratore che procede all'autodichiarazione relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere continuativo. Allo strumento dell'autodichiarazione il lavoratore ricorre infatti quando manchi la disponibilita' del datore di lavoro alla regolarizzazione del rapporto; si tratta quindi della situazione piu' delicata tra tutte quelle considerate dal decreto, e la previsione di una semplice possibilita' di iscrizione di breve durata nelle liste di collocamento non e' sufficiente a indurre il lavoratore a denunciare la propria condizione di sfruttamento. (Art.12, comma 5)

- Sopprimere la previsione relativa al versamento anticipato di una quota equivalente a sei mesi di contributi in caso di assunzione del lavoratore straniero. (Art.12, comma 6)

- Estendere la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame. (Art.10, comma 1)

- Introdurre la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' o al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90. (Art.10, comma 1, e Art.12, comma 1)

 

Ricongiungimento familiare

- Sopprimere la disposizione relativa alla condizione di non convivenza con prossimo congiunto, che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli. (Art.11, comma 1)

- Prevedere solo una soglia minima di reddito (quella del doppio dell'assegno sociale appare adeguata), indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento. (Art.11, comma 1)

 

Espulsioni

- Escludere che l'espulsione dello straniero arrestato in flagranza o sottoposto a custodia cautelare o condannato con sentenza definitiva per un qualunque delitto possa avvenire su richiesta del Pubblico Ministero. Tale disposizione infatti viola, nei primi due casi, il principio di presunzione di innocenza e puo' comportare, nell'ultimo caso, una sanzione di sproporzionata gravita' quando si tratti di delitti colposi o di scarsissima gravita'. (Art.7 ter)

- Prevedere che, di norma, lo straniero espulso, possa rientrare nel territorio dello Stato per attuare il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia: va considerato infatti come prevalente il diritto alla tutela dell'unita' familiare rispetto alle altre esigenze che motivano le espulsioni, salvo il caso di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. (Art.7 sexies, comma 1)

- Estendere la previsione di non espellibilita' ai coniugi di cittadini italiani, alle donne che abbiano partorito di recente. (Art.7 sexies, comma 9)

 

Flussi di ingresso e lavoro stagionale

- Stabilire che le liste di prenotazione siano istituite all'estero, presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione, in modo da incentivare il rispetto della normativa (l'aspirante immigrato vede, in tal modo, progressivamente avvicinarsi il proprio turno di immigrazione regolare). (Art.1, comma 6)

- Rendere la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato analoga a quella sul lavoro stagionale, prevedendo liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni: il Governo definisca di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista sia consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso sia consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro.

- Prevedere il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente: la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nell'incertezza relativa alla possibilita' di rientrare i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente. (Art.2, comma 2)

- Prevedere che il permesso stagionale possa essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della stagione turistica. (Art.2, comma 4)

 

Assistenza sanitaria

- Prevedere l'obbligatorieta' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutti gli stranieri residenti o, anche, semplicemente iscritti nello schedario della popolazione temporanea, la gratuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, l'abolizione dell'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del contributo percentuale sul reddito per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale e l'abolizione del contributo minimo annuale per gli stranieri privi di reddito. (Art.13)