(Sergio Briguglio 29/1/1996)

PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL TRATTATO DELL'UNIONE

 

1) Abolizione del terzo pilastro: trasferimento delle competenze relative al JHA (Giustizia e Affari Interni) alle istituzioni comunitarie.

In subordine:

- Iniziativa legislativa alla Commissione sul JHA.

- Aumento dei poteri consultivi del Parlamento Europeo.

- Giurisdizione della Corte Europea di Giustizia anche in mancanza di voto unanime degli Stati Membri.

- Ruolo della Corte Europea degli Uditori. (?)

 

2) Eliminazione della discriminazione "razziale".

Art.3u (Titolo II): inserimento, tra gli obiettivi enumerati nell'art.3 del Titolo II del Trattato, della eliminazione (secondo lo Starting-Line Group) o della proibizione (secondo lo Standing Committee of Experts on International Immigration, Refugee and Criminal Law) della discriminazione.

Art.6A (Titolo II): adozione, da parte del Consiglio d'Europa, in accordo con le procedure previste dall'art.189B, di direttive per la eliminazione(o proibizione ) della discriminazione.

 

3) Uguaglianza di trattamento.

Art.8, co.1 (Titolo II): accesso alla cittadinanza europea dopo cinque anni di soggiorno legale in uno degli Stati Membri (Standing Committee) o in piu' Stati Membri (Immigration and Nationality Research and Information Charity).

Conseguenze:

a) secondo l'Immigration and Nationality Research and Information Charity:

- liberta' di movimento e di soggiorno;

- diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative ed europee;

- diritto di protezione diplomatica da ciascuno Stato Membro.

b) secondo lo Standing Committee of Experts on International Immigration, Refugee and Criminal Law:

- obbligo per il Consiglio di semplificare il libero movimento (art.100, nuovo comma 5);

- nessun diritto automatico di protezione diplomatica (art.8C, modificato).

 

4) Trasparenza dei meccanismi decisionali.

Art.8F, nuovo (Titolo II): diritto di accesso all'informazione per i cittadini dell'Unione, salvo il caso di materie esplicitamente coperte da segreto.

Art.K.3: pubblicazione preventiva sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni che il consiglio intende adottare (materia regolata dal Titolo VI).

 

5) Giurisdizione della Corte di Giustizia.

Art.K.3 (2)c, modificato: possibilita' di appellarsi alla Corte di Giustizia per dirimere dispute fra Stati Membri (art.170) o fra cittadini e Stati Membri (art.177) con riferimento all'interpretazione o all'applicazione di convenzioni su asilo, migrazione, giustizia o criminalita' (materie regolate dall'art.K.3 (2)c). Possibilita', per la Commissione, di intraprendere procedure di supervisione a riguardo di tali convenzioni (art.169).

 

In subordine:

Art.K.3 (2)c, modificato: possibilita' che le convenzioni di cui al punto precedente prevedano che la giurisdizione della Corte di Giustizia si applichi ai soli Stati Membri che la accettano con esplicita dichiarazione.

 

6) Controllo parlamentare.

Art.K.4, par.3(a), nuovo: una decisione del Consiglio riguardante materia regolata dal Titolo VI non puo' essere adottata prima che il Parlamento Europeo abbia avuto tre mesi di tempo per esprimere la propria opinione in merito.

Art.K.4, par.3(b), nuovo: se la decisione ha carattere vincolante sugli Stati Membri, non puo' esere adottata prima che il Parlamento di ciascuno Stato abbia avuto tre mesi di tempo per esprimere la propria opinione in merito.