PRINCIPALI PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 22/1996

 

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 6

- Stabilire che le liste di prenotazione siano istituite all'estero, presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione, in modo da incentivare il rispetto della normativa (l'aspirante immigrato vede, in tal modo, progressivamente avvicinarsi il proprio turno di immigrazione regolare).

- Rendere la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato analoga a quella sul lavoro stagionale, prevedendo liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni: il Governo definisca di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista sia consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso sia consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro.

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 2

- Prevedere il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente: la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nell'incertezza relativa alla possibilita' di rientrare i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente.

 

Al comma 3

- Estendere la possibilita' di godere, in via transitoria, del diritto relativo al reingresso per lavoro stagionale agli stranieri che non siano riusciti a pervenire, nei termini previsti, alla regolarizzazione.

 

Al comma 4

- Prevedere che il permesso stagionale possa essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della stagione turistica.

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 2

- Limitare l'obbligo di presentazione della certificazione relativa all'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica al caso di richiesta di visto per soggiorni di lunga durata, escluso il soggiorno per motivi di cura; auspicabile comunque la soppressione del comma. Si noti come, senza gli emendamenti indicati, il comma in esame introduce condizioni restrittive per il rilascio di visti di breve durata non previste dagli altri Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione. Ne consegue un grave ostacolo alla realizzazione di un visto di breve durata uniformemente valido sul territorio di tutti i Paesi firmatari e, quindi, alla attuazione dell'abbattimento delle frontiere interne.

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

 

Al nuovo ARTICOLO 7, comma 1

- Individuare, tra i delitti previsti dall'articolo 381 del Codice di procedura penale quelli che realmente risultano di gravita' tale da giustificare il provvedimento di espulsione; tra questi non dovrebbero certamente figurare delitti di modesta entita', quali quelli di appropriazione indebita, danneggiamento aggravato o lesioni personali.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 1

- Sopprimere l'intero comma, cancellando cosi' una disposizione - quella relativa all'espulsione di persone arrestate in flagranza o sottoposte a custodia cautelare - che viola il principio di presunzione di innocenza, comporta una sanzione di sproporzionata gravita' in caso di delitti colposi, favorisce nei casi di effettiva colpevolezza la possibilita' per lo straniero di sottrarsi alla pena.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 3

- Escludere la possibilita' che l'espulsione avvenga su richiesta del Pubblico Ministero; non e' infatti accettabile che l'espulsione per un reato non grave possa avvenire su richiesta del PM e, quindi, con probabile danno per il condannato. In subordine, qualora si mantenga la possibilita' di espulsione su richiesta del PM, si dovrebbe prevedere una soglia minima di gravita'.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 1

- Prevedere che, di norma, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del decreto in esame, possa rientrare nel territorio dello Stato per attuare il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia: va considerato infatti come prevalente il diritto alla tutela dell'unita' familiare rispetto alle altre esigenze che motivano le espulsioni, salvo il caso di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 2

- Stabilire che non siano consentiti espulsione o respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale, oltre che per uno dei motivi gia' considerati dal decreto, per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 9

- Estendere la previsione di non espellibilita' ai coniugi di cittadini italiani, alle donne che abbiano partorito di recente.

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

- Estendere la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame.

- Introdurre la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90.

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

- Sopprimere la disposizione relativa alla condizione di non convivenza con prossimo congiunto, che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.

- Prevedere solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

- Chiarire che le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero alle prestazioni lavorative a carattere continuativo, possono riguardare anche una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

- Introdurre la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90.

 

Al comma 3

- Prevedere che, nelle more della verifica della documentazione presentata, sia rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'iscrizione al collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro; prevedere anche che il permesso provvisorio sia convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in caso di assunzione: in tal caso, la regolarizzazione si considera di fatto ottenuta, ai fini del comma 9, salvo che la dichiarazione dello straniero sia dimostrata mendace.

 

 

Al comma 5

- Consentire una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Prevedere che il permesso temporaneo, della durata di un anno, sia valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio.

- Prevedere che il permesso temporaneo in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Prevedere altresi' che il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso possa far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 relativo al reingresso in qualita' di stagionale per l'anno successivo.

 

Al comma 6

- Ridurre la quota prevista di contributi da anticipare in caso di assunzione del lavoratore straniero.

 

 

ARTICOLO 13 - Assistenza sanitaria

 

- Prevedere l'obbligatorieta' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutti gli stranieri residenti o, anche, semplicemente iscritti nello schedario della popolazione temporanea, la gratuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, l'abolizione dell'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del contributo percentuale sul reddito per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale e l'abolizione del contributo minimo annuale per gli stranieri privi di reddito.

 

 

ARTICOLO 14 - Norme di coordinamento e abrogazioni

 

Al comma 2

- Precisare che le disposizioni relative alla tutela diritto di asilo per quanto concerne ingresso e soggiorno restano valide in relazione all'intero quadro di disposizioni del decreto in esame, non solo in relazione alle nuove norme sulle espulsioni.