PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 22/1996

 

(Avvertenza: in grassetto sono riportati gli emendamenti ritenuti piu' rilevanti)

 

ARTICOLO 1 - Flussi di ingresso e lavoro stagionale

 

Al comma 1

- Evitare che il mancato accertamento di possibilita' di occupazione da parte degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione costituisca impedimento alla programmazione.

 

Al comma 5

- Evitare che il rilascio di permessi stagionali resti subordinato alla definizione delle convenzioni - possibili, ma non obbligatorie ne' onnicomprensive - tra Enti locali e associazioni di imprenditori.

 

Al comma 6

- Stabilire che le liste di prenotazione siano istituite all'estero, presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione, in modo da incentivare il rispetto della normativa (l'aspirante immigrato vede, in tal modo, progressivamente avvicinarsi il proprio turno di immigrazione regolare).

- Rendere la normativa relativa alla programmazione dei flussi per lavoro subordinato analoga a quella sul lavoro stagionale, prevedendo liste di prenotazione basate sull'anzianita' di iscrizione e suddivise per mansioni: il Governo definisca di anno in anno le quote di immigrazione prevedibilmente necessarie per ciascuna mansione, nonche' le particolari mansioni per le quali va favorito l'incontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore; in corrispondenza a tali mansioni l'ingresso degli iscritti nella lista sia consentito, fino a completamento della quota programmata, a seguito di semplice richiesta di visto; per le altre mansioni l'ingresso sia consentito a fronte del rilascio di autorizzazione al lavoro.

 

 

ARTICOLO 2 - Soggiorno dei lavoratori stagionali

 

Al comma 1

- Stabilire che il lavoratore stagionale possa iscriversi nelle liste di collocamento e da queste essere avviato al lavoro per rapporti a tempo determinato o a carattere stagionale.

 

Al comma 2

- Prevedere il diritto di reingresso per lo stagionale che lasci l'Italia regolarmente: la possibilita' di godere di un diritto di semplice precedenza resterebbe infatti subordinata alle previsioni della programmazione per l'anno successivo; nell'incertezza relativa alla possibilita' di rientrare i lavoratori stranieri troverebbero probabilmente piu' conveniente trattenersi irregolarmente.

 

 

Al comma 3

- Estendere la possibilita' di godere, in via transitoria, del diritto relativo al reingresso per lavoro stagionale agli stranieri che non siano riusciti a pervenire, nei termini previsti, alla regolarizzazione.

- Privare di effetto i provvedimenti amministrativi assunti, in seguito a violazioni delle norme relative all'ingresso o al soggiorno nel territorio dello Stato, a carico dei cittadini stranieri che lascino l'Italia entro i termini previsti dalla norma transitoria: si evita cosi' che, tentando di usufruire del diritto previsto, si vedano negato il reingresso a causa di provvedimenti di espulsione assunti precedentemente a loro carico.

 

Al comma 4

- Prevedere che il permesso stagionale possa essere prorogato in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato; si tiene conto in tal modo della possibilita' che l'attivita' lavorativa risulti piu' lunga del previsto per il verificarsi di particolari condizioni: ad esempio, nel settore alberghiero, un prolungamento inatteso della stagione turistica.

 

 

ARTICOLO 3 - Previdenza ed assistenza

 

Al comma 5

- Chiarire che, ove non ne sia possibile il trasferimento, la liquidazione dei contributi e' subordinata a esplicita richiesta dell'interessato e che, in mancanza di tale richiesta, la posizione contributiva e' mantenuta.

- Prevedere la possibilita', per il lavoratore che ritorni in Italia successivamente alla liquidazione dei contributi, di ricostruire la posizione contributiva.

 

 

ARTICOLO 4 - Visto di ingresso

 

Al comma 1

- Escludere la rilevanza, ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato, di sentenze di condanna pronunciate in altri paesi, essendo difficilmente verificabile la sussistenza dei presupposti per la riconoscibilita' in Italia di tali sentenze.

- Riportare il divieto di reingresso, in seguito a condanne definitive, ai limiti previsti per situazioni analoghe dal nuovo articolo 7 sexies della legge 39/1990, introdotto dal terzo comma dell'articolo 7 del decreto in esame.

 

Al comma 2

- Limitare l'obbligo di presentazione della certificazione relativa all'assenza di patologie pregiudizievoli per la salute pubblica al caso di richiesta di visto per soggiorni di lunga durata, escluso il soggiorno per motivi di cura; auspicabile comunque la soppressione del comma. Si noti come, senza gli emendamenti indicati, il comma in esame introduce condizioni restrittive per il rilascio di visti di breve durata non previste dagli altri Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione. Ne consegue un grave ostacolo alla realizzazione di un visto di breve durata uniformemente valido sul territorio di tutti i Paesi firmatari e, quindi, alla attuazione dell'abbattimento delle frontiere interne.

- Precisare i parametri cui far riferimento per definire le patologie pregiudizievoli per la salute pubblica.

 

 

ARTICOLO 5 - Rinnovo del permesso di soggiorno

 

Al comma 1

- Restringere il novero dei casi nei quali il parere del Sindaco puo' essere richiesto e disciplinare le modalita' con cui tale parere deve essere espresso, allo scopo di limitare le possibilita' di un uso discrezionale della disposizione relativa al rinnovo del permesso.

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

 

Al nuovo ARTICOLO 7, comma 1

- Escludere la possibilita' di espulsione conseguente a patteggiamento; e' infatti di dubbia legittimita' l'introduzione di una misura di sicurezza a carico dello straniero che abbia patteggiato la pena: nel caso dell'italiano, infatti, e' esclusa la possibilita' che siano applicate misure di sicurezza, con la sola eccezione della confisca obbligatoria.

- Individuare, tra i delitti previsti dall'articolo 381 del Codice di procedura penale quelli che realmente risultano di gravita' tale da giustificare il provvedimento di espulsione; tra questi non dovrebbero certamente figurare delitti di modesta entita', quali quelli di appropriazione indebita, danneggiamento aggravato o lesioni personali.

 

Al nuovo ARTICOLO 7, comma 2

- Prevedere esplicitamente che, in caso di revoca del provvedimento di espulsione, il Questore rilasci allo straniero che risulti privo di permesso di soggiorno in corso di validita' un permesso di soggiorno per gli stessi motivi e con la medesima durata residua del permesso di cui l'interessato era titolare al momento del suo ingresso in un istituto penitenziario, ovvero, in mancanza, altro permesso di soggiorno per il quale sussistano i requisiti, ovvero un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 bis, comma 1

- Rendere tassativo il termine di 48 ore per la proposta di espulsione da parte del PM, a pena di decadenza.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 1

- Sopprimere l'intero comma, cancellando cosi' una disposizione - quella relativa all'espulsione di persone arrestate in flagranza o sottoposte a custodia cautelare - che viola il principio di presunzione di innocenza, comporta una sanzione di sproporzionata gravita' in caso di delitti colposi, favorisce nei casi di effettiva colpevolezza la possibilita' per lo straniero di sottrarsi alla pena.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter, comma 3

- Escludere la possibilita' che l'espulsione avvenga su richiesta del Pubblico Ministero; non e' infatti accettabile che l'espulsione per un reato non grave possa avvenire su richiesta del PM e, quindi, con probabile danno per il condannato. In subordine, qualora si mantenga la possibilita' di espulsione su richiesta del PM, si dovrebbe prevedere una soglia minima di gravita'.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quater

- Prevedere che contro il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato possa essere presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale, senza che la presentazione del ricorso sospenda l'esecuzione del provvedimento: si tutela in tal modo il diritto alla tutela giurisdizionale, previsto dal comma 1 dell'articolo 113 della Costituzione, senza pero' compromettere l'efficacia del provvedimento.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quinquies, comma 5

- Riportare ad un valore ragionevole il limite di tempo utile per la presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 1

- Prevedere che, di norma, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del decreto in esame, possa rientrare nel territorio dello Stato per attuare il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia: va considerato infatti come prevalente il diritto alla tutela dell'unita' familiare rispetto alle altre esigenze che motivano le espulsioni, salvo il caso di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 2

- Stabilire che non siano consentiti espulsione o respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua liberta' personale, oltre che per uno dei motivi gia' considerati dal decreto, per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, di carestia, di epidemia.

- Prevedere che, qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico sia sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo. Prevedere anche che il provvedimento di espulsione o di respingimento sia revocato in caso di riconoscimento del diritto di asilo, anche umanitario, ovvero quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto di asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua liberta' personale non siano messi in pericolo. Disporre che in questo caso il Questore rilasci, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia. Si evita in tal modo che il godimento del diritto di asilo possa essere messo a repentaglio da provvedimenti che si riferiscono a esigenze di minor portata; si evita inoltre che persone non espellibili, in ossequio al principio di "non refoulement", risultino allo stesso tempo non autorizzate al soggiorno o allo svolgimento di attivita' necessarie per il proprio sostentamento.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 9

- Estendere la previsione di non espellibilita' ai minori di diciotto (anziche' sedici) anni, ai cittadini regolarmente soggiornanti (anziche' residenti) in Italia da oltre cinque anni, ai coniugi di cittadini italiani, alle donne che abbiano partorito di recente.

- Prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno validamente utilizzabile per lavoro e studio in favore dello straniero non espellibile.

- Prevedere che, di norma, non si proceda a espulsione dello straniero qualora siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato il coniuge o figli minori dell'interessato e l'espulsione rischi di comprometterne il diritto al rispetto dell'unita' familiare. Prevedere anche che, ove lo straniero ne sia privo, il Questore rilasci un permesso di soggiorno validamente utilizzabile per lavoro e studio.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies, comma 11

- Prevedere il diritto - anziche' l'autorizzazione - al reingresso finalizzato alla tutela del diritto di difesa, in modo da sottrarre tale diritto alla discrezionalita' della pubblica amministrazione.

- Estendere la tutela del diritto di difesa dello straniero in relazione a tutti gli atti per i quali sia permessa la partecipazione dell'interessato, e non solo in relazione a quelli per i quali detta partecipazione sia indispensabile.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 septies, comma 4

- Stabilire l'impunibilita' dello straniero che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine per la regolarizzazione: si rimuove cosi' la contraddizione tra la previsione di un vantaggio per chi, anche se precedentemente espulso, proceda a regolarizzazione entro il termine di centoventi giorni, ovvero lasci l'Italia entro il termine appositamente previsto, e il rischio di incorrere in una sanzione penale, pur mantenendosi nel rispetto dei termini suddetti.

- Garantisce l'accesso al gratuito patrocinio agli stranieri meno abbienti, a prescindere dalla condizione di regolarita' riguardo al soggiorno.

 

 

ARTICOLO 8 - Repressione di attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

 

Al nuovo comma 8

- Stabilire che il fine di lucro e' requisito fondamentale per la rilevanza penale delle attivita' dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri.

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

- Estendere la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi del decreto in esame.

- Introdurre la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90.

 

Al comma 3

- Stabilire l'impunibilita' per le violazioni pregresse relative a ingresso e soggiorno anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione: si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e, contestualmente, applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

- Prevedere la possibilita' di ricongiungimento anche per il titolare di permesso per studio, a condizione, naturalmente, che siano soddisfatti i requisiti relativi a reddito ed alloggio; con la normativa attuale, infatti, rischiano di essere esclusi da tale diritto i titolari di borse di studio, anche di entita' ragguardevole.

- Sopprimere la disposizione relativa alla condizione di non convivenza con prossimo congiunto, che impedirebbe il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia; una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.

- Sopprimere la disposizione relativa al requisito di soggiorno regolare pregresso di almeno un anno, che risulta pleonastica in presenza delle norme che fissano i requisiti di reddito per il ricongiungimento.

- Reintrodurre la possibilita' di ricongiungimento con i genitori a carico.

- Evitare di far riferimento alla nozione di "alloggio idoneo", che, se interpretata rigidamente, potrebbe risultare troppo restrittiva.

- Affidare allo straniero l'onere della prova di disponibilita' dell'abitazione; prevedere che all'attestazione da parte dell'autorita' municipale possa ricorrere lo straniero stesso, quando non sia in grado di produrre altra idonea documentazione.

- Prevedere solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.

 

Al comma 2

- Considerare cumulabili, ai fini del superamento della soglia minima, anche i redditi di familiari diversi dal coniuge, purche', ovviamente, si tratti di redditi provenienti da fonti lecite; in tal modo si consente di tenere nel giusto conto, ad esempio, anche borse di studio di cui beneficino figli studenti.

- Sopprimere il divieto di accesso al lavoro, per il primo anno di soggiorno, dei familiari ricongiunti previsto dall'articolo 4 della legge 943/1986.

 

Al comma 3

- Consentire la conversione del permesso di soggiorno del familiare ricongiunto in altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti: si consente in tal modo al familiare ricongiunto di maturare, col tempo, un diritto di soggiorno indipendente.

- Stabilire esplicitamente che il ricongiungimento con i familiari e' consentito anche al cittadino italiano; la possibilita' di ricongiungimento deve essere estesa a tutti i familiari non espellibili a norma del decreto in esame.

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

- Estendere la possibilita' di regolarizzazione al caso di dichiarazione relativa a un rapporto di lavoro alle dipendenze di cittadino straniero regolarmente soggiornante ovvero di impresa operante in Italia.

- Chiarire che le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero alle prestazioni lavorative a carattere continuativo, possono riguardare anche una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

- Introdurre la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90.

 

Al comma 3

- Prevedere che, nelle more della verifica della documentazione presentata, sia rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, valido per l'iscrizione al collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro; prevedere anche che il permesso provvisorio sia convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in caso di assunzione: in tal caso, la regolarizzazione si considera di fatto ottenuta, ai fini del comma 9, salvo che la dichiarazione dello straniero sia dimostrata mendace.

 

Al comma 5

- Consentire una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Prevedere che il permesso temporaneo, della durata di un anno, sia valido per iscriversi nelle liste di collocamento, iscriversi a corsi di studio o professionali, nonche', anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', svolgere attivita' di lavoro autonomo, costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o diventarne socio.

- Prevedere che il permesso temporaneo in questione possa essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 39/1990, ovvero convertito in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Prevedere altresi' che il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso possa far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 relativo al reingresso in qualita' di stagionale per l'anno successivo.

 

Al comma 6

- Ridurre la quota prevista di contributi da anticipare in caso di assunzione del lavoratore straniero.

 

Al comma 8

- Precisare che si procede a revoca del permesso ed espulsione dello straniero solo in caso di sua dichiarazione mendace.

 

Al comma 9

- Stabilire l'impunibilita' per le violazioni pregresse relative a ingresso e soggiorno anche per chi semplicemente richieda la regolarizzazione: si evita cosi' che il timore di veder respinta la richiesta di regolarizzazione e, contestualmente, applicato un provvedimento di espulsione scoraggi molti stranieri dal tentare di emergere dall'irregolarita'.

 

 

 

ARTICOLO 13 - Assistenza sanitaria

 

- Prevedere l'obbligatorieta' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per tutti gli stranieri residenti o, anche, semplicemente iscritti nello schedario della popolazione temporanea, la gratuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, l'abolizione dell'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del contributo percentuale sul reddito per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale e l'abolizione del contributo minimo annuale per gli stranieri privi di reddito.

 

 

ARTICOLO 14 - Norme di coordinamento e abrogazioni

 

Al comma 2

- Abrogare l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.152: si sopprime in tal modo la disposizione in base alla quale puo' essere espulso lo straniero che non sia in grado di dimostrare la sufficienza e la liceita' delle proprie fonti di sostentamento; tale disposizione contrasta con l'articolo 8, par. 1, della Convenzione OIL n.143/1975, ratificata con la legge 158/1981.

- Precisare che le disposizioni relative alla tutela diritto di asilo per quanto concerne ingresso e soggiorno restano valide in relazione all'intero quadro di disposizioni del decreto in esame, non solo in relazione alle nuove norme sulle espulsioni.