(Sergio Briguglio 10/1/1996)

PRINCIPALI EMENDAMENTI PER IL DL 489/1995 ACCOLTI DALLA COMMISSIONE

 

 

ARTICOLO 7 - Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

 

Al nuovo ARTICOLO 7

- Espulsione, subordinata ad accetamento di effettiva pericolosita', dopo condanna definitiva per reati del 380 o per delitto doloso punibile con pena non inferiore, nel minimo, a due anni.

- Possibilita' di espulsione, come misura applicata provvisoriamente, in caso di condanna non definitiva a pena superiore a tre anni di reclusione. Espulsione sospesa dal ricorso diretto in cassazione contro la sentenza di condanna.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 bis

- Il procuratore della Repubblica presso la Pretura (anziche' il PM) ha cinque giorni di tempo (anziche' due) per proporre l'espulsione come misura di prevenzione, a pena di decadenza.

- Decisione del pretore entro quindici giorni (anziche' sette).

- Abrogato l'articolo 25 della legge 152/1975, in base al quale puo' essere espulso lo straniero che non sia in grado di dimostrare la sufficienza e la liceita' delle proprie fonti di sostentamento.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 ter

- Sopprimere l'intero articolo che prevedeva la possibilita' di espulsione su richiesta di parte (tanto, cioe', da parte dello straniero o del suo difensore, quanto da parte del PM).

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quinquies

- Tempo per il ricorso: quindici giorni (anziche' sette). Tempo per depositare il ricorso: sette giorni (anziche' tre).

- Espuslione eseguita con accompagnamento alla frontiera dell'espulso.

- Possibilita' di ricorso con effetto sospensivo anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

 

Al nuovo ARTICOLO 7 sexies

- Rientro dell'espulso vietato per cinque anni (anziche' sette).

- Esclusa la possibilita' di espulsione in seguito a commissione di reati verso un paese nel quale tali reati siano puniti con pena di morte o con pene degradanti.

- Possibilita' di presentazione per richiesta di asilo in caso di mancata espulsione in ottemperanza al principio di non refoulement. Rilascio di un permesso valido per lavoro e studio in attesa dell'esito della richiesta. Rilascio di un permesso per lavoro o per studio o per famiglia nel caso che l'impossibilita' di espulsione o di respingimento permanga anche dopo l'eventuale rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato.

- Non espellibili anche i coniugi e gli affini in linea retta di cittadini italiani, i genitori di minori di sedici anni con questi conviventi, i soggiornanti regolarmente da oltre cinque anni, gli stranieri accolti per asilo umanitario, i richiedenti asilo fino a decisione definitiva. Rilasciato un permesso umanitario di un anno rinnovabile.

- Rilievi fotodattiloscopici per gli espulsi.

- Divieto di allontanamento, in caso di obbligo di dimora, limitato ai casi di pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento di espulsione.

- Diritto dell'espulso di rientrare per tutti gli atti giudiziari per i quali e' consentita la sua partecipazione.

- Reclusione da tre mesi a tre anni per il clandestino e per chi si trattiene nel territorio dello Stato in caso di revoca o rifiuto del permesso (oltreche' per chi rientra o si trattiene illegalmente in caso di espulsione). Arresto anche fuor di flagranza. Possibile l'applicazione della custodia cautelare fino a trenta giorni. L'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento sospende custodia, processo ed esecuzione della pena. Salvo il diritto di asilo. Delitto estinto dopo sette anni di assenza dall'Italia.

- Non punibilita' per gli stranieri che si trattengano fino alla scadenza dei termini della regolarizzazione.

- Gratuito patrocinio esteso agli stranieri irregolari e clandestini.

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

- Richiesto il contratto di assunzione (anziche' la semplice dichiarazione del datore di lavoro).

- I rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, le prestazioni lavorative a carattere continuativo, ovvero i rapporti di lavoro pregressi possono consistere anche in una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

- Introdotta la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90. Rilievi fotodattiloscopici in caso di autocertificazione.

- La ricevuta rilasciata nelle more della verifica della documentazione presentata ha valore di permesso di soggiorno provvisorio.

 

 

ARTICOLO 14 - Norme di coordinamento e abrogazioni

 

- Le disposizioni relative alla tutela diritto di asilo per quanto concerne ingresso e soggiorno restano valide in relazione all'intero quadro di disposizioni del decreto in esame, non solo in relazione alle nuove norme sulle espulsioni.