PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 489/1995

NORME TRANSITORIE

 

 

Al nuovo ARTICOLO 7 quinquies, comma 2

Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: "Non si considera essere in condizione irregolare il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data del 19 novembre 1995, vi si trattenga sino alla scadenza dei termini previsti per la regolarizzazione di cui al presente decreto."

Motivazione: si introduce una moratoria delle espulsioni per ingresso o soggiorno irregolare valida fino al termine del periodo previsto per la regolarizzazione introdotta dal decreto in esame. La mancanza di una tale moratoria rischia di scoraggiare l'emersione di tutti quegli immigrati irregolari che nutrono dei dubbi sulla solidita' dei requisiti in loro possesso ai fini della regolarizzazione.

 

 

Al nuovo ARTICOLO 7 septies, comma 4

Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: "Non e' punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data del 19 novembre 1995, vi si trattenga sino alla scadenza dei termini previsti per la regolarizzazione di cui al presente decreto."

Motivazione: si intende rimuovere la contraddizione tra la previsione di un vantaggio (l'annullamento dei provvedimenti di espulsione assunti in passato) per chi proceda a regolarizzazione entro il termine di centoventi giorni e il rischio di incorrere comunque in una sanzione penale, pur rispettando il termine suddetto.

 

 

ARTICOLO 10 - Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

 

Al comma 1

Sostituire la parola: "sessanta", con la seguente: "centoventi".

Motivazione: si estende il termine per la regolarizzazione dei ricongiungimenti "di fatto" ai centoventi giorni previsti per la regolarizzazione dei lavoratori. In tal modo si consente, coerentemente con l'emendamento seguente, la regolarizzazione dei familiari di chi si regolarizzi per lavoro, ai sensi dell'articolo 12, sia pure negli ultimi giorni utili.

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado di un cittadino italiano".

Motivazione: si estende la possibilita' di regolarizzazione ai familiari di stranieri regolarizzati per lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto in esame e ai familiari di cittadini italiani.

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

Motivazione: si introduce la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita' e al grado di parentela, accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato, in analogia con quanto previsto per la sanatoria del '90. In mancanza di tale possibilita', risulta spesso impossibile procedere alla regolarizzazione, soprattutto per la difficolta' di ottenere per tempo - dal paese d'origine - documenti attestanti le relazioni di parentela.

 

 

ARTICOLO 12 - Regolarizzazione per offerta di lavoro

 

Al comma 1

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

Motivazione: si introduce poi la possibilita' di autocertificazione relativa all'identita', accompagnata da testimonianza di due testimoni italiani o connazionali dell'interessato.

 

Al comma 2

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2 bis. Gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o ai commi 1 e 2 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identita' o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1."

Motivazione: si consente una regolarizzazione temporanea anche a coloro che aspirano ad emergere dalla condizione di irregolarita', pur essendo privi dei requisiti di stabile inserimento lavorativo o familiare che giustificano il rilascio di un permesso di lunga durata. Le caratteristiche di tale permesso temporaneo, definite da un successivo emendamento, fanno si' che tale disposizione non risulti una sanatoria indiscriminata, ma piuttosto un utile strumento per pervenire ad una conoscenza dettagliata del fenomeno e per offrire una chance consistente a tutti i soggetti realmente interessati ad ottenere un inserimento legale nella societa'.

 

Al comma 5

Aggiungere, alla lettera a), dopo le parole "in caso di assunzione a tempo indeterminato", le seguenti: "ovvero in caso di effettuazione delle prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo di cui al comma 1".

Motivazione: si consente la stabile regolarizzazione del lavoratore che procede all'autodichiarazione prevista dal comma 1; si conferisce in questo caso la massima durata al permesso di soggiorno allo scopo di incentivare l'emersione dall'irregolarita', tenuto conto del fatto che allo strumento dell'autodichiarazione il lavoratore ricorre quando manchi la disponibilita' del datore di lavoro alla regolarizzazione del rapporto; si tratta quindi della situazione piu' delicata tra tutte quelle considerate dal decreto, e la previsione di una semplice possibilita' di iscrizione di breve durata nelle liste di collocamento non e' sufficiente a indurre il lavoratore a denunciare la propria condizione di sfruttamento.

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 bis, ovvero nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso e' valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita'; il titolare del permesso ha altresi' facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio, in conformita' alle norme di cui agli articolo 2511 e seguenti del Codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocita', nonche' di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia.

Motivazione: si consente la regolarizzazione di tutti coloro che siano in grado di pervenire in tempi brevi alla produzione di un reddito, da fonti lecite, sufficiente al proprio sostentamento. Rientrano in questa categoria (ma non in quelle precedentemente considerate dal decreto ai fini della regolarizzazione) coloro che svolgono lavori saltuari o sono dediti ad attivita' di commercio. Il favorirne la regolarizzazione comporta un doppio vantaggio per lo Stato: si riportano alla regolarita' attivita' produttive finora svolte in condizioni di evasione fiscale e contributiva e si perviene ad uno svuotamento molto piu' efficace del bacino di irregolarita'. Si ottiene inoltre un censimento molto piu' realistico della presenza straniera in Italia.

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma puo' essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, e' rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

Motivazione: si stabilisce che il permesso temporaneo di cui all'emendamento precedente possa essere rinnovato, alle condizioni previste dalla legge 39/1990, ovvero convertito in altro permesso per il quale siano stati maturati i requisiti; in mancanza, l'uscita regolare da', in via transitoria, i diritti relativi al reingresso in qualita' di stagionale per l'anno successivo.

 

Al comma 6

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole:

"la somma corrispondente a un mese di contributi a titolo di anticipo."

Motivazione: si corregge una disposizione che sta ostacolando, con danno generale, la regolarizzazione di molti rapporti di lavoro. E' frequente, infatti, il caso di datori di lavoro disonesti che procedono al licenziamento in tronco del lavoratore al fine di sottrarsi all'obbligo di versamento anticipato. Ma e' anche frequente il caso di datori di lavoro che si trovano nella oggettiva impossibilita' di procedere al versamento; in tali casi il lavoratore resta relegato in condizioni di irregolarita' o finisce per procedere egli stesso a versare quanto dovuto dal datore di lavoro, snaturando cosi' lo spirito della disposizione originaria.