PROPOSTE DI EMENDAMENTO

PER IL DL 489/1995

 

 

 

 

 

NORME TRANSITORIE

 

 

 

Regolarizzazione del lavoro autonomo o precario

 

Al comma 2 dell'articolo 12

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2 bis. Gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o ai commi 1 e 2 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identita' o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1."

 

Al comma 5 dell'articolo 12

Sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2 bis, ovvero nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso e' valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo; il titolare del permesso ha altresi' facolta' di costituire societa' cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio. Si applicano, in relazione alla costituzione di cooperative e allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

Alla fine del comma aggiungere il periodo seguente: "Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma puo' essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, e' rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci il territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso puo' far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste."

 

 

 

 

Riduzione della quota anticipata di contributi

a carico del datore di lavoro

 

Al comma 6 dell'articolo 12

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole:

"la somma corrispondente a un mese di contributi a titolo di anticipo."

 

 

 

Rilascio di un permesso di lunga durata in seguito

ad autodichiarazione del lavoratore

 

Al comma 5 dell'articolo 12

Aggiungere, alla lettera a), dopo le parole "in caso di assunzione a tempo indeterminato", le seguenti: "ovvero in caso di effettuazione delle prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo di cui al comma 1".

 

 

Regolarizzazione dei familiari di lavoratori regolarizzati

e di cittadini italiani

 

Al comma 1 dell'articolo 10

Sostituire le parole: "per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11", con le seguenti: "che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado di un cittadino italiano".

Sostituire le parole: "sessanta giorni", con le seguenti: "centoventi giorni".

 

 

 

Autocertificazione relativa all'identita' e ai rapporti di parentela

ai fini della regolarizzazione

 

Al comma 1 dell'articolo 10

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita' o della documentazione attestante il grado di parentela, puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identita' personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

 

Al comma 1 dell'articolo 12

Inserire, alla fine del comma, le parole: "Qualora lo straniero non sia munito di documento di identita', puo' presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identita' personale resa secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39."

 

 

 

Moratoria delle espulsioni per ingresso o soggiorno irregolare

 

Al comma 2 del nuovo ARTICOLO 7 quinquies

Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: "Non si considera essere in condizione irregolare il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data del 19 novembre 1995, vi si trattenga sino alla scadenza dei termini previsti per la regolarizzazione di cui al presente decreto."

 

 

 

Limitazione dei casi di esclusione dai benefici

della regolarizzazione

 

Al comma 14 dell'articolo 12

Aggiungere, dopo le parole "codice di procedura penale", le seguenti parole:

"commesso nei tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto e per la quale sia stata comminata una pena superiore a tre anni di reclusione"