PROPOSTE DI EMENDAMENTO PER IL DL 489/1995

 

 

ARTICOLO 11 - Ricongiungimenti

 

Al comma 1

Sopprimere le parole: "che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto".

Motivazione: si sopprime una disposizione che finirebbe per impedire il ricongiungimento progressivo con i diversi membri della famiglia. Una volta chiamato il coniuge, bisognerebbe infatti allontanarlo da casa per poter chiamare i figli.

Sostituire le parole: "e per i figli considerati minori dalla legge italiana", con le seguenti: "per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico".

Motivazione: si reintroduce la possibilita', prevista dalla legge 943/1986, di ricongiungimento con i genitori a carico.

Sopprimere, dopo la parola: "alloggio", la parola: "idoneo".

Motivazione: si evita che la definizione, a norma di legge, di "alloggio idoneo" risulti troppo restrittiva.

Sopprimere le parole: ", per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli".

Motivazione: si stabilisce solo una soglia minima di reddito, indipendente dal numero di familiari con i quali operare il ricongiungimento.

 

Al comma 3

Aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

"4. Il cittadino italiano puo' richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado, e per gli affini entro il primo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilita' di alloggio. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, ai familiari cosi' ricongiunti, con durata illimitata.

Motivazione: si stabilisce esplicitamente che il ricongiungimento con i familiari e' consentito anche al cittadino italiano.