GRUPPO DI RIFLESSIONE

di organismi ed associazioni di ispirazione religiosa

attivi nel campo delle migrazioni

ACLI

ACSE

AGESCI

CARITAS ITALIANA Segreteria: Via Firenze, 38 - 00184 ROMA

COMUNITA' DI S.EGIDIO Tel. 06/4890.5101 - Fax 48.28.728

CSER

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA

FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CEI

GRUPPO MARTIN BUBER EBREI PER LA PACE

JESUIT REFUGEE SERVICE

OSA

UCSEI

YWCA-UCDG

 

 

 

Roma, 25 Gennaio 1996

 

Un gruppo di studio, costituito, su iniziativa del Gruppo di Riflessione, da membri di diverse associazioni attive nel campo dell'immigrazione, ha completato nel giugno scorso, dopo alcuni mesi di lavoro, una prima revisione della Proposta di legge organica messa a punto dalla Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia.

Le principali modifiche apportate dal Gruppo di Studio alla proposta redatta dalla Commissione possono essere sintetizzate nel modo seguente.

1) Distinzione tra irregolarita' e clandestinita': e' irregolare l'immigrato che soggiorni illegalmente dopo aver fatto ingresso regolare nel territorio nazionale; e' clandestino l'immigrato che soggiorni illegalmente in seguito ad ingresso anch'esso illegale nel territorio nazionale.

2) Espulsioni per soggiorno illegale:

a) Diritto dell'espulso all'assistenza legale e alla presenza dell'interprete.

b) Differimento dell'accompagnamento immediato alla frontiera (con applicazione delle misure di custodia) per consentire all'espulso di

- prendere contatto con parenti e conoscenti;

- recuperare effetti personali e somme di denaro;

- presentare ricorso.

c) Intervento del giudice con possibilita' di annullamento del provvedimento di espulsione, oltre che in caso di

- presentazione di domanda di asilo o rischio di danno grave per l'unita' familiare,

anche (laddove si tratti di irregolare e non di clandestino) in caso di

- possesso da parte dell'espulso dei requisiti sostanziali per il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno.

3) Programmazione dei flussi di immigrazione per lavoro subordinato: limitatamente alle mansioni per cui e' consentita la chiamata nominativa, il Governo fissa, sulla base delle previsioni relative al fabbisogno di manodopera, il numero di lavoratori ammessi. L'ingresso e' consentito agli iscritti nelle liste di prenotazione fino a completamento delle quote ammesse (con eventuale scaglionamento mensile). Ai lavoratori cosi' entrati (di fatto alla ricerca di un'occupazione) e' rilasciato comunque un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

4) Lavoro stagionale:

a) L'esistenza di accordi bilaterali non costituisce condizione necessaria per l'attribuzione di permessi per lavoro stagionale.

b) Lo stagionale rispettoso delle norme previste gode del diritto di reingresso per la stagione successiva.

c) Possibilita' di proroga del permesso in presenza di offerta di lavoro a tempo determinato, o di conversione in caso di lavoro a tempo indeterminato.

d) Possibilita' che il Governo utilizzi lo strumento del permesso per lavoro stagionale per rispondere a situazioni di emergenza.

5) Introduzione di norme transitorie relative alla regolarizzazione degli immigrati presenti alla data di entrata in vigore della legge.

Alcuni degli elementi contenuti nella proposta cosi' approntata possono apparire superati, alla luce dei provvedimenti assunti di recente dal Governo in materia di immigrazione. Il documento prodotto deve essere considerato quindi uno strumento di lavoro da sottoporre ad ulteriori revisioni, possibilmente allargate ad un arco piu' ampio di associazioni ed organismi.

 

 

ALLEGATI:

1) Principali contenuti della Proposta di legge organica, frutto della revisione, operata dal Gruppo di Studio, del testo messo a punto dalla Commissione di Studio per una Legge Organica sulla Condizione Giuridica dello Straniero in Italia.

2) Sommario dettagliato della stessa Proposta di legge.

3) Principali modifiche apportate, al testo originario messo a punto dalla Commissione, nel corso del lavoro di revisione.

4) Testo completo della Proposta di legge, comparato con il testo originario.