ESPULSIONI

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Presupposti:

 
   

- l'espulsione puo' avvenire in caso di soggiorno illegale o in caso di effettiva pericolosita' del soggetto;

 

- in caso di soggiorno illegale, va distinto il caso di irregolarita' insanabile (es.: ingresso clandestino o irregolarita' prolungata), da quello di irregolarita' sanabile (irregolarita' puramente formale, irregolarita' recente, possesso dei requisiti sostanziali che di fatto consentirebbero una successiva ammissione sul territorio nazionale);

Si puo' arrivare a una definizione certa dei requisiti sostanziali? E' necessario prevedere questo punto o e' preferibile limitarsi a includere i casi significativi tra le categorie di non espellibili (es.: coniuge di straniero titolare di un permesso di lunga durata)?

- si deve procedere a espulsione solo nel primo di questi casi, concedendo, nel secondo, un margine di tempo per la regolarizzazione della posizione;

 

- in caso di pericolosita' del soggetto, la valutazione di questa non puo' prescindere da una sentenza di condanna (sia pure di primo grado) per reato grave (esclusa quindi l'espulsione per motivi di prevenzione), e puo' essere effettuata solo dal giudice (espulsione come misura di sicurezza), salvo che sussistano gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato);

 

- l'espulsione come misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento;

 

- devono essere previste misure premiali nel caso di stranieri che si sottraggano al circuito della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti, del traffico di immigrazione clandestina.

E' necessario che le misure premiali non equivalgano, di fatto, alla realizzazione dell'obiettivo di immigrazione abusiva.

   
   

2) Condizioni di non espellibilita':

 
   

- non e' espellibile, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) avente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato o all'asilo umanitario

 

b) familiare o tutore o affidatario di cittadino italiano o comunitario o di cittadino straniero regolarmente soggiornante con permesso di durata non inferiore a un anno

 

c) familiare o tutore o affidatario di straniero minorenne, soggiornante in Italia anche irregolarmente, per il quale il Tribunale dei minorenni ritenga necessaria la prosecuzione della permanenza in Italia (a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione)

 

d) straniero che necessiti di cure urgenti

 

e) cittadina straniera incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi

 

f) cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia, che possegga i requisiti sostanziali per il rilascio di un permesso di soggiorno o per una successiva riammissione nel territorio nazionale o la cui irregolarita' sia di carattere puramente formale (es.: mancato rispetto dei termini per la presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso).

E' utile prevedere la categoria degli aventi requisiti sostanziali per una riammissione in Italia? O e' meglio limitarsi alla categoria, gia', contemplata dei familiari ricongiungibili? Far rientrare, ad esempio, in questa categoria lo straniero per cui sia stata rilasciata autorizzazione al lavoro potrebbe costituire un incentivo a venire a cercare direttamente occupazione, scavalcando gli iscritti nelle liste in posizione piu' avanzata.

g) straniero minorenne

 

h) straniero che dimostri di soggiornare in Italia da almeno cinque anni;

E' opportuno? O e' preferibile riferirsi ad un soggiorno regolare (eventualmente concluso) di almeno cinque anni?

Ci sono altre categorie da considerare?

   
   

3) Modalita' e meccanismi di tutela:

 
   

- allo straniero sono assicurati

a) informazione sui diritti

b) assistenza dell'interprete

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese

e) contatto con familiari o conoscenti

f) recupero degli oggetti e delle somme di denari di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente;

 

- l'espulsione avviene, in linea di principio, con accompagnamento immediato alla frontiera;

 

- qualora non sia possibile procedere immediatamente all'allontanamento o qualora lo straniero chieda di far riesaminare la propria posizione, si da' luogo ad un provvedimento di custodia;

 

- entro quarantotto ore interviene il giudice per verificare la leggittimita' del provvedimento e l'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero;

 

- il giudice decide, accertata la legittimita' del provvedimento di custodia, se consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, ovvero se ordinare la remissione in liberta' dello straniero (con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza) per consentire il perfezionamento o il riesame della sua posizione (ad es.: da parte della Commissione per l'Asilo) o in attesa che l'allontanamento sia eseguibile, ovvero se ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo (es.: per cure mediche);

E' sufficientemente chiaro?

- lo straniero cutodito ha diritto ai contatti e alle visite dei familiari, dei funzionari della rappresentanza consolare e delle organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo;

 

- il regime di custodia avviato su richiesta dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento;

 

- si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera;

 

- intervento e decisione del Tribunale per i minorenni, ogni qualvolta l'espulsione riguardi un familiare o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia (il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia).

 
   
   

4) Stranieri privi di documento di viaggio:

 
   

- stipula di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale.

 

- subordinazione degli aiuti ai governi alla effettiva realizzazione di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini extracomunitari espulsi dall'Italia e ammessi in forza degli accordi;

 

- verifica del ripetto degli accordi (in particolare in riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona) ad opera della Commissione per il rispetto dei diritti umani;

 

- lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso uno dei paesi disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo;

 

- lo straniero che rifiuti di dimostrare la propria identita' e' espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 
   
   

5) Reingresso successivo ad espulsione:

 
   

- autorizzato nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo o il diritto all'unita' familiare;

 

- autorizzato dopo un numero varabile di anni (fissato in relazione alla gravita' del motivo dell'espulsione;

 

- il reingresso non autorizzato, in assenza dei requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione, e' perseguito penalmente.