ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO
Elementi essenziali |
Note |
1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro: |
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- e' opportuno che abbia carattere annuale con verifiche ed eventuali correzioni semestrali; |
E' realizzabile una programmazione annuale, o e' preferibile una programmazione pluriennale? |
- piuttosto che un censimento dettagliato della domanda di lavoro non saturabile con l'offerta di manodopera regolare gia' presente sul territorio nazionale, e' preferibile l'effettuazione di stime ("quote") suddivise per mansioni; |
E' preferibile far riferimento a mansioni? |
- l'organo piu' indicato per l'effettuazione delle stime sembra essere la Commissione centrale per l'impiego, che dovrebbe collezionare i dati raccolti, a livello regionale, dalle Commissioni regionali per l'impiego in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego e con gli Uffici provinciali del lavoro (si veda il caso dell'Agenzia per l'impiego di Trento); |
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- il decreto di programmazione resterebbe affidato ai ministeri competenti, con una clausola di salvaguardia che imponga l'applicazione automatica del decreto per l'anno precedente in caso di mancata emissione del nuovo decreto; |
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- il decreto puo' prevedere un contingentamento temporale dei flussi nel corso del periodo di validita' della programmazione; |
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- la programmazione prevede flussi divisi per Regione, sulla base delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacita' di accoglienza (alloggio); |
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- la corretta destinazione dei flussi in ingresso e' assicurata garantendo forme di assistenza all'immigrato in ingresso, limitate alla Regione di destinazione; |
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- nel decreto sono indicate solo le mansioni (scoperte) per le quali si rende necessario un incontro diretto preventivo tra datore di lavoro e lavoratore (e quindi un ingresso per ricerca di lavoro). |
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2) Censimento dell'offerta di lavoro: |
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- deve essere basato su liste di prenotazione da tenersi nei consolati italiani all'estero, oltre che, naturalmente, sulle usuali liste di collocamento; |
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- l'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' mansioni per uno stesso lavoratore; |
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- la graduatoria deve essere fondata in primo luogo sull'anzianita' di iscrizione (allo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli); |
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- i dati raccolti nelle liste devono essere trasmessi ad un'unita' centrale di raccolta, gestita in collaborazione tra i vari Ministeri competenti. |
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3) Modalita' di ingresso: |
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- gli iscritti nelle liste relative alle mansioni incluse nella programmazione possono richiedere direttamente il visto di ingresso per lavoro subordinato ed entrare in Italia, fino a completamento delle quote indicate dalla programmazione ed in base all'eventuale contingentamento temporale previsto; |
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- gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse per "ricerca di lavoro" e gli iscritti nelle liste relative a mansioni di altro tipo possono entrare solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, previo accertamento di indisponibilita'; |
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- entrati in Italia secondo una delle due modalita' esposte, i lavoratori ottengono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata di due anni, valido per l'iscrizione in liste speciali di collocamento; |
E' piu' opportuno prevedere liste speciali di collocamento, da istituirsi presso gli Uffici provinciali del lavoro o liste ordinarie di collocamento? |
- possono stipulare qualunque contratto di lavoro per il quale posseggano i requisiti (previo accertamento di indisponibilita' di manodopera, qualora si tratti di qualifiche diverse da quella per la quale sono stati ammessi in Italia e non sia ancora trascorso un anno dall'ingresso); |
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4) Accesso al lavoro per titolari di altri permessi: |
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- consentita l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento e quindi l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per i titolari di permessi di lunga durata (non inferiore a un anno), eventualmente a condizione che sia trascorso un tempo prefissato (es.: lavoratori autonomi), e per i titolari di permessi particolari (es.: richiesta asilo in pendenza di ricorso sulla decisione della Commissione, giustizia in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso di ricorso, etc.); |
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- generalmente consentita la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con eccezioni: titolari di permessi per richiesta asilo o giustizia); |
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- consentita l'iscrizione nelle liste speciali e l'instaurazione di rapporti di lavoro anche agli studenti universitari, che pero' devono superare un numero minimo (es.: uno) di esami per anno al fine di rinnovare il permesso; |
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- consentita la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro (autonomo o subordinato) allo studente universitario, solo dopo il conseguimento del titolo e della eventuale abilitazione e a condizione che, entro un tempo prefissato, l'interessato dimostri il possesso dei requisiti (offerta di occupazione o iscrizione all'albo professionale anche in esenzione dalla condizione di reciprocita'); |
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- esclusa la possibilita' di conversione per gli studenti che abbiano studiato in Italia con borse di studio dello Stato condizionate al rientro in Patria. |
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5) Accertamento di indisponibilita': |
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- deve salvaguardare, nell'ordine, a) il disoccupato italiano b) lo straniero iscritto nelle liste speciali di collocamento; |
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- l'accertamento ha luogo secondo i criteri stabiliti dalla vigente legge sul collocamento (auspicabilmente in fase di evoluzione); |
Oggi l'accertamento avviene solo in ambito circoscrizionale (il disoccupato calabrese non viene informato dell'esistenza di una domanda di lavoro in Veneto...) |
- il tempo limite per l'accertamento e' di trenta giorni |
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6) Meccanismi di compensazione: |
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- e' necessario prevedere dei meccanismi che tutelino dal rischio di una insufficiente programmazione; |
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- due possibilita': |
Qual'e' la migliore? Ce ne sono altre? |
a) la programmazione per ciascuna qualifica non puo' essere inferiore ad una fissata percentuale (es.: ottanta per cento) del fabbisogno complessivamente stimato dalle Commissioni Regionali per l'Impiego |
E' realistico? E' accettabile che si limiti la discrezionalita' del Governo? |
b) una revisione periodica della programmazione, con aggiustamenti basati sul numero di richieste di autorizzazione al lavoro avanzate per lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione. |
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7) Lavoro stagionale: |
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- deve rientrare come sottoinsieme della programmazione generale; |
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- l'ingresso avviene sempre con le modalita' di "ricerca di lavoro"; |
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- il titolare di permesso stagionale puo' iscriversi nelle liste speciali di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato; |
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- il titolare puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita'; |
E' possibile introdurre questa restrizione? O viola le leggi sul collocamento? |
- in quest'ultimo caso puo' ottenere la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato; |
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- il permesso per lavoro stagionale dura sei mesi e puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o di richiesta di avviamento per un rapporto siffatto; |
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- lo stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le opportune informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta ha diritto di reingresso da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita; |
E' eccessivo? C'e' il rischio che per l'anno successivo ci si ritrovi con troppi lavoratori? O le fluttuazioni della domanda sono relativamente modeste? Il requisito aggiuntivo riguardante le informazioni sull'attivita' svolta dovrebbe ridurre il numero degli aventi diritto e configurare un vantaggio rilevante per lo Stato (lotta contro il lavoro nero). |
- la programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso; |
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- i contributi versati per l'assicurazione "vecchiaia, invalidita', superstiti" sono trasferiti all'ente previdenziale del paese di provenienza in presenza di accordi bilaterali; |
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- in assenza di tali accordi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
E' accettabile? |