ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro:

 
   

- e' opportuno che abbia carattere annuale con verifiche ed eventuali correzioni semestrali;

E' realizzabile una programmazione annuale, o e' preferibile una programmazione pluriennale?

- piuttosto che un censimento dettagliato della domanda di lavoro non saturabile con l'offerta di manodopera regolare gia' presente sul territorio nazionale, e' preferibile l'effettuazione di stime ("quote") suddivise per mansioni;

E' preferibile far riferimento a mansioni?

- l'organo piu' indicato per l'effettuazione delle stime sembra essere la Commissione centrale per l'impiego, che dovrebbe collezionare i dati raccolti, a livello regionale, dalle Commissioni regionali per l'impiego in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego e con gli Uffici provinciali del lavoro (si veda il caso dell'Agenzia per l'impiego di Trento);

 

- il decreto di programmazione resterebbe affidato ai ministeri competenti, con una clausola di salvaguardia che imponga l'applicazione automatica del decreto per l'anno precedente in caso di mancata emissione del nuovo decreto;

 

- il decreto puo' prevedere un contingentamento temporale dei flussi nel corso del periodo di validita' della programmazione;

 

- la programmazione prevede flussi divisi per Regione, sulla base delle esigenze dei mercati del lavoro e delle capacita' di accoglienza (alloggio);

 

- la corretta destinazione dei flussi in ingresso e' assicurata garantendo forme di assistenza all'immigrato in ingresso, limitate alla Regione di destinazione;

 

- nel decreto sono indicate solo le mansioni (scoperte) per le quali si rende necessario un incontro diretto preventivo tra datore di lavoro e lavoratore (e quindi un ingresso per ricerca di lavoro).

 
   
   

2) Censimento dell'offerta di lavoro:

 
   

- deve essere basato su liste di prenotazione da tenersi nei consolati italiani all'estero, oltre che, naturalmente, sulle usuali liste di collocamento;

 

- l'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' mansioni per uno stesso lavoratore;

 

- la graduatoria deve essere fondata in primo luogo sull'anzianita' di iscrizione (allo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli);

 

- i dati raccolti nelle liste devono essere trasmessi ad un'unita' centrale di raccolta, gestita in collaborazione tra i vari Ministeri competenti.

 
   
   

 

3) Modalita' di ingresso:

 
   

- gli iscritti nelle liste relative alle mansioni incluse nella programmazione possono richiedere direttamente il visto di ingresso per lavoro subordinato ed entrare in Italia, fino a completamento delle quote indicate dalla programmazione ed in base all'eventuale contingentamento temporale previsto;

 

- gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse per "ricerca di lavoro" e gli iscritti nelle liste relative a mansioni di altro tipo possono entrare solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, previo accertamento di indisponibilita';

 

- entrati in Italia secondo una delle due modalita' esposte, i lavoratori ottengono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata di due anni, valido per l'iscrizione in liste speciali di collocamento;

E' piu' opportuno prevedere liste speciali di collocamento, da istituirsi presso gli Uffici provinciali del lavoro o liste ordinarie di collocamento?

- possono stipulare qualunque contratto di lavoro per il quale posseggano i requisiti (previo accertamento di indisponibilita' di manodopera, qualora si tratti di qualifiche diverse da quella per la quale sono stati ammessi in Italia e non sia ancora trascorso un anno dall'ingresso);

 
   
   

4) Accesso al lavoro per titolari di altri permessi:

 
   

- consentita l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento e quindi l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per i titolari di permessi di lunga durata (non inferiore a un anno), eventualmente a condizione che sia trascorso un tempo prefissato (es.: lavoratori autonomi), e per i titolari di permessi particolari (es.: richiesta asilo in pendenza di ricorso sulla decisione della Commissione, giustizia in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso di ricorso, etc.);

 

- generalmente consentita la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con eccezioni: titolari di permessi per richiesta asilo o giustizia);

 

- consentita l'iscrizione nelle liste speciali e l'instaurazione di rapporti di lavoro anche agli studenti universitari, che pero' devono superare un numero minimo (es.: uno) di esami per anno al fine di rinnovare il permesso;

 

- consentita la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro (autonomo o subordinato) allo studente universitario, solo dopo il conseguimento del titolo e della eventuale abilitazione e a condizione che, entro un tempo prefissato, l'interessato dimostri il possesso dei requisiti (offerta di occupazione o iscrizione all'albo professionale anche in esenzione dalla condizione di reciprocita');

 

- esclusa la possibilita' di conversione per gli studenti che abbiano studiato in Italia con borse di studio dello Stato condizionate al rientro in Patria.

 
   
   

 

5) Accertamento di indisponibilita':

 
   

- deve salvaguardare, nell'ordine,

a) il disoccupato italiano

b) lo straniero iscritto nelle liste speciali di collocamento;

 

- l'accertamento ha luogo secondo i criteri stabiliti dalla vigente legge sul collocamento (auspicabilmente in fase di evoluzione);

Oggi l'accertamento avviene solo in ambito circoscrizionale (il disoccupato calabrese non viene informato dell'esistenza di una domanda di lavoro in Veneto...)

- il tempo limite per l'accertamento e' di trenta giorni

 
   
   

6) Meccanismi di compensazione:

 
   

- e' necessario prevedere dei meccanismi che tutelino dal rischio di una insufficiente programmazione;

 

- due possibilita':

Qual'e' la migliore? Ce ne sono altre?

a) la programmazione per ciascuna qualifica non puo' essere inferiore ad una fissata percentuale (es.: ottanta per cento) del fabbisogno complessivamente stimato dalle Commissioni Regionali per l'Impiego

E' realistico?

E' accettabile che si limiti la discrezionalita' del Governo?

b) una revisione periodica della programmazione, con aggiustamenti basati sul numero di richieste di autorizzazione al lavoro avanzate per lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione.

 
   
   

7) Lavoro stagionale:

 
   

- deve rientrare come sottoinsieme della programmazione generale;

 

- l'ingresso avviene sempre con le modalita' di "ricerca di lavoro";

 

- il titolare di permesso stagionale puo' iscriversi nelle liste speciali di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato;

 

- il titolare puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita';

E' possibile introdurre questa restrizione? O viola le leggi sul collocamento?

- in quest'ultimo caso puo' ottenere la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato;

 

- il permesso per lavoro stagionale dura sei mesi e puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o di richiesta di avviamento per un rapporto siffatto;

 

- lo stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le opportune informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta ha diritto di reingresso da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita;

E' eccessivo? C'e' il rischio che per l'anno successivo ci si ritrovi con troppi lavoratori? O le fluttuazioni della domanda sono relativamente modeste?

Il requisito aggiuntivo riguardante le informazioni sull'attivita' svolta dovrebbe ridurre il numero degli aventi diritto e configurare un vantaggio rilevante per lo Stato (lotta contro il lavoro nero).

- la programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso;

 

- i contributi versati per l'assicurazione "vecchiaia, invalidita', superstiti" sono trasferiti all'ente previdenziale del paese di provenienza in presenza di accordi bilaterali;

 

- in assenza di tali accordi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

E' accettabile?