ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro:

 
   

- e' opportuno che abbia carattere pluriennale (es.: biennale);

Puo' essere utile per favorire una migliore effettuazione delle stime di fabbisogno?

- piuttosto che un censimento dettagliato della domanda di lavoro non saturabile con l'offerta di manodopera regolare gia' presente sul territorio nazionale, e' preferibile l'effettuazione di stime ("quote") suddivise per settori e qualifiche e, laddove risulti necessario, per mansioni;

Stime suddivise per settori e qualifiche sono possibili?

E per mansioni? Possono essere necessarie per qualche settore o qualifica?

- l'organo piu' indicato per l'effettuazione delle stime sembra essere la Commissione centrale per l'impiego, che dovrebbe collezionare i dati raccolti, a livello regionale, dalle Commissioni regionali per l'impiego in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego e con gli Uffici provinciali del lavoro (si veda il caso dell'Agenzia per l'impiego di Trento);

E' vera questa affermazione? Ci sono alternative?

- il decreto di programmazione resterebbe affidato ai ministeri competenti, con una clausola di salvaguardia che imponga l'applicazione automatica del decreto per l'anno precedente in caso di mancata emissione del nuovo decreto;

 

- il decreto puo' prevedere un contingentamento temporale dei flussi nel corso del periodo di validita' della programmazione;

 

- nel decreto sono indicate le qualifiche per le quali si rende necessario un incontro diretto preventivo tra datore di lavoro e lavoratore (e quindi un ingresso per ricerca di lavoro).

E' il punto piu' importante. Esistono dei criteri oggettivi per individuare queste qualifiche o e' bene lasciare una certa discrezionalita' al Governo?

E' preferibile ipotizzare che per tutte le qualifiche l'ingresso avvenga "per ricerca di lavoro"?

   
   

2) Censimento dell'offerta di lavoro:

 
   

- deve essere basato su liste di prenotazione da tenersi nei consolati italiani all'estero, oltre che, naturalmente, sulle usuali liste di collocamento;

Nei consolati saranno capaci di tenere le liste e trasmettere periodicamente i dati ad un'unita' centrale?

- l'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' qualifiche per uno stesso lavoratore;

Ci sono controindicazioni?

- la graduatoria deve essere fondata in primo luogo sull'anzianita' di iscrizione (allo scopo di non rendere vana la speranza di un percorso di migrazione regolare in tempi ragionevoli);

Ci sono controindicazioni?

- i dati raccolti nelle liste devono essere trasmessi ad un'unita' centrale di raccolta.

L'unita' centrale deve essere gestita dal Min. del Lavoro o dal Min. degli Esteri?

   
   

 

3) Modalita' di ingresso:

 
   

- gli iscritti nelle liste relative alle qualifiche che necessitano di "ricerca di lavoro" possono richiedere direttamente il visto di ingresso per lavoro subordinato ed entrare in Italia, fino a completamento delle quote indicate dalla programmazione ed in base all'eventuale contingentamento temporale previsto;

Si puo' pensare ad un contingentamento regionale o e' sufficiente garantire un'informazione relativa ai dati disaggregati raccolti dalle diverse Comm. Reg. per l'Impiego?

- gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse per "ricerca di lavoro" e gli iscritti nelle liste relative a qualifiche di altro tipo possono entrare solo a fronte di una chiamata numerica o nominativa, previa concessione di autorizzazione al lavoro;

 

- entrati in Italia secondo una delle due modalita' esposte, i lavoratori ottengono un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della durata di due anni, valido per l'iscrizione al collocamento;

 

- possono stipulare qualunque contratto di lavoro per il quale posseggano i requisiti (previo accertamento di indisponibilita' di manodopera, qualora si tratti di qualifiche diverse da quella per la quale sono stati ammessi in Italia e non sia ancora trascorso un anno dall'ingresso);

 

- qualora l'autorizzazione al lavoro comporti il superamento dei limiti fissati dalla programmazione (es.: qualifica non prevista o lavoratore situato in graduatoria al di la' delle quote programmate) si procede ad accertamento di indisponibilita'.

 
   
   

4) Accesso al lavoro per titolari di altri permessi:

 
   

- consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e quindi l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per i titolari di permessi di lunga durata (non inferiore a un anno), eventualmente a condizione che sia trascorso un tempo prefissato (es.: lavoratori autonomi), e per i titolari di permessi particolari (es.: richiesta asilo in pendenza di ricorso sulla decisione della Commissione, giustizia in attesa di sentenza definitiva o in pendenza di ricorso di ricorso, etc.);

 

- generalmente consentita la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato in presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con eccezioni);

 

- consentita l'iscrizione nelle liste e l'instaurazione di rapporti di lavoro anche agli studenti universitari, che pero' devono superare un numero minimo (es.: uno) di esami per anno al fine di rinnovare il permesso;

Puo' essere un modo adeguato di consentire l'esistenza dello studente lavoratore, senza per questo rendere l'ingresso per studio un escamotage per migrare per lavoro?

- consentita la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro allo studente universitario, solo dopo un congruo numero di anni (es.: cinque) o dopo la laurea.

 
   
   

 

5) Accertamento di indisponibilita':

 
   

- deve salvaguardare, nell'ordine,

a) il disoccupato italiano o straniero iscritto nelle liste di collocamento

b) lo straniero iscritto nelle liste di prenotazione con posizione in graduatoria compresa entro la quota programmata;

 

- l'accertamento relativo alla categoria a) ha luogo secondo i criteri stabiliti dalla vigente legge sul collocamento (auspicabilmente in fase di evoluzione);

Oggi l'accertamento avviene solo in ambito circoscrizionale (il disoccupato calabrese non viene informato dell'esistenza di una domanda di lavoro in Veneto...)

- l'accertamento relativo alla categoria b) ha luogo mediante comunicazione periodica (es.: con cadenza quindicinale) della domanda di lavoro (ufficio provinciale del lavoro -> ministero del lavoro -> ministero degli esteri -> consolati) e individuazione dello straniero disponibile con posizione piu' alta in graduatoria, purche' compresa nella quota programmata;

E' troppo complicato il percorso dell'informazione?

- il tempo limite per l'accertamento e' di trenta giorni

 
   
   

6) Meccanismi di compensazione:

 
   

- e' necessario prevedere dei meccanismi che tutelino dal rischio di una insufficiente programmazione;

 

- due possibilita':

Qual'e' la migliore? Ce ne sono altre?

a) la programmazione per ciascuna qualifica non puo' essere inferiore ad una fissata percentuale (es.: ottanta per cento) del fabbisogno complessivamente stimato dalle Commissioni Regionali per l'Impiego

E' realistico?

E' accettabile che si limiti la discrezionalita' del Governo?

b) e' consentito l'accesso al lavoro, previo accertamento di indisponibilita', anche ai titolari di permessi di breve durata (es.: turismo), con censimento annuale del numero di richieste accolte

C'e' il rischio che il turismo serva a dissiulare l'immigrazione per lavoro?

   
   

7) Lavoro stagionale:

 
   

- deve rientrare come sottoinsieme della programmazione generale;

 

- l'ingresso avviene sempre con le modalita' di "ricerca di lavoro";

 

- il titolare di permesso stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato;

 

- il titolare puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita';

E' possibile introdurre questa restrizione? O viola le leggi sul collocamento?

- in quest'ultimo caso puo' ottenere la conversione del permesso in permesso per lavoro subordinato;

 

- il permesso per lavoro stagionale dura sei mesi e puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato o di richiesta di avviamento per un rapporto siffatto;

 

- lo stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale ha diritto di reingresso da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita;

E' eccessivo? C'e' il rischio che per l'anno successivo ci si ritrovi con troppi lavoratori? O le fluttuazioni della domanda sono relativamente modeste?

- la programmazione degli ingressi per lavoro stagionale definisce quindi, dopo il primo anno di applicazione, solo il fabbisogno ulteriore rispetto al prevedibile flusso di reingresso;

 

- i contributi versati per l'assicurazione "vecchiaia, invalidita', superstiti" sono trasferiti all'ente previdenziale del paese di provenienza in presenza di accordi bilaterali;

 

- in assenza di tali accordi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

E' accettabile?