(29/7/1996)

SANITA'

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale:

 
   

- l'iscrizione e' obbligatoria per i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (escluse le categorie non produttrici di reddito ma non equiparabili ai disoccupati - vedi sotto) e per i titolari di permesso di soggiorno per

a) richiesta asilo

b) coesione familiare

c) attesa adozione

d) affidamento

e) giustizia (in pendenza di ricorso, in attesa di sentenza definitiva, o in caso di pena alternativa alla reclusione)

f) lavoro artistico

g) attivita' sportive

h) lavoro stagionale;

 

- condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso (o carta) di soggiorno;

 

- l'iscrizione ha validita' illimitata (allo scopo di evitare inutili appesantimenti burocratici), condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno (rimane quindi valida, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego);

 

- lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso in corso di validita' o il documento equipollente (es.: ricevuta della richiesta di rinnovo);

L'esibizione e' richiesta periodicamente dal medico di base e in occasione di prestazioni (es.: ricoveri) non mediati dall'impegnativa del medico di base. Questa norma, quindi, di fatto favorisce lo straniero, evitando ogni altro obbligo di conferma dell'iscrizione in occasione di rinnovi o conversioni del permesso.

- l'iscrizione avviene nella ASL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio (come documentato dal permesso di soggiorno);

 

- In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso, che comporti variazione della ASL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova ASL;

 

- parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari;

 

- in caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte;

 

- nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali;

 

- esenzione dall'obbligo di iscrizione al SSN e di contribuzione per il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali.

 
   
   

2) Copertura assicurativa per stranieri titolari di permessi di lunga durata che, pur non producendo reddito, non necessitano di assistenza economica (titolari di permesso per studio, per motivi religiosi, residenza elettiva):

 
   

- i titolari di permesso di lunga durata relativo a categorie non produttive, ma non equiparabili ai disoccupati, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita' (es.: assicurazione Assitalia);

 

- detti titolari possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia;

E' preferibile rendere obbligatoria l'iscrizione per gli studenti?

- in caso di iscrizione al SSN, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto (con obbligo di rimborso del SSN da parte dell'ente assicuratore);

 

- in caso di successiva maturazione di reddito (es.: studente lavoratore), franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

 
   
   

3) Erogazione di servizi sanitari per stranieri non coperti da assicurazione:

Si e' cancellata la previsione (presente in una versione preliminare) di assicurazione obbligatoria per il turista, avendo specificato piu' sotto la ripartizione degli oneri in modo tale da evitare che l'erogazione di servizi potesse avvantaggiare impropriamente stranieri agiati.

   

- assicurati, nei presidi pubblici ed accreditati, a qualunque straniero

 

a) le cure urgenti per malattia, infortunio e maternita'

Verificare la correttezza tecnica della classificazione dei punti a), b) e c).

b) i seguenti livelli di assistenza - sia ambulatoriale, sia ospedaliera - (anche a carattere continuativo) a tutela essenziale della salute collettiva ed individuale:

b1) assistenza sanitaria di 1° livello (visita generale anche di soggetto apparentemente sano)

b2) tutela sanitaria dei minori

b3) tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come per le cittadine italiane

b4) programmi di medicina preventiva (vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive e diffusive e bonifica focolai)

In alternativa, si potrebbe immaginare prevedere l'erogazione delle cosiddette "cure essenziali". Sembra pero' difficile la definizione di cura essenziale.

Si potrebbe anche prevedere di riservare il'assistenza relativa al punto b) ai soli stranieri per i quali si debba ritenere che soggiornino o possano soggiornare abitualmente, seppure irregolarmente, in Italia. Resta pero' difficile determinare questa caratteristica senza che abbia luogo una segnalazione al Ministero dell'interno (vedi sotto).

c) le cure richieste, in relazione a particolari patologie, dall'interesse della collettivita', indicate in eventuali decreti ministeriali;

 

- oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di autodichiarazione dello stato di indigenza;

 

- in caso di autodichiarazione di indigenza, oneri a carico della Rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza, eccettuato il caso di dichiarazione mendace, o di un apposito Fondo del Ministero della sanita' nel caso di Rappresentanza diplomatica insolvente;

L'indagine relativa alla mendacia sarebbe a carico dell'Amministrazione per cio' che riguarda redditi prodotti in Italia, e a carico della Rappresentanza diplomatica in relazione a redditi prodotti nel Paese di provenienza. Complessivamente la previsione non si discosta molto da quanto disposto dalla legge sull'accesso al gratuito patrocinio.

In alternativa si potrebbe prevedere che nessun onere sia a carico dello straniero, salva la quota di partecipazione alla spesa, per le forme di assistenza indicate. Questo renderebbe superflua l'indagine relativo all'eventuale mendacia della dichiarazione di indigenza, ma avrebbe il difetto di rendere gratuita l'erogazione di servizi a vantaggio di persone agiate. L'articolo 13 del decreto in vigore e le circolari interpretative che l'hanno accompagnato adottano questa linea per le cure selezionate (corrispondenti ai punti b) e c)), ma lasciano in vigore la norma relativa agli oneri a carico dell'interessato per quanto riguarda le cure urgenti (corrispondenti al punto a)).

- esclusa ogni forma di segnalazione dalla quale possa derivare danno allo straniero o ai suoi familiari.

 
   
   

4) Ingresso e soggiorno per cure mediche:

 
   

- ingresso consentito a chi non possa ricevere, nel proprio paese, cure essenziali, nonche' a un familiare e ai figli minori del malato non coniugati;

Resta la difficolta' di definire quali siano le cure essenziali. Il riferimento ai punti a), b) e c) non sembra adeguato in questo caso. Conviene forse prevederne la determinazione attraverso un apposito decreto ministeriale.

- salvo il caso di urgenza e di particolari motivi umanitari, necessaria la documentazione medica e la garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure;

 

- rilascio del visto in tempo utile in caso di cure urgenti;

 

- permesso di soggiorno per cure mediche rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti dell'assistenza di cui ai punti a) b) e c) sopra;

Questa previsione non contrasta con quella relativa al divieto di segnalazione, dal momento che il rilascio del permesso avviene su richiesta dell'interessato.

- il permesso da' facolta' di iscriversi a corsi di studio (allo scopo di tutelare il minore straniero);

 

- il permesso ha durata massima di novanta giorni, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.