(29/7/1996)

STUDENTI

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Visto e permesso per studio:

 
   

- visto per studio rilasciabile a chi dimostri:

 

a) preiscrizione o iscrizione a corsi di studio

 

b) disponibilita' di mezzi (sufficienti anche per la stipula di assicurazione per cure urgenti) relativamente a un periodo limitato di tempo (es.: un anno), o, in alternativa, garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato;

 

- permesso per studio rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi;

 

- durata del permesso: un anno (rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto);

 

- consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo;

 

- consentita la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, alla fine del corso di studi, qualora si pervenga, entro un tempo prefissato (es.: un anno) al possesso dei relativi requisiti (anche in deroga, per quanto riguarda il lavoro autonomo, alla condizione di reciprocita');

Non sembra opportuno restringere la possibilita' di conversione al caso in cui si intraprendano attivita' lavorative connesse con il titolo conseguito.

- esclusi dalla possibilita' di conversione i titolari di borse di studio pubbliche condizionate al rientro in patria;

 

- i cittadini stranieri diplomati o laureati in Italia, ovvero in possesso di diploma o laurea riconosciuta e abilitati in Italia, possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani;

 
   
   

2) Scuola dell'obbligo:

 
   

- diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico.

 
   
   

3) Scuola secondaria:

 
   

- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione alla scuola secondaria (subordinato all'accertamento della preparazione).

 
   
   

4) Studi universitari:

 
   

- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione a corsi universitari;

 

- necessario uno dei seguenti requisiti:

 

a) diploma riconosciuto

 

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua;

 

- il permesso e' rinnovabile fino al terzo anno fuori corso (ulteriormente rinnovabile nel caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso);

 

- possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito);

 

- possibilita' di assegnazione di borse anche a partire da anni di corso successivi al primo;

 

- borse particolari per gli studenti, provenienti da Paesi in via di sviluppo, che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.

 
   
   

5) Copertura sanitaria:

 
   

- i titolari di permesso per motivi di studio sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita' (es.: assicurazione Assitalia);

 

- i titolari di permesso per motivi di studio possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia;

E' preferibile rendere obbligatoria l'iscrizione?

- in caso di iscrizione al SSN, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto (con obbligo di rimborso del SSN da parte dell'ente assicuratore);

 

- in caso di successiva maturazione di reddito (es.: studente lavoratore), franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.