(29/7/1996)
STUDENTI
Elementi essenziali |
Note |
1) Visto e permesso per studio: |
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- visto per studio rilasciabile a chi dimostri: |
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a) preiscrizione o iscrizione a corsi di studio |
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b) disponibilita' di mezzi (sufficienti anche per la stipula di assicurazione per cure urgenti) relativamente a un periodo limitato di tempo (es.: un anno), o, in alternativa, garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato; |
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- permesso per studio rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi; |
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- durata del permesso: un anno (rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto); |
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- consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e, occasionalmente, di lavoro autonomo; |
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- consentita la conversione in permesso per lavoro subordinato o autonomo, alla fine del corso di studi, qualora si pervenga, entro un tempo prefissato (es.: un anno) al possesso dei relativi requisiti (anche in deroga, per quanto riguarda il lavoro autonomo, alla condizione di reciprocita'); |
Non sembra opportuno restringere la possibilita' di conversione al caso in cui si intraprendano attivita' lavorative connesse con il titolo conseguito. |
- esclusi dalla possibilita' di conversione i titolari di borse di studio pubbliche condizionate al rientro in patria; |
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- i cittadini stranieri diplomati o laureati in Italia, ovvero in possesso di diploma o laurea riconosciuta e abilitati in Italia, possono accedere anche ad attivita' di lavoro autonomo riservate agli italiani; |
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2) Scuola dell'obbligo: |
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- diritto per i minori all'istruzione obbligatoria, a prescindere dallo status giuridico. |
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3) Scuola secondaria: |
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- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione alla scuola secondaria (subordinato all'accertamento della preparazione). |
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4) Studi universitari: |
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- diritto, per gli stranieri titolari di un permesso per studio o di durata non inferiore a un anno, all'iscrizione a corsi universitari; |
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- necessario uno dei seguenti requisiti: |
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a) diploma riconosciuto |
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b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di esame di lingua; |
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- il permesso e' rinnovabile fino al terzo anno fuori corso (ulteriormente rinnovabile nel caso in cui gravi ragioni di salute abbiano impedito il regolare svolgimento del corso); |
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- possibilita' di accesso a borse di studio annuali (rinnovabili sulla base di requisiti di merito e di reddito); |
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- possibilita' di assegnazione di borse anche a partire da anni di corso successivi al primo; |
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- borse particolari per gli studenti, provenienti da Paesi in via di sviluppo, che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi. |
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5) Copertura sanitaria: |
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- i titolari di permesso per motivi di studio sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita' (es.: assicurazione Assitalia); |
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- i titolari di permesso per motivi di studio possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia; |
E' preferibile rendere obbligatoria l'iscrizione? |
- in caso di iscrizione al SSN, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto (con obbligo di rimborso del SSN da parte dell'ente assicuratore); |
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- in caso di successiva maturazione di reddito (es.: studente lavoratore), franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata. |