TITOLO II

 
   

CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

 
   
   

Art. 13

 

Condizione giuridica dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

 
   

1. Ai fini della presente legge per cittadino comunitario si intende il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

 

1. Ai fini della presente legge per cittadino comunitario si intende il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Repubblica italiana.

2. Ai cittadini comunitari si applicano le disposizioni dei trattati istitutivi delle Comunità europee e del trattato sull'Unione europea.

 

3. Il cittadino comunitario presente nella Repubblica italiana gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano, salvo che sia diversamente disposto dalle norme indicate al comma 2 del presente articolo, da quelle più favorevoli contenute in accordi internazionali e dalle disposizioni della presente legge.

 

4. Le disposizioni concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari si applicano, in quanto più favorevoli, ai cittadini comunitari per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo e dalle norme comunitarie.

 
   
   

Art. 14

 

Ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari.

 
   

1. L'ingresso dei cittadini comunitari nel territorio dello Stato e' soggetto alla sola condizione del possesso del proprio documento di viaggio in corso di validità da esibirsi alle autorità di pubblica sicurezza, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

2. I cittadini comunitari che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato hanno il diritto di soggiorno e di stabilimento in Italia e nei casi e nei modi previsti dalla presente legge hanno l'obbligo di presentare ((...)) una dichiarazione di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. ((...))

2. I cittadini comunitari che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato hanno il diritto di soggiorno e di stabilimento in Italia e nei casi e nei modi previsti dalla presente legge hanno l'obbligo di presentare entro otto giorni dalla data di ingresso una dichiarazione di soggiorno all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, che comprova l'esistenza del diritto di soggiorno rilasciando un'apposita carta di soggiorno, ove non sussistano le condizioni ostative previste dalla presente legge.

   
   

Art. 15

 

Cause ostative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini comunitari. Respingimento alla frontiera.

 
   

1. Il diritto di ingresso, di soggiorno e di stabilimento dei cittadini comunitari può essere limitato soltanto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

 

2. Il regolamento di attuazione della presente legge, in conformità alla direttiva CEE n. 64/221, indica le malattie o le infermità del cittadino comunitario che possono legittimare i predetti provvedimenti per motivi di sanità pubblica.

 

3. I predetti provvedimenti giustificati da motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo e non possono fondarsi sulla sola esistenza di condanne penali definitive o essere adottati per fini economici.

 

4. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto, datato e specificamente motivato emanato dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera.

 

5. Il provvedimento di respingimento alla frontiera deve indicare i modi di impugnazione e deve avere allegata la traduzione in una delle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea conosciuta dal cittadino comunitario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. Ogni provvedimento di respingimento alla frontiera dei cittadini comunitari è trasmesso immediatamente al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, a cura del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera.

 

7. Contro il provvedimento di respingimento alla frontiera il cittadino comunitario può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

 

8. Il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Qualora il provvedimento di respingimento sia annullato, il giudice può, su richiesta del cittadino comunitario ricorrente, ordinare l'accoglimento del cittadino sul territorio dello Stato.

 

9. Nei procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo il cittadino comunitario può avvalersi del gratuito patrocinio, secondo le norme previste per i cittadini italiani.

 

10. Gli atti dei procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

 
   
   

Art. 16

 

Dichiarazione di soggiorno e permesso di soggiorno.

 
   

1. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato il cittadino comunitario che intenda stabilirsi in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui dimora la dichiarazione di soggiorno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. La presentazione della dichiarazione è gratuita.

 

2. Sono comunque esenti dall'obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno i cittadini comunitari che intendano soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo non superiore a tre mesi, dalla data di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di turismo, di studio, di affari, di visita a familiari, di culto, di cure mediche, di missione o di giustizia. Qualora il cittadino comunitario si trattenga per più di tre mesi senza presentare la dichiarazione di soggiorno è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a lire duecentomila.

 

3. Per i cittadini comunitari minori di quattordici anni conviventi con i genitori, la dichiarazione di soggiorno è presentata dal genitore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

4. Per i cittadini comunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dei cittadini medesimi, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

5. Per i cittadini comunitari minori ospitati in istituti di istruzione, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata alla Questura competente da chi presiede gli istituti ovvero dai loro tutori, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Di tali adempimenti è data comunicazione al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

 

6. Il Questore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, accertata l'identità del dichiarante in base al suo documento di viaggio, rilascia immediatamente al cittadino comunitario un permesso di soggiorno, di durata non inferiore a sei mesi.

 

7. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di soggiorno.

 
   
   

Art. 17

 

Carta di soggiorno del cittadino comunitario.

 
   

1. Il diritto al soggiorno nel territorio dello Stato è comprovato da un documento denominato "Carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea", di seguito indicata con la dizione "carta di soggiorno". La carta di soggiorno è rilasciata dal Questore della Provincia in cui il cittadino stabilisce la propria dimora, secondo il modello previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, a condizione che sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno.

 

2. Il cittadino comunitario titolare della carta di soggiorno ha diritto di soggiornare su tutto il territorio dello Stato senza alcun obbligo di dichiarare all'autorità di pubblica sicurezza il trasferimento della propria dimora.

 

3. Al cittadino comunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

 

a) è precluso soltanto l'esercizio di quelle attività o prestazioni vietate dalla legge allo straniero o riservati espressamente dalla legge al cittadino italiano;

 

b) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione o in caso di espulsione disposta, in base alla presente legge, per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

 

c) ha accesso al pubblico impiego, con esclusione soltanto dei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174.

 

4. La carta di soggiorno ha la durata prevista dalla presente legge relativamente allo specifico motivo cui si riferisce ed è rinnovabile alla scadenza se permangono i requisiti e le condizioni previste dalla legge. La carta di soggiorno che sia stata rilasciata con durata quinquennale e' rinnovata con durata illimitata.

4. La carta di soggiorno ha la durata prevista dalla presente legge relativamente allo specifico motivo cui si riferisce ed è rinnovabile alla scadenza se permangono i requisiti e le condizioni previste dalla legge.

5. La carta di soggiorno non può essere revocata durante il periodo di validità, salvo nei casi in cui si debba eseguire il decreto di espulsione adottato per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato ovvero si debba procedere ad estradizione.

 

6. Ai fini del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino comunitario deve esibire agli uffici della Questura il documento in forza del quale è entrato nel territorio dello Stato, oltre ai documenti specificamente richiesti in relazione al motivo di soggiorno.

 

7. La carta di soggiorno deve essere rilasciata o negata dal Questore entro un mese dalla data di presentazione della dichiarazione di soggiorno.

 

8. La carta di soggiorno e i certificati necessari per il suo rilascio o rinnovo sono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

9. La carta di soggiorno e' redatta nelle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea, reca la menzione dello specifico motivo di soggiorno cui si riferisce, della data di scadenza, dei diritti indicati nel comma 2 del presente articolo e dei diritti correlati allo specifico motivo di soggiorno. La carta di soggiorno, secondo un modello previsto dal regolamento di attuazione della presente legge, e' predisposta in modo da evitare falsificazioni.

 

10. Su richiesta dell'interessato, presentata alla Questura della Provincia di residenza, la carta di soggiorno può essere prorogata, rinnovata o convertita per motivi di soggiorno diversi da quelli in relazione ai quali era stata inizialmente rilasciata.

 
   
   

Art. 18

 

Diniego del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno e disciplina dell'allontanamento dal territorio dello Stato.

 
   

1. Il diniego del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o il diniego del loro rinnovo o l'allontanamento del cittadino comunitario dal territorio dello Stato sono disposti dal Questore con atto scritto e motivato, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

 

2. I provvedimenti possono essere adottati per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in relazione al comportamento personale dell'individuo, nonché qualora l'interessato risulti affetto da malattie o infermità, elencate dal regolamento di attuazione della presente legge, che possono legittimare il respingimento alla frontiera. Tuttavia l'allontanamento non può essere disposto se la malattia o l'infermità è insorta dopo l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

3. La sola esistenza di condanne penali definitive non può di per sé fondare l'adozione dei predetti provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; essi non possono neppure essere adottati per fini economici.

 

4. La scadenza del documento di identità e il diniego del rilascio o la scadenza dei documenti relativi al soggiorno del cittadino comunitario non può costituire motivo per il suo allontanamento dal territorio nazionale.

 

5. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge e dagli accordi internazionali in materia di estradizione.

 
   
   

Art. 19

 

Adozione dei provvedimenti di diniego della carta di soggiorno e di allontanamento dal territorio dello Stato.

 
   

1. Salvo che vi ostino gravi e comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sui quali si basa il provvedimento di diniego del rilascio della carta di soggiorno o di diniego del suo rinnovo o di allontanamento dal territorio dello Stato che lo concerne sono portati a conoscenza dell'interessato, con comunicazione scritta e motivata, notificata dal Questore al domicilio del cittadino comunitario entro un mese dalla data in cui si verifica il fatto che e' alla base della richiesta di allontanamento dal territorio dello Stato o dalla data di presentazione della dichiarazione di soggiorno o della domanda di rinnovo della carta di soggiorno.

 

2. Il diniego di rilascio della carta di soggiorno, il diniego di rinnovo della carta di soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono adottati dal Questore entro i due mesi successivi alla data di notificazione dei motivi mediante decreto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione e di sospensione.

 
   
   

Art. 20

 

Esecuzione dei provvedimenti di diniego della carta di soggiorno e di espulsione.

 
   

1. Il Questore notifica al cittadino comunitario il decreto di diniego del rilascio della carta di soggiorno o del suo rinnovo o di allontanamento dal territorio dello Stato e il contestuale decreto con il quale il cittadino comunitario è espulso dal territorio dello Stato e gli è intimato di abbandonare entro il termine di trenta giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate.

 

2. Il cittadino comunitario espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salva l'osservanza del comma 4 dell'articolo 54, in quanto applicabile.

 

3. Il cittadino comunitario che si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto di espulsione e' immediatamente accompagnato alla frontiera a cura delle forze di polizia, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

4. E' fatta salva l'applicazione delle norme di accordi di attraversamento delle frontiere conclusi con gli Stati membri dell'Unione europea.

 

5. I decreti del Questore devono contenere l'indicazione delle modalità di impugnazione ed una traduzione in una delle lingue ufficiali dei Paesi membri dell'Unione europea, comprensibile allo straniero.

 

6. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino comunitario espulso, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove il cittadino comunitario risulti sottoposto a procedimento penale, e salve le disposizioni degli articoli 54 e 55.

6. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino comunitario espulso, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove il cittadino comunitario risulti sottoposto a procedimento penale.

   
   

Art. 21

 

Tutela giurisdizionale.

 
   

1. Contro i decreti del Questore che dispongono il diniego della carta di soggiorno o il diniego del suo rinnovo o l'allontanamento del cittadino comunitario o la sua espulsione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato nei medesimi termini previsti dalle norme ordinarie sui ricorsi giurisdizionali contro la pubblica amministrazione.

 

2. Qualora sia proposta e notificata entro trenta giorni la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal Questore resta sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare.

 

3. L'ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di soggiorno fino alla definitiva decisione sul merito della domanda.

 

4. Sul ricorso presentato contro i provvedimenti del Questore il giudice amministrativo decide con giurisdizione esclusiva.

 

5. Con la decisione che annulla il provvedimento impugnato il giudice può, a richiesta dell'interessato, ordinare al Questore il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno cui il cittadino comunitario risulti avere diritto.

 

6. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da imposte di bollo e di registro.

 
   
   

Art. 22

 

Ingresso e soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari e dei loro familiari.

 
   

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato cittadini comunitari ai quali si applicano le norme gli articoli 48 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea e le norme adottate in base agli stessi.

 

2. Nel caso dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato la carta di soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

 

3. Nel caso dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato la carta di soggiorno dei lavoratori subordinati cittadini comunitari ha durata uguale a quella del rapporto di lavoro.

 

4. La carta di soggiorno può essere convertita in carta di soggiorno di durata quinquennale in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato. La carta è rilasciata dal Questore alla scadenza della carta di soggiorno di durata limitata.

 

5. I lavoratori cittadini comunitari devono presentare agli uffici della Questura, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il documento di viaggio col quale sono entrati nel territorio dello Stato, una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il rapporto è in corso e, ove richiesto, il conforme nullaosta di avviamento al lavoro rilasciato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego.

 

6. Sono dispensati dall'obbligo di richiedere la carta di soggiorno, fatto salvo l'obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno:

 

a) i lavoratori che esercitano una attività subordinata di durata inferiore o pari a tre mesi;

 

b) i lavoratori frontalieri;

 

c) i lavoratori stagionali, quando il loro contratto di lavoro sostituisce il nulla osta di avviamento al lavoro in base all'articolo 23, paragrafo I, lettera e) del regolamento CEE n. 64/38.

 

7. Per i lavoratori indicati al comma 6 il contratto di lavoro sostituisce la carta di soggiorno soltanto quando sia vistato da una Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza.

 

8. Il diritto al soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore cittadino comunitario:

 

a) al coniuge ed ai figli minori di ventuno anni;

 

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

 

9. Ai familiari indicati al comma 8 del presente articolo e' rilasciata una carta di soggiorno di durata pari a quella del lavoratore cittadino comunitario, previa presentazione agli uffici della Questura del documento in forza del quale hanno fatto ingresso nello Stato e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiari a carico.

 

10. I cittadini comunitari indicati nel presente articolo ed i loro familiari, possono accedere alle attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo secondo le medesime disposizioni vigenti per i cittadini italiani e godono del medesimo trattamento per essi previsto, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

 

11. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 23

 

Ingresso e soggiorno dei lavoratori autonomi cittadini comunitari e dei loro familiari.

 
   

1. Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio dello Stato i cittadini comunitari già stabiliti o che intendano stabilirvisi per esercitare un'attività di lavoro autonomo ai sensi degli articoli da 52 a 58 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

2. Il diritto al soggiorno è comprovato dalla carta di soggiorno per i lavoratori autonomi cittadini comunitari valida cinque anni a decorrere dalla data del rilascio e rinnovabile alla scadenza.

 

3. La validità della carta di soggiorno per i lavoratori autonomi non è pregiudicata dalle interruzioni del soggiorno in Italia non superiori a sei mesi consecutivi, ne' dalle assenze in Italia motivate dall'assolvimento di obblighi militari, ne' dal mancato esercizio di una attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta ad una malattia o ad un infortunio.

 

4. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, i lavoratori autonomi cittadini comunitari devono presentare agli uffici della Questura, al momento della richiesta della carta di soggiorno, il documento di viaggio col quale sono entrati nel territorio dello Stato e fornire loro la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al comma 1.

 

5. Il diritto di soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del lavoratore autonomo comunitario:

 

a) al coniuge e ai figli di età inferiore ai ventuno anni;

 

b) agli ascendenti e discendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

 

6. Ai familiari indicati al comma 5 è rilasciata una carta di soggiorno di durata pari a quella del lavoratore autonomo cittadino comunitario, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

 

7. Nei confronti dei cittadini comunitari indicati nel presente articolo e dei loro familiari per l'accesso ad attività lavorative subordinate o autonome e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini italiani salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

 

8. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i particolari concernenti i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 24

 

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari per prestazione di servizi.

 
   

1. Hanno diritto al soggiorno per una durata pari alla durata della prestazione i cittadini comunitari che desiderano entrare nel territorio dello Stato per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi ai sensi degli articoli da 59 a 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

2. La carta di soggiorno deve essere richiesta soltanto se la prestazione ha durata superiore a tre mesi. In tal caso la carta di soggiorno ha durata pari a quella della prestazione.

 

3. Se la prestazione ha durata non superiore a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato e' entrato nel territorio dello Stato equivale alla carta di soggiorno.

 

4. Per il rilascio della carta di soggiorno il cittadino comunitario deve esibire all'ufficio della Questura il documento in forza del quale è entrato nel territorio dello Stato e deve provare di rientrare in una delle categorie indicate dal comma 1 del presente articolo.

 

5. Il diritto di soggiorno si estende, qualunque sia la loro cittadinanza, ai seguenti membri della famiglia del cittadino comunitario:

 

a) al coniuge e ai figli di età inferiore agli anni ventuno;

 

b) agli ascendenti e discendenti di tale straniero e del suo coniuge che siano a suo carico.

 

6. Ai familiari indicati al comma 5 è rilasciata, per i soggiorni superiori a tre mesi, una carta di soggiorno di durata pari a quella del cittadino comunitario di cui al comma 1, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

 

7. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 25

 

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari che hanno svolto lavoro subordinato in uno Stato membro dell'Unione europea e dei loro familiari.

 
   

1. Hanno diritto di soggiorno nel territorio dello Stato i cittadini comunitari che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattia, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

 

2. Il diritto al soggiorno sul territorio dello Stato e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico di cittadini comunitari di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito ivi previsto risulti maggiorato di un terzo per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:

 

a) coniuge e discendenti;

 

b) ascendenti propri e del coniuge;

 

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno il Questore della Provincia in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscano rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, rinnovabile, previa esibizione agli uffici della Questura dei seguenti documenti:

 

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

 

b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea, apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al servizio sanitario nazionale italiano;

 

c) dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo.

 

4. I familiari indicati al comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono presentare, oltre ai documenti indicati al comma 3, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

 

5. Nei confronti dei cittadini comunitari indicati alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 26

 

Ingresso e soggiorno di cittadini comunitari che hanno svolto in Italia un lavoro autonomo e dei loro familiari.

 
   

1. I cittadini comunitari che abbiano svolto un'attività di lavoro autonomo nel territorio dello Stato, secondo le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi e di soggiornavi permanentemente, a condizione che si trovino in una delle seguenti situazioni:

 

a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attivita' almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente in Italia da più di tre mesi; per le categorie di lavoratori autonomi per le quali non e' riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età e' considerato soddisfatto con il compimento del sessantacinquesimo anno di età;

 

b) essendo residenti senza interruzione nel territorio dello Stato da più di due anni, abbiano cessato di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro; se tale inabilità e' dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non e' prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

 

c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio dello Stato, esercitino un'attività nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, ma conservino la loro residenza in Italia ove tornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettera a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato.

 

2. Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera a), e da quello della durata della residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore autonomo è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.

 

3. Qualora i cittadini comunitari indicati nei commi 1 e 2 abbiano acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato ai sensi dei commi relativi, tale diritto e' riconosciuto a titolo permanente, quale che sia la loro cittadinanza, anche ai seguenti familiari con essi residenti:

 

a) coniuge e figli di età inferiore agli anni ventuno;

 

b) ascendenti e discendenti dei cittadini indicati al comma 1 e del coniuge di tali cittadini comunitari, che siano a loro carico.

 

4. Se l'interessato e' deceduto nel periodo di attività professionale prima di aver acquisito il diritto previsto dal comma 1, ai suoi familiari e' riconosciuto il diritto al soggiorno permanente a condizione che sussista una delle seguenti condizioni:

 

a) che l'interessato, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio dello Stato da almeno due anni;

 

b) che il decesso sia dovuto a infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

 

c) che il coniuge superstite sia cittadino italiano o abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa rinuncia, in seguito a matrimonio con l'interessato.

 

5. La continuità della residenza prevista ai commi 1 e 2 può essere attestata mediante uno dei mezzi di prova ammessi e deve consistere nella residenza legale.

 

6. Le assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno e le assenze di maggior durata, motivate da obblighi militari, non fanno venir meno la continuità della residenza.

 

7. I periodi di interruzione dell'attività di lavoro autonomo causati da malattia od infortunio o comunque indipendenti dalla volontà dell'interessato devono essere considerati periodi di attività ai sensi del comma 1.

 

8. Il diritto di rimanere nel territorio dello Stato deve essere esercitato entro due anni dal momento in cui ne e' stata acquisita la titolarità ai sensi dei commi 1 e 2. Durante questo periodo, il beneficiario può lasciare il territorio dello Stato membro senza pregiudizio per il diritto stesso.

 

9. Ai fini del riconoscimento del diritto di rimanere nel territorio dello Stato ai sensi del presente articolo, il Questore della Provincia di residenza rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni dalla data del rilascio ed automaticamente rinnovabile.

 

10. Le interruzioni di soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute all'assolvimento di obblighi militari non fanno venire meno la validità della carta di soggiorno.

 

11. Ai familiari indicati nel comma 3 il Questore rilascia una carta di soggiorno di durata pari a quella del cittadino comunitario di cui al comma 1, previa presentazione agli uffici della Questura del documento di viaggio in forza del quale hanno fatto ingresso nella Repubblica e del documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

 

12. Ai familiari di cui al comma 4 il Questore rilascia una carta di soggiorno della durata di cinque anni, previa presentazione agli uffici della Questura, oltre ai documenti indicati al comma 12, del certificato di morte del congiunto comunitario e della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle circostanze indicate nel comma 4.

 

13. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 27

 

Ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari per motivi di studio o di formazione professionale e dei loro familiari.

 
   

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo della pensione prevista dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

 

2. Il diritto al soggiorno e' altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino comunitario a carico del quale vivono disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo della pensione prevista dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.

 

3. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno, il Questore competente per il luogo in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscono, rilascia una carta di soggiorno di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità pari alla durata dell'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari.

 

4. La carta di soggiorno è rilasciata previa esibizione dei seguenti documenti:

 

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

 

b) apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza ovvero copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio dello Stato, rilasciata dagli organi competenti;

 

c) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea e apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano.

 

5. Gli studenti indicati al comma 1 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

 

6. I familiari indicati al comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela, nonché, per i familiari a carico, la condizione di familiare a carico.

 

7. Nei confronti dei predetti familiari per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

 

8. Il diritto di soggiorno sussiste finché permangono le condizioni previste ai commi 1 e 2.

 

9. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 28

 

Ingresso e soggiorno di altri cittadini comunitari.

 
   

1. Al di fuori delle ipotesi previste agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27, possono soggiornare sul territorio dello Stato i cittadini comunitari che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e che dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

 

2. Il diritto di soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei predetti cittadini comunitari, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria:

 

a) coniuge e figli di età inferiore ai ventuno anni;

 

b) ascendenti propri e del coniuge.

 

3. Nei confronti dei familiari di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per il relativo trattamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3, lettera c).

 

4. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, il Questore competente per il luogo in cui i predetti cittadini comunitari si stabiliscono rilascia una carta di soggiorno valida per cinque anni, a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile, previa esibizione agli uffici della Questura dei seguenti documenti:

 

a) documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio dello Stato;

 

b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro dell'Unione europea e apposita polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio dello Stato ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;

 

c) copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio dello Stato, rilasciata dagli organi competenti.

 

5. I familiari indicati nel comma 2 per ottenere la carta di soggiorno devono esibire, oltre ai documenti previsti al comma 4, il documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante l'esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico.

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i termini e i modi di applicazione del presente articolo e precisa la documentazione occorrente per gli atti direttamente previsti da esso.

 
   
   

Art. 29

 

Cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari. Cittadini comunitari familiari di cittadini italiani.

 
   

1. Ai cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari che, in quanto tali, hanno diritto al soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, il Questore rilascia una carta di soggiorno di validità pari a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino comunitario della cui famiglia fanno parte.

 

2. Al cittadino comunitario che sia coniuge non separato, figlio convivente, tutore o affidatario o genitore a carico di cittadino italiano il Questore rilascia una carta di soggiorno avente durata illimitata, previa presentazione della documentazione comprovante la sussistenza delle predette condizioni, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge. Essi accedono alle attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e godono del relativo trattamento secondo le medesime disposizioni vigenti per i cittadini italiani, salvo quanto prevede l'articolo 17, comma 3 lettera c).

 

3. In caso di decesso del coniuge o di provvedimenti giudiziari definitivi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di nullità del matrimonio o che conferiscano efficacia a sentenze straniere aventi lo stesso oggetto, il cittadino comunitario che, in qualità di familiare, aveva ottenuto la carta di soggiorno ai sensi del presente articolo, può ottenere una nuova carta di soggiorno avente durata uguale a quella precedentemente rilasciatagli qualora abbia legalmente soggiornato in Italia per almeno cinque anni ovvero qualora abbia un altro legittimo motivo di soggiorno nel territorio dello Stato.

 

4. La separazione legale dei coniugi intervenuta successivamente al regolare ingresso in Italia non influisce sulla validità e sulla possibilità di rinnovo della carta di soggiorno rilasciata nei casi previsti dal presente articolo.

 
   
   

Art. 30

 

Minori cittadini comunitari nati in Italia.

 
   

1. I minori nati in Italia aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto di ottenere una carta di soggiorno di durata quinquennale o di essere iscritti sulla carta di soggiorno dei genitori titolari di carta di soggiorno.

 

2. Al compimento della maggiore età i cittadini comunitari indicati nel comma 1 possono ottenere il rilascio di un qualsiasi tipo di carta di soggiorno previsto dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

 

3. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.

 
   
   

Art. 31

 

Accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari.

 
   

1. I cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della presente legge hanno accesso ai servizi socio-assistenziali e all'assistenza sanitaria ai sensi del decreto del Ministro della Sanità del 27 settembre 1990 e del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470.

 
   
   

Art. 32

 

Riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

 
   

1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero dai cittadini comunitari si applicano, in linea di principio, le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e le disposizioni di attuazione della direttiva CEE n. 52/91 secondo i criteri e i principi direttivi indicati dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146.