TITOLO III

 
   

CONDIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI UNO STATO NON MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA

 
   
   

CAPO I

 
   

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'INGRESSO, SUL SOGGIORNO E SULL'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 
   
   

Art. 33

 

Cittadino extracomunitario.

 
   

1. Ai fini della presente legge per cittadino extracomunitario si intende il cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea.

 

2. L'apolide e' equiparato al cittadino extracomunitario, fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nella Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge del 1 febbraio 1962, n. 306.

 
   
   

Art. 34

 

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari.

 

Ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini extracomunitari: principi generali.

   

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dalle norme internazionali, i cittadini extracomunitari possono fare ingresso nel territorio dello Stato se muniti di passaporto valido o di documento equipollente, nonché di visto di ingresso o di reingresso nei casi prescritti dalla legge, se sono in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria, doganale ed assicurativa, indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, e se osservano le formalità richieste dalla legge. L'ingresso e' consentito soltanto attraverso i valichi di frontiera autorizzati, ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge.

 

2. Il visto di ingresso è rilasciato nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero in relazione ai motivi del viaggio.

 

3. Ai fini dell'ingresso nel territorio dello Stato sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri dell'Unione europea sulla base di specifici accordi.

 

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, può essere disposto che, in riferimento ad alcuni motivi d'ingresso, siano esentati dall'obbligo di munirsi del visto di ingresso i cittadini extracomunitari appartenenti a paesi per i quali l'Unione europea non prescriva l'obbligo del visto e dai quali è prevedibile che non si verifichi un rilevante flusso di emigrazione in condizioni illegali verso l'Italia o verso eli altri Paesi dell'Unione europea. Il decreto è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" ed è comunicato ai Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea ed alla Commissione delle Comunità europee.

 

4. L'elenco dei Paesi extracomunitari, i cui cittadini devono comunque essere muniti di un visto di ingresso per poter essere ammessi nel territorio dello Stato e' definito, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di impedire rilevanti flussi di immigrazione abusiva o illegale verso l'Italia o verso gli altri Paesi membri dell'Unione europea, di prevenire la commissione di reati, di mantenere l'ordine pubblico e di tutelare la sicurezza dello Stato. In ogni caso nell'elenco devono essere inclusi i Paesi extracomunitari per i cui cittadini il Consiglio della Comunita' europea abbia imposto l'obbligo del visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. L'elenco e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell'Interno; il decreto e' pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" ed e' immediatamente comunicato alla Commissione delle Comunita' europee, ai Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonche' ai Governi dei Paesi indicati nell'elenco. L'elenco puo' essere modificato con le medesime modalita' previste dal presente comma.

5. Salvo che presentino domanda di asilo nel territorio dello Stato nei modi previsti dalla legge, sono respinti alla frontiera, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 39, i cittadini extracomunitari privi di documento di viaggio o del visto di ingresso prescritto e quelli, anche se muniti di visto, già espulsi dal territorio dello Stato o segnalati come persone pericolose o segnalati per la non ammissione o che siano sprovvisti di mezzi.

 

6. Possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini extracomunitari, ((...)) che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validita', ovvero che possano ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, nei modi previsti dalla presente legge, nonché nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi, i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciati dalle autorità di stati membri dell'Unione europea.

6. Possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini extracomunitari, entrati regolarmente in base alle norme della presente legge, che siano muniti di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciati nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, nonché nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi, i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciati dalle autorità di stati membri dell'Unione europea.

6. Possono soggiornare nel territorio dello Stato i cittadini extracomunitari che vi siano entrati regolarmente in osservanza delle disposizioni della presente legge ovvero che ivi abbiano presentato la domanda di asilo nei casi previsti dall'articolo 140, fino alla definitiva decisione sulla stessa, o che abbiano ottenuto la regolarizzazione della propria posizione sulla base di disposizioni abrogate dalla presente legge o che abbiano ottenuto il rilascio del permesso straordinario ai sensi dell'articolo 101, e che, salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 2, siano in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo, nonché nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi, i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciati dalle autorità di stati membri dell'Unione europea.

7. Il cittadino extracomunitario può svolgere in Italia le attività che sono consentite dal tipo di permesso di soggiorno o dalla carta di soggiorno di cui è titolare.

 

8. Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario non può soggiornare in Italia in caso di diniego, di mancato rinnovo, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno ovvero in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro trenta giorni dalla data di scadenza della carta o del permesso di soggiorno.

8. Il cittadino extracomunitario non può soggiornare in Italia in caso di diniego, di mancato rinnovo, di revoca o di annullamento del permesso di soggiorno ovvero in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro trenta giorni dalla data di scadenza della carta o del permesso di soggiorno.

COME COMMISSIONE

9. Fatti salvi i casi previsti dalla presente legge, il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato ovvero che risulta pericoloso, per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero condannato per i reati indicati dagli articoli 42, 51, comma 1, 56 e 111 della presente legge e' allontanato dal territorio dello Stato con i provvedimenti di espulsione adottati ed eseguiti nei casi, nei modi e con le garanzie previsti dalla presente legge.

9. Il cittadino extracomunitario che entra o soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato ovvero che risulta pericoloso, per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero condannato per i reati indicati dagli articoli 42, 51, comma 1, 56 e 111 della presente legge e' allontanato dal territorio dello Stato con i provvedimenti di espulsione adottati ed eseguiti nei casi, nei modi e con le garanzie previsti dalla presente legge.

COME COMMISSIONE

10. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge e dagli accordi internazionali in materia di estradizione.

 
   
   

Art. 35

 

Disciplina comune dei visti di ingresso nazionali.

 
   

1. Il visto di ingresso e rilasciato, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in relazione ai motivi del viaggio.

 

2. La richiesta del visto di ingresso deve essere presentata personalmente dal cittadino extracomunitario agli uffici della Rappresentanza diplomatica o consolare che e' territorialmente competente per il Paese di appartenenza o di stabile residenza del cittadino. Non è consentita l'intermediazione di terzi, salvo che si tratti di minori o di persone impedite per gravi e comprovati motivi di salute.

 

3. La richiesta di visto si effettua mediante la presentazione del documento di viaggio valido, della documentazione prevista dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione per ottenere lo specifico visto, nonché di appositi formulari, redatti in italiano e nelle lingue del luogo, previsti dal regolamento di attuazione della presente legge. Nel caso in cui siano necessari chiarimenti sui motivi del viaggio e sulla documentazione presentata può essere richiesto un colloquio con l'agente consolare italiano.

 

4. Il visto e' apposto sul documento di viaggio di cui e' titolare il cittadino extracomunitario, purché esso abbia una validità per un periodo di almeno tre mesi successivi alla data di scadenza del visto, salvi i comprovati casi in cui tale condizione non e' esigibile. Non e' consentito il rilascio di visti collettivi.

 

5. I minori extracomunitari possono entrare e uscire dal territorio dello Stato se sono muniti di passaporto e di visto, se prescritto, ovvero se sono iscritti sul passaporto e sul visto del genitore o della persona adulta responsabile con cui viaggiano e se vi e' il consenso scritto dell'altro coniuge non separato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. La Rappresentanza presso la quale è stata presentata la richiesta di visto ne rilascia ricevuta al cittadino extracomunitario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

7. La Rappresentanza esamina la domanda di visto accertando, sul luogo, la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione per il rilascio del visto richiesto.

 

8. Salve le diverse disposizioni della presente legge, la Rappresentanza accerta altresì che il cittadino extracomunitario disponga di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del viaggio in Italia per il quale ha richiesto il visto di ingresso, in ogni caso di importo non inferiore a quello mensile previsto dal trattamento di pensione stabilito dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, ovvero che egli, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, dimostri la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita ovvero produca dichiarazione scritta da cui risulti l'impegno di un ente o di un'Associazione o di un privato italiano o straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata non inferiore a un anno. I predetti, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, debbono fornire idonea e comprovata garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in patria del cittadino extracomunitario. Il garante che si trova in Italia deve dimostrare di disporre per sé ((...)) di un reddito annuo derivante da fonte lecita, di importo almeno doppio rispetto all'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, nonché di un alloggio ad uso di abitazione. A tale scopo, qualora non possa dimostrare la titolarita' di proprietà, locazione, uso o usufrutto dell'alloggio, il garante puo' chiedere alla competente autorita' municipale attestazione comprovante la legittima utilizzazione dell'alloggio. L'autorita' municipale, effettuata la relativa verifica, rilascia l'attestazione richiesta.

8. La Rappresentanza accerta altresì che il cittadino extracomunitario disponga di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del viaggio in Italia per il quale ha richiesto il visto di ingresso, in ogni caso di importo non inferiore a quello mensile previsto dal trattamento di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, ovvero che egli, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge, dimostri la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita ovvero produca dichiarazione scritta da cui risulti l'impegno di un ente o di un'Associazione o di un privato italiano o straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata non inferiore a un anno. I predetti, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, debbono fornire idonea e comprovata garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in patria del cittadino extracomunitario. Il garante che si trova in Italia deve dimostrare di disporre per sé di un alloggio ad uso di abitazione in proprietà, locazione, uso, usufrutto, nonché di un reddito annuo derivante da fonte lecita, di importo almeno doppio rispetto all'importo annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

8. La Rappresentanza deve altresì accertare che il cittadino extracomunitario disponga di mezzi di sostentamento commisurati alla durata del soggiorno in Italia per il quale il visto e' richiesto, ((...)) di importo non inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, ovvero, in mancanza di tali mezzi, deve accertare, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, che egli disponga effettivamente in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita, fatta salva la necessita' della prima instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dell'avviamento dell'attivita' non occasionale di lavoro autonomo, da compiersi in seguito al rilascio di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro artistico o per lavoro autonomo, e fatta salva l'osservanza delle procedure per attuare il ricongiungimento familiare. In mancanza delle predette garanzie il cittadino extracomunitario puo' produrre, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, un'apposita dichiarazione di garanzia, redatta con atto scritto e verificata a cura della competente Questura, anche a mezzo di accertamenti effettuati dalle forze di polizia e dalla competente polizia municipale, dalla quale risulti l'obbligo assunto da un privato, da un ente pubblico o privato o da un'associazione, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno e degli Affari esteri, e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", di assumersi tutti gli oneri relativi al suo alloggio e sostentamento in Italia, nonche' quelli relativi al viaggio di rientro in patria e quelli relativi ad ogni eventuale spesa medica ed ospedaliera. Il garante deve essere legalmente residente nel territorio dello Stato e, se straniero, deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per una durata non inferiore a un anno, a condizione che la scadenza di tali documenti di soggiorno non avvenga in data compresa nel periodo di soggiorno del cittadino extracomunitario per il quale si fornisce la dichiarazione di garanzia. Il garante deve dimostrare di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, di importo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, deve dimostrare di disporre per se' di un alloggio abitabile ad uso di abitazione, in locazione, in uso o in usufrutto o in proprieta' e di poter mettere a disposizione del cittadino extracomunitario un alloggio abitabile, anche presso terzi o presso esercizi alberghieri o residenziali. Il garante deve altresi' depositare presso la Questura territorialmente competente il biglietto di viaggio utilizzabile per il rientro in patria del cittadino extracomunitario ovvero la documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo equivalente al prezzo del biglietto, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge; il biglietto e' restituito al cittadino extracomunitario al momento della sua effettiva uscita dal territorio delo Stato, anche in seguito ad eventuale provvedimento di espulsione. Secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, le amministrazioni procedono, nei confronti del soggetto che ha fornito la dichiarazione di garanzia, al recupero delle spese effettivamente sostenute in caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligazione assunta; in ogni caso si osserva la procedura prevista dagli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

9. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i casi e i modi in cui la Rappresentanza diplomatica o consolare deve comunicare la richiesta del visto al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno, nonché i casi e i modi in cui il visto può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione tacita o espressa del Ministero degli affari esteri.

 

10. Le Rappresentanze diplomatiche o consolari hanno l'obbligo di segnalare al Ministero degli affari esteri ogni significativo aumento di domande di visti di ingresso per soggiorni di breve periodo, in relazione al quale si possa prevedere il formarsi di rilevanti flussi immigratori e il concentrarsi verso l'Italia di movimenti di gruppi o di categorie di persone straniere, tali da far ritenere non infondato il dubbio che le motivazioni del loro viaggio siano diverse da quelle dichiarate.

 

11. In ogni caso la Rappresentanza ha l'obbligo di rifiutare il rilascio del visto richiesto qualora, dagli accertamenti svolti o dalle segnalazioni ricevute dai Ministeri competenti, si verifichi una delle seguenti situazioni:

 

a) non sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione per il rilascio del visto richiesto;

 

b) la documentazione prodotta per la richiesta di visto ovvero il documento di viaggio esibito sono risultati falsi o contraffatti;

 

c) il cittadino extracomunitario risulta essere stato già espulso dal territorio dello Stato e non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale al reingresso o non sia trascorso il periodo di tempo durante il quale, in relazione al tipo di espulsione, la presente legge prevede il divieto di reingresso dell'espulso salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa l'esecuzione;

 

((...))

d) sussistono concreti ed attuali elementi di fatto concernenti la condotta ed il tenore di vita del cittadino extracomunitario che fanno ritenere che questi intende dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli per i quali è stato richiesto il visto di ingresso;

d) sussistono concreti ed attuali elementi di fatto concernenti la condotta ed il tenore di vita del cittadino extracomunitario che fanno ritenere che questi intende dissimulare un'immigrazione per motivi diversi da quelli per i quali è stato richiesto il visto di ingresso, o comunque per esercitare in Italia la prostituzione o il contrabbando o l'accattonaggio o il commercio abusivo;

e) sussistono concreti ed attuali elementi che fanno ritenere che l'ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

 

f) il cittadino extracomunitario risulti essere segnalato come appartenente ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando ovvero ad organizzazioni terroristiche o che agevolino l'immigrazione illegale nel territorio dello Stato.

 

12. Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta nella lingua del Paese in cui ha sede la Rappresentanza italiana ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

12. Il diniego del visto è adottato con provvedimento scritto e motivato, e comunicato all'interessato con una traduzione scritta nella lingua del Paese in cui ha sede la Rappresentanza italiana ovvero, ove non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

COME ASSOCIAZIONI

13. La Rappresentanza italiana rilascia il visto o emana il provvedimento di diniego del visto entro il termine di quindici giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Scaduto tale termine la Rappresentanza italiana e' tenuta a rilasciare immediatamente il visto di ingresso. Sono fatti salvi i termini diversi eventualmente previsti dalla legge o da accordi internazionali.

13. La Rappresentanza italiana rilascia il visto o emana il provvedimento di diniego del visto entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda completa di tutti i documenti prescritti dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione. Sono fatti salvi i termini diversi eventualmente previsti dalla legge o da accordi internazionali.

COME COMMISSIONE

14. Il visto di ingresso ha le caratteristiche uniformi previste dal regolamento di attuazione della presente legge anche secondo le indicazioni elaborate nell'ambito dell'Unione europea.

 

14. Il visto di ingresso e' rilasciato secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presenta legge, in conformita' con le misure adottate dal Consiglio della Comunita' europea relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti richiesti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Il modello dei visti di ingresso che consentono soggiorni nel territorio dello Stato non superiori a tre mesi deve essere altresi' conforme al visto uniforme valido per il territorio degli Stati che sono parti degli Accordi di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificati e resi esecutivi con legge 30 settembre 1993, n.388.

15. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare consegna al cittadino extracomunitario informazioni predisposte dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione e scritte in lingua da lui conosciuta, o se ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, le quali illustrino i diritti e i doveri conseguenti allo specifico visto di ingresso che è stato rilasciato o riassumano i principali diritti e doveri del cittadino extracomunitario che si presenta ai controlli di frontiera e che intende soggiornare in Italia.

15. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità consolare consegna al cittadino extracomunitario informazioni predisposte dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione e scritte in lingua da lui conosciuta, o se ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, le quali illustrino i diritti e i doveri conseguenti allo specifico visto di ingresso che è stato rilasciato o riassumano i principali diritti e doveri del cittadino extracomunitario che si presenta ai controlli di frontiera e che intende soggiornare in Italia.

15. Al momento della restituzione del documento di viaggio sul quale e' stato apposto il vistola Rappresentanza diplomatica o consolare ha l'obbligo di consegnare al cittadino extracomunitario informazioni scritte predisposte dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione, con le quali si illustrano i diritti e i doveri conseguenti allo specifico visto di ingresso che e' stato rilasciato, si riassumono i principali diritti e doveri del cittadino extracomunitario che si presenta ai controlli alla frontiera, e si avverte che il cittadino extracomunitario appartenente ad un Paese la cui legge consente il matrimonio poligamico non potra' far valere in Italia piu' matrimoni contestualmente in atto, non essendo riconosciuta la poligamia dalla legge italiana. Le predette informazioni sono scritte in italiano e in una lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra inglese, francese, spagnolo o arabo; il cittadino extracomunitario deve sottoscrivere, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, apposita dichiarazione di aver ricevuto copia delle informazioni e di averne compreso il contenuto.

16. Il visto di ingresso è valido soltanto per il titolare di documento di viaggio sul quale e' apposto, salvo che l'autorità consolare che rilascia il visto indichi l'estensione della validità del visto ai familiari iscritti sullo stesso documento di viaggio.

 

17. Il visto di ingresso è rilasciato a pagamento sulla base dell'importo dei diritti consolari previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, salvo che la legge preveda la gratuità del rilascio.

 

18. La Rappresentanza che rilascia o rifiuta il visto ne da' tempestiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'interno nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

19. Il regolamento di attuazione della presente legge specifica le modalità per l'esecuzione del presente articolo uniformandosi alle norme e alle direttive elaborate in relazione ad accordi internazionali e nell'ambito dell'Unione europea e provvede ad istituire e disciplinare un sistema operativo centralizzato ed informatizzato che, collegando il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, le Questure e le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, consenta l'emissione del provvedimento sulla domanda di visto nel più breve tempo possibile.

 

20. Presso ogni ufficio consolare sono distribuiti fogli informativi predisposti dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione, scritti anche in lingua conosciuta nel luogo, in cui sono illustrati i requisiti per ottenere i diversi tipi di visto, i documenti richiesti e gli adempimenti necessari.

 
   
   

((...))

Art. 36

COME COMMISSIONE

 

Programmazione annuale del rilascio dei visti d'ingresso nazionali di breve periodo.

   
 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, ha la facoltà di disporre, con proprio decreto, una limitazione al rilascio di quei tipi di visti di ingresso che consentono il soggiorno per breve periodo, comunque non superiore a tre mesi.

 

2. A tal fine il predetto decreto, anche uniformandosi alle decisioni concordate nell'ambito di accordi internazionali o di politiche dell'Unione europea, indica un numero massimo di visti di ingresso per turismo, per affari, per missione, per visita a familiare, per motivi di transito, che possono essere rilasciati in un anno da ciascuna Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nei Paesi extracomunitari da cui possono provenire i flussi migratori più rilevanti.

 

3. Il predetto decreto disciplina altresì le modalità per la raccolta e per la valutazione delle domande di visto di ingresso relative ai visti oggetto di contingentamento numerico.

 

4. In ogni caso non può costituire elemento di valutazione per il rilascio dei predetti visti l'appartenenza del cittadino extracomunitario ad una razza, ad un gruppo linguistico, ad una confessione religiosa o ad un partito politico.

   
   

Art.37

Reingresso nel territorio dello Stato

Art. 37

Visto di reingresso.

COME COMMISSIONE

   
   

1. Ai fini del reingresso nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di carta di soggiorno, in corso di validita' o scaduti da non piu' di trenta giorni, detti documenti sono considerati equipollenti al visto di ingresso.

1. Il cittadino extracomunitario che soggiorni sul territorio dello Stato con un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi e che intenda uscirne per brevi periodi e rientrarvi può munirsi di visto di reingresso, anziché richiedere un nuovo visto di ingresso.

COME COMMISSIONE

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge e' comunque considerato regolarmente soggiornante il minore straniero di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, prescindendo dall'effettiva presenza del genitore nel territorio dello Stato.

2. Il visto di reingresso è rilasciato dal Questore della Provincia in cui risiede il cittadino extracomunitario ed a apposto sul passaporto o sul documento di viaggio equipollente.

COME COMMISSIONE

 

3. A tal fine il cittadino extracomunitario deve presentare agli uffici della Questura apposita domanda esibendo il permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per un periodo di validità superiore a sei mesi e avente durata residua di almeno tre mesi e consegnando il passaporto o il documento di viaggio aventi data di scadenza un giorno successivo al terzo mese dalla data di presentazione della domanda.

COME COMMISSIONE

 

4. Salvo che sussista uno dei motivi per i quali l'articolo 39 prevede l'obbligo del respingimento alla frontiera, il Questore rilascia il visto di reingresso.

COME COMMISSIONE

 

5. Il visto di reingresso e rilasciato o rifiutato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa di ogni documento richiesto.

5. Il visto di reingresso e rilasciato o rifiutato entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda completa di ogni documentazione richiesta dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

 

6. Il visto di reingresso e rilasciato per uno o più viaggi e ha una scadenza in data non successiva alla data di scadenza del permesso di soggiorno di cui e titolare il cittadino extracomunitario. In ogni caso la durata del visto di reingresso non può essere superiore a due anni.

6. Il visto di reingresso e rilasciato per uno o più viaggi e ha una scadenza in data non successiva alla data di scadenza del permesso di soggiorno di cui e titolare il cittadino extracomunitario. In ogni caso la durata del visto di reingresso non può essere superiore a due anni. Il visto di ingresso e' valido soltanto per il titolare del documento di viaggio sul quale e' apposto, salvo che il Questore che rilascia il visto indichi l'estensione della validita' del visto ai familiari iscritti sullo stesso documento di viaggio, regolarmente soggiornanti e conviventi con il t itolare del documento di viaggio.

 

7. Il visto di reingresso riporta, secondo le modalità del regolamento di attuazione della presente legge, se nel passaporto o nel documento di viaggio siano o non siano inclusi i nominativi dei figli minori o del coniuge e reca un numero progressivo, la data di scadenza e il numero progressivo del permesso di soggiorno, nonché l'indicazione della questura che lo ha rilasciato.

COME COMMISSIONE

 

8. Il Questore comunica tempestivamente al Ministero dell'interno l'avvenuto rilascio del visto di reingresso nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

COME COMMISSIONE

 

9. Il diniego del visto di reingresso è disposto dal Questore con atto scritto e motivato, contenente le modalità di impugnazione.

COME COMMISSIONE

 

10. Contro il diniego del visto di reingresso e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per il domicilio eletto dal cittadino extracomunitario.

COME COMMISSIONE

 

11. Il visto di reingresso può essere altresì rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il Paese di origine del cittadino extracomunitario, previo nullaosta della Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno, concesso secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, se non vi ostano concreti ed attuali motivi di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato.

COME COMMISSIONE

 

12. Il possesso della carta di soggiorno in corso di validità, ovvero il possesso di un visto di ingresso che consenta più ingressi sostituisce a tutti gli effetti il possesso del visto di reingresso.

12. Il possesso della carta di soggiorno in corso di validità, ovvero il possesso di un permesso di soggiono in corso di validita' per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, coesione familiare o asilo umanitario o residenza elettiva ovvero il possesso di un visto di ingresso che consenta più ingressi equivale a tutti gli effetti al possesso del visto di reingresso.

   
   

Art. 38

 

Ingresso e uscita dal territorio dello Stato.

 

Attraversamento dei valichi di frontiera in ingresso o in uscita dal territorio dello Stato: principi comuni.

   

1. Possono uscire dal territorio dello Stato i cittadini extracomunitari che si presentino ai controlli dei valichi di frontiera autorizzati e siano forniti di valido passaporto o documento di viaggio e che non siano oggetto di ordini di custodia cautelare o di carcerazione o di comparizione o di divieto di lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 281 del codice di procedura penale.

 

2. Ogni operatore addetto al controllo presso i valichi di frontiera autorizzati ha l'obbligo di apporre il timbro di ingresso e di uscita, con indicazione della data e del valico, sui passaporti dei cittadini extracomunitari che, rispettivamente, facciano ingresso in Italia a qualunque titolo ovvero ne escano, nonché di rilevarne i dati e di trasmetterli immediatamente al Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

3. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede particolari modalità di ingresso e di uscita dei cittadini extracomunitari che appartengono ad una delle seguenti categorie:

 

a) marittimi in transito;

 

b) membri degli equipaggi aerei in servizio regolare di linea;

 

c) residenti in zone di frontiera degli Stati confinanti;

 

d) conducenti di autobus in servizio di linea;

 

e) conducenti di autoveicoli per trasporti e autotreni.

 

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, salvo quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, ha l'obbligo di accertarsi che il cittadino extracomunitario trasportato sia in possesso dei documenti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato, e ha l'obbligo di riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri privi dei predetti documenti.

 

5. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno dei cittadini extracomunitari trasportati, determinata dal Prefetto. Si osservano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

5. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno dei cittadini extracomunitari trasportati, determinata dal Prefetto. Si osservano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai recidivi si applica una sanzione amministrativa da cinquecentomila a duemilioni di lire per ciascuno dei cittadini extracomunitari trasportati. In tal caso il Prefetto, d'ufficio o su richiesta del Questore o del Procuratore della Repubblica, puo' altresi' disporre la sospensione immediata, per un periodo massimo di sei mesi, delle licenze, concessioni o autorizzazioni concernenti il trasporto di persone o di cose o il servizio di linea. Nei casi piu' gravi il Prefetto puo' disporre l'immediata revoca dei predetti atti ovvero, se si tratta di atti ministeriali, ne dispone l'immediata sospensione per sei mesi e ne propone l'immediata revoca al Ministro competente. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i procedimenti di sospensione e di revoca e le modalita' di comunicazione di tali provvedimenti al Ministero dell'interno. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i casi in cui il cittadino extracomunitario trasportato abbia presentato al valico di frontiera la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 140, senza che sia stata definitivamente accertata la sussistenza di alcuna delle cause ostative indicate nell'articolo 141, comma 1. In ogni caso e' fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 42.

6. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede le modalità con le quali deve essere assicurata ai valichi di frontiera autorizzati adeguata pubblicità delle norme che regolano l'ingresso degli stranieri in Italia.

 
   

7. In casi eccezionali e secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge puo' essere autorizzato l'ingresso nel territorio dello Stato attraverso luoghi diversi dai valichi di frontiera autorizzati, previa comunicazione alla autorita' aeroportuale o marittima dell'atterraggio dell'aeromobile o dell'approdo del natante, e previa notifica all'ufficio di polizia di frontiera e al locale ufficio o comando di polizia dell'elenco dei viaggiatori extracomunitari. I predetti uffici o comandi, ove ricorrano le condizioni previste dalla presente legge per il respingimento alla frontiera, provvedono a disporlo e ad eseguirlo secondo le indicazioni fornite dall'ufficio di polizia di frontiera.

   
   

Art. 39

 

Respingimento alla frontiera.

 
   

1. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari privi di documento di viaggio valido, del visto obbligatorio, qualora richiesto, e che non siano in regola con le norme in materia sanitaria, assicurativa e doganale. In tal caso la spesa per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto è a carico del vettore qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto, se esso e' obbligatorio, ed il vettore ometta di darne informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

1. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari privi di documento di viaggio valido, del visto obbligatorio, qualora richiesto, e che non siano in regola con le norme in materia sanitaria, assicurativa e doganale. In tal caso la spesa per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto è a carico del vettore qualora il cittadino extracomunitario sia privo di passaporto o di visto ovvero sia munito di passaporto privo di visto, se esso è obbligatorio.

COME COMMISSIONE

2. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari, anche se muniti di visto, che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

 

2. Devono essere respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari, anche se muniti di visto, che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia ovvero se sussistono concreti ed attuali elementi che fanno ritenere che l'interessato esezrciti o intenda esercitare in Italia la prostituzione o il contrabbando o l'accattonaggio o il commercio abusivo.

3. E' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi di sostentamento il cittadino extracomunitario privo di denaro sufficiente in relazione alla durata del soggiorno in Italia consentito dal visto o dal motivo di ingresso, il cui importo mensile deve essere almeno pari all'importo mensile del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

 

3. E' considerato manifestamente sprovvisto di mezzi di sostentamento il cittadino extracomunitario privo di denaro sufficiente in relazione alla durata del soggiorno in Italia consentito dal visto o dal motivo di ingresso, il cui importo mensile deve essere almeno pari all'importo mensile dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335.

4. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, il cittadino extracomunitario munito di visto di ingresso per lavoro subordinato o di visto di ingresso o di reingresso per lavoro stagionale, ovvero che esibisce documentazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostra la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita oppure l'impegno di un ente o di una associazione, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, ovvero di un privato, che diano idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in Patria del cittadino extracomunitario.

4. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, il cittadino extracomunitario che esibisce documentazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostra la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita oppure l'impegno di un ente o di una associazione, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, ovvero di un privato, che diano idonea garanzia ad assumersi l'onere dell'alloggio, del sostentamento e del rientro in Patria del cittadino extracomunitario.

4. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validita' per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, studio, coesione familiare, residenza elettiva o asilo umanitario, ovvero il cittadino extracomunitario munito di un regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, studio, ricongiungimento familiare, residenza elettiva ovvero il cittadino extracomunitario che dimostri la disponibilità in Italia di beni o di un'occupazione regolarmente retribuita o che esibisca una regolare dichiarazione di garanzia di cui all'articolo 35, comma 8.

5. Devono essere altresì respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che, seppur muniti di visto, se richiesto, si trovino, in base alle segnalazioni risultanti dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, anche se pervenute da autorità estere collegate con questo, in una delle seguenti situazioni:

5. Devono essere altresì respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che, seppur muniti di visto o di carta di soggiorno, si trovino, in base alle segnalazioni risultanti dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, anche se pervenute da autorità estere collegate con questo, in una delle seguenti situazioni:

5. Devono essere altresì respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che, seppur muniti di visto ((...)), si trovino, in base alle segnalazioni risultanti dal centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, anche se pervenute da autorità estere collegate con questo, in una delle seguenti situazioni:

a) risultino essere già stati espulsi dal territorio dello Stato e siano privi della prescritta autorizzazione ministeriale al reingresso, salvo che sia già trascorso il periodo di tempo durante il quale, in relazione al tipo di espulsione, la presente legge prevede il divieto di reingresso dell'espulso e salvo che il giudice abbia annullato il provvedimento di espulsione o ne abbia sospesa la esecuzione;

 

b) risultino essere segnalati, sulla base di concreti ed attuali elementi di fatto, come persone pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato;

 

c) risultino, sulla base di accordi con Stati membri dell'Unione europea o con Stati confinanti, segnalati per la non ammissione o quali persone pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale di ciascuno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi di carattere umanitario;

c) risultino, sulla base di accordi con Stati membri dell'Unione europea o con Stati confinanti, segnalati per la non ammissione o quali persone pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale di ciascuno degli Stati contraenti;

COME COMMISSIONE

d) risultino essere segnalati come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando ovvero ad organizzazioni terroristiche o che agevolino l'immigrazione illegale nel territorio dello Stato.

 

6. Deve essere altresì respinto alla frontiera il cittadino extracomunitario minore di età qualora si trovi in una delle seguenti condizioni:

 

a) sia privo di specifico visto di ingresso o non sia iscritto sul passaporto o sul visto di ingresso del genitore o del tutore con cui viaggia;

 

b) intenda fare ingresso nello Stato a scopo di adozione senza essere munito dei provvedimenti di adozione o di affidamento preadottivo previsti dalla legge ovvero del prescritto nullaosta del Ministero dell'interno. In ogni caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere personalmente e a proprie spese al rimpatrio immediato e all'accompagnamento del minore nel Paese di origine.

b) intenda fare ingresso nello Stato a scopo di adozione senza essere munito dei provvedimenti di adozione o di affidamento preadottivo previsti dalla legge ovvero del prescritto nullaosta del Ministero dell'interno; in tal caso coloro che hanno accompagnato alla frontiera il minore hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel Paese di origine.

COME COMMISSIONE

7. In ogni caso sono respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che esibiscano passaporti, documenti di viaggio o visti che risultino falsi, contraffatti o rilasciati a persone diverse. In ogni caso non puo' essere respinto alla frontiera il titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 37.

7. In ogni caso sono respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che esibiscano passaporti, documenti di viaggio o visti che risultino falsi, contraffatti o rilasciati a persone diverse.

7. In ogni caso sono respinti alla frontiera i cittadini extracomunitari che esibiscano passaporti, documenti di viaggio o visti che risultino falsi, contraffatti o rilasciati a persone diverse nonche' i cittadini extracomunitari che comunque si introducano nel territorio dello Stato attraverso luoghi diversi dai valichi di frontiera autorizzati, fatti salvi i casi eccezionali previsti dall'articolo 38, comma 7, ovvero eludendo o evadendo i controlli previsti ai valichi di frontiera. In tali ultimi casi le forze di polizia hanno l'obbligo di fermare i cittadini extracomunitari introdottisi illegalmente nel territorio dello Stato e di accompagnarli immediatamente presso il locale ufficio o comando di polizia al fine di provvedere ai controlli previsti dalla legge ai valichi di frontiera e di disporre ed eseguire secondo le indicazioni dell'ufficio di polizia di frontiera o della Direcione centrale per la polizia dell'immigrazione, gli eventuali provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia, da adottarsi secondo le disposizioni della presente legge; in ogni caso ove possibile l'accompagnamento deve essere fatto verso il piu' vicino ufficio di polizia di frontiera. Dell'avvenuto fermo disposto ai sensi del presente comma e' data immediata comunicazione all'ufficio di polizia di frontiera. Nei casi previsti dal presente comma il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 41 insieme con il dirigente dell'ufficio o comando di polizia che ha disposto il fermo. Resta ferma la possibilita' di disporre nei confronti dei cittadini extracomunitari illegalmente introdottisi nel territorio dello Stato, in luogo di un provvedimento di respingimento alla frontiera, il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 49 della presente legge.

8. L'applicazione del presente articolo non può comunque pregiudicare l'esercizio del diritto di asilo.

 

9. Si procede al fermo o all'arresto del cittadino extracomunitario qualora debbano eseguirsi provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati prima della presentazione del cittadino extracomunitario ai controlli presso il valico di frontiera ovvero qualora si tratti di arresto o di fermo adottati in zona prossima alla frontiera.

 

9. Si procede al fermo o all'arresto del cittadino extracomunitario qualora debbano eseguirsi provvedimenti dell'autorità giudiziaria adottati prima della presentazione del cittadino extracomunitario ai controlli presso il valico di frontiera ovvero qualora si tratti di arresto o di fermo adottati in zona prossima alla frontiera in altro casi previsti dalla legge.

10. Sono fatte salve le disposizioni diverse previste da accordi internazionali in vigore.

 
   
   

Art. 40

 

Il provvedimento di respingimento alla frontiera.

 
   

l. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato, recante modalità e termini di impugnazione, dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera a cura del quale sono stati effettuati i controlli circa la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere respinto.

 

l. Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato, recante modalità e termini di impugnazione, dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera a cura del quale sono stati effettuati i controlli circa la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere respinto. Il provvedimento reca altresi', a pena di nullita', secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, gli estremi dell'annotazione del provvedimento stesso nel registro previsto dal comma 2.

2. Il provvedimento e' immediatamente consegnato al cittadino extracomunitario respinto a conclusione dei controlli al valico di frontiera e, ove possibile, deve essere altresì annotato sul documento di viaggio di cui egli sia in possesso. Il provvedimento e' immediatamente comunicato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Ministero dell'interno. nonché, se riguarda un minore, al Tribunale per i minorenni competente.

 

2. Il provvedimento e' immediatamente consegnato al cittadino extracomunitario respinto a conclusione dei controlli al valico di frontiera e, ove possibile, deve essere altresì annotato sul documento di viaggio di cui egli sia in possesso. Il provvedimento e' immediatamente comunicato, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Ministero dell'interno. nonché, se riguarda un minore, al Tribunale per i minorenni competente. In ogni caso, presso ogni posto di polizia di frontiera e' istituito un registro sul quale devono essere immediatamente annotati la data e l'ora dei provvedimenti di respingimento adottati, il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza e gli estremi del passaporto o degli altri documenti in possesso di ogni cittadino extracomunitario respinto, nonche' il motivo in base al quale e' stato adottato il provvedimento di respingimento e le altre circostanze eventualmente richieste dalla presente legge. Possono prendere visione in ogni tempo di tale registro e possono estrarne copia l'autorita' giudiziaria, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, i Difensori civici nazionale e regionale dei diritti degli stranieri, i membri della Commissione regionale per il diritto di asilo, il difensore del cittadino extracomunitario respinto, nonche' i funzionari del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, dell'Ufficio provinciale per l'immigrazione, della Questura della Provincia, della Direzione centrale della polizia per l'immigrazione e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Contro il provvedimento di respingimento alla frontiera e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio salvo che il giudice ordinario si sia già pronunciato sul provvedimento e sul connesso provvedimento di custodia nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 41.

 

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che ha condotto alla frontiera un cittadino extracomunitario privo dei documenti prescritti dalla legge per l'ingresso senza darne tempestiva comunicazione all'autorita' di polizia di frontiera, ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico e di ricondurlo, a spese dello stesso vettore, nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso del cittadino extracomunitario, o in altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso. ((...)) Tale disposizione non si applica, viceversa, quando il cittadino extracomunitario presenti domanda di asilo nei modi previsti dalla legge.

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre che ha condotto alla frontiera un cittadino extracomunitario privo dei documenti prescritti dalla legge per l'ingresso, ha l'obbligo di prenderlo immediatamente a carico e di ricondurlo, a spese dello stesso vettore, nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso del cittadino extracomunitario, o in altro Stato in cui sia consentito il suo ingresso. Tale disposizione si applica, ove possibile, anche agli altri casi in cui il cittadino extracomunitario deve essere respinto alla frontiera in base alle norme della presente legge. Tale disposizione non si applica, viceversa, quando il cittadino extracomunitario presenti domanda di asilo nei modi previsti dalla legge.

COME COMMISSIONE

5. In ogni caso il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento coattivo e immediato del cittadino extracomunitario respinto a bordo del vettore di cui al comma 4 ovvero, in mancanza, del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, o, su richiesta dell'interessato, in ogni altro Stato in cui è consentito il suo ingresso. Deve essere comunque garantita, al cittadino extracomunitario, la possibilita' di usufruire dell'assistenza prestata dalle strutture di accoglienza di cui all'articolo 126.

5. In ogni caso il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento coattivo e immediato del cittadino extracomunitario respinto a bordo del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario, o in ogni altro Stato in cui è consentito il suo ingresso.

5. In ogni caso il provvedimento di respingimento alla frontiera è eseguito, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, con accompagnamento coattivo e immediato del cittadino extracomunitario respinto a bordo del vettore indicato nel comma 4 ovvero, ove cio' non sia possibile, del vettore che, nel modo più celere e più diretto, conduce al Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto, o in qualsiasi altro Stato, possibilmente prescelto dallo stesso cittadino extracomunitario, in cui sia effettivamente consentito il suo ingresso. E' fatta salva l'applicazione di specifici accordi internazionali che dispongano diversamente e la possibilita' per il Ministro dell'interno di disporre, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, l'utilizzo di aerei o di navi militari italiani o l'accompagnamento da parte delle forze di polizia fino allo sbarco dell apersona respinta nel Paese di destinazione. In ogni caso qualora il respingimento avvenga presso un valico di frontiera che disponga di una struttura di accoglienza di cui all'articolo 126 deve essere assicurata al cittadino extracomunitario respinto la possibilita' di usufruire dell'assistenza da essa fornita.

6 In ogni caso non e' consentito il respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario verso uno Stato nel quale egli possa essere o dichiari di poter essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o nel quale possa essere in pericolo la sua vita o incolumità personale in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, ovvero dal quale possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale egli non sia protetto da analoghi pericoli.

6 In ogni caso non e' consentito il respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero dal quale possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale egli non sia protetto dalla persecuzione ovvero possa essere in pericolo la sua vita o incolumità personale in conseguenza di eventi bellici o di epidemie.

6 In ogni caso non e' consentito il respingimento alla frontiera del cittadino extracomunitario verso uno Stato nel quale egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero dal quale possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale egli non sia protetto dalla persecuzione ovvero possa essere in pericolo la sua vita o incolumità personale in conseguenza di eventi bellici o di epidemie o di torture o di trattamenti inumani o degradanti. In caso di dubbio sulla fondatezza di tali rischi o di impossibilita' di individuare uno Stato disposto ad accogliere sul proprio territorio il cittadino extracomunitario respinto o uno Stato per questi non rischioso ai sensi del presente comma, si da' luogo alla custodia e al procedimento giurisdizionale previsti dall'articolo 41.

7. Salvo quanto previsto al comma 4, ove il cittadino extracomunitario respinto non vi possa provvedere autonomamente, le spese necessarie per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto sono poste a carico del bilancio del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Salvo quanto previsto al comma 4, ove il cittadino extracomunitario respinto non vi provveda autonomamente, le spese necessarie per il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto sono poste a carico del bilancio del Ministero dell'interno secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

COME COMMISSIONE

   

8. Il minore extracomunitario accompagnato alla frontiera da persona adulta responsabile qualora sia respinto alla frontiera deve essere da questi preso in carico e riaccompagnato a proprie spese nel Paese di origine o di provenienza o di destinazione, anche se il predetto adulto abbia titolo a fare ingresso regolare nel territorio dello Stato. In caso di rifiuto di ottemperare al predetto obbligo l'ufficio di polizia di frontiera provvede a respingere alla frontiera anche l'adulto straniero, dandone tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni competente per gli eventuali provvedimenti di protezione del minore.

   
   

Art. 41

 

Custodia del cittadino extracomunitario respinto alla frontiera. Procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

1. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora:

 

1. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia delle forze di polizia per il tempo strettamente necessario a provvedere al suo rimpatrio o al suo invio in altro Stato non rischioso ai sensi dell'articolo 40, commi 5 e 6. Tuttavia si da' altresi' luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) il provvedimento di respingimento alla frontiera non sia, per qualsiasi motivo, effettivamente eseguibile entro le ventiquattro ore successive alla sua consegna;

 

a) il provvedimento di respingimento alla frontiera non sia, per qualsiasi motivo, effettivamente eseguibile con il rimpatrio o con l'invio in altro Stato non rischioso entro le ventiquattro ore successive alla consegna del provvedimento all'interessato e alla contestuale annotazione sul registro previsto dall'articolo 40, comma 2;

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo egli richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge;

c) il cittadino straniero richieda di essere rinviato verso un Paese diverso da quello di appartenenza o di provenienza, affermando che nei predetti Stati saranno in pericolo la sua vita o la sua incolumita' o la sua liberta' personale, a causa di eventi bellici o di epidemie, ovvero a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potra' rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto da analoghi pericoli.

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo richiesto asilo nel territorio dello Stato, sia stata ritenuta sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge.

b) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario per il quale, avendo egli richiesto asilo nel territorio dello Stato, l'ufficio di polizia di frontiera ritenga sussistente una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141 della presente legge;

c) il respingimento alla frontiera riguardi un cittadino extracomunitario che sia titolare di carta di soggiorno in corso di validita' ovvero di permesso di soggiorno in corso di validita' per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, coesione familiare o asilo umanitario.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale e' stato effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, i seguenti atti:

 

a) dispone in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato immediatamente consegnato all'interessato, la custodia del cittadino extracomunitario respinto a cura delle forze di polizia presso strutture alloggiative, alberghi, centri di accoglienza o altre adeguate dimore prossime al valico di frontiera incluse, ove necessario, strutture ospedaliere;

 

b) comunica la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

 

b) comunica entro le quarantotto ore successive all'annotazione prescritta nell'articolo 40, comma 2, la notizia del provvedimento di ((...)) custodia provvisoria al Pretore competente per territorio e al competente Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, quando si tratti di respingimento di minorenne, anche in conseguenza del respingimento del genitore, al Presidente del Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso lo stesso;

c) nel caso di respingimento del richiedente asilo, comunica altresì la notizia al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

d) comunica identica notizia al difensore del cittadino extracomunitario, provvedendo eventualmente alla nomina d'ufficio del difensore.

 
   

e) annota sul registro previsto dall'articolo 40, comma 2, oltre ai dati e agli elementi ivi indicati, la data e l'ora della comunicazione del provvedimento al giudice, nonche' il luogo e le modalita' della custodia del cittadino extracomunitario respinto;

   

f) informa il cittadino extracomunitario delle sue facolta' e dello svolgimento del procedimento successivo;

   

g) provvede, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, a richiedere, ove necessario, la presenza di un interprete;

   

h) acquisisce ogni utile informazione sul cittadino extracomunitario;

   

i) acquisisce ogni utile informazione sulle effettive possibilita' di effettuare il rimpatrio o l'invio in Stato sicuro e a tal fine prende gli opportuni contatti con le Rappresentanze diplomatiche o consolari, e con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. La nomina d'ufficio del difensore e' effettuata nell'ambito degli elenchi e delle tabelle dei difensori d'ufficio del circondario, predisposti in virtù delle norme vigenti, e, ove del caso, integrati secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, da rappresentanti di organizzazioni di tutela dei diritti dell'uomo o degli stranieri.

 

4. Se il cittadino extracomunitario respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla nomina di un interprete.

 

5. Ricevuta notizia dei predetti provvedimenti il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, informa il cittadino extracomunitario delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale del cittadino extracomunitario, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto e la eseguibilità del rimpatrio. Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto.

 

5. Ricevuta notizia dei predetti provvedimenti il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui e' custodito il cittadino extracomunitario respinto, ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, informa il cittadino extracomunitario delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria e assume, d'ufficio o su richiesta del cittadino extracomunitario o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie e i documenti utili ad accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale del cittadino extracomunitario, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza del cittadino extracomunitario respinto e la effettiva eseguibilità del rimpatrio o dell'invio verso altro Stato non rischioso per il cittadino extracomunitario secondo i criteri indicati nell'articolo 40, commi 5 e 6. Il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, d'ufficio o su richiesta del giudice o dell'ufficio di polizia di frontiera o del difensore della persona respinta, invia, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una nota informativa circa la situazione attuale del rispetto dei diritti fondamentali dell apersona umana nel Paese di origine o di provenienza o di possibile invio del cittadino extracomunitario respinto. Il giudice prende altresi' visione del registro previsto dall'articolo 40, comma 2. L'esito degli accertamenti compiuti ai sensi del presente comma e' raccolto in modo succinto in apposito verbale, ridatto in forma riassuntiva secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contenuto di tutta la documentazione raccolta e del predetto verbale e' immediatamente comunicato al difensore del cittadino extracomunitario e al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera.

6. Durante il procedimento la funzione di pubblico ministero può essere delegata, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, al dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è stato effettuato il respingimento.

 

7. Entro il termine perentorio di quarantotto ore successive alla comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice, compiuti gli accertamenti indicati al comma 5, sentito personalmente il cittadino extracomunitario respinto e udite le conclusioni orali del pubblico ministero e del difensore, adotta con ordinanza uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario respinto, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

 

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia del cittadino extracomunitario respinto, qualora essi siano non manifestamente infondati e sia effettivamente possibile eseguire il rimpatrio o l'invio in altro Stato non rischioso ai sensi dell'articolo 40, commi 5 e 6, del cittadino extracomunitario respinto entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, qualora, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, per qualsiasi ragione, il rimpatrio del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, e al Questore della Provincia in cui è posto il valico di frontiera, di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o per attesa di emigrazione in altro Stato o per cure mediche, qualora, per qualsiasi ragione, l'effettivo rimpatrio o l'effettivo invio in altro Stato non rischioso ai sensi dell'articolo 40, commi 5 e 6, del cittadino extracomunitario respinto non sia comunque eseguibile entro i quindici giorni successivi alla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può altresì disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico del cittadino extracomunitario respinto;

c) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate e ordina altresì all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato;

 

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria, qualora risulti non sussistere alcuna delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo previste dall'articolo 141, e pertanto ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente al cittadino extracomunitario il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

 

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera;

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera.

COME COMMISSIONE

f) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ma ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso del cittadino extracomunitario respinto all'interno del territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del Titolo IV della presente legge, qualora i motivi di pericolo per la vita, l'incolumita' o la liberta' del cittadino extracomunitario appaiano non manifestamente infondati e non sia possibile avviare il cittadino extracomunitario verso altro Stato nel quale possa godere di effettiva protezione.

 

f) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria adottati nei confronti dei cittadini extracomunitari titolari di valida carta di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, coesione familiare, asilo umanitario, qualora i provvedimenti di respingimento alla frontiera, ancorché motivati su circostanze fondate, si configurino quale misura sproporzionata rispetto alla tutela dei diritti previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, dei suoi Protocolli addizionali e dagli altri accordi internazionali in vigore per l'Italia, e ne dispone l'immediata remissione in libertà e l'ingresso nel territorio dello Stato;

g) annulla il provvedimento di custodia provvisoria e dispone l'immediata remissione in libertà del cittadino extracomunitario, qualora il giudice abbia ricevuto notizia della custodia disposta nei confronti del cittadino extracomunitario respinto oltre le quarantotto ore successive all'ora annotata sul registro previsto dall'articolo 40, comma 2;

h) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, (((...))) ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire l'immediato ingresso del cittadino extracomunitario respinto nel territorio dello Stato, al fine di consentire la presentazione di una domanda di asilo ai sensi del titolo IV della presente legge, qualora appaiano non manifestamente infondati i motivi di pericolo per la vita, l'incolumità e la libertà personale del cittadino extracomunitario nel caso di effettivo rimpatrio e non sia comunque possibile inviare il cittadino extracomunitario verso un altro Stato nel quale risulti che egli possa godere di effettiva protezione da tali pericoli.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo.

8. L'ordinanza deve essere scritta e motivata, deve indicare modi e termini per la sua impugnazione e deve avere allegata una traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario, o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

COME ASSOCIAZIONI

9. L'ordinanza e immediatamente esecutiva.

 

10. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata al cittadino extracomunitario e all'ufficio di polizia di frontiera interessato, e deve essere altresì trasmessa nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente logge, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale ovvero, se si tratti di minori, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

 

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nei modi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi.

 

11. Contro l'ordinanza del giudice il cittadino extracomunitario e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione nei termini e nei modi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso non ha effetti sospensivi, salvo che si tratti di ricorso contro l'ordinanza di convalida di un provvedimento di respingimento alla frontiera disposto nei confronti di un cittadino extracomunitario che risulti titolare di carta di soggiorno in corso di validità e di rinnovo e adottato per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 39, comma 5. In tale ultimo caso il cittadino extracomunitario è rimesso in libertà munito della carta di soggiorno e, se il ricorso per cassazione non è accolto, può essere espulso dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 48.

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore e con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

12. Il cittadino extracomunitario respinto di cui e' disposta la custodia a cura delle forze di polizia ha l'obbligo di dimorare nel luogo indicatogli nel provvedimento del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera o, successivamente, del giudice, e ha comunque diritto di comunicare con i propri familiari, con il proprio difensore, con il rappresentante diplomatico o consolare del Paese in cui è cittadino, con il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, con il Difensore civico regionale dei diritti dello straniero o con i loro rappresentanti o collaboratori, con il delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con rappresentanti di enti od associazioni di difesa dei diritti dell'uomo o dello straniero, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

13. Nei predetti luoghi il cittadino extracomunitario respinto ha comunque diritto di ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti, anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le norme previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il difensore del cittadino extracomunitario respinto, l'autorità giudiziaria, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, i Difensori civici nazionale e regionale dei diritti degli stranieri, i membri della Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché i funzionari del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, dell'Ufficio provinciale per l'immigrazione, della Questura della Provincia e della Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione hanno comunque diritto di accedere in ogni tempo al luogo in cui è custodito il cittadino extracomunitario respinto, di conferire con questi e di raccogliere notizie circa le circostanze del respingimento da chiunque sia informato sui fatti.

14. Salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f), il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

14. Il cittadino extracomunitario respinto che, fuori dei casi previsti dalla legge, abbandona la dimora impostagli per fare ingresso nel territorio dello Stato, e punito con una pena da uno a tre anni di reclusione. E' sempre consentito l'arresto e il giudizio direttissimo. Al momento della scarcerazione successiva alla condanna il cittadino extracomunitario deve essere espulso con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 51, con accompagnamento immediato alla frontiera.

14. Il cittadino extracomunitario respinto alla frontiera che, fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di fare ingresso illegale nel territorio dello Stato abbandona la dimora impostagli ai sensi del presente articolo o altrimenti si sottrae all'esecuzione del provvedimento di respingimento è punito con una pena da uno a due anni di reclusione. In tal caso l'arresto è obbligatorio, anche fuori dalla flagranza, e il giudice nell'udienza di convalida dispone la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari. E' sempre consentito il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti ordinari. In caso di scarcerazione prima della condanna definitiva si applica la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di dimora. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è sempre consentita l'espulsione disposta ai sensi degli articoli 49 o 51, con accompagnamento immediato alla frontiera e in tal caso se il provvedimento di espulsione è effettivamente eseguito il reato è estinto.

15. Le disposizioni del presente articolo non precludono al cittadino extracomunitario respinto la possibilità di uno spontaneo rientro nel Paese di origine o di provenienza.

 

16. Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo sono esenti da ogni imposta e tributo.

 
   

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina utili forme di collegamento tra l'autorità giudiziaria e le autorità di polizia al fine di assicurare il più rapido svolgimento del procedimento giurisdizionale previsto dal presente comma e di consentire lo svolgimento in serie consecutiva di procedimenti concernenti più provvedimenti adottati presso il medesimo posto di polizia di frontiera, nonché di procedimenti adottati presso i diversi posti di polizia di frontiera rientranti nella circoscrizione del medesimo giudice.

   
   

Art. 42

 

Agevolazione di immigrazione clandestina. Propaganda ingannevole.

 
   

1. Chiunque, in Italia o all'estero, con mendaci asserzioni o con notizie false o esagerate, inducendo un cittadino extracomunitario ad emigrare in Italia o avviandolo a Paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per le informazioni promesse o fornite ovvero per l'avviamento all'emigrazione, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire venti milioni a lire cento milioni per ogni cittadino extracomunitario destinatario della propaganda ingannevole.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dalla presente legge a punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni cittadino extracomunitario di cui e' stata favorita l'immigrazione illegale. Detta disposizione non si applica nei casi in cui e' previsto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49, che non si adotti il provvedimento di espulsione a carico del cittadino extracomunitario clandestino.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dalla presente legge a punito con la reclusione da uno a tre anni o con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni cittadino extracomunitario di cui e' stata favorita l'immigrazione illegale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle norme previste dalla presente legge a punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da tre a dieci milioni di lire per ogni cittadino extracomunitario di cui e' stata favorita l'immigrazione illegale.

3. Se il fatto previsto al comma 2 e' commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso fra loro ovvero da un pubblico ufficiale ovvero comporta l'immigrazione di uno o più minori ovvero l'immigrazione di una o più persone da avviare al contrabbando, alla prostituzione o al traffico di sostanze illecite o di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista la pena della reclusione da quattro a otto anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni per ogni cittadino extracomunitario di cui e' stata favorita l'immigrazione illegale.

 

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni per ogni cittadino extracomunitario di cui è stata favorita l'immigrazione illegale se il fatto previsto al comma 2 è commesso in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) a fine di lucro;

b) da tre o più persone in concorso fra loro;

c) da un pubblico ufficiale o da un addetto ad un pubblico servizio;

d) da persona che ha illegalmente la disponibilità di armi o di materie esplodenti;

e) con violenza alla persona o con minaccia;

f) con la fornitura allo straniero di documenti di viaggio, italiani o stranieri, falsi o contraffatti;

g) con l'appropriazione del documento di viaggio di cui è legittimamente titolare lo straniero immigrato illegalmente;

   

h) con la fornitura allo straniero immigrato illegalmente di visti di ingresso o di reingresso ovvero di permessi o di carte di soggiorno, italiani o stranieri, falsi o contraffatti;

i) con la simulazione della qualifica di pubblico ufficiale o dello stato di parentela o di affinità con lo straniero immigrato illegalmente;

l) con l'indicazione o la predisposizione di artifizi o raggiri atti a consentire allo straniero immigrato illegalmente di eludere o di evadere i controlli ai valichi di frontiera o di attraversare il confine al di fuori dei valichi di frontiera abilitati;

m) con l'accompagnamento dello straniero immigrato illegalmente nelle vicinanze della frontiera;

   

n) con l'occultamento dello straniero immigrato illegalmente in un veicolo o in un natante o in un aeromobile;

o) con l'effetto di introdurre illegalmente nel territorio dello Stato uno o più minorenni ovvero una o più persone da avviare al contrabbando o alla prostituzione o al commercio abusivo o alla commissione di un dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero una o più persone sprovviste di un valido documento di viaggio ovvero una persona per la quale, essendo stata oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, sia in vigore il divieto di rientro in Italia.

4. Nei casi indicati dai commi 1, 2 e 3 a sempre consentito l'arresto, anche fuori dei casi di flagranza, e il giudizio direttissimo anche fuori dei limiti previsti dalle leggi ordinarie.

 

4. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti nei commi 1, 2 e 3, in deroga alle norme ordinarie l'arresto è obbligatorio e sono sempre consentiti la custodia cautelare in carcere e il giudizio direttissimo, nonché, in caso di scarcerazione prima della condanna definitiva, l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

5. L'autoveicolo, l'aeromobile o l'imbarcazione privati, non esercenti servizi regolari di linea, sui quali siano trasportati cittadini extracomunitari privi di passaporto ovvero muniti di passaporto o di visto scaduti, ovvero muniti di passaporto privo di visto se questo è obbligatorio, allo scopo di favorirne l'immigrazione illegale, sono immediatamente sequestrati e successivamente confiscati secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

5. L'autoveicolo, l'aeromobile o l'imbarcazione privati, non esercenti servizi regolari di linea, sui quali siano trasportati cittadini extracomunitari privi di passaporto ovvero muniti di passaporto o di visto scaduti, ovvero muniti di passaporto privo di visto se questo è obbligatorio, sono immediatamente sequestrati e successivamente confiscati secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

5. L'autoveicolo, l'aeromobile o l'imbarcazione privati, non esercenti servizi regolari di linea, sui quali siano trasportati cittadini extracomunitari privi di passaporto ovvero muniti di passaporto o di visto scaduti, ovvero muniti di passaporto privo di visto se questo è obbligatorio, sono immediatamente sequestrati e successivamente confiscati secondo le procedure previste dalle norme vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dall'articolo 172.

6. L'inizio delle indagini preliminari per i delitti indicati ai commi 1, 2 e 3 deve essere tempestivamente comunicato dall'autorità giudiziaria alle Questure, al Ministero dell'interno, al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

7. Coloro che siano sottoposti ad indagini, imputati o condannati per i delitti indicati ai commi 1 e 2, e i familiari con essi conviventi non possono presentare domanda di autorizzazione al lavoro, anche stagionale, relativa a cittadini extracomunitari residenti all'estero e non possono più presentare garanzia, ai sensi dell'articolo 35 per l'ingresso di cittadini extracomunitari, salvi i casi di proscioglimento e di assoluzione. Le domande di autorizzazione al lavoro presentate e le garanzie fornite prima dell'inizio dell'indagine concernenti cittadini extracomunitari che ancora non hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato sono da considerarsi sospese fino all'eventuale proscioglimento o assoluzione, e prive di effetto dopo eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Chiunque sia sottoposto ad indagini, imputato o condannato per i delitti indicati ai commi 1 e 2, e i membri della sua famiglia, non possono presentare domanda di autorizzazione al lavoro, anche stagionale, relativa a cittadini extracomunitari residenti all'estero e non possono più presentare garanzia, ai sensi dell'articolo 35 per l'ingresso di cittadini extracomunitari. Le domande di autorizzazione al lavoro presentate e le garanzie fornite prima dell'inizio dell'indagine concernenti cittadini extracomunitari che ancora non hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato sono da considerarsi prive di effetto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

7. Coloro che siano sottoposti ad indagini preliminari, imputati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i delitti indicati ai commi 1 e 2, nonché i familiari con essi conviventi non possono presentare domanda di autorizzazione al lavoro, anche stagionale, relativa a cittadini extracomunitari residenti all'estero e non possono più presentare dichiarazione di garanzia, ai sensi dell'articolo 35 per l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. La predetta preclusione viene meno in caso di proscioglimento o di assoluzione, disposte con pronuncia definitiva, nonché in caso di definitiva archiviazione delle indagini.

8. Al momento dell'inizio dell'azione penale per i delitti previsti dai commi 1, 2 e 3 e fino alla sentenza definitiva, sono sospesi di diritto dalle loro funzioni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, gli imputati che appartengono ad una delle seguenti categorie:

   

a) personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato;

   

b) appartenenti alla Forze Armate;

   

c) personale addetto, anche a titolo onorario, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

   

d) personale addetto agli uffici centrali o periferici delle Amministrazioni dello Stato;

   

e) Sindaci e assessori comunali;

   

f) personale delle Amministrazioni comunali.

   

9. In caso di condanna definitiva le persone indicate al comma 8 decadono di diritto dalle predette funzioni pubbliche.

 

9. In caso di condanna definitiva le persone indicate al comma 8 decadono di diritto dalle predette funzioni pubbliche. In caso di assoluzione o di proscioglimento le predette persone possono riassumere le funzioni pubbliche che ricoprivano.

10. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nei commi 1, 2 e 3 decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, commi 1, 2 e 5. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

10. Il condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nei commi 1, 2 e 3 decade di diritto da ogni licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione, abilitazione ed erogazione indicate nell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, commi 1, 2 e 5, nonché dai benefici, incluse le agevolazioni finanziarie e creditizie, accordati ai sensi delle leggi vigenti. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate su richiesta del pubblico ministero a cura delle autorità competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Il Tribunale per le misure di prevenzione, su domanda del pubblico ministero competente per le indagini presentata contestualmente all'inizio dell'azione penale, sospende con ordinanza l'esecuzione degli atti e dei contratti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

   

12. Il cittadino extracomunitario che, pur titolare di carta di soggiorno, sia stato condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 3, scontata la pena deve essere espulso dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera.

   

13. Ai fini della prevenzione e della repressione dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 3, svolgono le azioni di loro competenza sia le forze di polizia, inclusa la polizia municipale, sia la Divisione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia, sia i Servizi di informazione di sicurezza. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione adottano idonee iniziative di collegamento e di coordinamento delle predette attività di prevenzione e di repressione.

 

13. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti puniti dal presente articolo e dall'articolo 111, nonché ai reati tipicamente compiuti dai cittadini stranieri, le amministrazioni interessate, di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, costituiscono e organizzano servizi centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza; tali servizi, secondo le direttive impartite dalla Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, a fini informativi, investigativi e operativi si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria e amministrativa e con i competenti corpi di polizia municipale eventualmente interessati. Quando procede a indagini relative ai reati indicati nel presente comma, il pubblico ministero si avvale in via ordinaria, congiuntamente, dei predetti servizi e impartisce loro le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria. Ai fini della prevenzione e della repressione dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 3, svolgono le azioni di loro competenza sia le forze di polizia, inclusa la polizia municipale, sia la Divisione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia, sia i Servizi di informazione di sicurezza. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione adottano idonee iniziative di collegamento e di coordinamento delle predette attività di prevenzione e di repressione.

((...))

14. Il Questore, su ordine dell'autorità giudiziaria procedente può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari al cittadino extracomunitario, anche se clandestino, il quale fornisca all'autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria una collaborazione concreta nella raccolta di elementi di prova decisivi per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei reati previsti dal presente articolo.

COME COMMISSIONE

   

15. La nave militare italiana e la nave italiana in servizio di polizia che incontrino, anche al di fuori del mare territoriale, una nave, anche da diporto, che si ha il fondato motivo di ritenere che trasporti cittadini extracomunitari destinati all'immigrazione illegale nel territorio dello Stato, possono, nei limiti previsti dalle norme internazionali e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto italiano o nel porto straniero più vicino in cui abbia sede una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana. La presente disposizione si osserva, in quanto applicabile, anche per gli aeromobili.

   

16. Nel corso delle indagini preliminari nei procedimenti relativi ai delitti previsti dal presente articolo il pubblico ministero e il difensore della persona sottoposta alle indagini possono sempre richiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, secondo le norme del codice di procedura penale, all'assunzione della testimonianza dei cittadini extracomunitari di cui è stata favorita l'immigrazione illegale o all'esame dello straniero sottoposto alle indagini, nonché, qualora sussista connessione, del cittadino italiano che sia sottoposto alle indagini.

     
     

Art. 43

   

Dichiarazione di soggiorno.

   
     

1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, il cittadino extracomunitario che intende soggiornare in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui si trova, entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato, la dichiarazione di soggiorno con la quale egli domanda il rilascio del permesso di soggiorno.

1. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato il cittadino extracomunitario che intende soggiornare in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui si trova la dichiarazione di soggiorno con la quale egli domanda il rilascio del permesso di soggiorno.

1. Salve le diverse disposizioni della presente legge, il cittadino extracomunitario che intende soggiornare in Italia ha l'obbligo di presentare agli uffici della Questura della Provincia in cui si trova, entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio dello Stato, la dichiarazione di soggiorno, con la quale egli domanda il rilascio del permesso di soggiorno. Il Questore non può comunque ritardare l'accettazione della dichiarazione di soggiorno regolarmente presentata dal cittadino extracomunitario oltre gli otto giorni dalla data di ingresso.

2. A tal fine il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di esibire il passaporto o un documento equipollente di cui e' titolare e il visto, ove prescritto, e ha l'obbligo di presentare la documentazione prevista dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione in relazione al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

   

3. L'ufficio della Questura, accertata l'identità del dichiarante in base al suo documento di identificazione e la completezza della documentazione allegata, rilascia immediatamente al cittadino extracomunitario idonea ricevuta secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di soggiorno e della richiesta dello specifico permesso di soggiorno, e può estrarre copia della documentazione presentata.

 

3. L'ufficio della Questura, accertata l'identità del dichiarante in base al suo documento di identificazione e la completezza della documentazione allegata, rilascia immediatamente al cittadino extracomunitario idonea ricevuta secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, comprovante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di soggiorno e della richiesta dello specifico permesso di soggiorno, e può estrarre copia della documentazione presentata. Il solo possesso della ricevuta dell'avvenuta presentazione della prima dichiarazione di soggiorno di per sé non dà diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

4. Il cittadino extracomunitario è autorizzato a soggiornare temporaneamente sul territorio dello Stato fino all'ottavo giorno successivo alla data del regolare ingresso e, in seguito alla presentazione della dichiarazione di soggiorno, fino alla consegna della risposta alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, attestata dalla ricevuta di cui al comma 3. In caso di diniego il cittadino extracomunitario ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro le quarantotto ore successive alla consegna del provvedimento di diniego.

   

5. Per i cittadini extracomunitari minori di diciotto anni, ospitati in istituti di istruzione, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata alla Questura competente da chi presiede gli istituti ovvero dei loro tutori, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Di tali adempimenti la Questura dà immediata comunicazione scritta al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

   

6. Per i cittadini extracomunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, e impossibilitati a presentare di persona la dichiarazione di soggiorno, questa e' presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dai cittadini extracomunitari medesimi, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Per i cittadini extracomunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dai cittadini extracomunitari medesimi, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Per i cittadini extracomunitari ricoverati in case o istituti di cura o detenuti in istituti penitenziari, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, la dichiarazione di soggiorno può essere presentata da chi presiede le case, gli istituti o le comunità, per delega scritta dai cittadini extracomunitari medesimi, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge. In ogni caso i predetti soggetti hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di soggiorno relativa a detenuti o ricoverati extracomunitari, fatte salve le condizioni previste dalla presente legge.

7. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2, e 4, i cittadini extracomunitari muniti di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di uno Stato straniero sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, devono presentare la dichiarazione di soggiorno al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni a decorrere dell'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora la dichiarazione di soggiorno sia presentata tra il nono e il trentesimo giorno successivi alla data di ingresso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Qualora la dichiarazione non sia presentata o sia presentata oltre il trentesimo giorno, il Questore procede all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 relative all'espulsione per soggiorno illegale.

7. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2, e 4, i cittadini extracomunitari muniti di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di uno Stato straniero sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, devono presentare la dichiarazione di soggiorno al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni a decorrere dell'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora la dichiarazione di soggiorno sia presentata tra il nono e il trentesimo giorno successivi alla data di ingresso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Qualora la dichiarazione non sia presentata o sia presentata oltre il trentesimo giorno, il Questore procede all'emanazione del decreto di espulsione per soggiorno illegale.

7. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2, e 4, i cittadini extracomunitari muniti di un permesso di soggiorno, o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di uno Stato straniero sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, devono presentare la dichiarazione di soggiorno al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni a decorrere dell'ingresso nel territorio dello Stato. Qualora la dichiarazione di soggiorno sia presentata tra il nono e il trentesimo giorno successivi alla data di ingresso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Qualora la dichiarazione non sia presentata o sia presentata oltre il trentesimo giorno, il Questore applica le disposizioni dell'articolo 49.

     
     

Art. 44

   

Disciplina comune dei permessi di soggiorno.

 

Disciplina comune dei permessi di soggiorno. Ricorsi giurisdizionali.

     

1. Il permesso di soggiorno è rilasciato al cittadino extracomunitario dal Questore della Provincia al quale aveva presentato la dichiarazione di soggiorno.

   

2. Il permesso di soggiorno è rilasciato per specifici motivi di soggiorno e per un periodo determinato, secondo le norme della presente legge e del relativo regolamento di attuazione.

   

3. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora, su richiesta dell'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

   

4. Salvo che ciò sia espressamente escluso dalla legge, il permesso di soggiorno rilasciato per un determinato motivo di soggiorno può essere convertito, su richiesta dell'interessato, in un permesso rilasciato per un motivo differente, qualora sia in possesso dei relativi requisiti previsti dalla legge.

   

5. La domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata agli uffici della Questura della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora, non oltre i trenta giorni successivi la data di scadenza del permesso di soggiorno.

 

5. La domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata agli uffici della Questura della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora, non oltre i trenta giorni successivi la data di scadenza del permesso di soggiorno. La presentazione della domanda di rinnovo o di conversione può essere presentata successivamente a tale termine qualora sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alle condizioni di salute del titolare del permesso o all'assolvimento di obblighi militari ovvero altri gravi e comprovati motivi. Tuttavia in tali casi il rinnovo o la conversione possono essere richiesti con domanda presentata, secondo i criteri previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, dal familiare dell'interessato.

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di soggiorno o la domanda di rinnovo o di conversione, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il permesso di soggiorno richiesto.

 

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro otto giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di soggiorno o la domanda di rinnovo o di conversione, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il permesso di soggiorno richiesto o, in mancanza di altro tipo di permesso di soggiorno per il quale, sulla base della documentazione allegata alla domanda, il cittadino extracomunitario rivesta i requisiti e le condizioni previste dalla legge.

7. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o non rinnovato o non convertito se non sono soddisfatti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge, e comunque se l'interessato, nei casi previsti dalla legge, non dimostra la sufficienza e la liceità dei mezzi economici di cui dispone in Italia o se vi ostano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico. Qualora il permesso di soggiorno sia rifiutato perche' le condizioni e i presupposti previsti dalla legge non sono soddisfatti in relazione al particolare titolo del permesso richiesto, il cittadino extracomunitario ha facolta' di presentare una seconda domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.

7. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o non rinnovato o non convertito se non sono soddisfatti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge, e comunque se l'interessato, nei casi previsti dalla legge, non dimostra la sufficienza e la liceità dei mezzi economici di cui dispone in Italia o se vi ostano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico.

7. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato o non rinnovato o non convertito se non sono soddisfatti le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso richiesto e in tal caso il cittadino extracomunitario entro i successivi otto giorni può presentare una seconda domanda di rilascio o di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo. Il permesso di soggiorno può essere altresì rifiutato o non rinnovato o non convertito se vi ostano concrete ed attuali ragioni attinenti all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato ovvero se il cittadino extracomunitario, nei casi in cui la legge lo esige, non dimostra la sufficienza e la liceità dei mezzi economici di cui dispone in Italia. Salvo che si tratti di richiedente asilo o di persona che legalmente attua il ricongiungimento familiare, il rifiuto del rilascio del primo permesso di soggiorno può essere altresì disposto qualora sussista una delle circostanze indicate nell'articolo 39, comma 5, ovvero qualora sussistano concreti ed attuali elementi che fanno ritenere che il cittadino extracomunitario eserciti o intenda esercitare in Italia il contrabbando o la prostituzione o l'accattonaggio o il commercio abusivo. In ogni caso il rifiuto del rilascio o del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno non può essere fondato sull'appartenenza del cittadino extracomunitario ad una razza, ad un sesso, ad una confessione religiosa, ad un gruppo linguistico o politico o ad una nazionalità.

8. Il permesso di soggiorno può essere revocato alle condizioni previste dalla presente legge o se subentrano concrete ed attuali ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico.

   

9. Il permesso di soggiorno può essere annullato se la documentazione prodotta al momento della domanda di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno risulta successivamente falsa o contraffatta.

   

10. La revoca, il rifiuto del rilascio, il diniego di rinnovo, il diniego di conversione e l'annullamento del permesso di soggiorno sono disposti con provvedimento scritto e motivato del Questore della Provincia che ha rilasciato il permesso di soggiorno o al quale era stata presentata la dichiarazione di soggiorno o la domanda di rinnovo o di conversione ovvero dal Questore della Provincia in cui il cittadino extracomunitario dimora. Il provvedimento deve essere notificato o comunicato all'interessato e deve riportare le modalità di impugnazione, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

11. Contro la revoca, il rifiuto, il diniego di rinnovo, il diniego di conversione e l'annullamento del permesso di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

 

11. Contro la revoca, il rifiuto, il diniego di rinnovo, il diniego di conversione e l'annullamento del permesso di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato. Il ricorso contro i provvedimenti di revoca, di annullamento, di diniego di rinnovo e di diniego di conversione è esteso al merito e qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare e al cittadino extracomunitario il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. In tali casi i provvedimenti di revoca, di annullamento di diniego di rinnovo e di diniego di conversione divengono esecutivi soltanto dopo l'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali eventualmente espressi contro il provvedimento stesso, ma la presentazione del ricorso non impedisce l'emanazione e l'esecuzione di provvedimenti di espulsione adottati per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo 49, nonché la possibilità per il Questore di richiedere al tribunale l'applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, anche con obbligo di dimora.

12. Il permesso di soggiorno reca le indicazioni previste dal modello uniforme disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere munito di fotografia del cittadino extracomunitario, deve fare espressa menzione del motivo di soggiorno, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare e deve essere tale da prevenire eventuali falsificazioni. Il cittadino extracomunitario che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sul permesso di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente.

12. Il permesso di soggiorno reca le indicazioni previste dal modello uniforme disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge, deve essere munito di fotografia del cittadino extracomunitario, deve fare espressa menzione del motivo di soggiorno e della data di scadenza e deve essere tale da prevenire eventuali falsificazioni.

COME COMMISSIONE

13. Il Questore da immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di ogni rilascio, rinnovo, conversione, revoca, annullamento, diniego di rinnovo, di rilascio e di conversione del permesso di soggiorno.

   

14. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' rilasciato con validita' limitata al territorio nazionale. Di tale limitazione e' recata indicazione sul permesso di soggiorno.

14. Il diniego del permesso di soggiorno può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 1 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando il cittadino extracomunitario non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario. Il ricorso giurisdizionale presentato contro il provvedimento di diniego previsto dal presente comma è esteso al merito e qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare.

COME COMMISSIONE

15. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, il permesso di soggiorno e' da considerarsi valido limitatamente al territorio nazionale. Di tale limitazione e' apposta indicazione sul permesso di soggiorno.

15. Quando il cittadino extracomunitario non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti dell'Accordo di Schengen, il permesso di soggiorno può essergli revocato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo soltanto dopo l'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali eventualmente esperiti contro il provvedimento stesso.

COME COMMISSIONE

((...))

16. L'esecuzione dei provvedimenti di diniego o di revoca del permesso di soggiorno disposti ai sensi dei commi 14 e 15 avviene mediante immediato accompagnamento coattivo alla frontiera, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

COME COMMISSIONE

17. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. La presentazione della istanza cautelare di sospensione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione definitiva sull'istanza. Al cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno e' rilasciato, previa dimostrazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza cautelare, un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino alla decisione definitiva sull'istanza.

17. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. La presentazione della istanza cautelare di sospensione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione definitiva sull'istanza.

17. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Qualora entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento sia proposta e notificata la domanda incidentale di sospensione l'esecuzione del provvedimento impugnato resta sospesa fino alla decisione definitiva sull'istanza.

18. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina al Questore il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

18. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice può, a richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordinare al Questore il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

COME COMMISSIONE

19. Qualora il giudice sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato il cittadino extracomunitario, previa esibizione di copia dell'ordinanza di sospensione, ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia valido fino al passaggio in giudicato della decisione definitiva sul merito del ricorso.

20. In deroga alle disposizioni del presente articolo, il permesso di soggiorno e' rilasciato, su richiesta, anche al cittadino extracomunitario irregolarmente soggiornante o clandestino, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

19. Qualora il giudice sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato il cittadino extracomunitario, previa esibizione di copia dell'ordinanza di sospensione, ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi giudiziari valido fino al passaggio in giudicato della decisione definitiva sul merito del ricorso.

COME COMMISSIONE

   

20. Salvo che abbia ottenuto l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 10, il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità ha l'obbligo di dichiarare, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Questura della Provincia in cui si trova, ogni trasferimento della dimora abituale, entro trenta giorni dal trasferimento stesso. In caso di inottemperenza il Prefetto applica al cittadino extracomunitario la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di duecentomila a cinquecentomila lire.

     
     

Art. 45

   

Carta di soggiorno.

 

Carta di soggiorno. Ricorsi giurisdizionali.

     

1. Al cittadino extracomunitario può essere riconosciuto un diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato mediante il rilascio di una carta di soggiorno, valida in tutto il territorio italiano.

   

2. Il cittadino extracomunitario titolare di una carta di soggiorno in corso di validità:

   

a) ha diritto di svolgere in Italia qualsiasi attività, di compiere atti e di accedere a qualsiasi prestazione erogata dalla pubblica amministrazione, anche in mancanza della sussistenza della condizione di reciprocità, con esclusione di attività o prestazioni che la legge espressamente vieti allo straniero o riservi al cittadino italiano;

   

((...))

b) ha diritto di elettorato attivo a livello comunale e circoscrizionale nei casi previsti dalla legge;

COME COMMISSIONE

((...))

c) può fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione dal visto del reingresso;

COME COMMISSIONE

d) può essere allontanato dal territorio dello Stato soltanto in caso di estradizione e in caso di espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

   

3. La carta di soggiorno non può essere revocata prima della data di scadenza, salvi i casi di estradizione, di espulsione e di cessazione dello status di rifugiato.

   

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se sono soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo. Nei casi in cui il cittadino extracomunitario al quale e' rilasciata la carta di soggiorno sia titolare di un permesso di soggiorno avente durata illimitata, anche la carta di soggiorno ha durata illimitata.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza se permangono i requisiti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

4. La carta di soggiorno ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per la medesima durata alla scadenza se l'interessato mantiene uno dei requisiti indicati nel comma 5 e, ove richiesto, delle condizioni previste dal comma 6. Tuttavia la carta di soggiorno rilasciata per la prima volta ai familiari di cittadini extracomunitari nei casi indicati dalle lettere b), c), d), e), f), g), l), m), n) e s) del comma 5 ha una durata limitata alla data di scadenza della carta di soggiorno rilasciata ai cittadini extracomunitari o comunitari precedentemente soggiornanti in Italia coi quali si sono ricongiunti e può essere rinnovata per la prima volta soltanto se è stata rinnovata la carta di soggiorno del familiare al quale si sono ricongiunti.

5. Può ottenere il rilascio di una carta di soggiorno il cittadino extracomunitario che possiede uno dei seguenti requisiti:

   

a) cittadino extracomunitario residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e dimostri altresì di aver svolto, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, regolari rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero attività regolari di lavoro autonomo, per i quali lo straniero abbia adempiuto agli obblighi contributivi, fiscali ed amministrativi previsti dalla legge;

 

a) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il quale dimostri di avere in corso in Italia un regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere in Italia una regolare attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno ovvero di svolgere in Italia una regolare attività non occasionale di lavoro autonomo, e dimostri ((...)) di avere svolto in Italia, per un periodo complessivo di almeno cinque anni, regolari rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale e a tempo determinato, ovvero regolari attività, anche occasionali, di lavoro autonomo, per i quali il cittadino extracomunitario abbia adempiuto agli obblighi contributivi, fiscali ed amministrativi previsti dalle norme vigenti in Italia;

b) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante in Italia, e convivente con esso, in assenza di separazione legale;

 

b) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia e avente titolo al ricongiungimento familiare con coniuge italiano o comunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità, legalmente residente in Italia e convivente con esso in assenza di separazione legale;

c) cittadino extracomunitario residente in Italia e coniuge di altro cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno, regolarmente ricongiuntosi e convivente con esso, in assenza di separazione legale;

 

c) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia e avente titolo al ricongiungimento familiare con coniuge extracomunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità, convivente con esso, in assenza di separazione legale;

d) figlio minore di eta' superiore a 14 anni, residente in Italia, regolarmente ricongiuntosi e convivente con genitore cittadino italiano o titolare di carta di soggiorno;

d) figlio di età non superiore a 14 anni, residente in Italia, regolarmente ricongiuntosi e convivente con genitore titolare di carta di soggiorno;

d) cittadino extracomunitario minore di età, legalmente residente in Italia e avente titolo al ricongiungimento familiare con il genitore, anche adottivo, cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia e titolare di carta di soggiorno in corso di validità, con il quale conviva e il quale eserciti effettivamente la potestà su di esso;

e) minore cittadino extracomunitario nato e residente in Italia, figlio di genitore straniero titolare di carta di soggiorno;

 

e) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia e nato in Italia da genitore straniero titolare di carta di soggiorno in corso di validità e legalmente residente in Italia, con il quale conviva e il quale eserciti effettivamente la potestà su di esso;

f) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

f) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, genitore di un figlio minore di età residente in Italia e cittadino italiano, sul quale eserciti la potestà e con il quale conviva;

f) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che sia genitore, anche adottivo, di un figlio minore di età legalmente residente in Italia, cittadino italiano o comunitario, sul quale eserciti effettivamente la potestà e con il quale conviva;

g) cittadino extracomunitario, regolarmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore italiano o comunitario, residente in Italia con il quale conviva;

 

g) cittadino extracomunitario, legalmente residente in Italia, che sia tutore o affidatario, secondo la legge italiana, di minore di età, legalmente residente in Italia, cittadino italiano o comunitario, con il quale conviva;

h) cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia al quale sia corrisposto in Italia un trattamento per pensionamento anticipato o una rendita di inabilità permanente derivante da malattie professionali o da infortuni sul lavoro, di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria, ovvero una pensione di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità ((...));

h) cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia al quale sia corrisposto in Italia un trattamento per pensionamento anticipato o una rendita di inabilità permanente derivante da malattie professionali o da infortuni sul lavoro ovvero una pensione di vecchiaia, di anzianità o di reversibilità, a condizione che il trattamento, la rendita o la pensione siano di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

h) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che per almeno dieci anni vi abbia svolto una regolare attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, al quale sia corrisposto in Italia da una istituto previdenziale italiano un trattamento per pensionamento anticipato o una rendita di inabilità permanente derivante da malattie professionali o da infortuni sul lavoro e cagionata da attività lavorativa svolta in Italia ovvero una pensione di vecchiaia o di anzianità, a condizione che il trattamento, la rendita o la pensione abbiano un importo non inferiore a quello del trattamento minimo di pensione previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria;

i) cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto lo status di rifugiato.

 

i) cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;

   

l) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, in quale sia coniuge non legalmente separato, o figlio, anche adottivo, di età inferiore a ventuno anni o genitore a carico, di straniero legalmente residente in Italia, avente lo status di rifugiato e titolare di carta di soggiorno in corso di validità;

   

m) cittadino extracomunitario, di età non superiore a ventuno anni, legalmente residente in Italia e avente titolo al ricongiungimento familiare con genitore, anche adottivo, italiano o comunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità, legalmente residente in Italia, con il quale conviva;

   

n) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che sia genitore a carico di un cittadino italiano o comunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità, legalmente residente in Italia, col quale abbia titolo al ricongiungimento familiare;

   

o) cittadino extracomunitario maggiorenne, legalmente residente in Italia, che dimostri di aver legalmente risieduto in Italia ininterrottamente dall'età di sei anni, escluse le interruzioni di soggiorno di durata non superiore a tre mesi consecutivi e a tre anni complessivi e le assenze di durata superiore dovute all'assolvimento di obblighi militari, e che dimostri di aver regolarmente svolto in Italia le scuole dell'obbligo;

   

p) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che dimostri di aver legalmente risieduto in Italia ininterrottamente durante i dieci anni precedenti, escluse le interruzioni di soggiorno di durata non superiore a tre mesi consecutivi e a due anni complessivi e le assenze di maggior durata dovute all'assolvimento di obblighi militari, dimostri di disporre, e comunque di aver disposto in Italia, per almeno cinque anni complessivi, tra i quali gli ultimi due anni, di un reddito minimo annuo, derivante da fonte lecita e non occasionale, non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il quale siano stati adempiuti i relativi obblighi contributivi, fiscali ed amministrativi previsti dalle norme vigenti in Italia, e di disporre in Italia di un alloggio abitabile, in proprietà o in locazione o in uso o in usufrutto o in abitazione, che risulti adeguato in riferimento ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

   

q) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia ininterrottamente dal primo ingresso legale nel territorio dello Stato, escluse le interruzioni di soggiorni di durata non superiore a tre mesi consecutivi e a due anni complessivi e le assenze di maggior durata dovute all'assolvimento di obblighi militari, al quale, in qualità di figlio, anche adottivo, di cittadino italiano o straniero, prima del compimento dei ventuno anni di età era stata rilasciata in Italia una carta di soggiorno o il quale era stato iscritto nella carta di soggiorno del genitore, e che dimostri di aver regolarmente svolto la scuola dell'obbligo, nonché di essere regolarmente iscritto in Italia ad un corso di studi o di avere in corso un regolare rapporto di lavoro subordinato o una regolare attività di lavoro autonomo o di essere iscritto nelle liste di collocamento in Italia;

   

r) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia ininterrottamente dal primo ingresso legale nel territorio dello Stato, escluse le interruzioni di soggiorno di durata non superiore a tre mesi consecutivi e a due anni complessivi, al quale, in qualità di genitore, anche adottivo, di cittadino italiano o straniero, era stata in precedenza rilasciata in Italia una carta di soggiorno e il quale dimostri di disporre di un reddito minimo annuo, derivante da fonte lecita e non occasionale, di importo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di disporre di un alloggio abitabile in proprietà o in locazione o in uso o in usufrutto o in abitazione;

   

s) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che sia genitore a carico di un cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno in corso di validità, legalmente residente in Italia, col quale abbia titolo al ricongiungimento familiare;

   

t) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia, che abbia perso la cittadinanza italiana, per espressa e regolare rinuncia, in seguito a matrimonio con cittadino straniero, anche se tale coniuge sia successivamente deceduto;

   

u) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia che sia coniuge non legalmente separato o figlio minore di ventuno anni o genitore a carico, che effettivamente conviveva in Italia col proprio familiare italiano o comunitario titolare di carta di soggiorno, il quale sia deceduto, a condizione che la morte sia avvenuta per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, verificatisi in Italia, ovvero a condizione che il familiare italiano o comunitario al momento del decesso abbia legalmente risieduto in Italia per un periodo di almeno due anni;

   

v) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, che sia coniuge non legalmente separato o figlio minorenne o genitore a carico, che effettivamente conviveva con familiare extracomunitario titolare di carta di soggiorno che legalmente risiedeva in Italia da almeno cinque anni al momento del decesso, a condizione che percepisca da un istituto previdenziale italiano una pensione di reversibilità di importo non inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a h) del comma 5 può ottenere il rilascio ((...)) della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, né di avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dalla presente legge e per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno puo' ottenere il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne per detti reati.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti indicati nelle lettere da a) a h) del comma 5 può ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a condizione che dimostri di non avere pendenti procedimenti penali a proprio carico, né di avere riportato condanne per i reati indicati nell'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dalla presente legge e per i reati contro il patrimonio e contro la libertà sessuale previsti e puniti dal codice penale.

6. Il cittadino extracomunitario in possesso di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), c), d), h), o), p), s) e v) del comma 5 può ottenere il primo rilascio della carta di soggiorno a condizione che altresì dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione della presente legge, di non avere a proprio carico procedimenti penali per i reati indicati nell'articolo 51, comma 1, della presente legge, di non essere stato condannato per uno dei predetti reati, anche se con sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o con sospensione condizionale della pena, salvo che siano intervenuti amnistia o indulto, di non essere mai stato espulso dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che il relativo decreto sia stato annullato con sentenza definitiva o che sia stata rilasciata l'autorizzazione ministeriale al reingresso, e di non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali. Si considera primo rilascio della carta di soggiorno il rilascio di una carta di soggiorno richiesto successivamente al diniego del rilascio di una carta di soggiorno ovvero il rilascio o il rinnovo di una carta di soggiorno richiesti dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della carta di soggiorno precedentemente rilasciata. In ogni caso non si considera primo rilascio la richiesta di rinnovo di una carta di soggiorno, avanzata sulla base di un requisito indicato dal comma 5 diverso da quello per il quale era stata rilasciata la precedente carta di soggiorno.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti indicati al comma 5, nonché delle condizioni previste dal comma 6.

7. Ai fini del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare una domanda al Questore della Provincia in cui dimora, esibendo il proprio passaporto o documento di viaggio in corso di validità e producendo idonea documentazione e certificazione, specificate dal regolamento di attuazione della presente legge, che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti indicati al comma 5, nonché, ove richiesto per il primo rilascio della carta di soggiorno, delle condizioni indicate dal comma 6, e, per i familiari extracomunitari dei cittadini comunitari, dei requisiti richiesti dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della presente legge. La domanda può essere presentata personalmente ovvero, qualora si tratti di minore, del genitore o del tutore o affidatario ovvero, qualora si tratti di persona ricoverata in case o istituti di cura o detenuta in istituti penitenziari o ospitata in comunità civili o religiose o impedita per gravi e comprovati motivi familiari o di salute, su delega scritta del cittadino extracomunitario.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della scadenza di questo.

8. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere presentata in qualsiasi momento durante il periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque non oltre i trenta giorni precedenti la data della scadenza di questo.

COME ASSOCIAZIONI

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno.

 

9. La domanda di rinnovo della carta di soggiorno deve essere presentata non oltre i trenta giorni successivi la scadenza di questa. Di tale termine è fatta espressa menzione nel modello della carta di soggiorno. Qualora sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alle condizioni di salute del titolare della carta, all'assolvimento di obblighi militari ovvero altri gravi e comprovati motivi, la domanda di rinnovo della carta di soggiorno può essere presentata dal familiare dell'interessato, che sia legalmente residente in Italia.

10. Al richiedente e rilasciata idonea ricevuta della domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, secondo un modello specificato dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Se è verificata le regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza dei presupposti previsti dai commi 5 e 6 il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge.

11. Se è verificata la regolarità dei documenti allegati alla domanda e la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 5 e, ove richiesto, dal comma 6, il Questore rilascia o rinnova la carta di soggiorno entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge. La carta di soggiorno è comunque rilasciata o rinnovata qualora il cittadino extracomunitario risulti in possesso di uno dei requisiti previsti dal comma 5, anche se si tratti di requisito diverso da quello indicato dall'interessato nella domanda di rilascio o di rinnovo della carta.

12. La carta di soggiorno è rilasciata, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presente legge in modo che siano evitate eventuali falsificazioni, deve essere munita di fotografia recente e deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5, in base al quale è rilasciato, della data di scadenza, del luogo di dimora del titolare e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2. Il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno che trasferisca la propria dimora in una diversa Provincia, e' tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, al Questore della Provincia in cui ha fissato la nuova dimora, il quale provvede ad annotare il trasferimento sulla carta di soggiorno. Dette disposizioni non si applicano al cittadino extracomunitario residente.

12. La carta di soggiorno è rilasciata, secondo un modello uniforme previsto dal regolamento di attuazione della presente legge in modo che siano evitate eventuali falsificazioni, deve essere munita di fotografia recente e deve recare espressa menzione del requisito previsto dal comma 5, in base al quale è rilasciato, della data di scadenza e dei diritti di cui gode il titolare indicati al comma 2.

COME COMMISSIONE

13. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata.

13. Il rinnovo della carta di soggiorno può avvenire in base ad un motivo diverso da quello per il quale la carta in scadenza era stata rilasciata o rinnovata.

COME COMMISSIONE

14. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

   

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

15. La revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno sono comunicati dal Questore al cittadino extracomunitario con provvedimento scritto e motivato, tradotto in lingua a lui comprensibile o, ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione.

COME COMMISSIONE

16. Contro la revoca, l'annullamento, il rifiuto del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal cittadino extracomunitario interessato.

   

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

17. Il ricorso giurisdizionale di cui al comma 16 si estende al merito e, qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. La sospensione della esecuzione dell'atto impugnato dal cittadino extracomunitario sprovvisto di altro permesso consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi giudiziari.

17. Nei casi previsti dal comma 16 il ricorso giurisdizionale si estende al merito e il giudica ha giurisdizione esclusiva. Qualora sia proposta e notificata, entro quindici giorni dalla data della conoscenza del provvedimento impugnato, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa fino alla decisione definitiva sulla domanda cautelare. I provvedimenti di revoca, di annullamento e di rifiuto di rinnovo della carta di soggiorno diventano esecutivi soltanto dopo l'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali eventualmente presentati contro il provvedimento stesso. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ((...)) consente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, qualora il ricorrente sia un cittadino extracomunitario sprovvisto di un altro permesso di soggiorno in corso di validità.

18. Per i ricorsi giurisdizionali previsti dal presente articolo il tribunale amministrativo regionale e, in appello, il Consiglio di Stato, provvedono al deposito della decisione entro il termine, rispettivamente di quindici e di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

   

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice, su richiesta del cittadino extracomunitario interessato, ordina al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

19. In caso di annullamento dell'atto impugnato il giudice può, a richiesta del cittadino extracomunitario, ordinare al Questore il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno a cui il cittadino extracomunitario abbia titolo.

COME COMMISSIONE

20. La domanda di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno può essere ripresentata in qualsiasi momento. Nel caso che, ai sensi del comma 6, il rinnovo della carta sia stato rifiutato per l'esistenza di un procedimento penale pendente e che detto procedimento si concluda con l'assoluzione o il proscioglimento del cittadino straniero, l'interessato ha diritto, ove siano trascorsi i termini per il rinnovo della carta di soggiorno, al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

20. La domanda di rilascio della carta di rinnovo può essere ripresentata in qualsiasi momento.

20. La domanda di rilascio della carta di soggiorno può essere ripresentata in qualsiasi momento.

21. Salvo che vi ostino gravi ragioni di carattere umanitario, la carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa o contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, francese, spagnolo e arabo. Salve le conseguenze penali e amministrative della falsificazione o della contraffazione dei documenti prodotti, il cittadino extracomunitario rimane titolare del permesso di soggiorno di cui egli era in possesso al momento della presentazione della domanda di rilascio ovvero ottiene, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

21. La carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa e contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

21. La carta di soggiorno può essere annullata dal Questore successivamente al suo rilascio o al suo rinnovo qualora la documentazione prodotta al momento della presentazione della domanda risulti falsa e contraffatta. In tal caso l'annullamento e disposto con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore della Provincia in cui lo stesso cittadino extracomunitario dimora o in cui fu rilasciata la carta di soggiorno. Il provvedimento deve indicare modalità e termini di impugnazione; ad esso e' allegata la traduzione in lingua a lui comprensibile o ove ciò non sia possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In caso di annullamento della carta di soggiorno, fatta salva l'applicazione delle norme penali e amministrative in merito alla falsificazione o contraffazione della documentazione da questi prodotta, al cittadino extracomunitario è rilasciato il medesimo tipo di permesso di soggiorno di cui era legittimamente titolare al momento della presentazione della domanda di rilascio della carta di soggiorno ovvero è rilasciato il permesso di soggiorno per il quale egli possieda i requisiti e soddisfi le condizioni previste dalla legge.

22. Il Questore, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, comunica al centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno ogni rilascio, rinnovo, revoca, annullamento o rifiuto di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno.

   
     
     

Art. 46

   

Condizione giuridica dei minori extracomunitari.

   
     

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori soggiornanti in Italia fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

1. I figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato sono iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

1. Fermi restando i casi in cui la legge consente il rilascio ai minori extracomunitari di un'autonoma carta di soggiorno o di un autonomo permesso di soggiorno, i figli minori dei cittadini extracomunitari con questi regolarmente soggiornanti e conviventi nel territorio dello Stato devono essere iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno di uno o, se entrambi legalmente soggiornanti in Italia, di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

2. L'iscrizione del nome del minore extracomunitario sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore equivale, per tutti i fini previsti dalla legge, rispettivamente al possesso di un valido permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

   

3. La condizione giuridica del minore cittadino extracomunitario iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore segue la piu' favorevole tra le condizioni giuridiche dei genitori con i quali convive, ai fini dei provvedimenti concernenti il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari.

3. La condizione giuridica del minore cittadino extracomunitario iscritto sul permesso o sulla carta di soggiorno del genitore segue la condizione giuridica del genitore, con il quale convive, ai fini dei provvedimenti concernenti il soggiorno e l'espulsione dei cittadini extracomunitari.

COME COMMISSIONE

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato, ovvero entro trenta giorni dalla nascita.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata dal genitore al Questore della Provincia in cui dimora entro otto giorni dalla nascita o dalla data di regolare ingresso nel territorio dello Stato. Qualora il figlio nasca o conviva in Italia con la sola madre o comunque la madre dopo il parto sia tuttora ricoverata o sia impossibilitata a presentarsi di persona per ragioni comprovate di salute, essa può delegare alla presentazione una persona di sua fiducia, osservando le disposizioni previste dall'articolo 43, comma 6.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da altra documentazione che dimostri la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto o documento equipollente e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da ogni altra documentazione indicata dal regolamento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

5. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia e dal certificato di nascita ovvero da ogni altra documentazione indicata dal regolamento di attuazione della presente legge al fine di dimostrare la paternità o la maternità. Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione l'interessato deve esibire il proprio passaporto o altro documento di viaggio equipollente e, ove ne sia in possesso, quello del figlio, nonché il permesso o la carta di soggiorno validi di cui sia in possesso.

6. Dell'avvenuta iscrizione sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno il Questore dà immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e al competente Tribunale per i minorenni, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

6. Dell'avvenuta iscrizione sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno il Questore dà immediata comunicazione al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e al competente Tribunale per i minorenni, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge. Il centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno computa le avvenute iscrizioni dei minori in modo distinto dai permessi e dalle carte di soggiorno, e le include comunque nel complesso degli stranieri regolarmente soggiornanti.

7. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore cittadino extracomunitario e' rilasciato un autonomo permesso di soggiorno o un'autonoma carta di soggiorno. La domanda può essere presentata al Questore della provincia in cui il minore dimora dal genitore o dal minore stesso, allegando la documentazione precisata nel regolamento di attuazione della presente legge.

   

8. Al minore cittadino extracomunitario in stato di abbandono o comunque non convivente in Italia con genitore cittadino extracomunitario è rilasciato un autonomo permesso di soggiorno, su domanda di chi ne esercita legalmente la tutela o l'affidamento. In ogni caso si osservano i provvedimenti eventualmente adottati dal competente Tribunale per i minorenni nell'interesse del minore e dell'unità familiare.

   

9. L'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno e' effettuata dagli uffici della Questura immediatamente dopo la presentazione della domanda e comunque entro otto giorni.

   

10. Ai fini dell'iscrizione di minori cittadini extracomunitari sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero del rilascio o del rinnovo, a detti minori, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, il diniego dell'iscrizione o del rilascio puo' essere adottato, su richiesta del Questore, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternita' o sulla maternita' del richiedente, solo dal competente Tribunale per i minorenni e deve essere comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato, indicante anche i termini e le modalita' di impugnazione. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di diniego qualora non siano soddisfatti i requisiti di legge per l'adozione del provvedimento ovvero qualora siano ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela del minore, anche in relazione all'eventuale impossibilita' di affidare il minore a persona adulta e responsabile nel Paese di origine o di provenienza. In questo caso il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno al minore.

10. Il diniego d'iscrizione del minore ovvero il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario deve essere adottato qualora non sussistano i presupposti previsti dalla presente legge o sussista obiettiva incertezza sulla paternità o sulla maternità del richiedente. Il diniego è comunicato al richiedente con provvedimento scritto e motivato adottato dal Questore, indicante anche i termini e le modalità di impugnazione, ed è altresì immediatamente comunicato al competente Tribunale per i minorenni.

10. Il diniego di iscrizione del minore ovvero il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al cittadino extracomunitario minorenne deve essere adottato qualora non sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla presente legge ovvero nel caso sussista obiettiva incertezza sulla maternità o sulla paternità dell'adulto richiedente. In tali casi il diniego è richiesto dal Questore al Tribunale per i minorenni competente con atto scritto e motivato che deve essere comunicato anche al richiedente. Il tribunale si pronuncia sulla richiesta del Questore entro trenta giorni dal ricevimento. Il Tribunale qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge per il diniego ovvero qualora siano comunque ritenuti prevalenti gli interessi alla tutela dei diritti fondamentali del minore, rigetta la richiesta di diniego e ordina al Questore di procedere all'iscrizione del minore sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, o al rilascio al minore di un autonomo permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Negli altri casi il Tribunale per i minorenni pronuncia il diniego ed adotta ogni provvedimento conseguente per la tutela del minore. Il Tribunale si pronuncia con ordinanza motivata, emessa in camera di consiglio, sentito il minore, ove possibile, e il suo difensore, anche nominato d'ufficio, alla presenza, ove necessario, di un interprete. Fino alla pronuncia dell'ordinanza il Questore può chiedere la tribunale per i minorenni, anche per vie brevi, l'applicazione nei confronti del minore della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, anche con obbligo di dimora.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato.

11. Contro il diniego di iscrizione del minore e contro il diniego di rilascio del permesso di soggiorno o di carta di soggiorno al minore cittadino extracomunitario e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dal genitore dell'interessato e, in mancanza, di colui che esercita la tutela o l'affidamento sul minore.

11. Contro la decisione del Tribunale per i minorenni adottata ai sensi del comma 10 è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso, ad opera del Questore o del minore o dell'adulto che aveva presentato la domanda in suo nome, ha effetto sospensivo fino alla definitiva decisione della Corte di cassazione. In tal caso al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

12. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione del minore cittadino extracomunitario il provvedimento può essere adottato, su richiesta del Questore, soltanto dal Tribunale per i minorenni con ordinanza in camera di consiglio, sentito il minore.

 

12. In tutti i casi in cui in base alla presente legge debba essere disposta l'espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario minorenne, anche a seguito dell'espulsione disposta nei confronti del genitore straniero con cui convive in Italia, il provvedimento di espulsione può essere adottato soltanto con ordinanza pronunciata su richiesta motivata del Questore o del Ministro dell'Interno, dal Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova. Il tribunale si pronuncia sulla richiesta sentito il minore, ove possibile, e il suo difensore, anche nominato d'ufficio, alla presenza, ove necessario, di un interprete. L'ordinanza deve essere pronunciata entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta del Questore e del Ministro e fino alla sua adozione il Questore può richiedere, anche per vie brevi, al Tribunale l'applicazione nei confronti del minore e del genitore della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, anche con obbligo di dimora. Durante tale periodo è sospesa l'esecuzione del provvedimento di espulsione disposto nei confronti del genitore e al genitore il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia; tuttavia l'esecuzione dell'espulsione è comunque attuata anche durante tale periodo qualora essa sia disposta ai sensi dell'articolo 48 per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. In caso contrario il Tribunale per i minorenni ordina al Questore di rilasciare al minore un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno per i motivi ritenuti appropriati. Contro il provvedimento di espulsione e' ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso ha effetto sopensivo immediato e al minore e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Fino alla decisione del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla sentenza della Cassazione, resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione a carico dei genitori del minore o di chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore. In questo caso, il Questore rilascia ai genitori o a chi esercita la tutela o l'affidamento sul minore un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato.

13. Il Tribunale per i minorenni ordina l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino extracomunitario minore di età soltanto se sono verificati i presupposti e le condizioni previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di espulsione richiesto e se il minore possa essere effettivamente accompagnato e riaffidato a persona adulta responsabile nel Paese verso il quale e' rinviato. Contro l'ordinanza del Tribunale che ordina l'espulsione è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso, ad opera del minore, ha effetto sospensivo. Fino alla pronuncia del Tribunale per i minorenni e, in caso di ricorso, fino alla pronuncia della Corte di cassazione resta sospeso anche l'eventuale provvedimento di espulsione disposto a carico del genitore del minore o di chi esercita legalmente su di esso la tutela e in tali casi al minore e all'adulto il Questore rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e continua ad applicare la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, anche con obbligo di dimora, disposta ai sensi del comma 12. L'ordinanza che ordina l'espulsione può altresì disporre, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la custodia del minore extracomunitario che deve essere espulso; in tal caso la custodia è disposta e eseguita ai sensi dell'articolo 55 per non più di quindici giorni, ma il provvedimento di custodia non è ulteriormente impugnabile.

14. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 13 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti.

 

14. Il Tribunale per i minorenni rigetta la richiesta di espulsione e ordina al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno al minore, oltre che nei casi in cui non sia possibile soddisfare la condizione prevista nel comma 13 e nei casi in cui vi ostino altri motivi previsti dalla legge, in tutti i casi i cui gli interessi alla tutela della unità familiare o al completamento dell'istruzione o delle cure mediche del minore che si trova in Italia siano ritenuti prevalenti. In ogni caso il tribunale rigetta la richiesta di espulsione del minore se vi ostano gravi esigenze processuali, se il minore è sprovvisto di un valido documento di viaggio, che non sia altrimenti ottenibile, o se nel Paese in cui dovrebbe essere inviato possano essere in pericolo la sua sicurezza ed incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie o del fondato rischio di essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti, anche a causa di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero se possa rischiare di essere inviato verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Il rigetto della richiesta di espulsione del minore non impedisce la presentazione di una successiva richiesta, né la possibilità di adottare provvedimenti di espulsione, anche nei confronti del genitore, al conseguimento della maggiore età.

15. Il regolamento di attuazione della presente legge è autorizzato a rideterminare le competenze e le procedure in materia di provvedimenti e di assistenza nei confronti dei minori extracomunitari in stato di abbandono attribuite ai diversi organi amministrativi e giurisdizionali, osservando i principi generali dell'ordinamento e le norme delle convenzioni internazionali vigenti.

   

16. Sono considerati minori coloro che non hanno raggiunto la maggiore età ai sensi della legge italiana.