CAPO XX

 
   

PREVENZIONE DELLE PRESSIONI MIGRATORIE. REINSERIMENTO IN PATRIA.

 
   
   

Art. 136

 

Azioni nei Paesi di emigrazione.

 
   

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, e, ove possibile, sulla base di accordi bilaterali:

 

a) organizza campagne informative nei Paesi extracomunitari di più forte emigrazione sulle condizioni relative ad un regolare ingresso nel territorio dello Stato, con particolare riguardo al decreto annuale di programmazione dei flussi per motivi di lavoro, a tempo indeterminato e stagionale, nonché all'ingresso per motivi di studio e di ricongiungimento familiare;

 

b) favorisce iniziative di cooperazione e di collaborazione economica e culturale con i Paesi dai quali proviene il maggior numero di cittadini extracomunitari in Italia, valorizzando la funzione degli immigrati in qualita' di mediatori per lo sviluppo;

b) favorisce iniziative di cooperazione e di collaborazione economica e culturale con i Paesi dai quali proviene il maggior numero di cittadini extracomunitari in Italia;

COME ASSOCIAZIONI

c) favorisce la conclusione di accordi bilaterali di sicurezza sociale, di ammissione e di prevenzione dei movimenti migratori illegali con i Paesi di più forte emigrazione verso l'Italia;

c) favorisce la conclusione di accordi bilaterali di sicurezza sociale, di riammissione e di prevenzione dei movimenti migratori illegali con i Paesi di più forte emigrazione verso l'Italia;

COME COMMISSIONE

d) agevola la conclusione di accordi di collaborazione e di gemellaggio tra i Comuni e le Regioni italiane e le amministrazioni locali delle zone da cui provengono i più rilevanti flussi di lavoratori cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio di tali Comuni o Regioni;

d) agevola la conclusione di accordi di collaborazione e di gemellaggio tra i Comuni e le Regioni italiane e le amministrazioni locali delle zone da cui provengono i più rilevanti flussi di lavoratori cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul loro territorio;

COME ASSOCIAZIONI

e) conclude intese di collaborazione e di scambio con gli organismi pubblici e privati dei Paesi di origine competenti in materia di emigrazione;

 

f) favorisce ogni opportuna iniziativa di cooperazione allo sviluppo, anche di organizzazioni non governative, indirizzate a porre rimedio alle cause strutturali che inducono all'emigrazione di cittadini extracomunitari dai luoghi di origine.

 
   
   

Art. 137

 

Programmi e iniziative di reinserimento dei lavoratori cittadini extracomunitari.

 
   

1. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione:

 

a) contribuisce, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante convenzioni con le Regioni interessate, al finanziamento di programmi di attività di formazione professionale, in Italia e in loco, finalizzati al reinserimento volontario produttivo dei lavoratori cittadini extracomunitari nei Paesi di origine, estendendo, all'occorrenza, la partecipazione alle attivita' di formazione a cittadini extracomunitari appositamente provenienti da detti Paesi e vincolati a rientrare in Patria al termine delle attivita';

a) contribuisce, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante convenzioni con le Regioni interessate, al finanziamento di programmi di attività di formazione professionale, in Italia e in loco, finalizzati al reinserimento volontario dei lavoratori cittadini extracomunitari nei Paesi di origine;

a) contribuisce, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante convenzioni con le Regioni interessate, al finanziamento di programmi di attività di formazione professionale, in Italia e in loco, finalizzati al reinserimento volontario dei lavoratori cittadini extracomunitari nei Paesi di origine, con particolare riguardo ad un effettivo inserimento nelle attività produttive del Paese, anche prevedendo la partecipazione alle attività di formazione o cittadini extracomunitari appositamente provenienti dai predetti Paesi e vincolati a rientrare in patria al termine delle attività;

b) approva domande di enti pubblici e privati che, anche in collaborazione con associazioni e cooperative regolarmente costituite di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, richiedano di co-finanziare, anche con una migliore utilizzazione delle rimesse, progetti pubblici integrati di reinserimento o comunque di investimento produttivo nei Paesi di origine, ovvero analoghi progetti promossi dall'Unione europea o da altri organismi internazionali.

b) approva domande di enti pubblici e privati che, anche in collaborazione con associazioni e cooperative regolarmente costituite di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, richiedano di finanziare progetti pubblici integrati di reinserimento nei Paesi di origine.

b) approva domande di enti pubblici e privati che, anche in collaborazione con associazioni e cooperative regolarmente costituite di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, richiedano di finanziare progetti pubblici integrati di reinserimento nei Paesi di origine ovvero richiedano di co-finanziare, anche con una migliore utilizzazione delle rimesse dei lavoratori immigrati, progetti pubblici integrati di reinserimento o comunque di investimento produttivo nei Paesi di origine ovvero analoghi progetti promossi dall'Unione europea o da altri organismi internazionali, anche non governativi..

2. I programmi e gli interventi indicati nel comma 1 devono avere per oggetto il rientro nei Paesi dai quali proviene il maggior numero di lavoratori cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia e, al loro interno, le zone di maggiore emigrazione verso l'Italia.

 

3. In ogni caso i programmi e gli interventi indicati nel comma 1 possono essere adottati soltanto se sussistono le condizioni per un rientro stabile ed un reinserimento effettivo nel mercato del lavoro o nel mercato produttivo del Paese di origine o comunque per un inserimento di tali azioni nella politica di cooperazione del Governo italiano.

3. In ogni caso i programmi e gli interventi indicati nel comma 1 possono essere adottati soltanto se sussistono le condizioni per un rientro stabile ed un reinserimento effettivo nel mercato del lavoro o nel mercato produttivo del Paese di origine.

COME COMMISSIONE

4. I programmi e le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere progetti di reinserimento professionale degli immigrati per l'esercizio di attività lavorative sia subordinate sia autonome.

 

5. Priorità è data alle iniziative predisposte da stranieri che abbiano studiato o lavorato in Italia.

 

6. Ove possibile, i programmi e le iniziative indicate nel comma 1 sono collegati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte nei Paesi stranieri in questione dal Governo italiano, anche nell'ambito di iniziative promosse dall'Unione europea, da altre organizzazioni internazionali o da organizzazioni non governative.

6. Ove possibile, i programmi e le iniziative indicate nel comma 1 sono collegati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte nei Paesi stranieri in questione dal Governo italiano, anche nell'ambito di iniziative promosse da organizzazioni internazionali o da organizzazioni non governative.

COME ASSOCIAZIONI

7. Nell'effettuazione delle attività previste dal presente articolo la Repubblica e le organizzazioni non governative possono concludere apposite intese con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.

 

8. Le Regioni, nell'ambito delle disponibilita' appositamente fissate dalla Legge finanziaria, realizzano ulteriori iniziative finalizzate al reinserimento volontario e a progetti di investimento produttivo in Patria dei cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo e residenti regolarmente sul territorio regionale. A tal fine esse predispongono altresì campagne informative sulle opportunità di reinserimento nei Paesi di origine e sulla necessita' dello sviluppo di detti Paesi.

8. Le Regioni prevedono ulteriori iniziative finalizzate al reinserimento in Patria dei cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo e residenti regolarmente sul territorio regionale. A tal fine esse predispongono altresì campagne informative sulle opportunità di reinserimento nel Paese di origine.

8. Le Regioni prevedono ulteriori iniziative finalizzate al reinserimento volontario e a progetti di investimento produttivo in Patria dei cittadini extracomunitari provenienti dai Paesi in via di sviluppo e residenti regolarmente sul territorio regionale. A tal fine esse predispongono altresì campagne informative sulle opportunità di reinserimento nel Paese di origine.

   
   

TITOLO IV

 
   

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ASILO

 
   
   

Art. 138

 

Principi generali.

 
   

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio dello Stato lo straniero al quale, secondo le condizioni previste dalla presente legge, risulti essere impedito, sulla base di elementi concreti ed attuali, l'effettivo esercizio nel proprio Paese delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

2. Il diritto di asilo nel territorio dello Stato può essere riconosciuto secondo una delle seguenti forme disciplinate dalla presente legge:

 

a) è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 28 luglio 1954, n. 722, allo straniero il quale temendo, a ragione, di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese del quale è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi a causa del predetto timore; il medesimo status è riconosciuto allo straniero che tema, a ragione, di essere perseguitato per motivi di sesso o di appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

 

b) è riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, non può o non vuole ritornare nel Paese del quale è cittadino, o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale, per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di subire danni ingiusti alla propria vita, sicurezza, libertà personale o ad altre libertà democratiche, anche a causa di situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

 

3. Lo straniero può chiedere il riconoscimento del diritto d'asilo nell'una o nell'altra delle due forme in cui esso è previsto dal comma 2, presentando un'unica domanda secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

4. Allo straniero che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla propria domanda.

 

5. Le norme del presente titolo si applicano in deroga alle diverse disposizioni previste dalla presente legge in materia di ingresso, soggiorno e trattamento dello straniero.

 
   

6. L'accesso ai documenti amministrativi relativi alla domanda di asilo è escluso ai soggetti diversi dallo straniero, dal suo difensore, dai componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo, dal delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dal Difensore civico nazionale per i diritti dello straniero, nonché, in caso di ricorso davanti al giudice amministrativo, dal giudice e dal difensore dell'Amministrazione. La presente disposizione si osserva altresì per i documenti relativi alla cessazione dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, nonché per i documenti eventualmente esibiti per dimostrare le circostanze indicate dall'articolo 151, comma 2, lettera b).

     
     

Art. 139

   

Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

   
     

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente a decidere sulle domande di asilo e sulle domande di cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario e svolge le altre funzioni conferitele dalla presente legge.

   

2. La Commissione è nominata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori ed è composta da un Prefetto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzione di vicepresidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente alla Direzione centrale della Polizia per l'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno alla Direzione generale dei servizi civili, da due funzionari del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di legazione, di cui uno appartenente al Servizio centrale per l'immigrazione e uno alla Direzione generale degli affari politici, nonché da un rappresentante di organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero e da un docente universitario o da un esperto, di riconosciuta competenza in materia di tutela dei diritti dell'uomo e dello straniero.

 

2. La Commissione, sia nelle sue sezioni, sia nel Consiglio di presidenza, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. E' organo collegiale, i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ogni cinque anni e possono essere confermati una volta soltanto. Essa è composta da:

   

1) un magistrato di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di diritti inviolabili della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali che li riguardano, con funzioni di presidente;

   

2) un Prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzione di vicepresidente;

   

3) un funzionario del Ministero dell'Interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'Interno tra i funzionari appartenenti alla Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o alla Direzione generale degli Affari civili e dei culti;

   

4) un funzionario del Ministero degli Affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione designato dal Ministro degli Affari esteri tra i funzionari esperti nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere, e appartenenti al Servizio centrale per l'immigrazione o alla Direzione generale degli Affari politici;

   

5) un rappresentante di sicura esperienza in materia di diritti umani designato dal Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero;

   

6) un docente universitario o ricercatore o esperto, designato dal comitato scientifico previsto dall'articolo 160, comma 8, della presente legge, tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero.

3. La Commissione può essere organizzata in più sezioni aventi ciascuna la medesima composizione prevista nel comma 2. Ogni sezione non può avere un carico di domande superiori al numero di seicento l'anno. Qualora il numero annuo di domande faccia superare tale numero si provvede alla istituzione di una nuova sezione.

   

4. E' istituito un Consiglio di presidenza della Commissione composto dai presidenti delle singole sezioni e da un rappresentante nominato, con funzioni consultive, dal rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per rifugiati. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il Presidente del Consiglio di presidenza della Commissione, scegliendolo tra i presidenti di sezione. Il Consiglio fissa i criteri e le direttive di massima per le attività delle sezioni, nonché l'area geografica di competenza e la distribuzione delle domande pervenute alla Commissione. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni consultive della Commissione.

4. E' istituito un Consiglio di presidenza della Commissione composto dai presidenti delle singole sezioni e da un rappresentante nominato, con funzioni consultive, dal rappresentante in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per rifugiati. Il Consiglio fissa i criteri e le direttive di massima per le attività delle sezioni, nonché l'area geografica di competenza e la distribuzione delle domande pervenute alla Commissione. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni consultive della Commissione.

COME COMMISSIONE

5. Il Consiglio di presidenza ogni anno redige una relazione sulla tipologia delle domande esaminate, sulle modalità di esame e sulla tipologia delle decisioni. La relazione è inviata al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede ad inviarne copia alle Camere.

   

6. Il regolamento di attuazione della presente legge istituisce presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione l'Ufficio di segreteria della Commissione e disciplina i modi in cui, nei casi di particolare complessità, la Commissione può richiedere la consulenza di esperti, enti o organizzazioni e può affidare l'incarico di traduttore a persone esterne competenti, nonché i casi e i modi in cui può avvalersi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o può instaurare opportuni collegamenti con analoghi centri dei Paesi membri dell'Unione europea.

 

6. Il regolamento di attuazione della presente legge istituisce presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione l'Ufficio di segreteria della Commissione e disciplina i modi in cui, nei casi di particolare complessità, la Commissione può richiedere la consulenza di esperti, enti o organizzazioni e può affidare l'incarico di traduttore a persone esterne competenti, nonché i casi e i modi in cui può avvalersi del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno o può instaurare opportuni collegamenti con analoghi centri dei Paesi membri dell'Unione europea. In ogni caso la Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per un corretto ed efficace adempimento delle sue funzioni.

7. I membri della Commissione possono essere collocati in aspettativa retribuita per lo svolgimento dei lavori della Commissione, osservando le disposizioni previste dal regolamento di attuazione della presente legge e dal regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione al fine di garantire un celere ed efficiente svolgimento dei lavori della Commissione e delle sue sezioni.

 

7. I membri della Commissione nazionale per il diritto d'asilo per tutta la durata del loro incarico sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dallo Stato, ovvero in aspettativa, se docenti o ricercatori universitari, e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono la retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di cassazione; i presidenti delle sezioni e della Commissione ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di cassazione dichiarati idonei all'esercizio delle funzioni direttive.

8. Presso la segreteria della Commissione è istituito, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, un archivio delle decisioni della Commissione e un massimario dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati, in Italia e all'estero, in materia di diritto di asilo; l'archivio delle decisioni e il massimario sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

   

9. D'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione il Consiglio di presidenza della Commissione predispone programmi e strumenti di aggiornamento e di formazione, anche di scambio con gli organismi analoghi dei Paesi stranieri, indirizzati ai componenti della Commissione.

   

10. L'organizzazione della Commissione è disciplinata nell'ambito del regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione.

 

10. L'organizzazione della Commissione è disciplinata nell'ambito del regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione. In ogni caso alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed è istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione per il quale il regolamento di organizzazione determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

   

11. La Commissione ha facoltà di emanare, a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, disposizioni regolamentari ad integrazione delle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, limitatamente alla disciplina dello svolgimento dei procedimenti in materia di asilo di competenza della Commissione. Le disposizioni regolamentari non possono essere in contrasto con i criteri e con le procedure per la determinazione dello status di rifugiato predisposti in generale e a livello internazionale dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con le esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle procedure predette, dall'ACNUR raccomandate a livello internazionale. Le disposizioni regolamentari sono deliberate novanta giorni dopo che la Commissione abbia chiesto su di esse il parere del Consiglio di Stato e della Consulta nazionale dell'immigrazione, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

     
     

Art. 140

   

Presentazione della domanda di asilo.

   
     

1. La domanda di asilo può essere presentata:

   

a) all'ufficio di Polizia di frontiera al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato;

   

b) alla Prefettura della Provincia in cui il richiedente si trova;

   

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione;

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione.

c) al comandante di una nave o di un aeromobile italiano in navigazione diretti ad uno scalo nel territorio italiano.

d) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

 

COME COMMISSIONE

2. La domanda di asilo può essere presentata mediante atto scritto, anche se redatto in lingua non italiana, ovvero mediante dichiarazione orale che deve essere verbalizzata dall'autorità che la riceve.

   

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole ((...)) avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

3. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all'espatrio o per i quali non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole ritornarvi o, se apolide, non può o non vuole ritornare nel Paese nel quale aveva la residenza abituale.

COME COMMISSIONE

4. In ogni caso l'autorità che riceve la domanda di asilo deve redigere un verbale, secondo il modello allegato al regolamento di attuazione della presente legge, contenente i dati personali dello straniero, la sua situazione personale e familiare, le circostanze del viaggio verso l'Italia, nonché ogni altro elemento utile ad una completa ed obiettiva valutazione dei motivi posti a base della domanda.

   

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia. Nei casi relativi alle lettere c) e d) del comma 1 l'assistenza e' fornita allo straniero all'ingresso nel territorio dello Stato.

5. Lo straniero ha il diritto di ricevere ogni assistenza per una corretta presentazione della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura e di ricevere l'assistenza di un interprete imparziale. Lo straniero ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia.

5. Lo straniero ha comunque il diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei motivi oggettivi e soggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di essere posto in condizione di scrivere liberamente nella propria lingua, di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre e ha il diritto di ricevere, fin dall'inizio della procedura, l'assistenza di un interprete imparziale e di un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lo straniero ha comunque la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato o procuratore legale di propria fiducia ovvero di un rappresentante di organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo e degli stranieri o di altra persona esperta o di propria fiducia. A tal fine i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati hanno comunque accesso alle zone internazionali o di transito presso i valichi di frontiera.

6. Lo straniero ha diritto di produrre e di allegare alla domanda di asilo ogni documentazione utile a comprovare i motivi della domanda, i dati personali e familiari, la situazione del Paese e le circostanze del viaggio.

   

7. Lo straniero ha inoltre diritto di ricevere copia della domanda di asilo, del verbale previsto dal comma 4 e della documentazione da lui allegata, nonché una idonea ricevuta nelle forme previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141. Nei casi indicati alle lettere c) e d) del comma 1 l'autorita' ha comunque l'obbligo di ricevere la domanda. La valutazione relativa alla sussistenza di eventuali cause ostative e' effettuata, in questi casi, dal dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera al quale la domanda e' trasmessa ai sensi del comma 10.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141.

8. L'autorità indicata nel comma 1 di fronte alla quale è presentata la domanda di asilo, ha l'obbligo di riceverla salvo i casi in cui risulti manifesta una delle cause ostative previste dall'articolo 141. Tuttavia il comandante di nave o di aeromobile che riceve la domanda la deve rinviare all'ufficio di polizia di frontiera del primo scalo in Italia ogni valutazione circa la sussistenza delle predette cause ostative. In ogni caso l'autorità, indicata nel comma 1, che riceve la domanda di asilo deve fin dall'inizio prendere in custodia il passaporto o il documento di viaggio di cui sia in possesso lo straniero o qualunque altra documentazione che ne consenta l'identificazione dell'identità e della cittadinanza.

9. Salva l'applicazione della custodia dello straniero respinto alla frontiera e il relativo procedimento giurisdizionale previsto dall'articolo 41, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, rilasciatane copia e ricevuta previste dai commi 7 e 8, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla Prefettura competente per territorio, e invia copia della domanda; con l'allegata documentazione, alla Questura e alla Prefettura della Provincia.

   

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana che riceve la domanda di asilo provvede ad imbarcare lo straniero a bordo del vettore aereo o marittimo che piu' rapidamente, e comunque in condizioni di sicurezza, puo' condurlo in Italia. La Rappresentanza provvede inoltre a trasmettere la domanda di asilo al comandante del vettore, se italiano, e agli uffici di Polizia di frontiera.

10. Il comandante dell'aereo o della nave italiana che riceve la domanda di asilo, la invia tempestivamente all'ufficio di polizia di frontiera nel primo scalo nel territorio dello Stato, il cui dirigente procede ai sensi del comma 9.

COME COMMISSIONE

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

11. L'ufficio della Prefettura che riceve la domanda, anche se si tratta di domanda presentata presso altra autorità, provvede, entro dieci giorni dal ricevimento, ad un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e del regolamento di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e la ricevuta previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa non prima del ventesimo e non oltre il sessantesimo giorno successivo la data dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo e rilascia attestazione del colloquio effettuato dallo straniero e della data dell'audizione fissata presso la Commissione nazionale.

11. L'ufficio della Prefettura, di norma individuato nell'ufficio provinciale per l'immigrazione previsto dall'articolo 158, comma 8, riceve la domanda di asilo, anche se era stata presentata presso altra autorità, e ne dà immediata comunicazione, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Questura della Provincia, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e alla delegazione in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Indi l'ufficio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di asilo, a svolgere un primo colloquio con lo straniero, durante il quale, osservando le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 e le norme dei regolamenti di attuazione della presente legge, raccoglie la domanda di asilo, rilascia le copie e le ricevute previste dai commi 7 e 8, compila il verbale indicato nel comma 4, fissa, secondo le preferenze dello straniero e le disponibilità della Commissione, la data dello svolgimento dell'audizione dell'interessato presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo in un giorno compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo al colloquio, rilascia allo straniero una attestazione scritta dell'avvenuta effettuazione del primo colloquio e della data della audizione fissata presso la Commissione nazionale, con l'indicazione del luogo in cui si svolgerà. L'ufficio inoltre contestualmente informa lo straniero sulle sue facoltà, sull'ulteriore svolgimento della procedura, sulle modalità di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo giornaliero di prima assistenza e su ogni altra prestazione socio-assistenziale. L'ufficio provvede altresì a raccogliere i dati della persona di fiducia della cui assistenza eventualmente lo straniero si avvalga ai sensi del comma 5.

12. L'ufficio della Prefettura, anche per il tramite della Questura competente, raccoglie i dati sull'identità dello straniero e procede ad ogni altro accertamento di polizia; entro sette giorni dal colloquio, trasmette, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio.

   

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o comunque di ogni documento di viaggio di cui sia in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata di ogni documento trattenuto.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o di altro documento di viaggio di cui era in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto trattenuto.

13. Il Questore, previa esibizione della attestazione del colloquio effettuato presso l'ufficio della Prefettura, previo ritiro del passaporto o di altro documento di viaggio di cui era in possesso lo straniero, gli rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto e di ogni documento trattenuti.

14. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si provvede a raccogliere un'unica domanda e a compilare un unico verbale, salvo che per ciascun figlio maggiore di età. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del gruppo familiare, facendo menzione delle circostanze della presentazione della domanda.

   

15. Nei casi in cui la domanda di asilo sia presentata da minori non accompagnati, l'autorità che raccoglie la domanda in Italia, ne da' tempestiva comunicazione, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

   

16. La domanda di asilo può essere altresì presentata all'ufficio della Prefettura della Provincia in cui l'interessato si trova:

   

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato ((...));

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non più di otto giorni;

a) dallo straniero che sia entrato di fatto nel territorio dello Stato e che dimostri di aver fatto ingresso in Italia da non più di otto giorni ovvero da un numero superiore di giorni nei casi in cui lo straniero dimostri la sussistenza di motivi imperiosi o di condizioni di pericolo sopravvenute nel Paese di origine dopo l'ingresso in Italia;

b) dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo;

   

c) dallo straniero detenuto o internato in istituti penitenziari italiani;

   

d) dallo straniero che abbia ottenuto dal giudice l'annullamento dei provvedimenti di custodia e di respingimento alla frontiera disposto nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d), ovvero l'ammissione nel territorio dello Stato disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera f), ovvero la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 55, comma 8, lettera c).

d) dallo straniero che abbia ottenuto dal giudice la sospensione della custodia e dell'esecuzione dell'espulsione immediata disposta nei casi previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera d) e dall'articolo 55, comma 8, lettera c).

COME COMMISSIONE

17. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le particolari modalità necessarie per consentire la presentazione e la raccolta delle domande di asilo nei casi indicati nel comma 16.

   
     
     

Art. 141

   

Cause ostative alla presentazione della domanda di asilo.

   
     

1. La domanda di asilo è inammissibile qualora sussista una delle seguenti circostanze:

   

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione;

 

a) lo straniero sia già stato riconosciuto rifugiato in altro Stato, nel quale possa attualmente godere di effettiva protezione; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nello Stato nel quale gli era stata già concessa la protezione egli sarà ammesso di nuovo in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi diritti individuali, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà soggiornare legalmente e riceverà un trattamento conforme ai principi fondamentali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso un periodo superiore a tre mesi, durante il quale, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere e ottenere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti accertata la sussistenza del consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso a una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati in cui non sia protetto da persecuzione;

b) lo straniero provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel quale abbia trascorso un periodo superiore a tre mesi, durante il quale, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata; in tal caso tuttavia la domanda si può considerare inammissibile soltanto se risulti accertata la sussistenza del consenso dello Stato terzo alla riammissione dello straniero, al fine di consentirne l'accesso a una procedura equa di esame della domanda e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati in cui non sia protetto da persecuzione;

COME COMMISSIONE

c) i motivi addotti esplicitamente a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati alle circostanze che, in base alla presente legge e alle convenzioni internazionali, consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

   

d) lo straniero sia stato condannato con sentenza definitiva da un tribunale internazionale, riconosciuto dalla legge italiana, per aver commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

d) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

d) lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore;

e) lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 138, comma 2, lettera b), abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subite nel Paese di prima accoglienza, o che nei suoi confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

e) lo straniero che, trovandosi nelle condizioni indicate dall'articolo 138, comma 2, lettera b), abbia chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo che intenda sottrarsi a violazioni dei propri diritti fondamentali subite nel Paese di prima accoglienza, ovvero nei cui confronti risulti un rifiuto di protezione o di assistenza da parte dello Stato terzo.

COME COMMISSIONE

   

f) l'esame della domanda di asilo è di competenza di un altro Stato in applicazione delle vigenti norme internazionali previste dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 concernente la determinazione dello Stato responsabile di una domanda di asilo presentata presso uno Stato membro delle Comunità europee ovvero previste dal capitolo VIII del titolo II della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ovvero previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia, che comportino obblighi identici a quelli previsti dalla predetta Convenzione di Dublino, sottoscritti con altri Stati in conformità con la dichiarazione annessa al processo verbale di firma di tale Convenzione;

   

g) una domanda di asilo è stata in precedenza presentata in Italia dalla medesima persona, ma fornendo diverse generalità o comunque sotto una differente identità;

   

h) una domanda di asilo presentata in Italia della medesima persona è stata in precedenza dichiara infondata o inammissibile, e lo straniero non allega alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione amministrativa o giurisdizionale relativa alla precedente domanda di asilo;

   

i) i motivi addotti a sostegno della domanda di asilo sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero provate esclusivamente con elementi di prova falsi o contrattati, senza che comunque risultino altri elementi concreti ed attuali che facciano ritenere che nel Paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 138, comma 2;

   

l) lo straniero, al fine di impedire la identificazione della sua identità o della sua cittadinanza, dopo l'ingresso nel territorio dello Stato italiano distrugge, altera o occulta il proprio passaporto o documento di viaggio ovvero, in mancanza, fornisce generalità che si rivelano successivamente false o si rifiuta di fornire le proprie generalità;

   

m) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all'esecuzione immediata di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato comunicato all'interessato prima della presentazione della domanda di asilo, senza che comunque risultino altri elementi concreti ed attuali che facciano ritenere che nel Paese di origine o di provenienza o di destinazioni sussista alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 138;

   

n) l'impedimento all'esercizio, nel Paese di origine o di residenza, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è la Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

   

3. Nel caso di presunta sussistenza di cause ostative relative alla domanda di asilo raccolta dall'ufficio di polizia di frontiera, anche se presentata al comandante della nave o dell'aeromobile italiano, si provvede al respingimento alla frontiera e al procedimento previsto dall'articolo 41. In tali casi competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è il giudice competente per la convalida.

3. Nel caso di cause ostative relative alla domanda di asilo raccolta dall'ufficio di polizia di frontiera, anche se presentata al comandante della nave o dell'aeromobile italiano, si provvede al respingimento alla frontiera e al procedimento previsto dall'articolo 41. In tali casi competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è il giudice competente per la convalida.

3. Nel caso di cause ostative relative alla domanda di asilo raccolta dall'ufficio di polizia di frontiera, anche se presentata al comandante della nave o dell'aeromobile italiano, si provvede al respingimento alla frontiera e al procedimento previsto dall'articolo 41. In tali casi competente a decidere in merito alla sussistenza delle cause ostative è il giudice competente per la convalida. In ogni caso nella determinazione dei casi rientranti nelle cause ostative previste nel comma 1 gli uffici di polizia di frontiera devono conformarsi alle disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo in conformità ai criteri, alle procedure e alle raccomandazioni elaborati in generale a livello internazionale dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Le disposizioni regolamentari sono adottate e modificate a maggioranza assoluta dei suoi membri dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, udito il parere del Consiglio di Stato, della Consulta nazionale dell'immigrazione e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

4. Nei casi, previsti dall'articolo 41, comma 7, lettere d) e f) e dell'articolo 55, comma 8, lettera c), in cui lo straniero respinto alla frontiera o espulso sia autorizzato dal giudice a presentare domanda di asilo, le cause ostative si intendono insussistenti.

4. Nei casi, previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera b) e dell'articolo 55, comma 8, lettera c), in cui lo straniero respinto alla frontiera o espulso sia autorizzato dal giudice a presentare domanda di asilo, le cause ostative si intendono insussistenti.

4. Nei casi, previsti dall'articolo 41, comma 7, lettera b) e dell'articolo 55, comma 8, lettera c), in cui lo straniero respinto alla frontiera o espulso sia autorizzato dal giudice a presentare domanda di asilo, le cause ostative previste dal presente articolo, e che espressamente erano state alla base del provvedimento di respingimento alla frontiera o del provvedimento di espulsione, si intendono insussistenti.

5. In deroga alle norme del presente articolo, si osservano gli accordi internazionali che prevedono diverse e piu' favorevoli disposizioni a riguardo dello straniero richiedente asilo.

5. In deroga alle norme del presente articolo, si osservano gli accordi internazionali che dispongono diversamente.

COME COMMISSIONE

   

6. In ogni caso la domanda di asilo non può essere considerata inammissibile per il solo fatto che lo straniero è sprovvisto di documenti di viaggio o di visto di ingresso.

     
     

Art. 142

   

Condizione giuridica dello straniero richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

   
     

((...))

1. Lo straniero che ha presentato la domanda di asilo ha l'obbligo di collaborare con le autorità competenti per l'espletamento della procedura.

COME COMMISSIONE

2. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia e rinnova il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile.

 

2. La Questura competente nel luogo in cui dimora il richiedente asilo rilascia e rinnova il permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di tre mesi, rinnovabile. Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo avviene gratuitamente, prescindendo dal possesso di un valido documento di viaggio.

3. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e' rinnovato, per la durata di sei mesi, anche piu' volte, fino alla decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza, fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

3. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, avente la durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione dell'udienza. Qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste ordinarie di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

3. Nei casi in cui la Commissione nazionale per il diritto di asilo non notifichi allo straniero la decisione sulla domanda di asilo entro trenta giorni dalla data dell'audizione e nei casi in cui sia pendente ricorso giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rinnovato, per la durata di sei mesi, anche più volte, fino alla notificazione della decisione della Commissione sulla domanda di asilo ovvero, previa esibizione dell'istanza del ricorrente diretta alla fissazione della udienza, fino alla notificazione della decisione definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato. In tali casi qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ovvero qualora sia pendente il suddetto ricorso giurisdizionale il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, nonché lo svolgimento di attività occasionali di lavoro autonomo e l'iscrizione a corsi di studio.

4. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

   

5. Ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia il Ministero dell'interno concede un contributo giornaliero di prima assistenza, il cui importo e determinato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. Il contributo è erogato fino alla data della notificazione della decisione della Commissione ed il suo importo è adeguato periodicamente al costo della vita e non può essere comunque erogato allo straniero che non abbia depositato il suo passaporto o documento di viaggio presso la Questura, salvo che il richiedente asilo dimostri che gli era oggettivamente impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

 

5. Agli stranieri che abbiano presentato la domanda di asilo e che non dispongano in Italia di mezzi di sussistenza o di ospitalità, è concesso, per non più di sei mesi e comunque non oltre la data di notificazione della decisione della Commissione, un contributo di prima assistenza, il cui importo giornaliero e la cui erogazione sono disciplinati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge; in ogni caso l'importo mensile del contributo non può essere inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

((...))

6. Il richiedente asilo ha l'obbligo di comunicare al Questore competente ogni trasferimento della propria dimora.

6. Il richiedente asilo ha l'obbligo di comunicare al Questore competente ogni trasferimento della propria dimora abituale entro quindici giorni dal trasferimento. In caso di trasgressione senza giustificato motivo la domanda di asilo si intende ritirata.

7. Le disposizioni del presente Capo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato. La rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda di asilo quando nuove specifiche circostanze lo richiedano.

7. Le disposizioni del presente Capo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato.

7. Le disposizioni del presente Capo non precludono allo straniero la possibilità di rinunciare spontaneamente alla domanda di asilo presentata, con dichiarazione scritta e conseguente revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e restituzione del passaporto o del documento di viaggio custodito presso la Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, nonché la possibilità di una sua spontanea uscita dal territorio dello Stato. In ogni caso la rinuncia alla domanda di asilo non preclude allo straniero la possibilità di presentare in Italia una nuova domanda di asilo qualora sia fondata su motivi attinenti a nuove circostanze sopravvenute.

     
     

Art. 143

   

Esame della domanda di asilo.

   
     

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

   

2. A tal fine la Commissione valuta:

   

a) la domanda di asilo, il verbale redatto nel primo colloquio e la documentazione prodotta, allegata o comunque acquisita d'ufficio dalla Prefettura;

   

b) le dichiarazioni rese dallo straniero in sede di audizione ((...)) di fronte alla Commissione;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

b) le dichiarazioni rese dallo straniero durante l'audizione di fronte alla Commissione e regolarmente verbalizzate ai sensi del presente articolo;

c) ogni documentazione acquisita dalla Commissione o comunque prodotta dallo straniero.

   
   

d) la documentazione inviata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dalle associazioni iscritte nell'elenco e nell'albo nazionali previsti dall'articolo 156, nonché dalle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani;

   

e) la documentazione inviata dalle Amministrazioni dello Stato e dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

3. La Commissione assume, prima della data fissata per l'audizione, ogni informazione sulla effettiva situazione socioeconomica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero, con particolare riguardo all'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, alla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e ai diversi partiti e movimenti politici. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni utile informazione sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio. A tali fini la Commissione può rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, ai Servizi di informazione e di sicurezza, alle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e alle associazioni, anche internazionali, di tutela dei diritti umani.

 

3. La Commissione assume, prima della data fissata per l'audizione, ogni informazione sulla effettiva situazione socioeconomica in cui si trova attualmente il Paese da cui è espatriato lo straniero, con particolare riguardo all'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, alla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose e ai diversi partiti e movimenti politici. La Commissione provvede altresì ad acquisire ogni utile informazione sul viaggio effettuato dal richiedente asilo e sulla situazione sua e della sua famiglia prima dell'espatrio. A tali fini la Commissione può rivolgersi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, ai Servizi di informazione e di sicurezza, alle organizzazioni e istituzioni internazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e alle associazioni, anche internazionali, di tutela dei diritti umani. Nello svolgimento di tali accertamenti la Commissione può avvalersi delle forze e dei servizi di polizia, nonché della collaborazione fornita dalle strutture, dagli uffici, dai beni, dai mezzi e dal personale di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche. L'amministrazione interpellata dalla Commissione ha comunque l'obbligo di fornire le informazioni e la collaborazione richiesta con la massima celerità e con priorità assoluta. La Commissione può altresì chiedere ed ottenere da esse copia di atti e documenti, consultare i documenti d'ufficio, acquisire e ricercare ogni notizia e informazione che ritenga utile per lo svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha comunque diritto di corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche, con l'autorità giudiziaria e con l'autorità di pubblica sicurezza, con enti pubblici e privati e con singole persone. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio; tuttavia l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, differire nel tempo la deroga al segreto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. La Commissione deve inviare allo straniero richiedente asilo ed all'eventuale persona di sua fiducia, della cui assistenza si avvale e già segnalata all'ufficio della Prefettura, copia della documentazione acquisita o comunque pervenuta alla Commissione fino a dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, nei casi in cui da tale documentazione risultino elementi che contrastano in tutto o in parte con le dichiarazioni dello straniero e con la documentazione da esso allegata al verbale redatto al momento del primo colloquio di fronte all'ufficio della Prefettura. La documentazione completa raccolta dalla Commissione relativamente alla domanda di asilo, anche se pervenuta (((...))) disposizione dello straniero e della persona che lo assiste prima e durante l'audizione ed essi hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia, anche fotostatica, gratuitamente. Tuttavia la documentazione non può comunque essere inviata o posta a disposizione nei casi in cui la sua divulgazione possa costituire un pericolo concreto per la sicurezza dello Stato per l'amministrazione della giustizia o per l'incolumità personale del richiedente asilo o di terzi; il rifiuto di divulgazione deve essere dato con atto scritto e motivato del presidente della Sezione della Commissione, di cui copia è data all'interessato e al colui che l'assiste.

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della competente sezione della Commissione.

 

4. L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico All'audizione possono comunque assistere, oltre alle persone indicate dai commi 5 e 6, un delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero o un suo collaboratore. L'audizione avviene di fronte ad almeno tre membri della competente sezione della Commissione, designati dal presidente della sezione, secondo i criteri generali predeterminati dal Consiglio di presidenza della Commissione, dei quali uno designato, con funzioni di presidente durante l'audizione, tra i membri previsti ai numeri 1) e 2) dell'articolo 139, comma 2, uno designato tra quelli previsti ai numeri 3) e 4) e uno designato tra quelli previsti ai numeri 5) e 6). All'inizio dell'audizione, dopo aver identificato lo straniero e prima di ogni altro adempimento, il presidente deve in ogni caso informare lo straniero di tutti i suoi diritti e facoltà durante l'audizione e dello svolgimento dell'audizione e deve ricordargli che tutte le sue affermazioni e le informazioni da lui fornite saranno utilizzate soltanto dalla Commissione nell'ambito della procedura concernente l'asilo e non saranno comunque divulgabili.

5. Lo straniero è invitato ad esprimersi nella propria lingua e, se occorre, la Commissione nomina un interprete.

   

6. Durante l'audizione il richiedente può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

   

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato.

 

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati dallo straniero e la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato. La Commissione deve anzitutto chiedere allo straniero eventuali chiarimenti sulle motivazioni della sua domanda di asilo e deve contestarne in tutto o in parte il contenuto qualora la documentazione acquisita o comunque pervenuta fino a quel momento alla Commissione contrasti con le dichiarazioni scritte o orali fatte dallo straniero e con la documentazione da questi prodotta. In ogni caso è preliminarmente contestato ogni elemento idoneo a far dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda di asilo. La Commissione deve comunque richiedere allo straniero di precisare o di approfondire sue dichiarazioni precedentemente verbalizzate e di acquisire ogni altro elemento che possa contribuire alla formulazione di un fondato giudizio sulla domanda di asilo.

8. Prima dell'inizio dell'audizione lo straniero può produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

 

8. Prima dell'inizio dell'audizione lo straniero può produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione. Lo straniero nel corso dell'audizione di fronte alla Commissione ha in ogni tempo diritto di fare dichiarazioni spontanee in merito alla sua domanda di asilo e ai motivi sui quali essa si fonda, nonché in merito ad ogni altro elemento ad essa allegato.

9. L'esame del richiedente asilo avviene con domande dirette dei membri della Sezione e della persona che eventualmente assiste lo straniero. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

 

9. L'esame del richiedente asilo avviene con domande dirette dei membri della Sezione e della persona che eventualmente assiste lo straniero, nonché del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 194 e 499 del codice di procedura penale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione.

 

10. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale della audizione e della documentazione da lui prodotta alla Commissione. Il verbale è redatto da un componente della segreteria della Commissione osservando, in quanto applicabili, le norme previste dagli articoli 480, 481, 482, 483 del codice di procedura penale. Lo straniero, la persona che eventualmente l'assiste, nonché, se hanno partecipato all'audizione, i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e del Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, hanno comunque diritto di far rettificare il verbale.

11. Lo straniero che non si presenta per la audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla sezione della Commissione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione, a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva ai trenta giorni dalla precedente.

11. Lo straniero che non si presenta per la audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla sezione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione, a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva ai trenta giorni dalla precedente.

11. Lo straniero che non si presenta per la audizione di fronte alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo si intende abbia rinunciato alla domanda di asilo presentata in Italia, salvo che abbia notificato alla competente sezione della Commissione la richiesta di fissazione di una data o di un luogo diverso per l'audizione, a causa di gravi e comprovate ragioni di salute. La Commissione fissa una nuova data o un luogo diverso per l'audizione, in data non successiva ai trenta giorni dalla precedente.

12. Se la domanda di asilo riguarda un intero nucleo familiare la Commissione può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all'audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte.

   

13. Al fine di procedere all'audizione la Commissione può recarsi presso il luogo in cui si trova lo straniero. In caso contrario lo straniero ha diritto di ottenere un titolo di viaggio gratuito di andata e ritorno.

 

13. Al fine di procedere all'audizione la Commissione può recarsi presso il luogo in cui si trova lo straniero. In caso contrario lo straniero ha diritto di ottenere un titolo di viaggio gratuito di andata e ritorno, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, previa esibizione della attestazione rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'articolo 140, comma 11.

14. Le disposizioni del presente articolo si osservano a pena di nullità della decisione della Commissione.

   
     
     

Art. 144

   

Decisione sulla domanda di asilo.

   
     

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo si pronuncia sulla domanda di asilo adottando una delle seguenti decisioni:

   

a) dichiara inammissibile la domanda qualora sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 141;

   

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero che possegga i requisiti previsti dalla presente legge, salvo che sussista una delle circostanze previste all'articolo 1 lettere c) ed f) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

   

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che ne possegga i requisiti previsti dalla legge, non potendo ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ((...));

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero che, non potendo ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, ne possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) riconosce l'asilo umanitario allo straniero la cui posizione possegga i requisiti previsti dalla legge per godere dell'asilo umanitario, e che non abbia titolo per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato;

d) rigetta la domanda di asilo che risulti presentata da straniero che non possegga i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

   

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, incluse la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati ((...)) dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, incluse la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati o negati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda.

2. La mancanza di riscontri oggettivi che confermino la veridicità di un fatto o di un atto o di una circostanza, incluse la propria identità e i propri dati anagrafici, affermati o negati dallo straniero nella domanda di asilo o nelle dichiarazioni da lui rese nel verbale, nel primo colloquio o nell'audizione ovvero nei documenti da questi prodotti, non può costituire di per sé prova della loro falsità, né può costituire il solo motivo per dichiarare inammissibile o per rigettare la domanda. In ogni caso ai fini della determinazione dello status di rifugiato la Commissione si conforma alle procedure e ai criteri predisposti in generale e a livello internazionale dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

3. La Commissione decide sulla domanda di asilo con atto scritto e dettagliatamente motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

   

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto del possesso dei requisiti anche da parte di uno solo dei membri del nucleo familiare e produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare produce i medesimi effetti per ciascuno dei suoi componenti.

4. La decisione sulla domanda di asilo presentata da un nucleo familiare deve essere adottata tenendo conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 138 con riferimento anche ad un solo dei membri del nucleo familiare. In tal caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause ostative alla presentazione della domanda di asilo indicate dall'articolo 141.

5. La Commissione si pronuncia sulla domanda non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato.

 

5. La decisione sulla domanda di asilo è deliberata non oltre trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato ed è adottata dalla competente sezione della Commissione. Alla decisione devono partecipare soltanto i medesimi membri della Commissione che hanno partecipato all'audizione dello straniero. Qualora vi sia parità di voti favorevoli e di voti contrari prevale la soluzione più favorevole allo straniero. Tuttavia, ove la particolarità del caso lo richieda, su richiesta di uno dei membri della Commissione che ha partecipato alla audizione o del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati la decisione è deliberata dalla intera Sezione della Commissione, previa relazione dei componenti della Commissione che hanno partecipato all'audizione, previo riesame della documentazione raccolta, della domanda di asilo e del verbale della audizione e richiesto un parere al rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. In tal caso, su richiesta di un componente della Sezione o del rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite la decisione della Sezione può essere sospesa e devoluta al Consiglio di presidenza della Commissione nei casi di speciale complessità o di possibile contrasto di decisioni su casi analoghi o simili tra le Sezioni della Commissione.

6. L'intero testo della decisione deve essere notificato a cura della Commissione in copia allo straniero, al Ministero dell'interno, alla Prefettura e alla Questura competente nel più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dalla data in cui si è svolta l'audizione dello straniero. Al testo notificato allo straniero deve essere altresì allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

   
   

7. In ogni caso la Commissione tiene costantemente informati il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari esteri delle decisioni adottate, indicando tempestivamente le situazioni geografiche dalle quali proviene il maggior numero di richiedenti asilo ed eventuali itinerari comuni di arrivo in Italia degli stranieri, la cui domanda è stata dichiarata inammissibile o è stata rigettata, nonché ogni elemento utile alla prevenzione e alla repressione dei reati previsti dall'articolo 42 della presente legge.

     
     

Art. 145

   

Riconoscimento dello status di rifugiato. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

   
     

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

 

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero al quale riconosce lo status di rifugiato un apposito certificato nelle forme definite dal regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione. Contestualmente alla decisione e al certificato notificati la Commissione deve allegare apposito vademecum sui diritti e sui doveri del rifugiato in Italia in lingua italiana e in lingua comprensibile all'interessato. Il vademecum è redatto dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni.

 

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia una carta di soggiorno avente la durata di cinque anni. Il rilascio e il rinnovo della carta di soggiorno del rifugiato avviene gratuitamente.

3. La carta di soggiorno del rifugiato reca la menzione del riconoscimento dello status di rifugiato e del trattamento di cui gode il titolare, ed è disciplinata dalle disposizioni della presente legge concernenti la carta di soggiorno rilasciata al cittadino extracomunitario, in quanto applicabili.

   

4. Su istanza dell'interessato la carta di soggiorno del rifugiato è automaticamente rinnovata alla scadenza previa esibizione del solo certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.

   

5. La carta di soggiorno del rifugiato è revocata nei soli casi in cui sia eseguita l'espulsione del rifugiato dal territorio dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dello status di rifugiato.

   

6. Al rifugiato il Questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e della carta di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza della carta di soggiorno. Il regime del documento di viaggio per rifugiati è disciplinato dal regolamento di attuazione della presente legge in conformità delle convenzioni internazionali.

   

7. Il riconoscimento dello status di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento dello status e di una carta di soggiorno, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

   
     
     

Art. 146

   

Trattamento del rifugiato. Interventi assistenziali.

   
     

1. Il rifugiato ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di istruzione, di previdenza e di assistenza sociale, di assistenza sanitaria.

   

2. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano.

   

3. Il rifugiato può attuare il ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui la presente legge consente il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari aventi cittadinanza di Paesi extracomunitari.

 

3. Il rifugiato può attuare il ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui la presente legge consente il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari aventi cittadinanza di Paesi extracomunitari. Il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari esteri, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con organizzazioni internazionali di tutela dei diritti dell'uomo e di protezione umanitaria, adottano tutte le misure necessarie per agevolare il ricongiungimento familiare del rifugiato, inclusi la ricerca dei membri della famiglia separati, il conseguimento dei visti di ingresso e di uscita in tempi brevi e la concessione di un'assistenza economica relativa alle spese di trasporto.

4. Il rifugiato può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

   

5. Per ogni altra materia il rifugiato riceve il medesimo trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno.

   

6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina, in conformità delle norme internazionali, le forme di assistenza amministrativa riconosciute ai rifugiati a cura dello Stato e degli enti locali.

   

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico che convivano con il rifugiato e che siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico che convivano con il rifugiato regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

7. I diritti previsti nel comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori e al genitore a carico i quali convivano con il rifugiato e siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

8. La Repubblica promuove e favorisce con specifici interventi l'inserimento del rifugiato nella società italiana.

   

9. Gli interventi assistenziali a favore del rifugiato competono al Comune in cui questi risiede.

   

10. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con le Regioni e con gli enti locali e con associazioni o organizzazioni di volontariato, predispone, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, particolari programmi annuali di assistenza economica e di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati.

   

11. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto ((...)) per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Tuttavia in tali casi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'espulsione, a meno che vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale, è eseguibile non prima di quattro giorni dopo la consegna del decreto del Ministro dell'interno affinché il rifugiato abbia la possibilità di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato. A tal fine il Questore dispone la custodia del rifugiato e avvia il procedimento previsto dall'articolo 55. In ogni caso il rifugiato non può essere inviato nello Stato di cui è cittadino o se apolide, nel quale risiedeva, né in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione o in cui rischi di essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

11. Il rifugiato titolare di carta di soggiorno in corso di validità può essere espulso dal territorio dello Stato soltanto nei casi e nei modi in cui, in base alla presente legge, è consentita l'espulsione del cittadino extracomunitario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Tuttavia in tali casi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, l'espulsione, a meno che vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale, è eseguibile non prima di quattro giorni dopo la consegna del decreto del Ministro dell'interno affinché il rifugiato abbia la possibilità di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Stato. A tal fine il Questore dispone la custodia del rifugiato e avvia il procedimento previsto dall'articolo 55. In ogni caso il rifugiato non può essere inviato nello Stato di cui è cittadino o se apolide, nel quale risiedeva, né in qualsiasi altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione o in cui rischi di essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

COME COMMISSIONE

   

12. Il rifugiato legalmente residente in Italia e titolare di carta di soggiorno può conseguire l'assegno sociale alle medesime condizioni previste dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i cittadini italiani, salva la cessazione dell'erogazione in caso di cessazione dello status di rifugiato o di espulsione o di emigrazione in altro Stato.

     
     

Art. 147

   

Riconoscimento dell'asilo umanitario.

   
     

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo rilascia allo straniero a cui riconosce l'asilo umanitario un apposito certificato, disciplinato del regolamento di attuazione della presente legge, che deve essere notificato all'interessato in allegato alla copia della decisione della Commissione.

   

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente la durata di un anno.

 

2. Allo straniero che esibisca il certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario e che restituisca il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il Questore della Provincia in cui dimora rilascia un permesso di soggiorno per asilo umanitario avente la durata di un anno. Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avviene gratuitamente, anche prescindendo dal possesso di un passaporto o di un documento di viaggio valido rilasciato dallo Stato estero nel quale si sono verificate le circostanze indicate nell'articolo 138, comma 2.

3. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario gode del trattamento previsto dalla presente legge per il cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

   

4. Il permesso di soggiorno per asilo umanitario è rinnovabile, previa esibizione del certificato di riconoscimento dell'asilo umanitario, fino a quando non sia divenuta definitiva la decisione di cessazione dell'asilo umanitario.

   

5. Allo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, a richiesta, un titolo di viaggio per stranieri di durata limitata alla durata del permesso di soggiorno. Il titolo di viaggio è rilasciato e rinnovato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

6. Il riconoscimento dell'asilo umanitario in favore di un nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento e di un permesso di soggiorno per asilo umanitario, in favore di ciascuno dei suoi componenti.

   

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva, ne' in alcun altro Stato in cui non sia protetto dalla persecuzione e dai rischi per i quali gli e' stato riconosciuto l'asilo umanitario, o da cui rischi di essere inviato nello Stato di cui e' cittadino o, se apolide, in cui risiedeva.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva.

7. Qualora sia adottato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione lo straniero cui è stato riconosciuto l'asilo umanitario non può comunque essere inviato nello Stato di cui è cittadino o, se apolide, nello Stato in cui risiedeva o in altro Stato nel quale rischi di essere rinviato verso lo Stato di origine o di residenza o rischi di non essere protetto dagli eventi per i quali gli era stato riconosciuto l'asilo umanitario.

   

8. La Commissione nazionale per il diritto di asilo deve tempestivamente informare il Dipartimento nazionale per l'immigrazione di ogni situazione di concentrazione nel tempo di riconoscimento dell'asilo umanitario a rilevanti gruppi di stranieri provenienti da un medesimo Paese o da una medesima zona, che si configuri in modo tale da fare ritenere che sia in atto o che stia per verificarsi un esodo di massa ai sensi dell'articolo 151. La Commissione può altresì proporre contestualmente al Governo la determinazione di gruppo dell'asilo umanitario ai sensi del comma 7, lettera b) del predetto articolo, relativamente a determinati gruppi di stranieri.

     
     

Art. 148

   

Diniego dell'asilo. Ricorsi giurisdizionali.

   
     

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o entro i quindici giorni successivi alla data di notificazione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato alla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o, qualora il permesso sia in scadenza, entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione, salvo che gli sia concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'impugnazione.

1. Se la Commissione nazionale per il diritto di asilo dichiara inammissibile o rigetta la domanda di asilo, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione qualora questo secondo termine sia posteriore al primo, salvo che gli sia rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvi gli effetti dell'eventuale impugnazione. Resta salva la possibilità per la Commissione di rivedere la propria decisione di inammissibilità o di rigetto sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti inviati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste. Le modalità del procedimento di revisione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge. Se il provvedimento di revisione comporta il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario esso deve essere notificato anche al tribunale amministrativo regionale o al Consiglio di Stato avanti ai quali sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso il precedente provvedimento della Commissione e in tal caso il ricorso si considera ritirato di diritto e le spese di giudizio sono poste a carico dell'Avvocatura dello Stato. Tuttavia la Commissione non procede alla revisione qualora lo straniero abbia lasciato il territorio nazionale.

2. Il Questore, previo ritiro dei permessi di soggiorno per richiesta di asilo, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale l'interessato dimostri, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di possedere i relativi requisiti richiesti dalla presente legge. In tali casi il Questore riconsegna allo straniero il passaporto o il documento di viaggio che erano stati ritirati allo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo.

2. Il Questore, previo ritiro dei permessi di soggiorno per richiesta di asilo, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per coesione familiare, per studio, per attesa emigrazione verso altro Stato o per motivi di giustizia, qualora egli dimostri nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, di possedere i relativi requisiti richiesti dalla presente legge. In tali casi il Questore riconsegna allo straniero il passaporto o il documento di viaggio che erano stati ritirati allo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo.

COME COMMISSIONE

3. L'espulsione per soggiorno illegale del cittadino extracomunitario che aveva presentato domanda di asilo può essere disposta soltanto successivamente al decorso dei termini indicati al comma 1.

   

4. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione, entro i termini indicati al comma 1, di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio ((...)). In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

4. Contro la decisione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha domicilio eletto entro i termini indicati al comma 1. In ogni caso sono esclusi i ricorsi amministrativi.

4. Contro la decisione della Commissione che dichiara inammissibile o che rigetta la domanda di asilo è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione. Contro la decisione della Commissione sono comunque esclusi i ricorsi amministrativi.

5. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

5. La presentazione del ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della decisione definitiva sul ricorso e di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

COME ASSOCIAZIONI

6. Il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenze che devono essere depositate entro sessanta giorni dal deposito dei ricorsi di rispettiva competenza.

   

7. Il giudice amministrativo nei ricorsi indicati nel comma 4 ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

   

8. Il giudice, nella sentenza che annulla la decisione della Commissione dichiara se il ricorrente possiede i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere il riconoscimento rispettivamente dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario.

   

9. La sentenza definitiva del giudice che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario sostituisce a tutti gli effetti l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

   

10. La cancelleria del giudice, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, notifica le sentenze definitive sui ricorsi indicati nel comma 4 al ricorrente, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, al Ministero dell'interno e alla Questura competente.

   

11. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

   

12. L'attestazione consolare di non mendacia dell'autocertificazione redditi prodotti all'estero prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, non è richiesta se lo straniero ha lo status di rifugiato o è titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo umanitario.

   
     
     

Art. 149

   

Cessazione dello status di rifugiato. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

   
     

1. La cessazione dello status di rifugiato è pronunciata con decisione adottata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, su richiesta della Questura o del Ministero dell'interno, qualora sussista una delle circostanze previste dall'articolo 1, lettera c) della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

   

2. Con la decisione che dichiara cessato lo status di rifugiato la Commissione revoca il certificato di riconoscimento dello stato di rifugiato e riconosce l'asilo umanitario se ne ricorrono i presupposti previsti dalla presente legge, ovvero dichiara che lo straniero ha cessato di godere del diritto d'asilo nel territorio dello Stato.

   

3. Allo straniero per il quale è dichiarato cessato lo status di rifugiato, il Questore revoca la carta di soggiorno e rilascia, a richiesta, un altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i relativi requisiti previsti dalla presente legge.

   

4. La richiesta di cessazione dello status di rifugiato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al rifugiato e all'ufficio della Prefettura competente, il quale procede ad un primo colloquio con l'interessato, lo informa sullo svolgimento della procedura e fissa un'audizione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo avente ad oggetto le circostanze indicate nella richiesta.

 

4. La richiesta di cessazione dello status di rifugiato deve essere scritta e motivata e deve essere notificata al rifugiato, alla delegazione italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e all'ufficio della Prefettura competente, il quale procede ad un primo colloquio con l'interessato, lo informa sullo svolgimento della procedura e fissa un'audizione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo avente ad oggetto le circostanze indicate nella richiesta.

5. Il rifugiato può comunque produrre ogni documentazione utile a comprovare la permanenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla presente legge per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il verbale del primo colloquio e la documentazione prodotta è tempestivamente inviato alla Commissione dall'ufficio della Prefettura.

   

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 143 per la domanda di asilo, nonché dall'articolo 144 per la decisione sulla domanda di asilo.

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'articolo 142 per la domanda di asilo, nonché dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 143 per la decisione sulla domanda di asilo.

6. In merito alla richiesta di cessazione dello status di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell'articolo 143 per la domanda di asilo, nonché dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 144 per la decisione sulla domanda di asilo.

7. Non si fa luogo alla richiesta di cessazione indirizzata alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e si considera di diritto verificata la cessazione dello status di rifugiato nel caso in cui lo straniero presenti alla Questura, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, una istanza scritta di restituzione del passaporto nazionale ivi depositato al momento della presentazione della domanda di asilo, allegandovi una dichiarazione espressa di rinunzia allo status di rifugiato. Tuttavia l'istanza di restituzione può essere rifiutata dal Questore, con atto scritto e motivato, in tutti i casi in cui, sulla base di elementi concreti ed attuali, si possa ritenere che la rinunzia allo status di rifugiato e la richiesta di restituzione del passaporto siano il frutto di violenze o minacce ingiuste, dirette o indirette, rivolte in Patria o all'estero al rifugiato o ai propri familiari. A tal fine il Questore chiede un parere scritto al Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e può acquisire ogni utile informazione, anche da organizzazioni internazionali o da associazioni di tutela dei diritti dell'uomo o dello straniero.

   

((...))

8. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno del rifugiato dopo il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato se non è stato notificato ricorso giurisdizionale contro la decisione.

8. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno del rifugiato dopo il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato se non è stato notificato ricorso giurisdizionale contro la decisione, fatta salva la facoltà dello straniero di richiedere il rilascio di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno ai sensi del comma 3 nei trenta giorni successivi alla data della revoca della carta di soggiorno di rifugiato.

9. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto il domicilio; il ricorso deve essere notificato entro il quindicesimo giorno dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione che ha dichiarato la cessazione dello status di rifugiato. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

9. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto il domicilio; il ricorso deve essere notificato entro il termine indicato nel comma 8. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

9. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello status di rifugiato è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto il domicilio; il ricorso deve essere notificato entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione. In ogni caso sono esclusi ricorsi amministrativi.

10. Ai ricorsi giurisdizionali previsti nel comma 9, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 148.

10. Ai ricorsi giurisdizionali previsti nel comma 11, si applicano le disposizioni previste dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 148.

COME COMMISSIONE

11. Il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno nel caso in cui il giudice amministrativo conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, ovvero nel caso in cui siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui lo straniero ha ricevuto la notificazione della decisione di cessazione dello status di rifugiato senza che sia stato notificato ricorso giurisdizionale. Il Questore rilascia allo straniero, su sua richiesta, ((...)) altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno ad altro titolo per i quali l'interessato possegga i requisiti previsti dalla presente legge o, in mancanza, lo invita a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di permesso di soggiorno o di altro tipo di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla revoca della carta di soggiorno.

11. Se il giudice amministrativo conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno e, su sua richiesta, rilascia allo straniero altro tipo di carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per coesione familiare, per studio, per lavoro subordinato, anche qualora sia iscritto nelle liste di collocamento, per lavoro autonomo o per altri motivi per i quali possegga i requisiti previsti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale.

11. Se diviene definitiva la decisione del giudice amministrativo che conferma la decisione di cessazione dello status di rifugiato, il Questore procede alla revoca della carta di soggiorno. Entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca della carta di soggiorno disposta ai sensi del presente comma o del comma 8 il Questore rilascia allo straniero, su sua richiesta, un altro tipo di carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali l'interessato possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero, in mancanza, lo invita a lasciare il territorio dello Stato entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla sua espulsione dal territorio dello Stato per soggiorno illegale.

12. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato.

12. Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato.

12. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, d'intesa con il Ministero dell'Interno, con il Ministero degli Affari esteri e con le Regioni interessate, predispone e coordina, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con il Governo del Paese di origine, programmi di rientro volontario in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza personale, degli stranieri per i quali sia cessato lo status di rifugiato. In ogni caso sono privilegiati programmi che prevedano interventi semplici e di rapido impatto, destinati a zone del Paese straniero in cui si concentrano maggiormente i rimpatriati, ma idonei a fornire un sostegno durevole a tutte le popolazioni di quelle zone.

     
     

Art. 150

   

Cessazione dell'asilo umanitario. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

   
     

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

1. Periodicamente la Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale.

1. Periodicamente la Commissione nazionale per il diritto di asilo può dichiarare cessato l'asilo umanitario riconosciuto in favore dei cittadini di un determinato Stato qualora siano venuti meno i presupposti in relazione alla situazione generale. La decisione della Commissione è adottata dal Consiglio di Presidenza, d'ufficio o su richiesta del Capo di Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Prima di adottare la decisione della cessazione la Commissione deve acquisire un parere scritto del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il parere si intende comunque acquisito qualora non pervenga entro trenta giorni dalla data di invio della richiesta. La decisione di cessazione dell'asilo umanitario deve essere comunque scritta e motivata e può essere limitata ai soli stranieri abitanti o residenti in una determinata zona del Paese di origine o di provenienza.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, su richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale. La richiesta di rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno puo' essere validamente effettuata dallo straniero anche nei trenta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, su richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale.

2. Alla scadenza del permesso di soggiorno per asilo umanitario il Questore rilascia, su richiesta dello straniero per il quale la Commissione abbia dichiarato cessato l'asilo umanitario, una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno per i quali possegga i requisiti richiesti dalla presente legge o, in mancanza, invita lo straniero a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, scaduti i quali si potrà procedere alla sua espulsione per soggiorno illegale, salvo che entro tale termine abbia presentato domanda di rilascio di un altro permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno.

3. Il Ministero dell'interno può predisporre in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali è cessato l'asilo umanitario.

 

3. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, d'intesa con i Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri e con le Regioni interessate, predispone e coordina, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con il Governo del Paese di origine, programmi di rientro volontario in condizioni durevoli di dignità e di sicurezza personale, degli stranieri per i quali sia cessato l'asilo umanitario. In ogni caso sono privilegiati programmi che prevedano interventi semplici e di rapido impatto, destinati a tutte le popolazioni delle zone nelle quali maggiormente si reinsediano o provenivano i predetti stranieri.

4. La decisione della Commissione che dichiara la cessazione dell'asilo umanitario è notificata ad ogni straniero interessato e al Ministero dell'interno.

   

5. Entro trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare all'ufficio della Prefettura domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dal presente titolo per la domanda di asilo.

5. Entro quindici giorni dalla data della notificazione della decisione di cessazione dell'asilo umanitario lo straniero può comunque presentare all'ufficio della Prefettura domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, che è esaminata secondo le disposizioni previste dal presente titolo per la domanda di asilo.

COME COMMISSIONE

     
     

Art. 151

   

Disposizioni per i casi di esodi di massa.

   
     

1. Nei casi in cui si verifichi un afflusso di massa nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario o per altri gravi motivi, il Governo della Repubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha facoltà di dichiarare lo stato di emergenza disponendo, secondo i criteri indicati nel presente articolo e in osservanza delle Convenzioni internazionali, deroghe eccezionali e speciali alle disposizioni della presente legge e di altre leggi dello Stato al fine di adottare ogni misura idonea a far fronte alle straordinarie e urgenti necessità derivanti dall'afflusso di massa.

 

1. Per esodo di massa verso l'Italia si deve intendere, ai fini dell'applicazione della presente legge, ogni caso in cui, a causa del verificarsi di una delle circostanze che, ai sensi dell'articolo 138, consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario ovvero di altre gravi circostanze di carattere eccezionale, stia per verificarsi ovvero sia in corso l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti necessità che, per intensità o per estensione, possono essere fronteggiate dai pubblici poteri soltanto con il ricorso a mezzi e a poteri straordinari.

2. Il decreto indicato nel comma 1 può disporre una o più delle seguenti misure:

 

2. Nei casi di esodo di massa il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli interventi. Con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

a) l'avviamento e l'alloggiamento degli stranieri in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture;

   

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può limitarsi a indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità, appartenenza etnica, linguistica o religiosa o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può indicare soltanto le generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

c) la concentrazione degli stranieri nelle zone più vicine alle regioni in cui hanno luogo i fatti che hanno indotto il fenomeno migratorio di emergenza;

c) la concentrazione degli stranieri nelle zone più attigue ai luoghi in cui hanno luogo i fenomeni che abbiano indotto il fenomeno migratorio di emergenza;

 

d) una disciplina speciale o eccezionale della condizione giuridica delle persone accolte per le quali non si ritenga di disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

   

e) i criteri e le modalità per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio dello Stato;

   

f) l'assistenza sanitaria presso strutture e con modalità particolari, nonché ogni altra forma di assistenza sociale;

   

g) l'istruzione dei minori alloggiati presso le strutture di cui alla lettera a);

   

h) la nomina dei Prefetti o dei Sindaci delle località in cui maggiore è l'afflusso di stranieri, quali commissari straordinari o coordinatori degli interventi pubblici e privati;

   

i) l'utilizzo delle Forze armate per rafforzare la vigilanza delle frontiere e delle coste o per coadiuvare la predisposizione degli interventi straordinari di assistenza;

   

l) l'indicazione della copertura delle eventuali spese straordinarie dello Stato degli enti locali e delle associazioni di volontariato e delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

   

m) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri nei Paesi in cui non siano più in essere i fenomeni che avevano indotto il flusso migratorio di massa ovvero il loro avviamento verso altri Stati in cui siano protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i predetti fenomeni siano tuttora in atto;

   

n) particolari modalità di coordinamento e di collegamento delle azioni nazionali e locali dei pubblici poteri con quelle delle organizzazioni di volontariato e di assistenza.

   

3. Ove possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato, ed eventualmente integrato e modificato, dopo aver preso i necessari contatti con gli Stati membri dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione delle Comunità europee, con altri Stati confinanti, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le Giunte delle Regioni coinvolte e con il Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

 

3. Per l'attuazione degli interventi straordinari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza si provvede, nell'ambito dei criteri del presente articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni della presente legge e ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e degli obblighi internazionali della Repubblica. Le ordinanze devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, devono essere motivate, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono essere trasmesse ai sindaci interessati affinché siano pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.

4. Ogni Regione, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente apprestato per ogni evenienza almeno un centro di raccolta e di accoglienza idoneo per i casi di afflusso di massa, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le prefetture e con le amministrazioni comunali. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

4. Ogni Regione, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente apprestati per ogni evenienza appositi centri di raccolta e di accoglienza idonei per i casi di afflusso di massa, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le prefetture e con le amministrazioni comunali. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

4. Le ordinanze sono emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero dai singoli Prefetti.

5. In ogni caso il decreto consente l'ingresso temporaneo degli stranieri di cui al comma 1 e ne dispone il temporaneo soggiorno senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità. alle condizioni di salute o alla lingua, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o siano vittime di violazioni dei diritti inviolabili della persona. Sono fatte salve le inderogabili esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

 

5. Ove le necessità eccezionali dell'esodo di massa lo consentano, la dichiarazione dello stato di emergenza e le ordinanze previste dal presente articolo sono deliberate, revocate e modificate , dopo aver preso i necessari contatti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, con la Commissione delle Comunità europee, con altri Stati confinanti, con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con i Presidenti delle giunte delle regioni coinvolte, con il Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e con il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero.

   

6. Fatte salve le inderogabili esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, è comunque consentito l'ingresso degli stranieri indicati nel comma 1 e il temporaneo soggiorno, senza alcuna discriminazione relativa alla razza, alla nazionalità, alle condizioni di salute, alla lingua e alle condizioni economiche, con particolare riguardo, in caso di eventi bellici, ai disertori, ai renitenti alla leva, agli obiettori di coscienza al servizio militare, ai minori non accompagnati in stato di bisogno, ai feriti, ai familiari di sfollati già regolarmente accolti nel territorio dello Stato ed a coloro che, anche su segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, si trovino in situazione di imminente pericolo per la propria vita o sicurezza personale o sono vittime di violazioni dei diritti fondamentali della persona umana.

   

7. Nel rispetto della disposizione prevista nel comma 6, le ordinanze previste dal presente articolo possono disporre l'adozione di una o più delle seguenti misure:

   

a) i criteri e le modalità speciali per il controllo degli ingressi degli stranieri nel territorio dello Stato;

   

b) la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario previsti dalla presente legge, da conferirsi agli stranieri che appartengano ad una determinata nazionalità o ad un determinato gruppo etnico, linguistico o religioso ovvero che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali; la determinazione di gruppo può riferirsi agli stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio dello Stato in un determinato periodo di tempo ovvero a partire da una determinata data, senza limitazione di tempo per il futuro, ferma restando la data di cessazione dello stato di emergenza; in caso di determinazione di gruppo, la domanda di asilo può indicare soltanto la generalità, la nazionalità, il gruppo etnico, linguistico o religioso di appartenenza ovvero la zona di provenienza o altri elementi corrispondenti ai requisiti indicati nell'ordinanza e può essere esaminata e decisa con modalità eccezionali e semplificate al minimo indispensabile alle circostanze dell'esodo di massa;

   

c) una disciplina speciale o eccezionale della condizione giuridica degli stranieri accolti per i quali non si ritenga di disporre la determinazione di gruppo dello status di rifugiato o dell'asilo umanitario;

   

d) l'avviamento, l'accompagnamento e l'alloggiamento degli stranieri accolti ai sensi del presente articolo in strutture di accoglienza temporanea, eventualmente disponendo l'obbligo di dimora all'interno di tali strutture per un periodo determinato;

   

e) la concentrazione dell'alloggiamento provvisorio degli stranieri in determinate zone del territorio dello Stato geograficamente più vicine ai luoghi in cui si sono verificate le circostanze che abbiano causato l'esodo di massa verso l'Italia, purché tale sistemazione non risulti comunque pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o per la sicurezza degli stranieri stessi;

   

f) l'avviamento o l'accompagnamento degli stranieri non accolti in Italia verso il territorio di altri Stati effettivamente disposti alla loro accoglienza in condizioni di sicurezza e di protezione dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui siano in atto le circostanze che abbiano causato l'esodo di massa;

   

g) l'assistenza sanitaria e ogni altra forma di assistenza sociale da prestarsi agli stranieri accolti, con modalità particolari e presso strutture pubbliche e private;

   

h) l'istruzione dei minori stranieri accolti, anche con modalità particolari per i minori alloggiati presso le strutture indicate nella lettera d);

   

i) l'utilizzo temporaneo delle Forze Armate per rafforzare la vigilanza delle frontiere e delle coste o per coadiuvare la predisposizione degli interventi straordinari di assistenza degli stranieri accolti;

   

l) il rimpatrio, anche coattivo, degli stranieri precedentemente accolti in Italia ai sensi del presente articolo, nei Paesi in cui non siano più in atto le circostanze che avevano indotto il flusso migratorio di massa ovvero il loro avviamento verso altri Stati disponibili ad accoglierli in condizioni di sicurezza e dignità e nei quali siano effettivamente protetti dal rischio di essere inviati nei Paesi in cui i fenomeni che hanno indotto il flusso migratorio di massa; sono comunque esclusi dal rimpatrio gli stranieri accolti ai sensi del presente articolo che abbiano titolo al ricongiungimento familiare o che abbiano regolarmente in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o attività non occasionali di lavoro autonomo o che siano regolarmente iscritti a corsi di istruzione di ogni ordine e grado;

   

m) la nomina dei Prefetti o dei Sindaci dei Comuni nei quali è maggiore l'afflusso di massa degli stranieri, quali commissari o sub-commissari straordinari per coordinare gli interventi pubblici e privati necessari per fronteggiare le esigenze derivanti dall'esodo di massa;

   

n) particolari modalità di coordinamento delle azioni nazionali e locali dei pubblici poteri con quelle delle organizzazioni umanitarie e di volontariato;

   

o) l'autorizzazione al Ministero dell'interno ed ai prefetti interessati a sostenere spese straordinarie per la manutenzione, anche straordinaria, di immobili, per l'adattamento e la predisposizione degli ambienti e delle aree destinate all'accoglienza degli stranieri, nonché per oneri di alloggio, vitto, vestiario, trasporto, assistenza igienico-sanitaria ed assistenza economica, ivi compreso l'acquisto o il noleggio di padiglioni igienici o di strutture, anche mobili, di accoglienza, nonché a sostenere le spese connesse ad eventuali rimpatri, risarcimenti di danni, censimenti o collaborazioni finalizzate all'individuazione degli stranieri destinatari degli interventi e alla loro eventuale redistribuzione sul territorio nazionale, e ad ogni altro onere che si rendesse comunque necessario per l'accoglienza e l'assistenza sul territorio italiano degli sfollati stranieri; le spese possono essere sostenute direttamente dalle prefetture o da altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato; beneficiari degli ordini di pagamento possono essere anche le Regioni, gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione od organizzazione, pubblica o privata, operante per finalità umanitaria, anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione; in ogni caso deve essere prevista una disciplina semplificata ed accelerata delle modalità di erogazione dei fondi messi a disposizione, della relativa rendicontazione e dei relativi ordini di accreditamento; sono comunque consentite deroghe alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

   

8. Ogni Regione, secondo gli indirizzi del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e in collegamento con il Ministero dell'Interno, ha l'obbligo di mantenere costantemente in efficienza per qualsiasi evenienza appositi centri di raccolta e di accoglienza idonei per i casi di afflusso di massa di stranieri, sulla base di apposite intese concordate con il Commissario del Governo nella Regione, con le Prefetture, con le Province, con i Comuni, con la Croce rossa italiana, con le organizzazioni di volontariato e con i locali comandi territoriali delle Forze Armate e dei Vigili del fuoco. A tal fine possono essere dati in uso, con apposite convenzioni, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

     
     

TITOLO V

   
     

PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

   
     
     

Art. 152

   

Principi generali.

   
     

1. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano iniziative a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, al fine di consentire il superamento delle difficoltà inerenti alla condizione di immigrati, di agevolarne l'inserimento nella vita sociale, culturale e produttiva della Repubblica e di favorirne la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

   

2. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano il mantenimento delle identità culturali dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

   
   

3. Fermi restando i limiti previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni concernenti la condizione giuridica dello straniero, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e al fine di prevenire e di ridurre ogni situazione di fatto che produca la loro marginalizzazione ovvero la loro concentrazione abitativa in condizioni tali da creare la loro emarginazione o gravi difficoltà di convivenza tra i diversi gruppi di stranieri ovvero tra stranieri e italiani.

   

4. In ogni caso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso la promozione e il coordinamento delle diverse attività e iniziative pubbliche e private, adottano ogni misura e provvedimento utili a:

   

a) agevolare e proteggere la famiglia degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e sostenere la sua integrazione nella collettività in condizioni rispettose della sua identità culturale e della dignità umana;

   

b) favorire il positivo inserimento e prevenire o ridurre ogni forma di emarginazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che quivi siano nati ovvero che quivi, in età minore, abbiano frequentato scuole italiane di ogni ordine e grado;

   

c) favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

   

d) favorire la formazione professionale degli stranieri non occupati iscritti nelle liste di collocamento;

   

e) assicurare ai cittadini stranieri in Italia una corretta e completa informazione sui diversi aspetti della loro condizione, sui loro diritti e doveri e sulle diverse opportunità offerte dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni previste dagli articoli 155 e 156;

   

f) prevedere forme di consultazione e di partecipazione degli stranieri regolarmente soggiornanti:

   

g) favorire la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

   

h) favorire ogni occasione di scambio e di reciproca conoscenza dei cittadini italiani e degli stranieri residenti in Italia.

   

5. Ogni Regione, con legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con le disposizioni dei propri Statuti, della presente legge e delle norme comunitarie, promuove iniziative dirette al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni degli stranieri regolarmente soggiornanti, aventi la propria dimora nel territorio regionale, e assicura loro, nell'ambito e in attuazione delle leggi regionali che regolano le materie di sua competenza, l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro e alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento dell'identità culturale e la disponibilità dell'abitazione, promuovendo altresì forme di partecipazione, solidarietà e tutela, e agevolandone il normale inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive. Per la gestione operativa delle iniziative di competenza regionale e degli enti locali con legge regionale ogni regione può istituire un apposito ente regionale, anche dotato di più sedi decentrate.

     
     

Art. 153

   

Programmazione annuale delle politiche migratorie.

   
     

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni, nelle materie di loro competenza, adottano programmi annuali delle proprie iniziative concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'attuazione dei diritti e dei doveri previsti dalla presente legge e per le attività di integrazione e di promozione di pari opportunità, ferme restando le condizioni di accesso ai servizi e al lavoro previste dalla presente legge e l'osservanza dei principi generali previsti dall'articolo 12.

 

1. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni capoluogo di provincia e gli altri Comuni in cui risiede un numero di stranieri in percentuale che, in rapporto con il totale della popolazione, risulta pari o superiore alla percentuale media degli stranieri residenti nella Regione, nelle materie di loro competenza, adottano programmi annuali delle proprie iniziative concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'attuazione dei diritti e dei doveri previsti dalla presente legge e per le attività di integrazione e di promozione di pari opportunità, ferme restando le condizioni di accesso ai servizi e al lavoro previste dalla presente legge e l'osservanza dei principi generali previsti dall'articolo 12.

2. Nell'ambito dei programmi indicati nel comma 1 sono individuate specifiche iniziative finalizzate ai seguenti obiettivi:

   

a) la corretta informazione dei cittadini italiani sulle cause dell'immigrazione straniera e sui problemi dei cittadini stranieri presenti in Italia;

   

b) lo sviluppo di iniziative di educazione interculturale ai sensi dell'articolo 162;

   

c) la prevenzione delle azioni di xenofobia e di razzismo, in osservanza dei criteri indicati dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale firmata a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva con legge 13 ottobre 1975, n. 654;

   

d) la programmazione della formazione dei funzionari ai sensi dell'articolo 161;

   

e) la prevenzione e la repressione dell'agevolazione dell'immigrazione illegale prevista dall'articolo 42 e dell'occupazione di stranieri in condizioni illegali prevista dall'articolo 111;

   

f) la conclusione degli accordi di ammissione indicati dall'articolo 57;

f) la conclusione degli accordi di riammissione indicati dall'articolo 57;

COME COMMISSIONE

g) la conclusione di accordi bilaterali con i Paesi di più forte emigrazione verso l'Italia;

   

h) la promozione della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo indicata nell'articolo 109 e l'offerta di occasioni di alfabetizzazione ai sensi dell'articolo 114;

   

i) la promozione dell'inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo e dell'insegnamento della lingua e della cultura di origine, ai sensi dell'articolo 116;

   

l) la istituzione di borse di studio e di agevolazioni per il diritto allo studio degli studenti stranieri, ai sensi degli articoli 117, 118, 120 e 121;

   

m) l'istituzione delle strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera e dei centri di servizi previsti dagli articoli 126 e 127;

   

n) l'offerta di opportunità dl alloggio ai sensi degli articoli 128 e 129;

   

o) l'offerta di prestazioni socio-assistenziali e la promozione dell'inserimento dei minori cittadini extracomunitari negli asili-nido e nelle scuole materne ai sensi dell'articolo 135;

o) l'offerta di prestazioni socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 135;

COME COMMISSIONE

p) la prevenzione delle pressioni migratorie ai sensi dell'articolo 136;

   

q) il reinserimento in Patria dei lavoratori extracomunitari ai sensi dell'articolo 137;

   

r) l'assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati ai sensi degli articoli 142 e 146;

   

s) l'agevolazione dell'associazionismo privato effettivamente operante in favore degli stranieri, ai sensi degli articoli 155 e 156.

   
   

t) le attività culturali, sociali e informative ai sensi dell'articolo 157;

   

u) le attività di prevenzione della discriminazione diretta e indiretta tra i lavoratori indicata ai sensi dell'articolo 154;

   

v) le azioni positive dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono di realizzare le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 152;

   

z) i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari stagionali, ai sensi dell'articolo 110, comma 8.

3. Il programma delle iniziative dello Stato è predisposto dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione ((...)), sentiti la Commissione permanente, il Comitato scientifico, l'Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio e la Consulta nazionale previsti dalla presente legge.

3. Il programma delle iniziative dello Stato è predisposto dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione straniera, sentiti la Commissione permanente, il Comitato scientifico, l'Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio e la Consulta nazionale previsti dalla presente legge.

COME COMMISSIONE

   

4. I programmi dello Stato e della Regione possono essere oltre che annuali, poliennali.

   

5. In ogni caso i programmi previsti dal presente articolo indicano, in ordine decrescente di importanza, gli obiettivi che si intendono raggiungere, gli strumenti, i metodi, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili di ogni iniziativa, l'ammontare delle spese preventivate per ogni iniziativa e i mezzi economici necessari per farvi fronte, anche con riferimento alla necessità di richiedere uno specifico contributo al Fondo nazionale per l'immigrazione, nonché i criteri, le procedure e i tempi per le verifiche periodiche dell'andamento delle iniziative programmate e per la valutazione finale dei risultati da esse raggiunte.

   

6. Il programma delle iniziative dello Stato è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che deve essere pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" entro il 1 dicembre che precede l'anno solare a cui si riferisce il programma.

   

7. I programmi delle iniziative delle Regioni, delle Province e dei Comuni sono adottati secondo le modalità previste dalle leggi regionali e in osservanza dei rispettivi Statuti della programmazione economica nazionale e dei programmi regionali di sviluppo e sono immediatamente trasmessi al Dipartimento nazionale per l'immigrazione, al Commissario del Governo nella Regione e ai competenti Uffici provinciali per l'immigrazione.

   

8. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni indicate negli articoli 155 e 156, le cooperative sociali, le istituzioni di assistenza sociale senza fini di lucro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi previsti dal presente articolo mediante interventi volontariamente prestati e concordati.

   

9. In caso di persistente inattività degli organi regionali, provinciali o comunali nell'esercizio dell'adozione del programma delle rispettive iniziative, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa formale diffida a provvedervi entro trenta giorni, può, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e su deliberazione del Consiglio dei Ministri, disporre il compimento degli atti in sostituzione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, qualora essi risultino essenziali per una corretta e completa attuazione delle disposizioni della presente legge su tutto il territorio dello Stato ovvero indispensabili per dare attuazione agli obblighi internazionali dello Stato e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

     
     

Art. 154

   

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo.

 

Repressione degli atti di xenofobia e di razzismo. Discriminazione diretta o indiretta tra i lavoratori.

     

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a venti milioni di lire, salva l'applicazione delle norme penali:

   

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, a causa della sua sola condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

   

b) chiunque imponga particolari condizioni o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad un cittadino straniero a causa della sua sola condizione di straniero o di appartenente ad una particolare razza, religione, etnia o nazionalità;

   

c) chiunque illegittimamente imponga particolari condizioni o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sanitari e socio-assistenziali al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

   

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita'.

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza.

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'accertamento e il pagamento della sanzione amministrativa.

 

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'accertamento e il pagamento della sanzione amministrativa. In ogni caso l'accertamento di tali atti e comportamenti può essere effettuato su richiesta del Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero o del competente Difensore civico regionale dei diritti dello straniero.

3. In caso di recidiva ai responsabili di uno dei comportamenti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 3, comma 1 lettera b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

   
   

4. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 12 maggio 1990, n. 108, costituisce discriminazione razziale, di lingua, o religiosa qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

   

5. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

   

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

   

7. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche nei casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal Difensore civico nazionale dei diritti degli stranieri o dal Difensore civico regionale dei diritti degli stranieri o dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

   

8. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 7, ordina al datore di lavoro di definire, entro un termine determinato, sentito il Difensore civico nazionale dei diritti degli stranieri o il Difensore civico regionale dei diritti degli stranieri, e sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

   

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1, 4 e 5, posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture è immediatamente comunicato dall'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o, in mancanza, dal Difensore civico nazionale dei diritti degli stranieri, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province e ai Comuni o agli enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto, i quali revocano il beneficio e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

     
     

Art. 155

   

Iniziative dell'associazionismo privato in favore degli stranieri.

   
     

1. Le Regioni riconoscono e sostengono le attività e le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato operanti con continuità e specificità a favore dei cittadini stranieri e dalle associazioni legalmente costituite dai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia.

   

2. A tal fine le Regioni consentono la conclusione di convenzioni per la gestione di servizi, possono erogare specifiche sovvenzioni per attività e iniziative particolari e possono istituire appositi albi o elenchi di tali associazioni ed organizzazioni.

   
     
     

Art. 156

   

Associazionismo degli immigrati.

   
     

1. Lo Stato e le Regioni tutelano e favoriscono le associazioni costituite ai sensi della normativa vigente dai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia che siano finalizzate alla assistenza reciproca, al mantenimento e all'espressione della loro identità culturale o alla tutela dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività statale o regionale.

   

2. Lo Stato e le Regioni istituiscono appositi albi delle associazioni di stranieri regolarmente costituite ed effettivamente operanti che svolgono attività continuative in favore degli immigrati.

   

3. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione è istituito e aggiornato un elenco nazionale delle associazioni indicate nel presente articolo.

   

4. L'elenco e l'albo nazionali sono ordinati secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

   

5. I Comuni nel cui territorio risieda regolarmente un numero rilevante di cittadini stranieri prevedono, nei rispettivi statuti, la costituzione di organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate misure al fine dell'esame delle problematiche dei cittadini stranieri e della formulazione di pareri sui provvedimenti dell'amministrazione comunale che li riguardano direttamente. A tal fine gli organi consultivi prevedono la presenza di rappresentanti delle associazioni dei cittadini stranieri.

   
     
     

Art. 157

   

Scuole e istituti scolastici stranieri in Italia.

 

Scuole straniere in Italia. Attività culturali, sociali e informative. Mediatori interculturali.

     

1. Lo Stato e le Regioni favoriscono le attività intraprese dalle scuole e dagli istituti scolastici stranieri che siano rivolte ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche al fine di effettuare corsi di insegnamento della lingua e della cultura di origine.

 

1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni favoriscono le attività intraprese in favore di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi di insegnamento della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

2. A tal fine il regolamento di attuazione della presente legge adotta le opportune disposizioni, anche a modifica e ad integrazione delle disposizioni della legge 30 ottobre 1940, n. 1636 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

2. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, le Regioni e gli enti locali provvedono a stampare e a distribuire, anche per il tramite degli Uffici provinciali per l'immigrazione, opuscoli in lingua italiana e nelle maggiori lingue veicolari dei cittadini stranieri residenti in Italia, al fine di fornire ad essi ogni informazione utile al loro positivo inserimento nella società italiana o alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine, nonché alla conoscenza ed effettiva tutela ed osservanza dei loro diritti e doveri. A tale scopo può essere altresì favorita la produzione di materiale audiovisivo.

   

3. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e le Regioni, anche in collaborazione con le autorità o con enti pubblici o privati dei Paesi di origine ovvero con le scuole e le istituzioni culturali straniere indicate nel comma 1 ovvero con le associazioni indicate negli articoli 155 e 156, promuovono convenzioni con gli enti concessionari pubblici e privati per la radio diffusione in ambito nazionale o locale, al fine di effettuare la diffusione periodica di programmi culturali, informativi e musicali nella lingua madre dei diversi gruppi di stranieri residenti in Italia.

   

4. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conclude una convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la trasmissione gratuita di brevi comunicati, anche in lingua non italiana, per soddisfare esigenze generali di pubblica utilità concernenti gli stranieri presenti in Italia, nonché per consentire l'accesso delle associazioni indicate negli articoli 155 e 156 agli spazi radiofonici e televisivi previsti ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

   

5. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni favoriscono e agevolano, anche finanziariamente, la costituzione presso le biblioteche pubbliche e presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri in lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia, di periodici e di materiale audiovisivo prodotto o proveniente da tali Paesi.

   

6. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono alle associazioni previste dagli articoli 155 e 156 le medesime agevolazioni previste in via ordinaria per la stampa di periodici e per la diffusione di materiale informativo o culturale.

   

7. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano iniziative di educazione interculturale della cittadinanza, anche praticando le attività e i programmi previsti dall'articolo 162, nonché iniziative di conoscenza, completa e obiettiva, delle cause e dei diversi aspetti dell'immigrazione straniera e di prevenzione degli stereotipi razzisti o xenofobi.

   

8. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni previste dagli articoli 155 e 156, inseriscono cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in corso di validità in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e i cittadini stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali e linguistici. L'inserimento avviene, previa selezione di persone qualificate e formate ai rapporti interpersonali e alle attività svolte presso gli enti di riferimento, mediante contratti di lavoro di diritto privato, di durata biennale, rinnovabili, con destinazione preferenziale ai centri di servizio e di accoglienza, alle scuole e alle università frequentate dal maggior numero di stranieri, agli uffici stranieri della Questura, agli uffici immigrazione delle Prefetture, agli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, alle Unità sanitarie locali, ai più importanti valichi di frontiera, agli uffici del Difensore civico nazionale e regionali dei diritti degli stranieri, agli uffici giudiziari e agli istituti penitenziari.

   

9. Alle associazioni previste dagli articoli 155 e 156 regolarmente iscritte nei registri ivi menzionati si applicano le medesime agevolazioni, anche in materia tributaria, previste dalle leggi statali e regionali per le organizzazioni di volontariato.

   

10. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, fornisce a tutte le Rappresentanze diplomatiche o consolari straniere accreditate presso la Repubblica italiana informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sulle condizioni e sui presupposti previsti dalla normativa italiana in materia di ingresso, di soggiorno e di espulsione degli stranieri.