TITOLO VI |
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ORGANI PUBBLICI COMPETENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE |
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Art. 158 |
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Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Uffici provinciali e sezioni consolari per l'immigrazione. |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di seguito denominato "Dipartimento", quale organo che fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il supporto per lo svolgimento delle funzioni di direzione della politica generale del Governo in materia di immigrazione, di promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri in materia di immigrazione e di condizione dello straniero, e di collegamento delle funzioni esercitate in tali materie dallo Stato con quelle esercitate dalle Regioni e dagli enti locali. |
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2. Oltre alle altre funzioni previste dalla presente legge, al Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti: |
2. Oltre alle altre funzioni attribuitegli dalla presente legge, al Dipartimento sono attribuiti i seguenti compiti: |
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a) coordinamento amministrativo in materia di immigrazione: coordinamento delle azioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei pubblici funzionari sulle problematiche relative all'immigrazione; programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro ((...)); collegamenti con gli uffici provinciali per l'immigrazione e con gli uffici consolari; |
a) coordinamento amministrativo in materia di immigrazione: coordinamento delle azioni delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; formazione dei pubblici funzionari sulle problematiche relative all'immigrazione; programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro e della limitazione del rilascio dei visti di ingresso per breve periodo; collegamenti con gli uffici provinciali per l'immigrazione e con gli uffici consolari; |
a) promuove e coordina le iniziative di competenza delle diverse Amministrazioni dello Stato, necessarie per assicurare la più uniforme, completa e corretta applicazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione; |
b) effettuazione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e con organizzazioni e associazioni del settore privato competenti in materia, di studi e ricerche; raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di documentazione relativa alle norme regionali, statali, internazionali e straniere sulla condizione giuridica dello straniero, sulle problematiche degli immigrati, ai flussi migratori e alle politiche migratorie; la preparazione di strumenti informativi, di scambi e di collegamenti con centri studi italiani e stranieri; |
b) effettuazione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, di studi e ricerche; raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione, anche in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di documentazione relativa alle norme regionali, statali, internazionali e straniere sulla condizione giuridica dello straniero, sulle problematiche degli immigrati, ai flussi migratori e alle politiche migratorie; la preparazione di strumenti informativi, di scambi e di collegamenti con centri studi italiani e stranieri; |
b) promuove, sviluppa e coordina le iniziative assunte dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e da ogni altro ente pubblico o privato, al fine di provvedere agli eventuali problemi connessi all'accoglienza, all'assistenza, all'alloggiamento, al vettovagliamento e alle condizioni igienico-sanitarie degli immigrati stranieri in Italia, nonché al rimpatrio degli stranieri respinti alla frontiera o espulsi dal territorio dello Stato ed alle situazioni di emergenza che possano derivarne; |
c) elaborazione e coordinamento delle politiche di immigrazione a livello nazionale e comunitario, con riguardo ai settori previsti dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei settori di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea; vigilanza sui flussi e sull'andamento di movimenti migratori; rapporti di cooperazione in materia migratoria con i Paesi di emigrazione, con gli Stati membri dell'Unione europea, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali; previsioni e interventi circa i fenomeni migratori di massa; accordi di ammissione; contrasto dell'immigrazione illegale e delle organizzazioni rivolte a tale scopo; |
c) elaborazione e coordinamento delle politiche di immigrazione a livello nazionale e comunitario, con riguardo ai settori previsti dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei settori di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo K.1 del Trattato sull'Unione europea; vigilanza sui flussi e sull'andamento di movimenti migratori; rapporti di cooperazione in materia migratoria con i Paesi di emigrazione, con gli Stati membri dell'Unione europea, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali; previsioni e interventi circa i fenomeni migratori di massa; accordi di riammissione; contrasto dell'immigrazione illegale e delle organizzazioni rivolte a tale scopo; |
c) promuove, coordina e collega le attività delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata operante in Italia sui diversi aspetti della immigrazione straniera e delle problematiche degli stranieri presenti nel territorio dello Stato; |
d) elaborazione e coordinamento delle politiche per l'immigrazione a livello nazionale, con particolare riguardo per le problematiche relative ai richiedenti asilo e ai rifugiati, alle donne, ai minori e ai lavoratori stranieri, alla famiglia, all'accesso all'alloggio e ai servizi socio-assistenziali, all'accesso all'istruzione, alla condizione degli studenti stranieri e all'associazionismo degli stranieri; iniziative e progetti di reinserimento e di investimento produttivo in Patria; iniziative e attività per il mantenimento delle identità culturali e per il potenziamento delle attivita' di mediazione interculturale; iniziative di formazione e di riqualificazione professionale; iniziative a tutela delle rimesse, della previdenza e della sicurezza sociale; iniziative per l'educazione interculturale; difesa dei diritti fondamentali degli stranieri in Italia; prevenzione del razzismo e della xenofobia; |
d) elaborazione e coordinamento delle politiche per l'immigrazione a livello nazionale, con particolare riguardo per le problematiche relative ai richiedenti asilo e ai rifugiati, alle donne, ai minori e ai lavoratori stranieri, alla famiglia, all'accesso all'alloggio e ai servizi socio-assistenziali, all'accesso all'istruzione; condizione degli studenti stranieri; associazionismo degli stranieri; iniziative e progetti di reinserimento in Patria; iniziative e attività per il mantenimento delle identità culturali; iniziative di formazione e di riqualificazione professionale; rimesse, previdenza e sicurezza sociale; educazione interculturale; difesa dei diritti fondamentali degli stranieri in Italia; prevenzione del razzismo e della xenofobia; |
d) predispone il programma annuale delle iniziative dello Stato adottato ai sensi dell'articolo 153 e ne promuove e coordina l'attuazione e la verifica da parte di tutte le Amministrazioni dello Stato coinvolte; |
e) promozione e coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni dello Stato necessarie per una uniforme, completa e corretta applicazione della presente legge e del suo relativo regolamento di attuazione; |
e) promuove e coordina la predisposizione della programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro e della eventuale programmazione della limitazione del rilascio dei visti di ingresso per breve periodo, e ne cura la verifica; |
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f) predisposizione degli schemi dei provvedimenti che, in base alla presente legge, devono essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. |
f) dirige, promuove, collega e coordina le attività svolte, nel rispetto delle attribuzioni dei Prefetti, dagli Uffici provinciali per l'immigrazione e, anche per il tramite di questi, dalle strutture di accoglienza istituite ai valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 126, nonché, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri, le attività delle sezioni consolari per l'immigrazione; |
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g) promuove, coordina, collega e verifica le attività svolte dalle amministrazioni pubbliche ai fini della formazione dei pubblici funzionari e del personale sulle problematiche relative all'immigrazione; |
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h) ricerca, raccoglie, elabora e diffonde ogni dato statistico sugli stranieri in Italia e ogni documentazione sulle diverse attività svolte in materia di immigrazione e di condizione dello straniero dalle diverse amministrazioni pubbliche, da ogni ente pubblico e privato e dalle associazioni indicate negli articoli 155 e 156; |
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i) promuove, coordina e collega ogni attività pubblica di informazione e di documentazione sui diversi aspetti dell'immigrazione straniera in Italia, diretta alla collettività italiana e alle diverse collettività di stranieri in Italia, e a tal fine cura altresì la redazione e pubblicazione di un bollettino periodico di informazione sulle notizie, sui dati, sugli studi e sulle problematiche dell'immigrazione e sulle iniziative adottate in merito dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni previste dagli articoli 155 e 156 e dalle amministrazioni pubbliche; |
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l) svolge a livello nazionale le attività proprie degli uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive correzioni e modificazioni, relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge; |
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m) cura il costante aggiornamento del censimento delle associazioni indicate dagli articoli 155 e 156; |
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n) offre sostegno e consulenza alle amministrazioni pubbliche e alle associazioni per la realizzazione di progetti di informatizzazione e di creazione di banche-dati nei settori disciplinati dalla presente legge; |
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o) prepara, organizza e convoca periodiche conferenze nazionali sull'immigrazione o sulle diverse problematiche degli stranieri in Italia, nonché periodici incontri pubblici a livello regionale o locale, di intesa con le Regioni competenti, con i rappresentanti delle diverse pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali competenti in materia di immigrazione e di problematiche degli stranieri e con i rappresentanti delle associazioni previste dagli articolo 155 e 156; |
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p) cura l'esame istruttorio dei progetti di iniziative per i quali è richiesto il finanziamento da parte del Fondo nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 175; |
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q) istituisce e promuove le decisioni della Commissione permanente per l'immigrazione prevista dall'articolo 160 e ne verifica l'attuazione; |
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r) studia, ricerca, raccoglie, elabora, pubblica e diffonde dati, documentazione e pubblicazioni relativi alle norme statali, regionali e locali, nonché alle norme internazionali e straniere sulla condizione giuridica dello straniero, alle problematiche degli stranieri, alla previsione, alle caratteristiche e alla regolamentazione dei diversi flussi migratori, alle diverse politiche migratorie progettate e attuate e a tali fini attua costanti scambi di informazioni e forme di collaborazione e di collegamento operativo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con Università, con centri studi italiani e stranieri e con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro; |
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s) elabora, promuove e coordina le politiche di immigrazione adottate a livello nazionale e quelle da adottare a livello dell'Unione europea, con riguardo ai settori previsti dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea e ai settori di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo K.1. del Trattato sull'Unione europea, e a tal fine promuove e coordina le trattative dirette a concludere accordi internazionali attinenti all'immigrazione straniera e, in collaborazione con i Ministeri degli Affari esteri e dell'Interno, mantiene i rapporti di cooperazione in materia migratoria con i Paesi di emigrazione, con gli Stati membri dell'Unione europea, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, coordina gli interventi pubblici diretti a contrastare l'immigrazione illegale e le organizzazioni rivolte a tale scopo, vigila sull'andamento dei flussi migratori e promuove accordi di riammissione e di reinserimento in patria degli immigrati in Italia con i Paesi di emigrazione; |
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t) elabora, programma, coordina, collega e promuove a livello nazionale le politiche per l'immigrazione adottate a livello statale, regionale o locale, con particolare riguardo per le seguenti problematiche: condizioni dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle donne, dei minori, delle famiglie, degli studenti e dei lavoratori stranieri; accesso alle diverse attività lavorative, agli alloggi, ai servizi sanitari e socio-assistenziali, alla istruzione e alla formazione e informazione degli stranieri; promozione, agevolazione e tutela dell'associazionismo degli stranieri; iniziative, progetti e attività finalizzate al reinserimento in patria degli stranieri immigrati in Italia, al mantenimento delle loro identità culturali, alla educazione e mediazione interculturali, alla prevenzione della discriminazione razziale e della xenofobia; rimesse, previdenza e sicurezza sociale degli stranieri; valorizzazione delle attività economiche e culturali svolte dagli stranieri residenti in Italia; integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti; |
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u) promuove, elabora e coordina le iniziative, anche normative, concernenti le politiche generali attinenti all'immigrazione straniera e cura la preparazione degli schemi di provvedimenti che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, devono essere emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o che devono essere adottati su sua proposta o con la sua intesa ovvero che direttamente concernono in generale l'immigrazione straniera o la condizione giuridica degli stranieri in Italia; |
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v) coordina, in adempimento delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri, ogni azione dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici e locali, di collaborazione, anche a livello internazionale, con gli organismi della Unione europea e delle Nazioni Unite e con gli altri organismi internazionali che perseguono finalità umanitarie nell'ambito dei movimenti migratori internazionali; |
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z) svolge ogni altra attività che il Presidente del Consiglio dei Ministri affidi specificamente al Dipartimento al fine di assicurare un'efficace promozione ed un migliore coordinamento delle attività delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante in Italia sui diversi aspetti dell'immigrazione straniera e delle problematiche degli stranieri presenti nel territorio dello Stato. |
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3. Il Dipartimento elabora e controlla le politiche migratorie anche con l'ausilio dell'Osservatorio permanente sul fenomeno migratorio di cui all'articolo 160. |
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4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. A tal fine tutte le Amministrazioni centrali dello Stato inviano al Dipartimento gli schemi di decreti ministeriali, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi generali in materia di immigrazione. Salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, il Dipartimento trasmette immediatamente alla Commissione permanente per l'immigrazione e alla Consulta nazionale dell'immigrazione detti schemi, sui quali la Commissione e la Consulta devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento. In tal caso l'amministrazione competente si conforma alle decisioni della Commissione e tiene conto del parere espresso dalla Consulta. |
4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. A tal fine tutte le Amministrazioni centrali dello Stato inviano al Dipartimento gli schemi di decreti ministeriali, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi generali in materia di immigrazione. Il Dipartimento entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento può richiedere che sullo schema si pronunci la Commissione permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione. In tal caso l'amministrazione competente si conforma alle decisioni della Commissione e tiene conto del parere espresso dalla Consulta. |
4. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento delle azioni compiute dalle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della Commissione permanente per l'immigrazione istituita dall'articolo 160. Salvo che vi ostino motivi di straordinaria urgenza o di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello Stato, il Dipartimento invia immediatamente alla Commissione permanente per l'immigrazione e alla Consulta nazionale dell'immigrazione i predetti schemi, sui quali esse devono pronunciarsi entro quindici giorni dalla data del loro ricevimento, decorsi inutilmente i quali l'Amministrazione competente può comunque procedere all'emanazione dei predetti atti nel testo dello schema trasmesso. |
5. Il Dipartimento, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle competenze regionali in materia di immigrazione. |
5. Il Dipartimento predispone le direttive da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri indirizzate ai Commissari del Governo nelle regioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in merito allo svolgimento delle sue funzioni in materia di immigrazione e di condizione dello straniero da esercitarsi secondo l'articolo 124 della Costituzione. Il Dipartimento predispone altresì gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso tali atti devono essere proposti sentita la Commissione permanente prevista dall'articolo 160 e possono essere adottati soltanto nel caso in cui sia necessario assicurare inderogabili esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale, agli obiettivi e alle iniziative di competenza dello Stato previste dal programma annuale adottato ai sensi dell'articolo 153, all'effettiva attuazione delle norme e dei trattati internazionali in vigore e agli impegni derivanti dall'appartenenza della Repubblica all'Unione europea. |
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6. Gli uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di cittadinanza e di apolidia, nonché gli uffici del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili competenti in materia di stranieri, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo operano in collegamento con il Dipartimento e con gli uffici provinciali per l'immigrazione. |
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7. Il Dipartimento, ai fini dell'elaborazione dei provvedimenti in materia di immigrazione da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ai fini dell'elaborazione di provvedimenti generali previsti dalla presente legge da emanarsi con decreti ministeriali, indice conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra le competenti Amministrazioni dello Stato e tra le Amministrazioni dello Stato e quelle delle Regioni. |
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8. Presso ogni Prefettura è istituito un Ufficio provinciale per l'immigrazione collegato funzionalmente con il Dipartimento. L'ufficio provinciale per l'immigrazione svolge le seguenti funzioni: |
8. Presso ogni Prefettura è istituito un Ufficio provinciale per l'immigrazione collegato funzionalmente con il Dipartimento. Per le province del Molise e della Basilicata è istituito un unico Ufficio regionale per l'immigrazione istituito presso la Prefettura del capoluogo regionale o presso l'Ufficio del Commissario del Governo nella Regione. Per la Valle d'Aosta l'ufficio provinciale per l'immigrazione è istituito presso l'ufficio del rappresentante del Ministero dell'Interno che svolge le funzioni del Commissario del Governo per quella Regione. L'Ufficio provinciale di Cagliari è competente anche per la provincia di Oristano, quello di Caltanissetta è competente anche per la provincia di Enna e quello di Avellino è competente anche per la provincia di Benevento. L'ufficio provinciale per l'immigrazione svolge le seguenti funzioni: |
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a) assicura l'attuazione a livello periferico delle direttive impartite dal Dipartimento nazionale dell'immigrazione; |
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b) provvede all'elaborazione e al monitoraggio delle iniziative in materia di immigrazione attuate a livello locale, nonché alla raccolta dei dati locali sull'immigrazione; |
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c) coordina in generale le azioni in materia di immigrazione straniera di competenza delle Amministrazioni dello Stato a livello provinciale, anche promuovendo incontri tra i relativi responsabili e proponendo al competente Comitato metropolitano, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1992 e al competente comitato provinciale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, l'adozione di provvedimenti che rimuovano eventuali carenze e disfunzioni; |
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d) assicura il collegamento costante delle azioni delle Amministrazioni periferiche dello Stato con quelle della Regione, per gli Uffici aventi sede nei capoluoghi regionali, della Provincia e delle amministrazioni dei comuni della provincia; |
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e) provvede alla raccolta e alla diffusione di materiale informativo preparato da enti pubblici e privati in materia di immigrazione; |
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f) mantiene costanti collegamenti con le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti in favore degli stranieri, nonché con le associazioni rappresentative degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio della Provincia; |
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g) segnala al Dipartimento ogni esigenza di controllo del fenomeno migratorio e di coordinamento delle competenze amministrative, nonché ogni esigenza di chiarimento e di indirizzo; |
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h) fornisce ogni opportuna informazione in materia di immigrazione alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché alle associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nella Provincia; |
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i) raccoglie e istruisce le domande di asilo presentate secondo le disposizioni degli articoli 140, 149 e 150; |
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l) raccoglie e istruisce le domande in materia di assistenza amministrativa e sociale presentate dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dagli altri stranieri; |
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m) raccoglie le istanze in materia di cittadinanza e di apolidia che, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relative norme di attuazione, devono essere inviate al Ministero dell'interno ((...)) e al Presidente della Repubblica. |
m) raccoglie le istanze in materia di cittadinanza e di apolidia che, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relative norme di attuazione, devono essere inviate al Ministero dell'interno e da questo istruite, e al Presidente della Repubblica. |
COME COMMISSIONE |
n) svolge, relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge, le attività proprie degli uffici per le relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive correzioni e modificazioni; |
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o) dirige, promuove, coordina e collega, anche sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento nazionale le attività delle strutture di accoglienza istituite ai valichi di frontiera siti nella Provincia ai sensi dell'articolo 126; |
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p) fornisce al Prefetto ogni supporto utile nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sull'andamento di tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio provinciale e competenti in materia di immigrazione e di condizione degli stranieri; |
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q) coadiuva il Commissario del Governo nella Regione nell'esercizio delle sue funzioni in merito ai diversi aspetti dell'immigrazione e della condizione degli stranieri presenti nella Regione e concorre a fornire ogni elemento utile per lo svolgimento delle riunioni convocate per le predette materie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400; |
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r) promuove e coordina appositi gruppi permanenti di lavoro tra le forze di polizia presenti nella Provincia, gli altri uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, gli uffici e i servizi degli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nella Provincia, le organizzazioni internazionali e le associazioni previste dagli articoli 155 e 156 operanti nella Provincia, al fine di assicurare a livello provinciale la completa e uniforme attuazione della presente legge e del suo regolamento di attuazione; |
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s) promuove e coordina l'attuazione, a livello della provincia, dei programmi annuali delle iniziative dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 153, e delle decisioni della Commissione permanente per l'immigrazione prevista dall'articolo 160, e ne verifica l'effettiva attuazione da parte delle singole amministrazioni pubbliche e i rispettivi risultati da esse ottenuti; |
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t) predispone, verifica e aggiorna, anche sulla base delle direttive del Dipartimento nazionale, appositi piani operativi provinciali che determinano i tempi, le modalità e la tipologia delle misure necessarie che devono essere di volta in volta adottate, sulla base delle disposizioni vigenti, da ciascuno delle Amministrazioni decentrate dello Stato, degli uffici e servizi regionali, provinciali e comunali, da ciascuno degli altri enti pubblici e privati e dalle associazioni e organizzazioni previste dagli articoli 155 e 156, al fine di provvedere a: |
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1) fronteggiare in modo tempestivo e coordinato ogni eventuale situazione di emergenza connessa all'accoglienza, all'assistenza, all'alloggiamento, al vettovagliamento e alle condizioni igienico-sanitarie degli stranieri comunque presenti nel territorio della provincia; |
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2) attuare un iter ragionato e collegato di collegamento tra i servizi e gli uffici delle amministrazioni pubbliche e del privato sociale nelle diverse procedure e opportunità concernenti le esigenze degli stranieri dimoranti nel territorio della provincia; |
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3) effettuare costanti e coordinati controlli sul territorio della provincia concernenti la posizione giuridica degli stranieri ivi presenti; |
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4) eseguire effettivamente gli accompagnamenti alla frontiera e i rimpatri degli stranieri respinti alla frontiera o espulsi dal territorio dello Stato e curare la custodia dei cittadini extracomunitari disposta ai sensi degli articoli 41 e 55; |
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u) promuove e attua ogni altra opportuna forma di collaborazione, di collegamento e di coordinamento delle iniziative e delle attività svolte dai centri di servizio e dai centri di accoglienza per i cittadini extracomunitari, istituiti nel territorio della provincia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 127 e 128 e dell'articolo 151, comma 8; |
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v) svolge a livello provinciale ogni altra funzione di competenza del Dipartimento nazionale per l'immigrazione da questo specificamente delegata in relazione a problemi generali di interesse prevalentemente locale; |
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z) svolge determinate funzioni e attività di polizia amministrativa attribuite dalla presente legge alla Questura, ad esso specificamente delegate, ove si renda necessario e appaia conforme ad una uniforme e completa attuazione della presente legge, sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno, e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana"; il decreto può riferirsi agli uffici di tutto il territorio dello Stato o agli uffici di singole province. |
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9. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione sono insediate la Commissione nazionale per il diritto di asilo, il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, la Commissione permanente per l'immigrazione, l'Osservatorio permanente per l'immigrazione e la Consulta nazionale dell'immigrazione istituiti rispettivamente dagli articoli 139, 159, 160 e 163. |
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10. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, con proprio decreto può istituire sezioni consolari per l'immigrazione per la gestione presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari di maggiore emigrazione verso l'Italia delle domande di visto di ingresso e della raccolta ed elaborazione delle domande di iscrizione nelle liste istituite per i lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero. Tali sezioni possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche di personale appartenente ad organizzazioni internazionali qualificate in materia di immigrazione. I funzionari di tali sezioni possono operare, ove necessario, presso più rappresentanze italiane presenti in diversi Paesi. |
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11. Il Dipartimento nazionale e gli uffici provinciali per l'immigrazione sono collegati, anche per via telematica, oltre che con gli Uffici centrali delle competenti Amministrazioni dello Stato, con i posti di polizia di frontiera, con le Questure, con i Provveditorati agli Studi, con le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché, ove possibile, con gli uffici competenti in materia di immigrazione straniera delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. |
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12. Con regolamento emanato in osservanza delle procedure e dei principi degli articoli 17, 21, 28, 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione delle spese del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e degli Uffici provinciali per l'immigrazione. |
12. Con regolamento emanato in osservanza delle procedure e dei principi degli articoli 17, 21, 28, 29, 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione delle spese del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e degli Uffici provinciali per l'immigrazione. In ogni caso le spese ordinarie per il funzionamento e per la gestione del Dipartimento, degli uffici provinciali per l'immigrazione e delle sezioni consolari per l'immigrazione sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento nazionale, gli uffici provinciali e le sezioni consolari per l'immigrazione per lo svolgimento ordinario dei propri compiti si possono anche avvalere, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione del Dipartimento, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali o dalle forze di polizia, nonché di qualificati esperti delle diverse tematiche migratorie e di mediatori culturali, anche stranieri, utilizzabili nell'ambito di incarichi di consulenza ovvero conferiti a tempo pieno o parziale, ai sensi, rispettivamente degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Per l'esercizio ordinario delle loro funzioni il Dipartimento nazionale, gli uffici provinciali e le sezioni consolari per l'immigrazione possono comunque avvalersi, nelle forme previste dal regolamento di organizzazione del Dipartimento e in conformità delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, della collaborazione fornita dalle strutture, dagli uffici, dai beni, dai mezzi e dal personale delle altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. |
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13. Ogni anno il Dipartimento nazionale per l'immigrazione invia al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'andamento dei flussi migratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia la relazione alle Camere e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
13. Ogni anno il Dipartimento nazionale per l'immigrazione invia al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'andamento dei flussi migratori, nonché sull'attuazione degli interventi delle diverse Amministrazioni dello Stato, con particolare riguardo a quelle previste dall'articolo 165, delle Regioni e degli enti locali, sui programmi di interventi da esse adottati ed effettivamente attuati, e sull'attività generale svolte da esse, dal Dipartimento e dalla Commissione permanente prevista dall'articolo 160. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia la relazione alle Camere e al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
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14. Il Presidente del Consiglio dei ministri può incaricare un funzionario del Dipartimento nazionale per l'immigrazione di rappresentare l'Italia nel Comitato di coordinamento istituito dall'articolo K.4 del Trattato sull'Unione europea, limitatamente alla trattazione delle materia dei settori indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo K.l del Trattato sull'Unione e delle materie previste dall'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
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15. Il Dipartimento realizza utili forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli organismi degli Stati stranieri che svolgano analoghe funzioni. |
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Art. 159 |
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Difensore civico dei diritti dello straniero. |
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1. Ogni Regione istituisce, eventualmente in consorzio con Regioni vicine, un difensore civico dei diritto dello straniero. Egli svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti nella Regione. |
1. Ogni Regione può istituire un difensore civico dei diritto dello straniero. Egli svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti nella Regione. |
COME COMMISSIONE |
2. La Regione disciplina la nomina, le competenze e i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio regionale, provinciale e comunale. |
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3. Le funzioni di difensore civico dei diritti dello straniero possono essere conferite al difensore civico già istituito in via ordinaria a livello regionale o locale. |
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4. E' istituito un difensore civico nazionale dei diritti dello straniero nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, competente, in collegamento con il Dipartimento nazionale, a segnalare le disfunzioni indicate nel comma 1 alle amministrazioni dello Stato e a individuare le eventuali disfunzioni indicate dai difensori civici regionali. |
4. E' istituito un Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'azione delle pubbliche amministrazioni in materia di immigrazione, nonché dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri e degli altri diritti previsti dalla presente legge. |
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5. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione dettagliata sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, disfunzioni e lacune riscontrati. |
5. Il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e i suoi collaboratori esercitano le loro funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. |
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6. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ed è dotato del personale e dei mezzi previsti specificamente dal regolamento di organizzazione del Dipartimento. |
6. Il Difensore civico nazionale è nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole della Consulta nazionale dell'immigrazione, ed è scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, anche a riposo, i professori universitari in materia giuridica e gli avvocati idonei al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori. In ogni caso il Difensore è scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, dia ampia garanzia di indipendenza, di competenza e di efficienza. |
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7. Il Difensore civico ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con l'autorità giudiziaria e con l'autorità di pubblica sicurezza, con enti pubblici e privati e con singole persone e di chiedere ed ottenere da essi copia di atti e documenti, di consultare i documenti d'ufficio, di acquisire e ricercare ogni notizia e informazione che ritenga utile per lo svolgimento delle sue funzioni, di chiedere ad essi collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni e ha diritto di compiere sopralluoghi, anche ai sensi del comma 15, e audizioni di persone informate sui fatti. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio; tuttavia l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, differire nel tempo la deroga al segreto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale. |
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8. Al fine di tutelare i diritti dello straniero previsti dalle leggi vigenti e di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa in materia di condizione dello straniero il Difensore civico |
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a) rileva eventuali irregolarità, negligenze, ritardi, abusi, lacune e altre disfunzioni riscontrati nello svolgimento delle predette funzioni, li segnala alla competente autorità e suggerisce i conseguenti rimedi; |
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b) rileva atti e comportamenti discriminatori ed esercita le funzioni previste in merito dall'articolo 154 della presente legge; |
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c) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. |
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9. Il Difensore civico nazionale interviene d'ufficio o a richiesta dello straniero o italiano interessato o del suo difensore o a richiesta di un Difensore civico regionale o a richiesta dei legali rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco e nell'albo iniziali previsti dall'articolo 156. La richiesta è presentata con atto scritto in carta semplice, esente da ogni tributo, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge. |
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10. Il Difensore civico nazionale interviene altresì su richiesta del Consiglio di presidenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della Consulta nazionale dell'immigrazione. |
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11. Il Difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere, al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, al Dipartimento nazionale per l'immigrazione, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e alla Consulta nazionale dell'immigrazione una relazione dettagliata sull'attività svolta, sulle discriminazioni rilevate, sugli eventuali abusi e disfunzioni riscontrati, sui procedimenti avviati e sui rimedi suggeriti. |
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12. All'atto dell'accettazione della nomina il Difensore civico nazionale, se dipendente dallo Stato, è collocato fuori ruolo e, se è professore universitario, è collocato in aspettativa per tutta la durata del suo incarico. Durante tale periodo non può, a pena di decadenza, assumere altro impiego, né esercitare alcuna attività professionale, commerciale o industriale, né ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. |
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13. L'ufficio del Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dell'ufficio e per lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico nazionale e dei suoi collaboratori sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ufficio del Difensore è dotato del personale e dei mezzi previsti dal regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione; in ogni caso è istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'Ufficio del Difensore civico nazionale, per il quale il predetto regolamento di organizzazione determina la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio del Difensore. |
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14. Il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero riceve una retribuzione pari a quella spettante al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. |
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15. Il Difensore civico nazionale e i Difensori civici regionali dei diritti dello straniero hanno diritto di accedere e di visitare in ogni tempo e senza autorizzazione preventiva gli istituti penitenziari, i posti di polizia presso i valichi di frontiera, i locali degli Uffici stranieri delle Questure e degli uffici provinciali per l'immigrazione, i locali in cui sono custoditi gli stranieri che devono essere respinti alla frontiera o che devono essere espulsi dal territorio dello Stato, i locali in cui hanno sede gli uffici delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, gli uffici periferici, anche ispettivi, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, gli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato indicate dall'articolo 165, i luoghi in cui si svolgono i corsi di formazione previsti dall'articolo 161, le strutture di accoglienza presso i valichi di frontiera, i centri di servizio e i centri di accoglienza, le Unità sanitarie locali, le case di cura e gli ospedali pubblici o privati, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le università e i luoghi di lavoro pubblico o privato. |
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16. Il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero si avvale, oltre che del personale dell'ufficio previsto dal comma 13, della collaborazione di non più di venti persone scelte dal Difensore stesso tra gli avvocati, tra i professori e i ricercatori universitari, tra i magistrati a riposo e tra coloro che abbiano già svolto l'incarico di Difensore civico nazionale o regionale dei diritti dello straniero ovvero di difensore civico provinciale o comunale. A tali collaboratori si applicano le disposizioni del comma 12. Il regolamento di organizzazione del Dipartimento nazionale per l'immigrazione disciplina il rapporto di collaborazione e il trattamento economico dei collaboratori. |
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17. Il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, diverse da quelle previste dai commi 11 e 18 del presente articolo, può di volta in volta avvalersi della collaborazione, anche con espresso incarico scritto a svolgere, in sua sostituzione, singole funzioni ad esso spettanti in relazione ad un caso specifico, e con obbligo di immediato rapporto scritto finale dell'incarico svolto, dei seguenti soggetti: |
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1) Difensori civici regionali dei diritti dello straniero; |
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2) Difensori civici istituiti dagli Statuti provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142; |
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3) collaboratori del Difensore civico nazionale nominati ai sensi del comma 16 del presente articolo. |
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18. Il Difensore civico nazionale, d'ufficio o su richiesta di una Camera del Parlamento o di un Consiglio regionale o del Dipartimento nazionale per l'immigrazione o della Consulta nazionale dell'immigrazione o del Comitato scientifico previsto dall'articolo 160, comma 8, può esprimere un parere scritto e motivato, anche con l'indicazione di proposte di modificazioni, negli schemi o sui disegni o progetti di legge o di regolamento o di circolare amministrativa in materia di condizione giuridica degli stranieri ovvero sui progetti di accordi internazionali o di norme comunitarie o di azioni comuni dell'Unione europea in materia di immigrazione. |
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19. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni al Difensore civico nazionale e ai suoi collaboratori nominati ai sensi del comma 16 spettano le indennità di missione e di viaggio previste dalla legge per i dirigenti generali dello Stato e per il personale equiparato. |
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20. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite rispettivamente dalla presente legge e dalle leggi regionali il Difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e i Difensori civici regionali, nonché i collaboratori nominati ai sensi del comma 16 sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. |
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Art. 160 |
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Commissione permanente per l'immigrazione. Osservatorio permanente sul fenomeno immigratorio. Comitato scientifico. |
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1. E' istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione la Commissione permanente per l'immigrazione, di seguito denominata "Commissione". |
1. Al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri di assicurare l'effettiva direzione unitaria e il coordinamento generale dell'attuazione operativa della presente legge e di ogni attività in materia di immigrazione straniera, svolte, nell'ambito delle rispettive competenza, dalle diverse amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, e al fine di assicurare in merito un'effettiva collaborazione e una leale cooperazione tra lo Stato e le regioni, e' istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione la Commissione permanente per l'immigrazione, di seguito denominata "Commissione". |
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2. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione. La Commissione è costituita dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: |
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a) un rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica, tesoro, industria e lavori pubblici, nonché da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; |
a) un rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, università e ricerca scientifica e tecnologica, tesoro, industria e lavori pubblici, nonché da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; i rappresentanti del Ministeri, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 9, su delega dei rispettivi Ministri riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini dell'attuazione della presente legge e rappresentano, in seno alla Commissione, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso; |
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b) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; |
b) un rappresentante per ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, designato dalla rispettiva Giunta regionale o provinciale; i rappresentanti regionali e provinciali, su delega delle rispettive Giunte, possono, esprimere l'intesa della propria Regione o Provincia autonoma nei casi in cui la presente legge prevede la necessità di acquisirla, e possono altresì essere delegati a manifestare al Dipartimento nazionale per l'immigrazione e alle Amministrazioni centrali indicate dall'articolo 165, le necessità e le richieste delle rispettive amministrazioni regionali e provinciali; |
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c) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: ANCI, UPI, UNCEM. |
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d) da dieci esperti di provata competenza in ambito sociologico, giuridico, economico, educativo e culturale in materia di immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti anche i sindacati e le organizzazioni e associazioni del settore privato competenti in materia; |
d) da dieci esperti di provata competenza in ambito sociologico, giuridico, economico, educativo e culturale in materia di immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. |
COME COMMISSIONE |
e) dai dirigenti responsabili della Direzione dei Servizi e degli Uffici di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 165. |
COME COMMISSIONE |
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3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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4. La Commissione svolge funzioni di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno immigratorio in Italia in relazione ai dati della situazione e alla normativa statale e regionale, nonché alla normativa della Comunità europea e dell'Unione europea. |
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5. A tal fine è istituito un Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio in Italia, che provvede, anche in collegamento e cooperazione con gli Uffici provinciali per l'immigrazione e in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Istituto centrale di Statistica e con l'Anagrafe Nazionale degli stranieri, alla raccolta e all'elaborazione dei dati sull'andamento dei flussi migratori, alla valutazione sull'attendibilità dei dati, allo studio degli aspetti economici, statistici e sociologici del fenomeno migratorio, alla raccolta delle normative statali, regionali, locali, comunitarie e straniere e all'osservazione dell'andamento del mercato del lavoro. |
5. A tal fine è istituito un Osservatorio nazionale permanente sul fenomeno immigratorio in Italia, che provvede, anche in collegamento e cooperazione con gli Uffici provinciali per l'immigrazione e in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Istituto centrale di Statistica e con l'Anagrafe Nazionale degli stranieri, alla raccolta e all'elaborazione dei dati sull'andamento dei flussi migratori, alla valutazione sull'attendibilità dei dati, allo studio degli aspetti economici, statistici e sociologici del fenomeno migratorio, alla raccolta delle normative statali, regionali, locali, comunitarie e straniere e all'osservazione dell'andamento del mercato del lavoro. L'Osservatorio è organo tecnico e consultivo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e della Commissione permanente, nonché, sulla base di specifiche richieste relative a problemi determinati, della Commissione nazionale per il diritto d'asilo, dei Difensori civici nazionale e regionali per i diritti dello straniero, della Consulta nazionale dell'immigrazione, delle Amministrazioni dello Stato istituite ai sensi dell'articolo 165, commi 2 a 8, delle regioni, delle Province e dei Comuni. Per acquisire e migliorare le conoscenze dei diversi aspetti dell'immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia l'Osservatorio concorre altresì a promuovere, coordinare e sviluppare la ricerca scientifica e a tal fine promuove l'istituzione, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, di appositi gruppi nazionali di ricerca, della cui opera l'osservatorio si avvale sulla base di apposite convenzioni pluriennali concluse dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione, su proposta del Comitato scientifico di cui al comma 8, con le Università, con enti pubblici e privati di ricerca, con amministrazioni pubbliche, con l'ISTAT e con le associazioni previste dagli articoli 155 e 156. L'Osservatorio si avvale anche dei sistemi informativi dell'ISTAT, delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle Province e dei Comuni. L'Osservatorio è posto sotto l'indirizzo e la vigilanza del Comitato scientifico di cui al comma 8 e del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile; le spese per il suo funzionamento sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. L'Osservatorio si avvale di proprio personale, nonché di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, in posizione di comando o posti fuori ruolo, di ricercatori e di docenti universitari, in posizione di aspettativa, e di qualificati esperti con incarico conferito a tempo pieno o parziale ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o con incarico di consulenza ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dall'Osservatorio, per il quale il regolamento di organizzazione del Dipartimento determina la consistenza organica, il trattamento economico e giuridico e l'ordinamento delle carriere, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Osservatorio. |
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6. La Commissione individua le risorse, i mezzi e le attrezzature idonei a razionalizzare il funzionamento dei pubblici servizi competenti in materia di immigrazione e a rimuovere eventuali carenze e disfunzioni delle attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato. |
6. La Commissione individua le risorse, i mezzi e le attrezzature idonei a razionalizzare il funzionamento dei pubblici servizi competenti in materia di immigrazione e a rimuovere eventuali carenze e disfunzioni delle attività delle pubbliche amministrazioni dello Stato. A tal fine la Commissione: |
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1) valuta le segnalazioni e le proposte inviate al Dipartimento nazionale per l'immigrazione dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli uffici provinciali per l'immigrazione, dai Difensori civici nazionale e regionali dei diritti degli stranieri, dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo e dalla Consulta nazionale dell'immigrazione; |
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2) richiede ad ogni amministrazione pubblica ogni notizia, dato o documento circa i servizi svolti e le problematiche in materia di immigrazione e di condizione giuridica degli stranieri; |
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3) promuove l'istituzione presso le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato competenti in materia di immigrazione di specifici servizi di controllo interno o di specifici nuclei di valutazione ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni; |
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4) istituisce un sistema di ispezioni periodiche sull'efficacia e sull'organizzazione delle procedure poste in atto per l'attuazione delle attività amministrative relative alla presente legge; |
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5) può in ogni tempo istituire gruppi di lavoro destinati allo studio e alla risoluzione di specifici problemi, composti anche di persone estranee alla Commissione o alle pubbliche amministrazioni; |
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6) può in ogni tempo concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività in materia di immigrazione straniera delle diverse amministrazioni statali, regionali e locali, osservando le disposizioni dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; |
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7) può in ogni tempo convocare apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; |
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8) coadiuva il Dipartimento nazionale per l'immigrazione nell'effettiva attuazione operativa delle direttive impartite e dagli atti di indirizzo e di coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 158, comma 5, della presente legge; |
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9) individua ogni misura e collaborazione necessarie per coadiuvare le amministrazioni pubbliche dello Stato, delle regioni e degli enti locali nell'effettivo svolgimento operativo dei compiti loro attribuiti dalla presente legge. |
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7. La Commissione, anche su richiesta specifica presentata dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, formula al Governo proposte e pareri in materia di politica dell'immigrazione a livello nazionale e comunitario, nonché sui progetti di convenzioni internazionali, di azioni comuni dell'Unione europea e di decisioni del Comitato esecutivo istituito dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sugli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, limitatamente alle materie concernenti i cittadini stranieri presenti in Italia, l'asilo e l'immigrazione dai Paesi extracomunitari. |
7. La Commissione, anche su richiesta specifica presentata dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione, formula al Governo proposte e pareri in materia di politica dell'immigrazione a livello nazionale e comunitario, nonché sui progetti di convenzioni internazionali, di azioni comuni dell'Unione europea e di decisioni del Comitato esecutivo istituito dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sugli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, limitatamente alle materie concernenti i cittadini stranieri presenti in Italia, l'asilo e l'immigrazione dai Paesi extracomunitari. Al fine di pervenire alla redazione definitiva dei predetti schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali, i rappresentanti dei Ministeri nella Commissione possono essere espressamente autorizzati dai rispettivi Ministri ad esprimere direttamente nelle riunioni della Commissione il concerto o l'intesa all'ulteriore corso di tali schemi da parte dei Ministri competenti, nei casi in cui il concerto o l'intesa siano previsti dalle norme vigenti o sia comunque ritenuta opportuna la loro acquisizione. |
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8. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato scientifico avente il compito di indirizzare l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'immigrazione, di esaminarne gli esiti e di individuare i provvedimenti opportuni per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti in Italia da proporre alla Commissione e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione o da sottoporre al parere della Consulta nazionale. A tal fine il Comitato scientifico analizza le soluzioni indicate e applicate in Paesi stranieri, in particolare nell'ambito dell'Unione europea. |
8. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato scientifico avente il compito di indirizzare l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'immigrazione, di esaminarne gli esiti e di individuare i provvedimenti opportuni per l'integrazione degli stranieri regolarmente residenti in Italia da proporre alla Commissione e al Dipartimento nazionale per l'immigrazione o da sottoporre al parere della Consulta nazionale. A tal fine il Comitato scientifico analizza le soluzioni indicate e applicate in Paesi stranieri, in particolare nell'ambito dell'Unione europea. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il Comitato, anche con l'ausilio dell'Osservatorio nazionale permanente, concorre all'elaborazione della relazione annuale predisposta dal Dipartimento nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 13, e può predisporre specifici rapporti pubblici da sottoporre all'esame della Consulta nazionale dell'immigrazione. Sono membri del Comitato scientifico gli esperti indicati nella lettera d) del comma 2 del presente articolo; essi hanno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un rapporto disciplinato ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
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9. Il regolamento di organizzazione del Dipartimento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, dell'Osservatorio e del Comitato scientifico previsti dal presente articolo, e prevede i casi e i modi in cui l'Osservatorio può avvalersi di consulenze esterne qualificate. |
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Art. 161 |
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Formazione dei pubblici funzionari. |
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1. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di intesa con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, predispone corsi di formazione destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato addetti agli uffici che hanno rapporti abituali con cittadini stranieri e agli uffici che comunque hanno competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
1. Il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, di intesa con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, e in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, predispone corsi di formazione destinati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato addetti agli uffici che hanno rapporti abituali con cittadini stranieri e agli uffici che comunque hanno competenze rilevanti in materia di immigrazione. In ogni caso è privilegiato l'inserimento di appositi corsi di aggiornamento permanente da istituirsi nell'ambito degli istituti e delle scuole di formazione e di perfezionamento per il personale già esistenti all'interno di ogni Amministrazione dello Stato, anche con l'ausilio delle Amministrazioni indicate nell'articolo 165. Analoghi corsi periodici di formazione e di aggiornamento devono essere organizzati in favore dei magistrati ordinari ed amministrativi, a cura, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa. |
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2. I corsi hanno per oggetto la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, i flussi migratori, le cause delle migrazioni, i problemi sociali, culturali, religiosi, lavorativi, economici e giuridici connessi con le migrazioni, nonché la situazione socio-politica ed economica e le caratteristiche culturali dei Paesi stranieri. |
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3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono analoghi corsi, d'intesa con gli Uffici provinciali per l'immigrazione, destinati ai funzionari degli uffici regionali, provinciali e comunali competenti, e indirizzati anche agli operatori professionali o volontari dei centri di servizio e dei centri di accoglienza, nonché ai membri delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato. In tali casi i corsi sono integrati con nozioni concernenti l'accoglienza e la gestione dei servizi socio-assistenziali destinati ai cittadini stranieri. |
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4. I programmi formativi devono avere cadenza annuale, devono prevedere un costante aggiornamento e devono essere informati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti. |
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5. I corsi di cui al presente articolo possono essere organizzati, all'occorrenza, in forma mista, con il coinvolgimento, anche nel ruolo di relatori, di immigrati e di operatori sociali italiani. |
5. I corsi possono essere organizzati, all'occorrenza, in forma mista, con il coinvolgimento, anche in qualità di docenti, di qualificati operatori sociali italiani e stranieri, inclusi gli immigrati regolarmente residenti in Italia. |
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Art. 162 |
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Educazione interculturale. Programmi di sperimentazione. Aggiornamento dei docenti. |
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1. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, su proposta di una commissione di esperti, provvede a definire: |
1. L'Italia attua l'educazione interculturale in conformità delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, anche con riguardo agli orientamenti elaborati dal suo Consiglio della cooperazione culturale, e delle disposizioni della convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 268, e di altri accordi internazionali in vigore in materia di cooperazione culturale e scientifica. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione, su proposta di una commissione di esperti, provvede a definire: |
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a) un programma di sperimentazioni da attuare, secondo le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per la realizzazione di innovazioni metodologico-didattiche o, rispettivamente, di ordinamenti e strutture, sulla base di progetti pilota finalizzati alla formazione degli alunni nella prospettiva di una società multiculturale; |
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b) un programma di attività di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, per fornire ad esso strumenti di informazione e di intervento per l'inserimento scolastico degli allievi stranieri e per le esigenze di una società multiculturale. Per la sostituzione del personale impegnato nella frequenza dei corsi predetti non si procede all'assunzione di personale supplente. Il programma può dare priorità all'aggiornamento del personale impegnato nelle sperimentazioni indicate nella lettera a); |
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c) un programma di formazione adeguata dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado per le esigenze dell'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e per la valorizzazione delle lingue e delle culture di origine; |
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d) un programma che consenta ai docenti uno scambio di esperienze in relazione alle caratteristiche del fenomeno migratorio sul territorio in cui insegnano e alle connesse prospettive interculturali, secondo una tipologia ordinata per materie e per livello di studi e in stretta collaborazione con le organizzazioni extra-scolastiche. |
d) un programma che consenta ai docenti uno scambio di esperienze in relazione alle caratteristiche del fenomeno migratorio sul territorio in cui insegnano, secondo una tipologia ordinata per materie e per livello di studi. |
COME COMMISSIONE |
e) un programma di attività di informazione e di educazione degli alunni ai diversi aspetti relativi all'immigrazione straniera, da inserirsi nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari e, ove necessario, l'apprestamento di apposite attività culturali e ricreative, anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni indicate negli articoli 155 e 156. |
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2. La Commissione indicata nel comma 1 provvede altresì a proporre al Consiglio Nazionale per la pubblica istruzione e al Ministero della pubblica istruzione: |
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a) la revisione dei programmi di insegnamento, dei programmi di formazione dei docenti, dei criteri di adozione dei libri di testo, in direzione di un'educazione interculturale; |
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b) ogni opportuna iniziativa circa l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado; |
b) ogni opportuna iniziativa circa l'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e circa l'instaurazione di normali rapporti con le rispettive famiglie; |
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c) criteri organizzativi per l'attuazione degli insegnamenti supplementari della lingua e della cultura di origine degli alunni stranieri; |
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d) criteri per la valutazione dei requisiti culturali di cui devono essere in possesso gli esperti stranieri previsti dall'articolo 116, comma 6, ai quali può essere affidato l'insegnamento della lingua e della cultura di origine e le modalità per la formazione delle commissioni provinciali che devono accertarne l'idoneità; |
d) criteri per la valutazione dei requisiti culturali di cui devono essere in possesso gli esperti stranieri previsti dall'articolo 116, comma 5, ai quali può essere affidato l'insegnamento della lingua e della cultura di origine e le modalità per la formazione delle commissioni provinciali che devono accertarne l'idoneità; |
COME COMMISSIONE |
e) le modalità e i criteri organizzativi per l'attuazione delle attività di sostegno e di integrazione scolastica degli alunni stranieri previste dall'articolo 116, commi 3 e 4. |
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3. I provvedimenti proposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono adottati con ordinanze del Ministro della pubblica istruzione. |
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4. Le attività e i programmi indicati nei commi 1 e 2 sono attuate, mediante apposite convenzioni, anche in collaborazione con le Università, gli enti regionali di formazione, le Regioni, i Comuni, enti pubblici o privati che abbiano effettivamente maturato una esperienza nell'ambito delle attività da svolgere. |
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5. La commissione indicata nel comma 1 è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta dal Dirigente del Servizio centrale di cui all'articolo 165, comma 5, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante nominato dal Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e da non più di otto esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione anche tra persone estranee all'Amministrazione, su proposta del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e della Commissione permanente per l'immigrazione straniera prevista dall'articolo 160. |
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6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate la misura dei compensi spettanti agli esperti indicati nel comma 5 e le modalità per la loro corresponsione. |
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7. Alle attività di sperimentazione di aggiornamento e di formazione previste dal presente articolo sono destinati appositi fondi, previa integrazione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. |
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8. La commissione indicata nel comma 1: |
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a) valuta periodicamente l'efficacia delle singole iniziative adottate e formula proposte di adeguamento; |
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b) provvede, anche d'intesa con organismi similari di altri Paesi, alla raccolta di dati e di notizie sugli ordinamenti scolastici, sui programmi di studio e sugli orientamenti pedagogici e metodologici dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri; |
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c) si avvale della collaborazione dei gruppi di studio e dei comitati di coordinamento eventualmente costituiti presso i Provveditorati agli studi delle singole Province. |
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9. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale per l'immigrazione, la realizzazione delle iniziative indicate nell'ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione adottata ai sensi del presente articolo e delle iniziative che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. A tal fine il provveditore si avvale di specifici gruppi di lavoro di personale docente o di commissioni di esperti qualificati, raccoglie i dati e le problematiche emergenti negli istituti scolastici della provincia in merito agli alunni stranieri e all'educazione interculturale. |
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Art. 163 |
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Consulta nazionale dell'immigrazione. |
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1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini stranieri previsti dalla presente legge, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione straniera, una Consulta nazionale dell'immigrazione, di seguito denominata "Consulta". |
1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini stranieri previsti dalla presente legge, è istituita, presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, una Consulta nazionale dell'immigrazione, di seguito denominata "Consulta". |
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2. La Consulta è costituita dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: |
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a) venti rappresentanti dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia, in ragione di almeno uno per ciascuna delle dieci nazionalità aventi il maggior numero di soggiornanti nel territorio dello Stato; |
a) venti rappresentanti dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, designati dalle associazioni più rappresentative effettivamente operanti in Italia, in ragione di almeno uno per ciascuna delle nazionalità aventi il maggior numero di soggiornanti nel territorio dello Stato; |
COME COMMISSIONE |
b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori; |
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c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici; |
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d) sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di volontariato effettivamente operanti in favore dei cittadini stranieri a livello nazionale; |
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e) tutti i membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 160; |
e) tutti i membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione ai sensi dell'articolo 160, con diritto di parola, ma senza diritto di iniziativa e di voto; tuttavia il Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione ha comunque diritto di chiedere la convocazione delle riunioni della Consulta; |
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f) un membro della commissione istituita dall'articolo 162 presso il Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'educazione interculturale; |
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g) il difensore civico nazionale dei diritti dei cittadini stranieri; |
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h) il presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo. |
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3. Limitatamente ai rappresentanti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ogni membro è nominato un supplente. |
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4. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione svolge le funzioni di vicepresidente. |
4. La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il vicepresidente è eletto a scrutinio segreto tra i membri della Consulta, con esclusione di quelli indicati al comma e), con la maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri hanno diritto, e, se richiesti, obbligo, di assistere alle sedute della Consulta e devono essere sentiti da essa ogni volta che lo richiedono. |
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5. I rappresentanti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 durano in carica tre anni. |
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6. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la procedura di nomina dei membri della Consulta. La Consulta si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione. |
6. La procedura di nomina dei membri previsti dalle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 è disciplinata dal regolamento di attuazione della presente legge. La Consulta si avvale di una segreteria composta da personale in servizio presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e da personale in servizio presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Per la partecipazione alla Consulta è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio e l'indennità di missione prevista per i dirigenti generali. Le spese necessarie per il funzionamento della Consulta sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
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7. La Consulta nazionale adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento interno, che può prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo e di più sotto-comitati. |
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8. La Consulta esprime pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti predisposti dalle Amministrazioni dello Stato in materia di immigrazione e in materia di condizione dei cittadini stranieri in Italia. |
8. La Consulta fornisce al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ogni elemento e ogni proposta utile per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite e, su richiesta del Consiglio, può essere incaricata di svolgere specifici atti di collaborazione con l'attività del Consiglio relativamente alle problematiche dell'immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia. La Consulta instaura utili forme di collaborazione e di collegamento con le Consulte regionali competenti per l'immigrazione straniera ed esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dalla presente legge. Ogni straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e ogni associazione tra quelle indicate negli articoli 155 e 156 ha comunque diritto di indirizzare alla Consulta, in forma scritta e motivata, petizioni su problemi di interesse comune degli stranieri presenti in Italia e proposte per la loro risoluzione e la Consulta ha l'obbligo di prenderle in considerazione e di pronunciarsi in merito. Ogni anno la Consulta approva una relazione sulla propria attività che è pubblicata a cura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
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9. A tal fine il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e i Ministeri competenti inviano alla Consulta gli schemi di disegni di legge, di decreti, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi generali concernenti le materie indicate nel comma 8, salvo che vi ostino particolari motivi di urgenza o di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Ove le Amministrazioni si discostino dal parere espresso dalla Consulta, ne danno esauriente motivazione. |
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10. Il regolamento di attuazione della presente legge prevede i modi per la redazione di una relazione annuale delle attivita' della Consulta e per la sua pubblicazione. |
COME COMMISSIONE |
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Art. 164 |
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Anagrafe degli stranieri in Italia. |
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1. E' istituita un'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia nella quale sono trascritti e costantemente aggiornati gli estremi dei seguenti atti relativi ad ogni cittadino straniero: |
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a) domanda, concessione o diniego del visto di ingresso e di reingresso; |
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b) ingressi e uscite dal territorio dello Stato; |
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c) provvedimenti di respingimento alla frontiera; |
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d) provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato, adottati ed eseguiti; |
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e) sentenze penali definitive di condanna per reati; |
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f) ingresso e dimissione dagli istituti penitenziari; |
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g) domanda, rilascio, rinnovo, revoca, diniego del rilascio o del rinnovo, conversione, annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, nonche' iscrizione di minori sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, con rilevanza numerica di ciascuno dei minori iscritti; |
g) domanda, rilascio, rinnovo, revoca, diniego del rilascio o del rinnovo, conversione, annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; |
g) domanda, rilascio, rinnovo, revoca, diniego del rilascio o del rinnovo, conversione, annullamento del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, nonché iscrizione di minori sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno dei genitori, con rilevazione numerica di ciascuno dei minori iscritti; |
h) stato civile e iscrizioni nelle liste anagrafiche della popolazione residente, nonché acquisto e perdita della cittadinanza italiana; |
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i) domanda di asilo; |
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l) riconoscimento, diniego e cessazione dello status di rifugiato e dell'asilo umanitario; |
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m) iscrizione e cancellazione nelle liste di collocamento; |
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n) concessione di autorizzazione al lavoro in Italia o all'estero; |
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o) domanda, rilascio o diniego della autorizzazione al reingresso in seguito ad espulsione; |
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p) stato e grado del giudizio in materia di provvedimento sull'ingresso, il soggiorno, l'espulsione e l'asilo; |
p) stato e grado del giudizio relativo ai procedimenti giurisdizionali concernenti i provvedimenti in materia di ingresso, di soggiorno, di espulsione e di asilo; |
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q) provvedimenti adottati dal giudice ai sensi degli articoli 41 e 55. |
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2. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato l'aggiornamento, l'ordinamento e l'accesso delle pubbliche Amministrazioni e degli interessati all'anagrafe nazionale degli stranieri e sono previste le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei dati e ad impedire che dalla utilizzazione o dalla trasmissione di detti dati possa derivare danno per il cittadino straniero o per i suoi familiari. |
2. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato l'aggiornamento, l'ordinamento e l'accesso delle pubbliche Amministrazioni e degli interessati all'anagrafe nazionale degli stranieri e sono previste le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei dati. |
2. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato l'aggiornamento, l'ordinamento e l'accesso delle pubbliche Amministrazioni e degli interessati all'anagrafe nazionale degli stranieri e sono previste le garanzie necessarie a tutelare la riservatezza dei dati e ad impedire che dalla utilizzazione o dalla trasmissione di detti dati possa derivare un danno ingiusto per lo straniero o per i suoi familiari. Ogni cittadino straniero e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere e ottenere dall'Anagrafe nazionale degli stranieri ogni certificazione relativa agli atti che lo concernono ivi trascritti. Le certificazioni dell'Anagrafe nazionale degli stranieri sono comunque rilasciate ai soggetti indicati negli articoli 688 e 689 del codice di procedura penale negli stessi casi in cui è consentito il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Nei casi in cui la legge prescriva di produrre a pubbliche amministrazioni certificati del casellario giudiziale lo straniero ha altresì l'obbligo di allegare ad essi le certificazioni dell'Anagrafe nazionale degli stranieri. |
3. All'anagrafe nazionale degli stranieri in Italia sono collegati i sistemi informatici e telematici previsti dall'articolo 35, comma 19, e dall'articolo 59, comma 10, della presente legge, nonché il centro elaborazioni dati del Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di Statistica. |
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Art. 165 |
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Riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione. |
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1. Con più regolamenti governativi emanati, su proposta dei competenti Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 357. |
1. Con più regolamenti governativi emanati, su proposta dei competenti Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede al riordinamento delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti in materia di immigrazione, sulla base dei criteri previsti dal presente articolo e secondo i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 357. I predetti regolamenti disciplinano altresì l'entrata in funzione, l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno delle Direzioni, dei Servizi e degli uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 del presente articolo. In ogni caso le spese ordinarie per il funzionamento e per la gestione dei predetti sono poste a carico di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei competenti Ministeri. |
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2. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita una Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione, competente per le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'interno. La Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione sostituisce il Servizio stranieri e la Direzione centrale della Polizia di frontiera e svolge le funzioni ((...)) di coordinamento operativo delle attività degli uffici stranieri delle Questure e degli uffici di polizia di frontiera, nonché delle azioni di investigazione e di contrasto dell'immigrazione illegale ((...)), anche mediante l'istituzione di appositi servizi specializzati e raggruppamenti operativi integrati, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati del lavoro, e in collegamento con i Servizi di informazione e di sicurezza e con gli altri uffici centrali e periferici previsti dalla presente legge. |
2. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita una Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione, competente per le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'interno. La Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione svolge le funzioni dell'attuale Servizio stranieri, della Polizia di frontiera e un servizio unificato di controllo e vigilanza delle coste. Essa ha altresì funzioni di coordinamento operativo delle attività degli uffici stranieri delle Questure e degli uffici di polizia di frontiera, nonché delle azioni di investigazione e di contrasto dell'immigrazione illegale svolte, anche mediante l'istituzione di appositi servizi specializzati e raggruppamenti operativi integrati, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati del lavoro, anche in collegamento con i Servizi di informazione e di sicurezza e con gli altri uffici centrali e periferici previsti dalla presente legge. |
2. Al fine di coadiuvare il Ministro dell'Interno nei suoi compiti di responsabile della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato per gli aspetti connessi all'attraversamento delle frontiere dello Stato e all'immigrazione straniera nel territorio della Repubblica, di alta direzione dei servizi di polizia per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla circolazione transfrontaliera dei cittadini e degli stranieri e all'ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, e per la prevenzione e la repressione delle relative violazioni, nonché di coordinamento generale e di pianificazione in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia, anche nell'ambito della necessaria cooperazione internazionale, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, che si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e della Guardia costiera. Per attuare le predette finalità la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione è organizzata in appositi servizi centrali e uffici periferici e in specifici reparti investigativi e operativi, anche mobili, e svolge le seguenti funzioni: |
1) dirige, promuove, collega e coordina le attività degli uffici stranieri delle Questure e degli uffici di polizia di frontiera, collegati funzionalmente con la Direzione centrale; |
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2) dispone ogni misura operativa per assicurare il più rapido ed efficace svolgimento delle operazioni e delle procedure relative ai provvedimenti amministrativi concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, in ottemperanza della presente legge e del suo regolamento di attuazione; |
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3) dispone ogni misura operativa per assicurare i controlli amministrativi previsti dalla presente legge sulla condizione giuridica degli stranieri presenti nel territorio dello Stato; |
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4) dispone ogni misura operativa necessaria per assicurare l'effettiva esecuzione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione dal territorio degli stranieri dal territorio dello Stato, con particolare riguardo per l'effettuazione degli accompagnamenti alla frontiera e degli effettivi rimpatri; |
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5) dispone ogni misura operativa necessaria per assicurare la custodia degli stranieri sottoposti ai provvedimenti previsti dagli articoli 11 e 45 della presente legge; |
||
6) pianifica, promuove, collega e coordina le azioni di vigilanza dei confini dello Stato e di prevenzione svolte lungo le frontiere marittime, aeree e terrestri della Repubblica dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza, dalla Guardia costiera, dalle Forze Armate, dai Servizi di informazione e di sicurezza, dai servizi ispettivi degli uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale; |
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7) assicura lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione transfrontaliera e di ingresso e soggiorno degli stranieri svolte dalle forze di polizia ed enti menzionati al numero 6, nonché dai servizi previsti dall'articolo 42, comma 13; |
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8) pianifica, promuove, collega e coordina, nei limiti delle attribuzioni non riservate all'autorità giudiziaria e nel rispetto delle sue competenze, le azioni di prevenzione, di repressione e di polizia giudiziaria relative ai delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge e ai delitti ad essi connessi, svolte dalle forze di polizia e dagli enti menzionati al numero 6; |
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9) cura, mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie di altri Paesi e con gli organismi e le organizzazioni internazionali interessati alla cooperazione internazionale a livello operativo negli ambiti di competenza della Direzione centrale; |
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10) concorre con le altre Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza ad assicurare la sicurezza dei trasporti internazionali, delle ferrovie, dei trasporti marittimi e aerei; |
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11) costituisce e organizza servizi interforze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano, per provvedere a specifiche esigenze operative e investigative, con il concorso delle forze di polizia e degli enti menzionati al numero 6 e degli altri uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato previsti dalla presente legge; |
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12) acquisisce ogni informazione utile alla prevenzione di flussi di immigrazione illegale di stranieri; |
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13) svolge ogni altra funzione attribuita dalle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici centrali e periferici del Dipartimento della Pubblica sicurezza nelle materie della polizia di frontiera e della condizione giuridica degli stranieri e dei relativi provvedimenti; a tal fine si procede al trasferimento alla Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione delle corrispondenti attività e funzioni, dei relativi uffici e del personale ad essi destinati; |
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14) predispone appositi corsi di formazione e di perfezionamento sulle materie di polizia amministrativa, di polizia di prevenzione e di polizia giudiziaria da destinare agli operatori delle forze di polizia adibite alla vigilanza sulle frontiere e sugli stranieri e da inserire nell'ambito degli istituti di formazione e di perfezionamento già istituiti per il personale delle forze di polizia, in osservanza dell'articolo 161; |
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15) collabora con le forze e i servizi di polizia e con la polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione dei reati e degli illeciti amministrativi posti in essere da stranieri, anche in concorso con cittadini italiani, nonché di quelli posti in essere da chiunque nell'attraversamento delle frontiere dello Stato; |
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16) concorre con le altre Amministrazioni dello Stato nella predisposizione, nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione degli edifici, dei mezzi di trasporto, dei sistemi informativi e delle strutture logistiche necessari ad una costante vigilanza delle frontiere aeree, marittime e terrestri della Repubblica e all'effettuazione dei controlli ai valichi di frontiera e dei controlli attribuiti dalla presente legge alla competenza dei diversi uffici e servizi di polizia. |
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3. Nell'ambito del Ministero degli affari esteri è istituito un Servizio centrale per l'immigrazione, il quale svolge le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri. Al Servizio centrale per l'immigrazione sono trasferite le funzioni ed i relativi uffici facenti parte delle diverse Direzioni generali del Ministero, competenti in materia di accordi internazionali sull'ingresso degli stranieri, di rilascio dei visti di ingresso, di documenti di viaggio, di progetti di reinserimento in Patria, di accordi di ammissione, di applicazione di convenzioni internazionali, di borse di studio per stranieri all'estero, di riconoscimento dei titoli di studio, di assegnazione di lettori stranieri ad Università italiane, di istituti e corsi di formazione per i cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Al Servizio fanno riferimento le Sezioni consolari per l'immigrazione istituite ai sensi dell'articolo 158, comma 10. |
3. Nell'ambito del Ministero degli affari esteri è istituito un Servizio centrale per l'immigrazione, il quale svolge le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri. Al Servizio centrale per l'immigrazione sono trasferite le funzioni ed i relativi uffici facenti parte delle diverse Direzioni generali del Ministero, competenti in materia di accordi internazionali sull'ingresso degli stranieri, di rilascio dei visti di ingresso, di documenti di viaggio, di progetti di reinserimento in Patria, di accordi di ammissione, di applicazione di convenzioni internazionali, di borse di studio per stranieri all'estero, di riconoscimento dei titoli di studio, di assegnazione di lettori stranieri ad Università italiane, di istituti e corsi di formazione per i cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Al Servizio fanno riferimento le Sezioni consolari per l'immigrazione istituite ai sensi dell'articolo 158, comma 10. Spetta altresì al Servizio, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con le altre Amministrazioni centrali menzionate dal presente articolo, assicurare la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati e collaborare allo studio delle caratteristiche dei singoli flussi migratori diretti verso l'Italia da ciascun Paese extracomunitario e alla previsione dei relativi sviluppi futuri. |
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4. Nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Ufficio centrale per i lavoratori stranieri, collegato con gli Uffici consolari, con gli Uffici periferici unificati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le Commissioni per l'impiego, competente per il coordinamento operativo delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche per gli stranieri all'estero, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, la formazione e la riqualificazione professionale, la cura della previdenza sociale e dell'infortunistica dei lavoratori stranieri, nonché la costituzione e la partecipazione a società cooperative. L'ufficio svolge azioni di monitoraggio operativo del mercato del lavoro e di collegamento delle attività di compilazione delle liste dei lavoratori residenti all'estero e di rilascio delle autorizzazioni al lavoro ai cittadini extracomunitari in Italia e all'estero. |
4. Nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Ufficio centrale per i lavoratori stranieri, collegato con gli Uffici consolari, con gli Uffici periferici unificati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con le Commissioni per l'impiego, competente per il coordinamento operativo delle attività volte a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche per gli stranieri all'estero, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, la formazione e la riqualificazione professionale, la cura della previdenza sociale e dell'infortunistica dei lavoratori stranieri, nonché la costituzione e la partecipazione a società cooperative. L'ufficio svolge azioni di monitoraggio operativo del mercato del lavoro e di collegamento delle attività di compilazione delle liste dei lavoratori residenti all'estero e di rilascio delle autorizzazioni al lavoro ai cittadini extracomunitari in Italia e all'estero. Spettano altresì all'ufficio, in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e con la Direzione centrale per la polizia dell'immigrazione, il coordinamento e la promozione delle attività operative svolte dagli uffici ispettivi, centrali e periferici, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per la verifica dei rapporti di lavoro degli stranieri in Italia e per la prevenzione e repressione delle violazioni delle disposizioni che li regolano e degli illeciti previsti dall'articolo 111 della presente legge. All'Ufficio sono trasferiti gli uffici, le dotazioni, le funzioni non attribuite dalla presente legge ad altre Amministrazioni, nonché il relativo personale, attribuiti al Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie. |
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5. Nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione e' istituito il Servizio centrale per gli alunni e per le scuole stranieri e per l'educazione interculturale al quale sono attribuite, in collegamento con i Provveditorati agli Studi, le funzioni ed i relativi uffici facenti parti delle diverse Direzioni Generali, competenti in materia di educazione interculturale. formazione e aggiornamento dei docenti, rapporti culturali bilaterali, equipollenza dei titoli di studio, corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per stranieri, insegnamento della lingua e della cultura di origine, inserimento e sostegno degli alunni stranieri iscritti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, istituzione, organizzazione e funzionamento delle scuole e degli istituti stranieri in Italia. Presso il Servizio opera la Commissione prevista dall'articolo 162 ai fini della programmazione dell'educazione interculturale, della formazione e dell'aggiornamento dei docenti e delle attività di sperimentazione didattica. |
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6. Nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un Servizio centrale per gli studenti stranieri al quale sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di diritto allo studio universitario, di borse di studio per universitari, di accesso da parte di studenti stranieri alle Università ed ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, di accesso alle Università da parte di docenti, ricercatori e lettori stranieri. Presso il Servizio è istituita l'Agenzia nazionale prevista dall'articolo 124 ai fini del riconoscimento dei titoli accademici stranieri. |
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7. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento delle professioni sanitarie, è istituito l'Ufficio centrale per l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri a cui sono attribuite le funzioni e i corrispondenti uffici competenti in materia di assistenza sanitaria agli stranieri, di assistenza ospedaliera urgente, di utilizzazione di personale straniero nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di copertura assicurativa obbligatoria. |
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8. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un Servizio centrale per i cittadini stranieri avente funzioni in materia di trattamento dei cittadini stranieri nell'ambito dei servizi dell'amministrazione della giustizia, degli istituti penitenziari, della giustizia minorile. |
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9. I dirigenti responsabili della Direzione dei Servizi e degli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 sono di diritto membri della Commissione permanente per l'immigrazione istituita ai sensi dell'articolo 160 presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione. |
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10. La Direzione, i Servizi e gli Uffici istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8 svolgono i loro compiti in collegamento con il Dipartimento nazionale per l'immigrazione e instaurano forme utili di collaborazione con gli organismi degli Stati membri dell'Unione europea aventi competenza in materia analoga. |
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11. Ove possibile, il Ministro competente, nella preparazione delle decisioni in materia di immigrazione del Comitato esecutivo previsto dal titolo VII della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 si avvale del competente Servizio, Direzione o Ufficio istituiti ai sensi dei commi da 2 a 8. |
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TITOLO VII |
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NORME FINALI |
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Art. 166 |
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Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali. |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali: |
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a) Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977; |
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b) Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, adottata a New York il 18 dicembre 1990. |
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2. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni indicate nel comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto prevedono le disposizioni delle medesime Convenzioni. |
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3. Il Governo della Repubblica provvede agli adempimenti necessari per estendere al capitolo C l'applicazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, gia' ratificata e resa esecutiva limitatamente ai capitoli A e B, mediante la legge 8 marzo 1994, n.203. |
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Art. 167 |
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Regolamento di attuazione. |
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1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400. |
||
2. Lo schema di regolamento e' inviato alle Commissioni parlamentari competenti entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, per averne un parere entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali il regolamento è sottoposto alla definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri. |
||
3. ((...)) Il regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide. |
3. Il regolamento può disciplinare ulteriori materie concernenti la condizione giuridica dello straniero non previste dalla presente legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dello status di apolide. |
COME COMMISSIONE |
4. Il regolamento indica l'esatta documentazione necessaria allo straniero per ogni richiesta di atto amministrativo prevista dalla presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge. |
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5. Il regolamento prevede, altresì, i modelli delle domande e dei provvedimenti amministrativi concernenti lo straniero previsti dalla presente legge. |
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6. Entro i medesimi termini indicati nel comma 1 e con la medesima procedura prevista al comma 2 sono adottati gli altri regolamenti governativi previsti dalla presente legge. |
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Art. 168 |
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Matrimonio dello straniero nella Repubblica. |
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1. Il testo dell'articolo 116 del codice civile è sostituito dal seguente: |
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"116 (Matrimonio dello straniero nella Repubblica.) |
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1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. 2. In ogni caso lo straniero è soggetto alle disposizioni degli articoli 85, 86, 87, 88 e 89. A tal fine lo straniero deve comunque dimostrare che nessuno degli impedimenti previsti dai predetti articoli si oppone al matrimonio, mediante la consegna all'ufficiale dello stato civile di uno dei seguenti documenti: |
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a) dichiarazione della competente autorità consolare del Paese di appartenenza, accreditata e avente sede nel territorio dello Stato; |
||
b) dichiarazione o documentazione prodotta dalle autorità competenti del Paese di origine, tradotta, autenticata e legalizzata a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane colà accreditate; |
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c) altra documentazione eventualmente prevista da convenzioni bilaterali e multilaterali in vigore con il Paese di appartenenza dello straniero; |
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d) atto di notorietà di contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 100, comma 2, nei casi in cui lo straniero non possa ottenere uno dei documenti indicati nelle lettere a), b) e c) perché non previsti dalla legge del Paese di appartenenza ovvero in ragione del suo status di rifugiato o di apolide, ovvero a causa di ragioni attinenti alla razza, alla lingua, alla religione, alla condizione sociale, alle opinioni politiche, all'appartenenza a gruppi etnici, politici o religiosi, ovvero a causa dell'impossibilità di ottenere i documenti richiesti nel Paese di appartenenza in ragione di eventi bellici o di gravi calamità." |
d) atto di notorietà di contenuto analogo a quello previsto dall'articolo 100, comma 2, nei casi in cui lo straniero non possa ottenere uno dei documenti indicati nelle lettere a), b) e c) perché non previsti dalla legge del Paese di appartenenza ovvero in ragione del suo status di rifugiato o di apolide, ovvero a causa di ragioni attinenti alla razza, alla lingua, alla religione, alla condizione sociale, alle opinioni politiche, all'appartenenza a gruppi etnici, politici o religiosi, ovvero a causa dell'impossibilità di ottenere i documenti richiesti nel Paese di appartenenza in ragione di eventi bellici o di gravi calamità. |
COME COMMISSIONE |
((...)) |
3. Prima di procedere alla pubblicazione l'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di richiedere allo straniero di esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno nel territorio dello Stato aventi data di scadenza successiva ai sei mesi dal compimento della pubblicazione. |
3. Prima di procedere alla pubblicazione l'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di richiedere allo straniero di esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno nel territorio dello Stato aventi data di scadenza successiva ai sei mesi dal compimento della pubblicazione. Il regolamento di attuazione è altresì autorizzato a disporre la sostituzione, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato non abrogate dall'articolo 169 al fine di renderle conformi alle disposizioni della presente legge, salvo che si tratti di disposizioni legislative o regolamentari in materia coperta da riserva assoluta di legge o comunque di competenza regionale o affidata dalla presente legge alla disciplina di una fonte diversa dal regolamento di attuazione della legge. Le predette sostituzioni, integrazioni o abrogazioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge. In ogni caso il regolamento di attuazione non può autorizzare i pubblici poteri ad emanare disposizioni che richiedano agli stranieri l'allegazione alle singole domande di una documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal regolamento stesso, fatta salva la possibilità della modificazione del regolamento. |
((...)) |
4. L'ufficiale dello stato civile annota sulla domanda di pubblicazione gli estremi del documento di soggiorno di cui è titolare lo straniero ovvero la mancanza di tale documento. |
COME COMMISSIONE |
((...)) |
5. L'ufficiale dello stato civile ha l'obbligo di dare immediata notizia, al pubblico ministero e al Questore, della pubblicazione matrimoniale relativa al cittadino extracomunitario sprovvisto dei documenti indicati nel comma 3". |
COME COMMISSIONE |
2. Alla fine dell'articolo 10 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è inserito il seguente comma: |
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"La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo straniero nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 116 del codice civile deve essere altresì immediatamente trasmessa al Questore delle Provincia in cui dimora lo straniero e al Ministero dell'interno." |
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Art. 169 |
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Norme abrogate. |
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1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti che risultano in contrasto con essa o da essa superate e in particolare: |
1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |
COME COMMISSIONE |
- la legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
||
- il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, 28 febbraio 1990, n. 39, come successivamente modificato e integrato; |
||
- gli articoli 144, 147, 148, 149, 151, 158, 163, 271 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
||
- gli articoli 261, 265, 265, 268, 269, 270 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; |
||
- il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50; |
||
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656; |
||
- la legge 4 aprile 1977, n. 126; |
||
- la legge 4 aprile 1977, n. 127; |
||
- la legge 4 aprile 1977, n. 128; |
||
- la legge 16 marzo 1988, n. 81; |
||
- il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470; |
||
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136; |
||
- il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237; |
||
- il decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992; |
||
- la legge 23 dicembre 1991, n. 423; |
||
- l'articolo 2 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni, nella legge 24 settembre 1992, n. 390; |
||
- i commi 6 e 7 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33; |
||
- il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1986; |
||
- il decreto del Ministro dell'interno 21 dicembre 1992, n. 567; |
||
- il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1990, n. 244; |
||
- l'articolo 14, commi 3 e 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; |
||
- gli articoli 147, comma 1, 170, 332, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; |
||
- l'articolo 318 del codice della navigazione; |
||
- gli articoli 12, ultimo comma, e 49 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; |
||
- gli articoli 28, 71, ultimo comma, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; |
||
- la legge 3 dicembre 1970, n. 995; |
||
- il decreto del Ministro della sanità 5 marzo 1991, n. 174; |
||
- l'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; |
||
- l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1985, n. 705; |
||
- il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 14 agosto 1990, n. 294; |
||
- l'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; |
||
- la legge 10 gennaio 1935, n. 112; |
||
- l'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; |
||
- l'articolo 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897; |
||
- l'articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
||
- l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. |
||
2. Salve le diverse specifiche disposizioni della presente legge, restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette norme abrogate. |
2. Restano validi gli atti, i procedimenti iniziati e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette norme abrogate. |
COME COMMISSIONE |
Art. 170 |
||
Modificazioni del codice penale e del codice di procedura penale. |
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1. Il testo dell'articolo 235 del codice penale è sostituito dal seguente: |
||
" 235 (Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato). |
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1. L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge. |
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2. All'espulsione dello straniero disposta dal giudice quale misura di sicurezza si applicano le disposizioni del presente codice, salvo che sia diversamente previsto dalle disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero." |
||
2. L'articolo 312 del codice penale è abrogato. |
||
3. Alla fine dell'articolo 306 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma: |
||
"3. Nei casi in cui perdono efficacia le misure cautelari coercitive disposte nei confronti dello straniero il giudice adotta i provvedimenti di espulsione nei casi e nei modi previsti dalla legge." |
||
4. Il testo del comma 6 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
||
"6. Quando non provvede a norma del comma 5 e quando non si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato nei casi e nei modi previsti dalla legge, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato." |
||
5. Il testo del comma 1 dell'articolo 532 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
||
"1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare, dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte e, se l'imputato è uno straniero che debba essere comunque espulso dal territorio dello Stato, adotta i necessari provvedimenti secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge." |
||
6. Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: |
||
"c) i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza italiana e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato." |
||
7. Il testo del terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente: |
||
"Il direttore dell'istituto ha l'obbligo di informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza e l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza e quando si tratti di straniero che debba essere espulso dal territorio dello Stato o che comunque sia sprovvisto di carta o di permesso di soggiorno validi. Si osservano le disposizioni della legge speciale sulla condizione giuridica dello straniero." |
||
8. Alla fine dell'articolo 98 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente comma: |
||
"5. In caso di liberazione di straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato, il giudice, con provvedimento di espulsione pronunciato in base alle disposizioni vigenti, ordina al direttore dell'istituto la dimissione dello straniero e la sua contestuale consegna alle forze di polizia competenti per l'accompagnamento immediato alla frontiera." |
||
9. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: ´ovvero si tratti di straniero sprovvisto di carta o permesso di soggiorno in corso di validitàª. |
||
10. Alla fine del comma 4 dell'articolo 349 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: ´ovvero, nel caso si tratti di straniero privo di un valido documento di identificazione o sprovvisto di un permesso i di una carta di soggiorno in corso di validità, non oltre le quarantotto oreª. |
||
11. Alla fine del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale è aggiunta la seguente nuova lettera: |
||
´h) all'assunzione della testimonianza di una persona o all'esame della persona sottoposta alle indagini, qualora si tratti di straniero sprovvisto di carta o di permesso di soggiorno in corso di validità o nei confronti del quale sia stato disposto un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione dal territorio dello Statoª. |
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Art. 171 |
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Disposizioni concernenti il personale. |
||
1. Le dotazioni organiche degli organismi previsti dagli articoli 139, 158, 159, 160 e 163 della presente legge, delle Amministrazioni dello Stato riordinate ai sensi dell'articolo 165 e delle altre amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione della presente legge sono determinate con regolamenti da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. |
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Art. 171 bis Regolarizzazione di situazioni irregolari pregresse. |
||
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano loro un permesso di soggiorno straordinario della durata di tre mesi. |
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2. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile secondo le disposizioni della presente legge, in presenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro a tempo indeterminato avanzata per il titolare del permesso da un datore di lavoro italiano o regolarmente soggiornante in Italia. In deroga alle diverse disposizioni della presente legge, ha altresi' diritto a detta conversione il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno straordinario, che dichiara di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani. |
||
3. Il permesso di soggiorno straordinario di cui al comma 1 e' convertito, su richiesta del titolare, in un permesso di soggiorno per cui il titolare possegga i requisiti previsti dalla presente legge. E' esclusa la possibilita' di conversione in permesso di soggiorno per turismo, missione o affari. |
||
4. Al cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno straordinario rilasciato ai sensi del comma 1 che ne faccia richiesta e' immediatamente rilasciato, dal Questore della Provincia dove il cittadino extracomunitario si trova, un visto di reingresso per lavoro stagionale, utilizzabile per un solo ingresso non prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare uscita dal territorio dello Stato. Il visto di reingresso deve riportare gli estremi del permesso di soggiorno straordinario di cui il cittadino extracomunitario e' titolare e consente l'ingresso in Italia di detto cittadino, previa esibizione del timbro apposto sul passaporto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38 della presente legge, all'atto della regolare uscita dal territorio dello Stato. |
||
5. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonche' per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresi' tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
||
6. I cittadini extracomunitari che regolarizzano la propria posizione relativamente al soggiorno ai sensi del comma 1 non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni. |
||
7. Copia della dichiarazione resa dal cittadino extracomunitario, di cui al comma 2, e' trasmessa nei tempi stabiliti a norma del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione e' punita a norma dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno. |
||
Art. 172 |
Art. 172 |
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Copertura finanziaria. |
Norme sulle perquisizioni, sulle ispezioni, sui sequestri, sulle confische, sulle intercettazioni |
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... |
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, gli aeromobili, i veicoli, le aziende e gli edifici posti sotto sequestro nell'ambito di procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge possono essere affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. |
|
2. La custodia giudiziaria è disposta con decreto motivato e può essere negata se vi ostano esigenze processuali. |
||
3. Tuttavia prima di disporre la custodia o il sequestro, l'autorità giudiziaria procedente, qualora risulti che i beni indicati nel comma 1 appartengono a terzi, convoca i proprietari o i titolari di altri diritti reali sul bene, al fine di acquisire, con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e gli elementi utili ai fini della restituzione. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale. |
||
4. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei beni indicati nel comma 1 sono a carico dell'ufficio o del comando usuario che abbia ottenuto la custodia giudiziaria ai sensi del presente articolo. |
||
5. A seguito del provvedimento definitivo di confisca i beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato sono assegnati, d'ufficio o a richiesta, all'amministrazione a cui appartengono gli organi di polizia che ne abbiano ottenuto la custodia giudiziaria ai sensi del presente articolo. |
||
6. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, ovvero corrisposte a seguito di multa o di sanzione amministrativa irrogate in via definitiva per i delitti o gli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo degli stati di previsione del Ministero dell'Interno con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti di respingimento alla frontiera e di espulsione dal territorio dello Stato. |
||
7. Al fine di acquisire elementi di prova dei delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano esservi trasportati cittadini extracomunitari privi di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità ovvero non legalmente autorizzati al lavoro. |
||
8. Entro quarantotto ore dall'effettuazione dei controlli e delle ispezioni i competenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria trasmettono verbale dell'esito dei controlli e delle ispezioni al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore, a pena di nullità degli esiti del controllo e dell'ispezione. |
||
9. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere neppure l'autorizzazione telefonica da parte dell'autorità giudiziaria competente, possono procedere a perquisizioni personali e sui luoghi al fine di acquisire elementi di prova dei delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge, dandone tempestiva notizia e comunque entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica competente il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore, a pena di nullità degli atti compiuti. |
||
10. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni previsti dal presente articolo hanno l'obbligo di rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale dell'esito dell'atto compiuto. |
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11. Al fine di acquisire elementi di prova dei delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge è consentita la intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazione tra presenti, secondo le norme del codice di procedura penale. Tuttavia qualora le comunicazioni tra presenti avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita soltanto se vi è il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. |
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Art. 173 |
Art. 173 |
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Entrata in vigore. |
Notizie di procedimenti penali |
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1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio .... |
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1995. |
1. Il Ministro dell'Interno e gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione centrale della Polizia dell'immigrazione ovvero appositamente delegati dal Ministero dell'Interno possono richiedere con atto scritto, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento delle responsabilità dei delitti previsti dall'articolo 42 e 111 della presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini preliminari relative ai predetti delitti. |
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni indicate al comma 1 anche di propria iniziativa e, nel caso di richiesta provvede entro le successive quarantotto ore. |
||
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio. |
||
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale dispone con decreto che la trasmissione delle copie e delle informazioni sia differita per il tempo strettamente necessario. |
||
5. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 21 possono essere comunicate alle autorità giudiziarie e agli organi di polizia degli Stati con i quali siano in vigore specifici accordi internazionali di contrasto all'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata, nonché gli accordi indicati dall'articolo 57. |
||
6. L'autorità giudiziaria con decreto motivato rifiuta la trasmissione delle copie e delle informazioni allorché riguardino persone che hanno presentato domanda di asilo o che godono del diritto di asilo ai sensi della presente legge o che comunque possano comportare persecuzioni di ordine politico, religioso, etnico, razziale nei confronti dei persone che al momento si trovano in Italia o dei loro familiari residenti all'estero. |
||
Art. 174 |
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Operazioni di polizia. Ritardo o omissione degli atti di arresto e di sequestro |
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1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dall'articolo 42 e 111 della presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificamente disposte dalla Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione o, di intesa con questa, dal Questore o dal comandante del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, compiono attività dirette a favorire in via eccezionale l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato o il lavoro dei cittadini extracomunitari in condizioni illegali. |
||
2. Dell'avvenuto compimento delle attività indicate nel comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione, secondo le modalità previste dalla presente legge, alla Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione ed all'autorità giudiziaria. |
||
3. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità che ha proceduto alle operazioni indicate nel comma 1, può, con decreto motivato, ordinare al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi giudiziari, previsto dall'articolo 42, comma 14, in favore dei cittadini extracomunitari coinvolti in tali operazioni e privi di un permesso di soggiorno, nonché differire l'arresto degli autori dei reati fino alla conclusione delle indagini e il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato. |
||
4. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia indispensabile per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dagli articoli 42 e 111 della presente legge. |
||
5. Per gli stessi motivi indicati nel comma 4 gli ufficiali di polizia giudiziaria e i dirigenti degli uffici di polizia di frontiera e degli uffici stranieri delle Questure possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed alla Direzione centrale per la Polizia dell'immigrazione per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. In ogni caso l'autorità procedente trasmette motivato rapporto scritto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore successive al ritardo o all'omissione. |
||
6. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria e alle altre autorità di polizia che abbiano compiuto gli atti previsti dal presente articolo le disposizioni di massima per assicurare il controllo degli sviluppi dell'attività delittuosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. |
||
7. Nei casi di urgenza le disposizioni previste dai commi precedenti possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le ventiquattro ore successive. |
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Art. 175 |
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Fondo nazionale per l'immigrazione |
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1. Presso il Dipartimento nazionale per l'immigrazione è istituito il Fondo nazionale per l'immigrazione destinato al finanziamento delle seguenti iniziative: |
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a) progetti inseriti nel programma annuale delle iniziative dello Stato predisposto ai sensi dell'articolo 153, non finanziabili utilizzando gli stanziamenti ordinari già previsti e disponibili nel bilancio annuale o pluriennale dello Stato; |
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b) progetti inseriti nei programmi annuali delle Regioni e degli enti locali predisposti ai sensi dell'articolo 153, non finanziabili utilizzando gli stanziamenti ordinari già previsti e disponibili nei rispettivi bilanci, a condizione che si tratti di iniziative di preminente interesse nazionale per il numero degli stranieri o italiani interessati direttamente ovvero di provvedimenti indifferibili per provvedere a situazioni di generalizzato disagio o di emarginazione grave di stranieri; |
||
c) progetti di potenziamento e sviluppo delle attività attribuite dalla presente legge alla competenza del Dipartimento nazionale per l'immigrazione e alle altre amministrazioni dello Stato previste dall'articolo 165; |
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d) progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali da associazioni previste dall'articolo 155 e 156 per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente innovative; |
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e) progetti per favorire l'attuazione operativa delle diverse procedure di controllo previste dalla presente legge per i provvedimenti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri; |
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f) interventi indifferibili ed urgenti da realizzare con immediatezza per provvedere alle prime necessità derivanti da un imprevisto flusso migratorio, anche nella forma di esodi di massa indicata dall'articolo 151; |
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g) altri interventi ordinari o straordinari indispensabili per mantenere o sviluppare l'attuazione operativa delle disposizioni della presente legge in tutto il territorio dello Stato. |
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2. Al Fondo affluiscono stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai quali si aggiungono il ricavato dell'alienazione dei beni confiscati e non assegnati ad altre amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 172, salvo che si tratti di beni mobili o immobili utili per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, gli eventuali contributi erogati da organizzazioni internazionali o dagli organismi dell'Unione europea e le eventuali donazioni disposte da persone fisiche e giuridiche. |
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3. Il finanziamento erogato dal Fondo consiste nella concessione di: |
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a) contributi in conto capitale, da rimborsare entro dieci anni senza interessi; |
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b) contributi in conto capitale a fondo perduto, per finanziare le iniziative indicate nelle lettere a), c), e), f), g) del comma 1, il cui importo non può in ogni caso superare, per ciascuna delle iniziative indicate nelle lettere c) e g), il 50% delle risorse destinate annualmente alla realizzazione dell'iniziativa stessa. |
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4. I contributi concessi dal Fondo possono essere destinati a finanziare in tutto o in parte i costi delle iniziative, sia prima, sia dopo la loro effettuazione. I contributi indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 possono essere cumulati per il finanziamento delle iniziative indicate nelle lettere a), c) e), f), g) del comma 1. |
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5. Le istanze di finanziamento attraverso i contributi del Fondo sono presentate al Dipartimento nazionale per l'immigrazione il quale le esamina e acquisisce il parere della Commissione permanente prevista dall'articolo 160 ed eventualmente il parere della Consulta nazionale dell'immigrazione prevista dall'articolo 163. |
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6. Qualora le somme disponibili in un determinato anno per il Fondo non siano completamente utilizzate, possono essere impegnate negli anni successivi. |
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7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del Tesoro, delle Finanze, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno, degli Affari esteri e di Grazia e Giustizia sono disciplinate le modalità di afflusso al Fondo degli stanziamenti, dei contributi e dei beni indicati nel comma 2, nonché le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento previste al comma 5, le modalità e i termini per il loro esame e per l'erogazione, rendicontazione, verifica ed eventuale revoca dei contributi del Fondo e le modalità per il rimborso dei contributi indicati dalla lettera a) del comma 3. |
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Art. 176 |
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Disposizioni per la copertura finanziaria |
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1. Le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano non utilizzate e accantonate nel fondo istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 sono trasferite al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro e sono accantonate ai fini della copertura delle spese necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 177 |
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Disposizioni transitorie in materia di cittadini di Paesi membri della Unione europea |
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1. Ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di carte di soggiorno o di permessi di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 o delle leggi 4 aprile 1977, n. 126, 127 e 128 del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 è rilasciato una carta di soggiorno o un permesso di soggiorno previsti nel titolo II della presente legge, previa riconsegna alla Questura del documento di soggiorno precedentemente rilasciato. |
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2. Le disposizioni del comma 1 si estendono altresì ai cittadini austriaci, svedesi e finlandesi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di un permesso di soggiorno per extracomunitari, in corso di validità o di rinnovo. |
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Art. 178 |
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Disposizioni transitorie in materia di primo rilascio o rinnovo o conversione di documenti di soggiorno di cittadini extracomunitari |
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1. Il cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo rilasciato prima della data di entrata in vigore della presente legge può comunque ottenere, anche prima della data di scadenza, il rinnovo o la conversione del proprio permesso in una carta di soggiorno o in uno dei permessi di soggiorno al quale abbia titolo secondo le norme della presente legge. |
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2. La carta di soggiorno prevista dall'articolo 45 della presente legge è rilasciata, a richiesta, anche ai cittadini extracomunitari, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo. A tal fine i titolari dei soppressi permessi di soggiorno per "iscrizione nelle liste di collocamento" o per "attesa lavoro" o per "attesa perfezionamento pratiche lavorative" sono equiparati ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo. |
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3. Ai cittadini extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di un permesso di soggiorno per "iscrizione nelle liste di collocamento" o per "attesa lavoro" o per "attesa perfezionamento pratiche lavorative" è rilasciato, al momento della scadenza o del rinnovo, uno dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o altro tipo di permesso di soggiorno a cui abbiano titolo ai sensi della presente legge. |
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4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 98 il permesso di soggiorno per attesa emigrazione in altro Stato può essere altresì rilasciato, su richiesta da presentarsi alla Questura competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai cittadini extracomunitari che, pur avendo espletato le domande di emigrazione presentate alle rappresentanze di Stati esteri aventi sede in Italia, si trovano di fatto nel territorio dello Stato sprovvisti di un permesso di soggiorno in corso di validità o di rinnovo. |
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Art. 179 |
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Disposizioni transitorie in materia di diritto d'asilo |
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1. Agli stranieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, è rilasciato la carta di soggiorno per rifugiati ai sensi degli articoli 45 e 145 della presente legge. A tal fine essi, anche prima della data di scadenza, al momento del rilascio della carta di soggiorno devono riconsegnare al Questore che la rilascia il permesso di soggiorno di cui erano titolari fino a quel momento. |
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2. Ai cittadini della Repubblica della ex Jugoslavia, ai cittadini somali e ai cittadini ruandesi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per motivi umanitari di carattere straordinario o comunque rilasciato ai sensi del decreto 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni, nella legge 24 settembre 1992, n. 390 o della legge 23 dicembre 1991, n. 423 o del decreto del Ministro degli Affari esteri 9 settembre 1992 o del decreto-legge (((...))) alla scadenza è rilasciato di diritto il permesso di soggiorno per asilo umanitario previsto dall'articolo 147. Tuttavia se non sussistono i presupposti previsti dall'articolo 138, comma 2, lettera b), ai predetti è rilasciato uno dei permessi di soggiorno indicati nell'articolo 149, comma 11, per il quale posseggano i requisiti e le condizioni previste dalla presente legge. Fino alla data di scadenza i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi delle predette leggi abrogate corrispondono al permesso di soggiorno per asilo umanitario previsto dall'articolo 147. |
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3. Le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato regolarmente presentate in Italia da cittadini stranieri prima della data di entrata in vigore della presente legge e che a tale data non siano state ancora decise dalla soppressa Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato sono considerate domande di asilo e devono essere riesaminate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo secondo le procedure e i criteri previsti dalla presente legge. In ogni caso, anche in deroga ai termini previsti dalla presente legge, la Commissione nazionale deve svolgere l'audizione dello straniero prevista dall'articolo 143 e deve pronunciarsi sulle domande indicate dal presente comma entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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4. Gli stranieri che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano pendenti, anche in appello, ricorsi giurisdizionali avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato deciso dalla soppressa Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, hanno facoltà di presentare una domanda di asilo ai sensi della presente legge. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge essi provvedono a notificare alla Questura competente, al giudice e alla Commissione la rinuncia al ricorso. |
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5. Agli stranieri indicati nei commi 3 e 4 il Questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo previsto dalla presente legge. |
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Art. 180 |
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Disposizioni transitorie in materia di ricongiungimento familiare |
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1. Alle condizioni previste dal presente articolo i cittadini extracomunitari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono presenti nel territorio dello Stato, anche se sprovvisti di un permesso di soggiorno o, se minori, anche se non iscritti nel permesso o nella carta di soggiorno dei genitori, e anche se oggetto di precedenti provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato adottati per violazione delle norme sull'ingresso o sul soggiorno degli stranieri, possono comunque attuare il ricongiungimento familiare con i familiari italiani e stranieri già regolarmente residenti in Italia. |
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2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i predetti cittadini extracomunitari o, se minori, i loro genitori devono presentare alla competente Questura, oltre che la copia dell'eventuale precedente provvedimento di espulsione indicato al comma 1, la domanda di conversione del proprio precedente permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi o, in caso di stranieri sprovvisti di permesso o di carta di soggiorno o non iscritti su quelli dei genitori, la dichiarazione di soggiorno prevista dall'articolo 43 e la domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare o di carta di soggiorno ovvero la domanda di iscrizione sul permesso o sulla carta di soggiorno dei genitori. In ogni caso deve essere esibito un idoneo documento di viaggio, in corso di validità. |
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3. Contestualmente alla presentazione delle dichiarazioni e domande previste al comma 2 o comunque entro i successivi novanta giorni il familiare italiano o straniero già residente in Italia deve presentare alla medesima Questura la domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare con l'allegata documentazione, previste dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, che dimostri la sussistenza dei requisiti soggettivi e dei presupposti oggettivi richiesti dalla presente legge ai fini dell'attuazione del ricongiungimento familiare. |
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4. Il ricongiungimento si intende consentito e l'eventuale provvedimento di espulsione indicato al comma 1 si intende revocato a tutti gli effetti se siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di nulla-osta, completa di tutta la documentazione, prevista dal comma 3, senza che sia notificato formale diniego del nulla-osta al ricongiungimento. |
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5. Al cittadino extracomunitario ricongiuntosi ai sensi del comma 4, il Questore, previa esibizione di copia della domanda di nulla-osta indicata al comma 3, rilascia il permesso di soggiorno per coesione familiare o, ove consentito dall'articolo 45, la carta di soggiorno ovvero, se minore di età, provvede all'iscrizione del minore sul permesso o sulla carta di soggiorno del minore. |
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6. Se entro sei mesi dal compimento degli adempimenti previsti dal comma 2, non si provvede agli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5 la domanda presentata ai sensi del comma 2 si intende respinta e il Questore può provvedere ad adottare ed eseguire i provvedimenti del caso. |
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7. Ai cittadini extracomunitari indicati nel comma 2 il Questore rilascia un permesso di soggiorno straordinario in attesa di ricongiungimento familiare della durata di sei mesi, improrogabile; il permesso è ritirato dal Questore al momento della consegna del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o dell'iscrizione del minore sui predetti documenti, effettuati ai sensi del comma 5. |
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Art. 181 |
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Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di espulsione |
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1. I provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato adottati nei confronti di cittadini extracomunitari per violazione delle disposizioni sull'ingresso o soggiorno degli stranieri ed emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono comunque segnalati al Sistema informativo Schengen (SIS). |
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2. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato relativo ai cittadini extracomunitari espulsi con i provvedimenti di cui al comma 1 si considera comunque cessato dopo due anni dalla data di emanazione del provvedimento. |
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3. Sono fatte salve le disposizioni transitorie della presente legge che consentono la revoca dei provvedimenti indicati nel comma 1. |
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Art. 182 |
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Disposizioni transitorie in materia di lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari |
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1. In sede di prima applicazione della presente legge il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato e per lavoro stagionale si riferisce all'anno successivo a quello in cui è entrata in vigore la presente legge. |
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2. Fino all'entrata in vigore del primo decreto di programmazione dei flussi indicato nel comma 1, in deroga alle condizioni e ai presupposti previsti dagli articoli 58, 59, 60, 62 e 63 della presente legge per l'ingresso e il soggiorno regolare di ulteriori cittadini extracomunitari si osservano le disposizioni del più recente decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, fatte salve le diverse disposizioni previste dai successivi commi del presente articolo. |
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3. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più ordinanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 101, commi 3 e seguenti, per provvedere ad opportune forme di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti illegalmente nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e che non possano beneficiare della applicazione delle altre disposizioni transitorie della presente legge. |
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Art. 183 |
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Disposizioni transitorie in materia istituzionale |
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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad adeguare le loro leggi e i loro regolamenti alle disposizioni della stessa. |
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2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina della Commissione nazionale per il diritto di asilo del Difensore civico nazionale dei diritti degli stranieri, del Capo del Dipartimento nazionale per l'immigrazione. |
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3. Fino all'insediamento dei membri della nuova Commissione nazionale per il diritto di asilo le sue funzioni sono esercitate dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1990. |
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4. In sede di prima applicazione della presente legge i membri non magistrati della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e il Difensore nazionale per i diritti degli stranieri sono nominati sulla base di nominativi indicati dal presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
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5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina dei componenti della Consulta nazionale dell'immigrazione e alla nomina dei dirigenti delle Direzioni, dei Servizi e degli uffici istituiti ai sensi dell'articolo 165. |
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6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'effettiva istituzione degli uffici provinciali per l'immigrazione e dei centri di servizio presso i valichi di frontiera, nonché dell'Anagrafe nazionale degli stranieri. |
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7. I programmi annuali delle politiche migratorie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni da adottarsi ai sensi dell'articolo 153 si riferiscono agli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. |