(Sergio Briguglio 16/5/1996)

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLO SCHEMA

DI DECRETO SUI FLUSSI

 

- All'articolo 1, lettera a), e' indicata la condizione, per l'ingresso di lavoratori stranieri autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, relativa all'offerta di alloggio adeguato da parte del datore di lavoro. Questa condizione, discriminando tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, viola l'articolo 1 della legge 943/1986 (parita' di diritti tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri extracomunitari). Non dovrebbero essere imposti carichi aggiuntivi al datore di lavoro per il semplice fatto che il lavoratore assunto sia extracomunitario; il risultato infatti e' un'ulteriore disincentivazione dei rapporti di lavoro regolari.

- All'articolo 1, lettera b), e, successivamente, all'articolo 2, non si chiarisce come l'aspirante lavoratore stagionale, ancora residente all'estero, possa segnalare la propria volonta' di migrare e come vengano selezionati i 13000 lavoratori autorizzati all'ingresso. Le disposizioni del decreto-legge 22/1996 a questo riguardo sono ambigue. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge stesso si fa infatti riferimento alle liste di prenotazione quali luoghi naturali per la registrazione del lavoratore straniero non iscritto alle ordinarie liste di collocamento. Si puo' supporre quindi che, laddove, come nel caso evidentemente ipotizzato dallo schema in esame, si renda necessario il ricorso a lavoratori ancora residenti all'estero, tali lavoratori debbano essere scelti, sulla base - si suppone - del criterio di anzianita' di iscrizione, fra quelli iscritti in tali liste. Tuttavia, il testo del decreto-legge non specifica nulla riguardo all'istituzione di tali liste (che dovrebbero avere, ovviamente, dei terminali presso le rappresentanze consolari italiane). In mancanza di direttive chiare riguardo all'istituzione e alle modalita' di utilizzo delle liste, rischia di restare lettera morta la disposizione - contenuta nel decreto in esame - relativa all'ingresso di 13000 stagionali.

- All'articolo 1, lettera c), si fa encomiabilmente riferimento tanto ai familiari ricongiungibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 943 (familiari di lavoratori stranieri extracomunitari), quanto a quelli ricongiungibili ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22/1996 (familiari di cittadini stranieri extracomunitari). In tal modo appare evidente l'interpretazione delle norme introdotte dal decreto-legge 22/1996 quali norme complementari a quelle della legge 943, piuttosto che sostitutive di esse. Si evita cosi' che le norme del decreto-legge 22/1996 possano configurarsi come un regresso rispetto alla normativa gia' in vigore (si consideri ad esempio il problema del ricongiungimento dei genitori a carico, non considerato dal decreto-legge 22/1996).

- All'articolo 2 appare contraddittoria l'indicazione simultanea di un limite superiore per gli ingressi per lavoro e della necessita' di procedere, ai sensi della legge 943, all'accertamento di indisponibilita' di manodopera gia' presente sul territorio nazionale. Qualora infatti il Governo ritenga che le quote indicate (10000 lavoratori per lavoro a tempo indeterminato, 13000 per lavoro a tempo determinato) si riferiscano ad un effettivo fabbisogno di manodopera, l'accertamento di indisponibilita' risulta pleonastico. Qualora, viceversa, si ritenga di dover autorizzare l'ingresso solo a seguito di accertamento di indisponibilita', l'introduzione di un limite superiore non appare giustificato. (Una giustificazione residua potrebbe risiedere in realta' nei limiti imposti dalla necessita' di reperire alloggi sufficienti per i lavoratori in ingresso; questa, tuttavia, non puo' considerarsi valida in preenza della richiesta - sopra criticata - relativa all'offerta di alloggio da parte del datore di lavoro). Sarebbe opportuno, in contrasto con la linea fino ad oggi adottata nella programmazione dei flussi, distinguere tra i tipi di lavoro che necessitano di una ricerca sul posto dell'opportunita' di occupazione (si pensi alla collaborazione familiare) e quelli che possono corrispondere ad un incontro "a distanza" tra domanda e offerta di lavoro (ad esempio i lavori nella grande industria o i lavori ad alta specializzazione, per i quali o non e' importante una conoscenza diretta tra datore di lavoro e lavoratore o questa puo' realizzarsi tramite l'esame di un curriculum). Per i primi, l'ingresso dovrebbe essere autorizzato fino a raggiungimento di tetti fissati dal Governo, ma senza la condizione aggiuntiva di una previa autorizzazione al lavoro (consentendo cosi' la ricerca sul posto di una opportunita' di lavoro, sotto la "garanzia" - fornita dal Governo - relativa all'indisponibilita' di manodopera residente). Per i secondi, potrebbe essere autorizzato a valle dell'accertamento di indisponibilita', ma senza limiti sul numero di visti rilasciabili. In entrambi i casi dovrebbero essere tenute le liste di prenotazione presso i consolati di cui si e' detto sopra. In Appendice e' riportato il testo di un ordine del giorno presentato in Commissione Affari Costituzionali del Senato durante i lavori per la conversione in legge del decreto-legge 22/1996. In esso sono contenute linee guida per la programmazione dei flussi corrispondenti alle raccomandazioni qui esposte.

- All'articolo 3, l'indicazione relativa alla possibilita' di aggiornare i limiti per gli ingressi nel 1996 alla scadenza del terzo quadrimestre dello stesso anno sembra inappropriata: risulterebbe infatti un aggiornamento tardivo!

- Non sono descritte nello schema in esame le modalita' per far valere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22/1996, il diritto di precedenza per l'ingresso come lavoratore stagionale per chi abbia lasciato l'Italia, rientrando in patria, entro il 31 marzo 1996.

 

 

APPENDICE

 

Ordine del giorno

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n.2468, impegna il Governo a seguire i seguenti principi e criteri:

in sede di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, deve indicare il numero complessivo dei visti di ingresso per lavoro subordinato per ogni settore lavorativo, per ogni qualifica e per ogni mansione per le quali, sulla base delle previsioni annuali formulate dalle Commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale valuti che sussista un fabbisogno di manodopera;

la programmazione annuale dei flussi deve altresi' specificare i particolari settori lavorativi, qualifiche o mansioni per i quali e' opportuno, allo scopo di sopperire piu' efficacemente alle necessita' del mercato del lavoro, garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera. Relativamente a detti settori, qualifiche o mansioni, puo' essere disposto il contingentamento temporale degli ingressi nel territorio dello Stato di cui al comma 6 durante il corso dell'anno solare;

il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso per lavoro indica il numero complessivo, distinto secondo i criteri indicati nel comma 2, di visti di ingresso che potranno essere rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea che siano iscritti, nel medesimo anno, nelle liste di segnalazione, relative a ciascun settore, qualifica o mansione per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, istituite appositamente presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

possono ottenere l'iscrizione nelle liste di cui al comma 3 i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che abbiano i requisiti corrispondenti ai settori di lavoro, alle qualifiche e alle mansioni indicate nel decreto di programmazione dei flussi. L'iscrizione nelle liste ha validita' annuale e puo' essere rinnovata alla scadenza, con semplice conferma o aggiornamento dei dati della domanda inserita nelle liste per l'anno precedente;

con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i ministri dell'interno e degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di presentazione, di verifica e di raccolta delle domande di iscrizione nelle liste di segnalazione previste dal presente articolo, i criteri di raggruppamento delle richieste di lavoro inserite nelle liste secondo i settori di lavoro, le qualifiche e le mansioni, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria degli iscritti; a tale fine si da' priorita' al lavoratore con maggiore anzianita' di iscrizione nelle liste e, a parita' di altri requisiti, alla persona che abbia familiari legalmente residenti in Italia. L'anzianita' di iscrizione nelle liste non e' interrotta da eventuali aggiornamenti dei dati personali dell'iscritto. In ogni caso, non sono consentiti raggruppamenti e graduatorie fondati sullo Stato di provenienza o di origine, sulla nazionalità, sull'appartenenza ad una razza, ad un sesso, ad un gruppo etnico o linguistico o sulla religione professata, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali;

i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste relative ai particolari settori, qualifiche o mansioni per le quali si renda opportuno garantire l'incontro diretto tra la domanda e l'offerta di manodopera, specificate, ai sensi del comma 2, nella programmazione dei flussi, possono richiedere il visto di ingresso per lavoro subordinato. Le domande di rilascio di visto di ingresso sono accolte, nell'ordine corrispondente alla graduatoria, fino ad eventuale raggiungimento del numero complessivo stabilito dalla programmazione dei flussi di ingresso e secondo il contingentamento temporale ivi eventualmente indicato. I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che ottengono il visto di ingresso per lavoro subordinato non possono stipulare in Italia, per un anno dalla data di ingresso, contratti di lavoro relativi a mansioni, qualifiche o settori diversi da quelli per i quali e' stato autorizzato l'ingresso;

il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea residente all'estero iscritto per l'anno in corso nelle liste di segnalazione di cui al presente articolo deve presentare apposita domanda di autorizzazione al lavoro all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente per la provincia in cui prevalentemente dovrà svolgersi l'attività lavorativa. La domanda di autorizzazione al lavoro contiene richiesta di assunzione con chiamata nominativa o con chiamata numerica, nel rispetto dei medesimi limiti previsti per i cittadini italiani;

all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al lavoro consegue il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato al lavoratore straniero per il quale e' stata presentata la domanda;

ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea che abbiano fatto regolare ingresso muniti di visto di ingresso per lavoro subordinato e' rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile, valido anche per l'iscrizione nelle liste di collocamento.