(23/11/1996)

CARTA DI SOGGIORNO

 

Art. 1

Condizioni di rilascio.

1. Un permesso di soggiorno di lunga durata, detto carta di soggiorno, puo' essere concesso al cittadino straniero regolarmente soggiornante che appartenga ad una delle categorie seguenti:

a) straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni, attualmente titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o lavoro autonomo;

b) rifugiato;

c) familiare di cittadino italiano, comunitario o titolare di carta di soggiorno che rientri tra quelli con cui si puo' attuare il ricongiungimento familiare;

d) genitore, tutore o affidatario di minore italiano o comunitario, con esso convivente;

e) cittadino residente beneficiario di una pensione o rendita per inabilita' derivante da malattia professionale o infortunio sul lavoro, ovvero di una pensione di vecchiaia, anzianita' o reversibilita', comunque di importo non inferiore alla pensione sociale.

2. Salvo il caso di straniero rifugiato, condizione per il rilascio e' che lo straniero non abbia procedimenti penali pendenti per un delitto che possa comportare una condanna non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione e non abbia riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione.

 

Art. 2

Caratteristiche della carta di soggiorno.

1. La carta di soggiorno ha durata di cinque anni. Nel caso di straniero titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di straniero rifugiato, la carta ha durata illimitata.

2. La carta di soggiorno da' al titolare

a) facolta' di esercitare qualunque diritto civile, anche quando non sussista la condizione di reciprocita';

b) diritto di non essere allontanato dal territorio dello Stato, salvi i casi di estradizione o di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato;

c) diritto di elettorato attivo e passivo a livello comunale e circoscrizionale nei casi previsti dalla legge.

3. La carta di soggiorno e' rinnovata con durata illimitata, a condizione che a carico dello straniero non sussista alcuno dei procedimenti penali pendenti o delle condanne con sentenza definitiva che precludono il rilascio della carta. In caso di procedimento penale che si risolva, trascorsi i termini per il rinnovo, in favore dello straniero, questi ha diritto al rilascio di una carta di soggiorno di durata illimitata.

4. Il rinnovo della carta puo' avvenire per motivi diversi da quelli per cui era avvenuto il rilascio.

5. La carta di soggiorno puo' essere revocata solo in caso di cessazione dello status di rifugiato.

 

Art. 3

Tutela giurisdizionale.

1. In caso di diniego di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno, lo straniero ha diritto al mantenimento del permesso di soggiorno di cui e' titolare, ovvero al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per il quale possegga i requisiti.

2. Contro revoca, annullamento, diniego di rilascio o di rinnovo della carta e' ammesso il ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato, in caso di presentazione di istanza incidentale, fino alla decisione sulla domanda cautelare. In caso di sospensione del provvedimento e in mancanza di altro permesso, e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia.