(23/11/1996)

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

Art. 1

Diritto di difesa.

1. Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio gratutito. Si prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno.

2. Lo straniero ha diritto a ricevere gli atti giudiziari a lui indirizzati in lingua a lui comprensibile.

 

Art. 2

Trattamento penitenziario dello straniero.

1. Il detenuto straniero ha diritto a ricevere in lingua a lui comprensibile le informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

2. Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

3. L'autorita' penitenziaria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

4. Allo straniero detenuto e' rilasciato un permesso di soggiorno, allo scadere della pena, di durata pari a quella residuata dal permesso di cui lo straniero era titolare al momento dell'ingresso nell'istituto di pena, salvo il caso di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.