(23/11/1996)

ESPULSIONI

 

Art.1

Presupposti.

1. L'espulsione dello straniero puo' essere disposta in caso di soggiorno illegale o in caso di effettiva pericolosita' del soggetto o, in alternativa all'espiazione della pena, su richiesta dello straniero detenuto.

2. L'espulsione per soggiorno illegale e' disposta dal Prefetto.

3. L'espulsione in caso di pericolosita' dello straniero puo' essere disposta dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero dal giudice dell'esecuzione, quale misura di sicurezza a carico dello straniero condannato con sentenza definitiva per un delitto non colposo ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

4. L'espulsione quale misura di sicurezza non puo' essere applicata in caso di patteggiamento.

5. L'espulsione quale misura alternativa alla detenzione del cittadino straniero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, e' disposta, su richiesta dell'interessato, dal giudice dell'esecuzione, salvo che vi ostino inderogabili esigenze processuali. L'esecuzione dell'espulsione sospende l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso in cui il cittadino extracomunitario espulso ai sensi del presente articolo rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tempo di durata pari alla pena detentiva in alternativa alla quale ha ottenuto l'espulsione.

 

Art.2

Condizioni di non espellibilita'.

1. Non e' espellibile, salvo il caso di gravi rischi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, lo straniero che rientri in una delle seguenti categorie:

a) titolare di permesso di soggiorno di durata illimitata o di carta di soggiorno;

b) straniero per il quale possa essere chiesto il ricongiungimento familiare da cittadino italiano o comunitario o da straniero titolare di carta di soggiorno;

c) straniero minore di eta';

d) straniero soggiornante in Italia da almeno dieci anni;

e) straniero che necessiti di cure urgenti;

f) cittadina straniera incinta ovvero che abbia partorito o per la quale sia occorsa interruzione di gravidanza da meno di sei mesi;

g) rifugiato o richiedente asilo.

2. La condizione di inespellibilita' permane finche' permangono i requisiti.

 

Art.3

Modalita' di espulsione e meccanismi di tutela.

1. Allo straniero a carico del quale e' adottato il provvedimento di espulsione sono garantiti

a) informazione sui propri diritti;

b) assistenza dell'interprete;

c) assistenza legale, anche per la presentazione di ricorsi;

d) contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese, su richiesta;

e) contatto con familiari;

f) recupero dei beni e delle somme di denaro di proprieta', nonche' delle somme spettanti per lavoro svolto, anche irregolarmente.

2. L'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni, quando si tratti di straniero irregolarmente soggiornante, gia' titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi ovvero di permesso di soggiorno per motivi di cura. Lo straniero e' informato della possibilita' di procedere, entro trenta giorni, ad una delle seguenti azioni

a) richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno dello stesso tipo di quello di cui era originariamente titolare, per il quale egli possegga i requisiti;

b) richiedere un permesso per coesione familiare, qualora sia in possesso dei requisiti;

c) presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di ingiunzione, con effetto sospensivo immediato.

3. L'espulsione e' eseguita con accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera negli altri casi di soggiorno irregolare ovvero quando sia stata disposta quale misura di sicurezza o per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o quale misura alternativa alla detenzione.

4. Qualora lo straniero cui e' stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni abbia, alla scadenza di tale termine, avviato una delle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il provvedimento di espulsione e' sospeso. In caso di rilascio di uno dei permessi ivi previsti, il provvedimento di espulsione e' revocato. Lo straniero che alla scadenza del termine di trenta giorni non ottemperi all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato e che non abbia avviato alcuna delle suddette procedure e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

5. Lo straniero oggetto di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ha diritto a far riesaminare la propria posizione. In questo caso, nonche' nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'accompagnamento o in cui si debba dar luogo ad uno degli atti garantiti dalla legge allo straniero, questi e' sottoposto a custodia.

6. Entro quarantotto ore il pretore e' investito della decisione sulla legittimita' del provvedimento e sull'eventuale sussistenza di ragioni non palesemente infondate che rendono necessario il riesame della posizione dello straniero.

7. Il pretore, entro quarantotto ore, sentita la persona oggetto del provvedimento di espulsione e accolte le deduzioni dell'Amministrazione nonche' quelle eventualmente presentate da organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo, decide se

a) consentire il prolungamento del regime di custodia fino a un massimo di quindici giorni, qualora sia possibile eseguire l'eventuale espletamento degli atti cui lo straniero ha diritto e l'accompagnamento alla frontiera entro quella data;

b) ordinare la remissione in liberta' dello straniero, con l'eventuale adozione di misure di sorveglianza di pubbica sicurezza, per consentire la presentazione di una domanda di asilo o l'espletamento di uno degli atti cui lo straniero ha diritto, ovvero in attesa che l'allontanamento sia eseguibile;

c) annullare il provvedimento di espulsione e ordinare la remissione in liberta' e il rilascio di un opportuno permesso cui lo straniero abbia titolo, nel caso in cui il provvedimento di espulsione sia privo dei presupposti o lo straniero appartenga ad una delle categorie esenti da espulsione;

d) richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni, se l'espulsione interferisce con i diritti di un minore presente in Italia;

e) disapplicare il provvedimento di espulsione e ordinare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi opportuni, nel caso in cui tale provvedimento interferisca con diritti fondamentali della persona o risulti non commisurato con la gravita' dell'infrazione di cui lo straniero si e' reso responsabile, tenuto conto, in particolare, dell'effettivo grado di inserimento sociale o lavorativo da questi raggiunto.

8. Lo straniero sottoposto a cutodia ha diritto ai contatti con i familiari, con i funzionari della Rappresentanza consolare o diplomatica del proprio Paese e con i rappresentanti di organismi e associazioni di tutela dei diritti dell'uomo.

9. Il regime di custodia avviato su istanza dello straniero e' interrotto, su richiesta dell'interessato, in qualunque momento. Si procede, in questo caso, all'immediato accompagnamento alla frontiera.

10. Il Tribunale per i minorenni e' investito della decisione ogni qualvolta l'espulsione riguardi il genitore o il tutore o l'affidatario di un minore soggiornante in Italia. Il Tribunale stabilisce se risulti prevalente il diritto del minore a proseguire, nell'unita' familiare, il soggiorno in Italia ed adotta le disposizioni opportune, anche in deroga alle diverse norme di legge.

11. Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non ha effetto sospensivo immediato.

 

Art.4

Stranieri privi di documento di viaggio.

1. Il Governo della Repubblica conclude di accordi bilaterali o multilaterali con i paesi di emigrazione per favorire l'ammissione degli immigrati espulsi o respinti e il loro inserimento sociale, anche quali cooperanti nell'ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. L'erogazione di aiuti economici da parte dello Stato nell'ambito di tali accordi e' subordinata alla effettiva realizzazione da parte dei Paesi contraenti di politiche atte a migliorare la qualita' della vita dei potenziali migranti e a favorire l'inserimento dei cittadini stranieri espulsi o respinti dall'Italia e ammessi in forza degli accordi.

3. Lo straniero che non sia in grado di dimostrare la propria nazionalita' e' inviato verso un paese a sua scelta tra quelli disposti ad accoglierlo in base agli accordi di ammissione stipulati con il Governo italiano, o in altro Paese da lui indicato e disposto ad accoglierlo.

 

Art.5

Reingresso successivo ad espulsione.

1. Lo straniero espulso con accompagnamento immediato alla frontiera non puo' fare ingresso nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un periodo di tre anni, in caso di espulsione per soggiorno irregolare, ovvero il periodo indicato dal giudice dell'esecuzione o dal Ministro dell'interno nel decreto di espulsione.

2. Salvo il caso di gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il reingresso antecedente alla scadenza dei termini e' autorizzato dal Ministro dell'interno, su richiesta dello straniero espulso, nei casi in cui e' necessario tutelare il diritto di asilo o il diritto all'unita' familiare dell'interessato.

3. Il reingresso non autorizzato, in assenza dei requisiti che ne avrebbero motivato l'autorizzazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.