(23/11/1996)

INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

 

Art. 1

Diritto all'unita' familiare.

1. La Repubblica riconosce e garantisce agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi il diritto di mantenere o di riacquistare l'unita' familiare, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge.

2. In tutti i procedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e riguardanti, anche indirettamente, un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita' il superiore interesse di questo, conformemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989.

3. Anche in deroga alle disposizioni della legge, l'ingresso o il soggiorno dello straniero puo' essere autorizzato quando questo sia necessario per tutelare il preminente interesse del minore a mantenere o a riacquistare le proprie relazioni familiari. A tal fine competente a decidere e' il Tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'eta' del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

Art. 2

Ricongiungimento familiare.

1. Il ricongiungimento familiare puo' essere richiesto alla Questura del luogo di soggiorno da

a) cittadini italiani o comunitari;

b) cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

2. Il ricongiungimento puo' essere richiesto per i seguenti familiari:

a) coniuge non separato;

b) figli minori non coniugati ovvero attualmente legalmente separati;

c) genitori a carico;

d) figli minori non coniugati, a carico del coniuge di cui si chiede il ricongiungimento, a condizione che l'altro genitore del minore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potestà;

e) familiari a carico inabili al lavoro.

3. Il ricongiungimento con piu' di un coniuge e' consentito quando l'unione poligamica e' considerata valida e sussistente dallo Stato di appartenenza di entrambi i coniugi e sia stata celebrata prima dell'ingresso in Italia del richiedente.

4. Ai fini del ricongiungimento

a) si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

b) i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

c) l'altro genitore naturale del figlio del richiedente e' equiparato al coniuge.

5. I cittadini italiani o comunitari e i rifugiati possono richiedere il ricongiungimento anche per altri figli di eta' inferiore a 21 anni e altri familiari a carico.

6. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero non comunitario che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita' di alloggio ad uso di abitazione non impropria, reddito da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale, ovvero esibre impegno da parte di privato o di ente nel territorio dello Stato relativo al sostentamento dei familiari per i quali e' richiesto il ricongiungimento. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito dei familiari gia' presenti o con i quali si intende attuare il ricongiungimento, nonche' della loro eventuale capacita' di reddito, valutata sulla base della disponibilita' di un'offerta di assunzione in Italia.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta senza che il nulla-osta al ricongiungimento sia stato negato, esso si intende concesso.

8. Il Questore rifiuta il nulla-osta al ricongiungimento nei casi in cui il familiare risulti non ammissibile nel territorio dello Stato, in quanto persona pericolosa per la sicurezza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

9. Contro il diniego del nulla-osta lo straniero puo' presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il tribunale decide con giurisdizione esclusiva estesa al merito. Nei casi in cui il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore, competente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i Minorenni.

10. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. E' altresi' consentito l'ingresso al seguito dello straniero dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti relativi a reddito e alloggio. E' in ogni caso consentito l'ingresso del minore al seguito del genitore, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il proprio consenso o sia stato privato della potesta'.

11. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

 

Art. 3

Coesione familiare.

1. Il permesso di soggiorno per coesione familiare e' rilasciabile:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero al seguito del familiare nei casi previsti dalla legge;

b) ai nati in Italia da genitore regolarmente soggiornante;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante con il quale un cittadino regolarmente presente in Italia potrebbe attuare il ricongiungimento. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) allo straniero sottoposto a provvedimento di espulsione che abbia legami familiari che costituiscono presupposto per il ricongiungimento con persona regolarmente presente in Italia, nei casi in cui, in base alla legge, il provvedimento di espulsione possa per cio' essere revocato o disapplicato.

2. Il permesso e' rilasciato con durata pari a quella del documento di soggiorno del familiare con cui si attua la coesione. La durata e' illimitata per coesione con italiani o con titolari di documento di soggiorno di durata illimitata.

3. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio, e, salvo il caso di genitore a carico o di familiare a carico inabile al lavoro, l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

4. Il rinnovo del permesso e' condizionato di norma al rinnovo del documento di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare. Il permesso rinnovato puo' avere durata illimitata, negli stessi casi previsti in relazione al rilascio.

5. Il rinnovo del permesso o della carta di soggiorno del minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore e' concesso anche qualora il minore non sia presente nel territorio dello Stato all'atto della richiesta di rinnovo da parte del genitore.

6. Il permesso di soggiorno per coesione familiare puo' essere convertito in qualsiasi momento in altro permesso, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.

7. In caso di scioglimento del vincolo familiare o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno il permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, anche in mancanza dei requisiti di legge.

 

Art. 4

Visita a familiari.

1. E' consentito l'ingresso nel territorio dello Stato ai familiari dello straniero titolare di documento di soggiorno in corso di validita' rilasciato per almeno un anno o per cure mediche, ovvero dello straniero in stato di detenzione.

2. Salvo il caso in cui lo straniero presente sul territorio dello Stato si trovi in gravi condizioni di salute, condizione per il rilascio del visto di ingresso e' la presentazione di garanzia per il sostentamento dei familiari da parte dello straniero visitato ovvero da parte di privato o di ente presenti nel territorio dello Stato.

3. Il permesso di soggiorno per visita a familiari ha durata massima di tre mesi e puo' essere rinnovato solo per gravi motivi relativi alle condizioni di salute del titolare o del familiare visitato.

4. Il permesso per visita a familiari puo' essere convertito in permesso per coesione familiare, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge.