(24/11/1996)

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

 

Art.1

Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro subordinato.

1. Il Governo programma annualmente i flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato sulla base delle valutazioni relative al fabbisogno di manodopera effettuate dalla Commissione centrale per l'impiego.

2. Il decreto di programmazione indica il numero di visti di ingresso che potranno essere rilasciati, nell'anno solare successivo, a lavoratori stranieri, con l'eventuale specificazione delle qualificazioni professionali, corrispondenti a settori, qualifiche o mansioni, per cui sia stato accertato un fabbisogno di manodopera, e puo' prevedere contingentamenti temporali o regionali dei flussi. Allo scopo di assicurare la corretta destinazione dei flussi in ingresso il decreto puo' stabilire forme di assistenza all'immigrato in ingresso limitate alla Regione di destinazione.

3. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro formula ogni tre anni una valutazione dell'andamento dei flussi e suggerisce al Governo le necessarie correzioni da apportare alla programmazione o presenta proposte di legge per la modifica del quadro normativo.

 

Art.2

Censimento dell'offerta di lavoro.

1. Il censimento dell'offerta di lavoro e' basato su liste di prenotazione da tenersi, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

2. L'iscrizione nelle liste di prenotazione puo' essere relativa a piu' qualificazioni professionali per uno stesso lavoratore e deve essere confermata di anno in anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianita' di iscrizione.

3. La graduatoria e' basata sull'anzianita' di iscrizione e, in via subordinata, su altri criteri eventualmente indicati nel decreto di programmazione.

4. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce modi e tempi di raccolta dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di prenotazione.

 

Art.3

Modalita' di ingresso per lavoro subordinato.

1. Agli iscritti nelle liste di prenotazione e' rilasciato, su richiesta, il visto di ingresso per lavoro subordinato, fino a completamento delle quote, eventualmente relative a determinate qualificazioni professionali, indicate nel decreto di programmazione, ed in base all'eventuale contingentamento temporale ivi previsto.

2. Gli iscritti che non rientrano nelle quote ammesse possono entrare solo a fronte di una chiamata nominativa in relazione alla quale sia stata concessa autorizzazione al lavoro, previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori.

3. Al lavoratore straniero che ha fatto regolare ingresso in Italia il Questore del luogo di dimora rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Art.4

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e' rilasciato con durata di due anni.

2. Il titolare del permesso ha facolta' di

a) iscrizione nelle liste di collocamento;

b) stipula di qualunque contratto di lavoro;

c) iscrizione a qualsiasi corso di studio;

d) accesso ai servizi in condizioni di parita' con il lavoratore italiano;

e) svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

3. E' subordinata a preventivo accertamento di indisponibilita' di lavoratori solo la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato nei casi in cui l'ingresso del lavoratore sia stato autorizzato in relazione ad una determinata qualificazione professionale e il contratto di lavoro riguardi una diversa qualificazione, e salvo che dall'ingresso sia trascorso un prefissato periodo di durata stabilita dal regolamento di attuazione della legge.

4. Il permesso e' rinnovato con durata di quattro anni se il titolare

a) dimostra di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale,

b) dimostra l'esistenza di un rapporto di lavoro in corso;

o con durata di due anni, se il titolare soddisfa ad una sola delle suddette condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato puo' essere convertito in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

 

Art. 5

Svolgimento di attivita' di lavoro subordinato da parte di titolari di altri permessi.

1. Salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge, e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, nonche' ai titolari di altri permessi di soggiorno nei casi particolari previsti dalla presente legge.

2. In presenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' consentita la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, salve le limitazioni espressamente previste dalla presente legge.

 

Art. 6

Accertamento di indisponibilita' di lavoratori.

1. L'accertamento di indisponibilita' di lavoratori deve tutelare il diritto al lavoro del cittadino italiano in conformita' con l'articolo 4 della Costituzione e la parita' tra lavoratori stranieri e italiani in conformita' con le norme dei trattati internazionali.

2. L'accertamento di indisponibilita' e' effettuato secondo i modi stabiliti dal regolamento di attuazione della legge. L'indisponibilta' si considera accertata quando sia trascorso un tempo prestabilito senza che la domanda di lavoro, opportunamente segnalata, abbia trovato corrispondente offerta di un lavoratore italiano o comunitario ovvero straniero iscritto nelle liste di collocamento, avente la richiesta qualificazione professionale.

 

Art. 7

Contributi previdenziali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati di appartenenza degli stranieri immigrati in Italia al fine di tutelarne i diritti di previdenza e di sicurezza sociale.

2. I contributi versati per l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti sono trasferiti, in caso di rientro in patria del lavoratore e su richiesta dell'interessato, all'ente previdenziale del paese di provenienza, nei casi in cui la materia sia regolata da accordi bilaterali.

3. In assenza di tali accordi detti contributi, possono essere, a scelta dell'interessato, mantenuti in Italia o liquidati, con possibilita' di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

Art. 8

Lavoro stagionale.

1. Nel decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro e' specificato anche il fabbisogno di manodopera in relazione ad attivita' lavorative avente carattere stagionale. Ai lavoratori che fanno ingresso in Italia in corrispondenza alle mansioni cosi' individuate e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di sei mesi.

2. Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' iscriversi nelle liste di collocamento e puo' stipulare qualunque rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Il titolare di permesso per lavoro stagionale puo' stipulare rapporti di lavoro a tempo indeterminato previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani o comunitari o stranieri titolari di permesso per lavoro subordinato iscritti nelle liste di collocamento. In questo caso il permesso per lavoro stagionale e' convertito, su richiesta, in permesso per lavoro subordinato.

4. Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale puo' essere prorogato in presenza di rapporto di lavoro a tempo determinato.

5. Il lavoratore stagionale che lasci regolarmente il territorio nazionale e comunichi all'Ufficio provinciale del lavoro le informazioni relative all'attivita' lavorativa svolta stabilite dal regolamento di attuazione della legge ha diritto di reingresso in Italia da far valere non prima che siano trascorsi sei mesi dall'uscita dal territorio dello Stato.

 

Art. 9

Accesso al lavoro autonomo.

1. Lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e' consentito ai titolari di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento.

2. Lo straniero che svolge attivita' di lavoro autonomo o titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo gode della parita' di trattamento con i lavoratori autonomi italiani.

 

Art. 10

Ingresso per lavoro autonomo.

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo e' autorizzato per lo svolgimento di qualsiasi attivita' non occasionale di lavoro autonomo non espressamente preclusa dalla legge allo straniero richiedente.

2. Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di corrispondente garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato, nonche' la dimostrazione della capacita' di svolgere l'attivita' non occasionale di lavoro autonomo indicata. Il regolamento di attuazione della legge stabilisce le modalita' di accertamento della sussistenza di detti requisiti.

 

Art. 11

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

1. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rilasciato, su richiesta, a chi abbia fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per lavoro autonomo.

2. Puo' essere convertito in permesso per lavoro autonomo il permesso di soggiorno dello straniero che possegga i requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo, ovvero svolga regolarmente attivita' non occasionale di lavoro autonomo o rientri in una delle categorie per le quali la legge consente la conversione del permesso in assenza dei requisiti.

3. Il permesso per lavoro autonomo e' rilasciato con durata di due anni, ed e' rinnovabile con durata di quattro anni se il lavoratore

a) dimostra di disporre di reddito minimo non inferiore all'importo dell'assegno sociale,

b) dimostra di aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta;

o con durata di due anni, se il lavoratore soddisfa ad una sola delle suddette condizioni ovvero quando lo svolgimento dell'attivita' lavorativa sia stato impedito da malattia, infortunio o gravidanza.

4. Il permesso per lavoro autonomo e' convertibile in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

5. Il permesso per lavoro autonomo consente l'iscrizione ad ogni corso di studio e l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

 

Art. 12

Limiti della condizione di reciprocita' riguardo alle attivita' lavorative.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di attività artigianali o commerciali, ne' l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

2. Non e' soggetta a condizione di reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'acquirente.

4. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' lo svolgimento di attivita' professionali, ne' l'iscrizione nei relativi albi, da parte degli stranieri in possesso di laurea, diploma o abilitazione, relativi all'attivita' in questione, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia.

 

Art. 13

Permesso di soggiorno straordinario.

1. Nei casi in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza ovvero per pressanti motivi umanitari il Ministro dell'interno puo' disporre il rilascio di un permesso straordinario, eventualmente prorogabile o convertibile in altro permesso per il quale sussistano i requisiti, a stranieri impossibilitati ad ottenere permessi ad altro titolo.

2. Il permesso straordinario e' utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, svolgimento di attivita' di lavoro autonomo, e iscrizione a corsi di studio e di formazione.