(23/11/1996)

CONDIZIONE DI RECIPROCITA'

 

Art.1

Condizione di reciprocita'.

1. La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta qualora non risulti impedito agli italiani l'esercizio del diritto civile in oggetto, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese cui lo straniero appartiene, per i cittadini di quel paese.

2. Ogni anno il Ministero degli affari esteri pubblica l'elenco dei diritti civili e dei Paesi stranieri in relazione ai quali la condizione di reciprocità risulti non sussistente.

3. Il Governo della Repubblica conclude accordi con gli Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocita' al fine di garantire l'esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano.

 

Art.2

Limiti della condizione di reciprocita'.

1. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di attività artigianali o commerciali, ne' l'iscrizione nei relativi Registri, da parte dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

2. Non e' soggetta a condizione di reciprocita' la facolta' dello straniero titolare di permesso di soggiorno che abiliti all'iscrizione nelle liste di collocamento di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa.

3. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'acquisto della prima casa di abitazione ad uso privato, ne' l'acquisto di beni immobili da parte dello straniero regolarmente soggiornante finalizzato allo svolgimento dell'attivita' lavorativa dell'acquirente.

4. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' lo svolgimento di attivita' professionali, ne' l'iscrizione nei relativi albi, da parte degli stranieri in possesso di laurea, diploma o abilitazione, relativi all'attivita' in questione, conseguiti in Italia, ovvero conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia.

5. Non e' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di alcuno dei diritti civili garantiti dalla legge al cittadino italiano da parte dello straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata illimitata.