(23/11/1996)

SANITA'

 

Art. 1

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

1. Salvo il caso dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 2, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e' tenuto ad iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

2. Condizione sufficiente per l'iscrizione e' il possesso del permesso o della carta di soggiorno.

3. L'iscrizione ha validita' illimitata, condizionata al permanere della regolarita' del soggiorno. Rimane quindi valida, in fase di scadenza del permesso di soggiorno, nel periodo utile per la richiesta di rinnovo o di conversione del permesso ed eventualmente in pendenza di ricorso amministrativo contro il diniego.

4. Lo straniero e' tenuto, ogni qualvolta e' richiesta l'esibizione del tesserino di iscrizione, a dimostrarne la validita' esibendo il permesso in corso di validita' o il documento equipollente, quale la ricevuta della richiesta di rinnovo.

5. L'iscrizione avviene nella ASL del territorio in cui lo straniero ha eletto domicilio, come documentato dal permesso di soggiorno.

6. In caso di variazione del domicilio annotato sul permesso che comporti variazione della ASL di competenza, lo straniero e' tenuto a trasferire l'iscrizione nella nuova ASL.

7. Vale per lo straniero la parita' di contribuzione e di diritti con gli italiani e con i loro familiari. In particolare,

a) si applicano, per l'iscrizione del lavoratore straniero al Servizio Sanitario Nazionale, le stesse aliquote previste per il lavoratore italiano;

b) lo straniero iscritto nelle liste di collocamento e privo di reddito e' iscritto gratuitamente al Servizio sanitario nazionale;

c) in caso di modificazione del titolo del permesso di soggiorno, si modificano corrispondentemente le modalita' di partecipazione alla spesa.

8. In caso di titolari di permesso per lavoro stagionale occupati in attivita' saltuarie, la contribuzione e' effettuata mediante trattenuta alla fonte.

9. Nel decreto di programmazione dei flussi sono disposti particolari interventi per l'assistenza sanitaria nei luoghi dove e' prevista una significativa concentrazione di lavoratori stagionali.

10. Il lavoratore autonomo che possa godere di norme piu' favorevoli che disciplinino l'assistenza sanitaria degli stranieri sulla base di trattati internazionali non e' soggetto all'obbligo di iscrizione e di contribuzione al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2

Copertura assicurativa per stranieri, titolari di permessi di lunga durata, appartenenti a particolari categorie.

1. I titolari di permesso di durata superiore a tre mesi appartenenti a categorie non produttive ma non equiparabili alla categoria dei disoccupati, individuate dal regolamento di attuazione della legge, sono tenuti a stipulare assicurazione che copra le spese delle cure urgenti per malattia, infortunio o maternita'.

2. Detti titolari possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, con obbligo di contribuzione forfetaria, di importo proporzionale all'assegno sociale e alla effettiva durata della permanenza in Italia.

3. In caso di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la quota gia' versata per la stipula dell'assicurazione per cure urgenti e' defalcata dall'ammontare dovuto, ed e' rimborsata al Servizio sanitario nazionale dall'ente assicuratore.

4. Per i titolari di permesso per studio l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale con contribuzione forfetaria e' obbligatoria. In caso di successiva maturazione di reddito, si applica una franchigia sui contributi pari alla quota forfetaria gia' versata.

 

Art. 3

Erogazione di servizi sanitari per stranieri non coperti da assicurazione.

1. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione sono assicurate, nei presidi pubblici o accreditati, senza oneri a carico dell'interessato, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute collettiva ed individuale. In particolare, la medicina preventiva viene riferita al complesso di attivita' e prestazioni di prevenzione collettiva, consistenti in profilassi di malattie infettive e diffusive, che prevede

a) vaccinazioni secondo normativa vigente e in ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali dalle Regioni;

b) interventi di profilassi internazionale;

c) diagnosi e cura delle malattie infettive e diffusive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

2. E' altresi' garantita senza oneri a carico degli interessati, la tutela sociale della maternita' responsabile e della gravidanza, come previsto dalle disposizioni emanate con Legge 485/1975, con Legge 194/1978 e con Decreto del Ministro della sanita' 6 Marzo 1995, a parita' di trattamento con le cittadine italiane, nonche' la tutela sanitaria dei minori in esecuzione della Convenzione di New York, ratificata con Legge 176/1991 e come previsto dai Livelli uniformi di assistenza del Piano sanitario nazionale.

3. Allo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione sono anche erogate le prestazioni sanitarie non espressamente previste dai commi precedenti, con oneri a carico dell'interessato, salvo il caso di straniero in condizioni di indigenza.

4. Si applicano in ogni caso le disposizioni relative alla quota di partecipazione alla spesa. A tal fine lo straniero presente sul territorio dello Stato e non coperto da assicurazione e' equiparato al cittadino italiano inoccupato residente nel territorio di riferimento della ASL.

5. Si considera indigente lo straniero che rientra, in relazione al reddito, nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato. Al fine di godere del trattamento riservato all'indigente, lo straniero produce dichiarazione attestante l'ammontare complessivo del reddito prodotto in Italia e all'estero, accompagnati, ove possibile, da copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e da attestazione dell'autorita' consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorita', la dichiarazione relativa alla produzione di reddito all'estero non e' mendace.

6. In caso di autodichiarazione di indigenza, la ASL chiede il rimborso al Ministero della sanita', presso il quale e' istituito un apposito fondo. Il regolamento di attuazione della legge disciplina i modi in cui, ove lo straniero non sia in grado di produrre copia della dichiarazione dei redditi o l'attestazione da parte dell'autorita' consolare competente, il Ministero della sanita' richiede alle competenti amministrazioni di procedere agli accertamenti necessari.

7. Modalita' di erogazione delle prestazioni sanitarie e di esenzione dalla partecipazione alla spesa per lo straniero non assicurato sono disciplinate, in conformita' con il principio di equiparazione tra cittadino straniero e cittadino italiano, dal regolamento di attuazione della legge.

8. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non puo' comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano.

 

Art. 4

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

1. L'ingresso per cure mediche e' consentito a chi debba ricevere cure mediche in Italia, nonche' a un familiare e ai figli minori non coniugati dello straniero che abbisogna di cure.

2. Salvo il caso di ingresso nell'ambito di programmi umanitari del Governo, per il rilascio del visto sono necessarie documentazione che dimostri la pianificazione dell'intervento sanitario e garanzia di copertura economica e di rientro in patria al termine delle cure. La garanzia di copertura economica puo' essere fornita anche da privato o da ente.

3. In caso di cure urgenti, il rilascio del visto deve avvenire in tempo utile per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

4. Il permesso di soggiorno per cure mediche e' rilasciabile, su richiesta, a chi sia entrato con visto corrispondente o nell'ambito di programmi di accoglienza umanitaria o a chi, anche irregolarmente presente, necessiti di cure.

5. Il permesso ha durata massima di novanta giorni, e' rinnovabile e convertibile, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, in permesso per coesione familiare o, nel caso di minore iscritto alla scuola dell'obbligo, in permesso per studio.

 

Art. 5

Accordi bilaterali.

1. Il Governo della Repubblica conclude accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri immigrati in Italia al fine di stabilire intese che consentano il prolungamento in patria delle cure a carattere continuativo per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 6

Norma di salvaguardia.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto piu' favorevoli, anche ai cittadini italiani, agli ex cittadini italiani, ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale e ai cittadini comunitari.