(23/11/1996)

INGRESSO E SOGGIORNO PER STUDIO. DIRITTO ALLO STUDIO.

 

Art. 1

Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio.

1. Il visto di ingresso per studio e' rilasciabile a chi dimostri

a) di essere preiscritto o iscritto a corsi di studio ovvero di dover sostenere esami di abilitazione;

b) di disporre di mezzi di sostentamento adeguati in relazione ad un soggiorno della durata di un anno, sufficienti anche per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, in alternativa, di garanzia di copertura economica da parte di ente o di privato;

2. Il permesso di soggiorno per studio e' rilasciabile a chi entri con visto corrispondente o a chi chieda la conversione di altro permesso avendo intrapreso un corso di studi.

3. Il permesso di soggiorno per studio ha durata di un anno ed e' rinnovabile, sulla base di requisiti di profitto stabiliti dal regolamento di attuazione della legge.

4. In caso di studi universitari, il permesso e' rinnovabile di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. E' rinnovato oltre tali limiti su richiesta del Consiglio di facolta' ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale.

5. In ogni caso, si deroga dai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi.

6. Successivamente al conseguimento del titolo di studi il permesso e' ulteriormente rinnovabile per un anno ovvero, quando si tratti di titolo universitario, per due anni. Puo' essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere l'eventuale esame di Stato, nonché l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

7. Al titolare di permesso di soggiorno per studio e' consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

8. Il permesso di soggiorno per studio puo' essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possegga i requisiti. Successivamente al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o universitario, il permesso può essere convertito, su richiesta, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, anche in mancanza dei relativi requisiti.

9. Non e' consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della legge o restituisca l'importo della borsa ricevuto nella misura determinata dallo stesso regolamento.

 

Art. 2

Scuola dell'obbligo.

1. Lo straniero minore ha diritto all'istruzione obbligatoria. Si prescinde dal possesso, da parte dell'interessato o dei genitori, di un valido permesso di soggiorno.

 

Art. 3

Scuola secondaria.

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria, condizionato, in caso di provenienza dall'estero, all'accertamento della preparazione secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

 

Art. 4

Studi universitari.

1. Lo straniero titolare di un permesso per studio o di altro permesso di durata non inferiore a un anno, ha diritto all'iscrizione a corsi universitari purche' sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria riconosciuto in Italia;

b) titolo di studio che nel paese di provenienza consenta l'iscrizione a corsi universitari, e superamento di un esame di lingua italiana effettuato dall'Universita' in cui lo straniero intende iscriversi.

2. Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ottenuti presso scuole secondarie superiori è effettuato secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, anche nel rispetto dei criteri dettati dalla direttiva CEE n.92/51 del 18 giugno 1992.

3. Il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti presso Università e istituzioni di istruzione superiore straniere è effettuato, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge, da un'Agenzia nazionale istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presso il Ministero stesso.

4. L'ammissione alle Scuole di specializzazione degli stranieri laureati in Italia, ovvero in possesso di laurea riconosciuta e, ove richiesto, abilitati in Italia, ha luogo alle stesse condizioni previste per i laureati italiani.

5. Gli studenti stranieri possono essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca alle condizioni previste dall'articolo 71 del DPR 382/1980. Ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca, l'equipollenza del titolo universitario straniero è dichiarata dall'Agenzia nazionale istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi stranieri regolarmente soggiornanti hanno accesso ai servizi e alle provvidenze previste dalle leggi dello Stato e della Regione secondo le stesse modalità e condizioni previste per gli studenti italiani, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, anche quando non sussista la condizione di reciprocita'.

7. Qualora i dottorandi e gli specializzandi abbiano conseguito la laurea in Italia, può essere concessa loro la borsa di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, anche quando non sussista la condizione di reciprocita'.

8. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica puo' assegnare, sulla base di requisiti di merito stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, borse di studio annuali rinnovabili agli studenti universitari regolarmente soggiornanti, nonché a cittadini stranieri iscritti a corsi di perfezionamento o di specializzazione o di dottorato di ricerca ovvero impegnati in ricerche di carattere scientifico. Dette borse possono essere assegnate anche a partire da anni di corso successivi al primo.

9. Sono istituite borse di studio particolari per gli studenti universitari, gli specializzandi e i dottorandi provenienti da Paesi in via di sviluppo che si impegnino a rientrare nel paese di origine entro un anno dal termine degli studi.