(Sergio Briguglio 21/11/1996)

 

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

Art.____

(Tutela dei minori)

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2. Anche in deroga ... proprie relazioni familiari. In questi casi, competente a decidere sul ricongiungimento e' il Tribunale per i minorenni, che deve tener conto in particolare dell'eta' del minore, delle sue esigenze educative e delle sue condizioni di salute.

 

Art.____

(Ingresso per motivi familiari)

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5. E' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento. E' altresi' consentito l'ingresso ........... privato della potesta'. I familiari al seguito del richiedente asilo, con i quali questi potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status di rifugiato, sono ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

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7. Contro il diniego ... regionale, ovvero, qualora il diniego possa comportare una lesione grave del diritto all'unita' familiare di un minore, al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale amministrativo regionale ovvero il Tribunale per i minorenni decidono con giurisdizione esclusiva estesa al merito.

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(Sergio Briguglio 21/11/1996)

 

ESPULSIONI

 

1) Sono da preservare tutela dei diritti fondamentali (salute, unita' familiare, ricorso effettivo, ...), efficacia del provvedimento, certezza di diritti e doveri.

2) Per garantire i diritti, e' necessario che l'espulsione non sia letteralmente immediata. La nostra proposta tende intanto a distinguere tra irregolarita' grave e irregolarita' veniale (che segua cioe' una originaria regolarita' di non trascurabile durata). In questo secondo caso sarebbe mantenuta la struttura attuale (ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato, salvo il caso di presentazione di un ricorso al TAR), migliorata dall'estensione a trenta giorni del limite di tempo, e soprattutto dalla possibilita' di riacquistare regolarita' in caso di possesso effettivo dei requisiti per il rilascio dell'originale permesso o di un permesso per motivi familiari. Scaduti i trenta giorni senza che sia stata avviata alcuna di queste procedure, l'irregolarita' dello straniero ancora presente in Italia diventa del primo tipo (grave).

3) In caso di irregolarita' grave, sembra difficile ipotizzare una misura diversa dall'accompagnamento immediato alla frontiera. Al fine di tutelare ugualmente i diritti, e' necessario pero' che la posizione dello straniero sia, su richiesta o d'ufficio, riesaminata da un'autorita' diversa da quella che ha irrogato (o che propone sia irrogata) la sanzione. Questo comporta un differimento dell'allontanamento.

4) Perche' tale differimento non vanifichi (come e' successo fino ad oggi) l'efficacia del provvedimento (il principio in base al quale la persona non autorizzata a soggiornare in Italia deve essere allontanata non puo' essere in discussione, finche' esistono frontiere) e' necessario esercitare qualche restrizione della liberta' personale dell'interessato.

5) Se non si prevedesse alcuna forma di riesame, la limitazione della liberta' di movimento in Italia dello straniero sarebbe assoluta (divieto di soggiorno). Una limitazione di rango inferiore, se finalizzata al riesame, non sembra possa essere vista come un aggravamento della posizione. La limitazione potrebbe essere infatti immediatamente trasformata, in base alla semplice volonta' dell'interessato, in quella d'origine (l'allontanamento). La situazione e' analoga a quella di chi prende un autobus affollato: la sua liberta' di movimento e' impedita in modo estremo; non vi e' pero' nessuna violazione di un diritto fondamentale se la persona e' libera di lasciare l'autobus (naturalmente rinunciando al vantaggio di essere trasportato).

6) L'adozione di misure alternative (es.: obbligo di dimora) possono andare altrettanto bene, a condizione che siano previste sanzioni penali non trascurabili per i trasgressori (se la sanzione fosse di un anno di reclusione con pena sospesa, il rischio derivante dall'imboscarsi sarebbe trascurabile) e soprattutto che siano introdotti dei metodi (discussi) per l'identificazione successiva della persona imboscata e che sia negata qualunque possibilita' di ricorso in caso di nuova espulsione. Il tutto mi sembra francamente piu' grave dell'originaria previsione di custodia.

7) Il punto di maggior rilievo, riguardo al riesame del provvedimento, non e' costituito certamente dal semplice accertamento della legittimita' del provvedimento, quanto piuttosto dalla possibilita' che l'autorita' preposta al riesame conservi un margine di discrezionalita' per valutare se sia il caso di derogare dalle norme di legge in virtu' dell'esistenza di ragioni "superiori" (incongruita' del provvedimento rispetto all'infrazione commessa, livello di inserimento sociale dell'espellendo, presenza di familiari, altre ragioni umanitarie). Mi sembra che l'ipotesi di custodia dell'espellendo consenta un giudizio piu' sereno in merito alla sussistenza di tali ragioni, non essendo contemporaneamente messo a repentaglio il diritto dello Stato di allontanare la persona non autorizzata a soggiornare.

8) Un provvedimento di custodia analogo e' previsto, nella nostra proposta, come pure nella proposta del CIR e nel Testo Contri, con riferimento al provvedimento di respingimento alla frontiera, laddove si tratti di richiedente asilo o possa risultare in qualche modo in pericolo l'incolumita' o la liberta' personale del respingendo nel paese di destinazione. Questo punto e' considerato, da chi si occupa di rifugiati, della massima importanza. Consente infatti di impedire l'attuale prassi di respingimento senza sostanziale tutela fino ad oggi in vigore (quanti dei circa sessantamila respinti in un anno non avrebbero dovuto legittimamante confluire nel novero delle poche centinaia di richiedenti asilo ammessi alla procedura di riconoscimento?). Lo spirito dei due provvedimenti e' il medesimo ed e' comunque a tutela del diritto della persona straniera.

9) Una difficolta' insita nella nostra proposta sta nel sovraccarico di lavoro che si verrebbe a produrre per i magistrati chiamati a esaminare la legittimita' della custodia e a riesaminare il provvedimento di espulsione. In alternativa si potrebbe pensare, in modo analogo a quanto avviene per il diritto di asilo, all'istituzione di una apposita Commissione per le Espulsioni (con diramazioni a livello provinciale o regionale).

10) Il vantaggio consisterebbe nell'avere un organismo esperto, capace quindi di eseguire valutazioni rapide, e nel poter prevedere che questo organismo sia affiancato da organismi di tutela dei diritti umani (cioe' da Frisullo, al quale si potrebbe finalmente dare una veste istituzionale).

11) Per non configurarsi come una magistratura speciale, la Commissione (nome improprio) potrebbe configurarsi, in base all'art. 102 della Costituzione, come sezione speciale presso un organo giudiziario ordinario, composto anche da cittadini idonei estranei alla magistratura (Frisullo).

12) In alternativa, potrebbe essere pensata come un organismo amministrativo; che intervenga quindi prima dell'irrogazione del provvedimento. Si dovrebbe cioe' immaginare che il Questore proponga l'espulsione, e che sia la Commissione a decidere su questa proposta. Il problema, in questo caso, e' che per tutelare il diritto al ricorso effettivo resterebbe solo la previsione di un ricorso al TAR (non molto interessante per un provvedimento di accompagnamento "immediato" alla frontiera, ne' di rapida soluzione). Il vantaggio potrebbe consistere nel ridurre all'origine il numero di provvedimenti di espulsione (la Commissione valuterebbe la sussistenza di quelle "ragioni superiori" prima di irrogare il provvedimento, differentemente dal caso in cui la si chiami a riesaminare il provvedimento). In pratica, comunque, non ci sarebbe grande differenza tra le due ipotesi.

13) Quanto alla certezza dei diritti e dei doveri, il punto piu' spinoso ha ovviamente a che fare con le situazioni di mancanza (vera o presunta) di documenti di viaggio e di identita'. Il rischio e', per un verso, che l'intera impalcatura venga minata, quanto a efficacia, dalla possibilita' di occultare il passaporto (pratica oggi comprensibilmente diffusa); per l'altro, quello di sfavorire lo straniero in buona fede, che non occulta il passaporto, rispetto a quello in mala fede, che lo occulta. La nostra proposta in relazione agli accordi di ammissione (con gli "Stati pattumiera") puo' far rabbrividire, ma ha il senso di stabilire che l'ultima parola resta comunque allo Stato e che un eventuale atteggiamento fraudolento non si trasforma, ipso facto, in un effettivo vantaggio per chi lo adotta.

14) Deve essere chiaro che, se non si garantisce un alveo di regolarita' al flusso di immigrazione fisiologica che in questi anni interessa l'Italia, con l'ammissione

a) di quote (sulla base di una programmazione annuale) per ricerca di lavoro subordinato,

b) di lavoratori autonomi in grado di provvedere al proprio sostentamento (con una drastica riduzione dell'applicazione della condizione di reciprocita'),

qualunque tentativo di rivestire il provvedimento di espulsione di civilta' e/o di efficacia risulta del tutto velleitario.