Sergio Briguglio (14/10/1996)

ASILO: SINTESI DELLA NUOVA PROPOSTA CIR (VERSIONE

PROPOSTA NELLA RIUNIONE 1/10/96)

(Avvertenza: il simbolo ((...)) significa omissione del testo)

   
   

Elementi essenziali

Emendamenti proposti

   
   

1) Diritto di asilo.

 
   

- Ha diritto di asilo lo straniero al quale sia impedito l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, e, in particolare

 

a) lo straniero che, per fondato timore di persecuzioni associate a motivi relativi a razza, religione, nazionalita', opinioni politiche, sesso o appartenenza a un gruppo etnico, si trovi fuori dal proprio Paese e non possa o non voglia rientrarvi, ne' ricorrere alla protezione di questo, ovvero che, in caso di apolidia, si trovi fuori dal Paese di residenza abituale e, per gli stessi motivi, non possa o non voglia rientrarvi;

 

b) lo straniero che non possa o non voglia rientrare nel proprio Paese per la necessita' di salvarsi dal pericolo di subire danni ingiusti alla vita, alla sicurezza, alla liberta', a causa di situazioni di guerra, guerra civile, aggressione esterna, occupazione o dominio straniero, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, o altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, ovvero che, in caso di apolidia, non possa o non voglia, per gli stessi motivi, rientrare nel Paese di residenza abituale.

b) lo straniero che non possa o non voglia rientrare nel proprio Paese, ne' ricorrere alla protezione di questo, per la necessita' di salvarsi dal pericolo di subire danni ingiusti alla vita, alla sicurezza, alla liberta', a causa di situazioni di guerra, guerra civile, aggressione esterna, occupazione o dominio straniero, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, o altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico, ovvero che, in caso di apolidia, non possa o non voglia, per gli stessi motivi, rientrare nel Paese di residenza abituale.

- Lo straniero al quale e' riconosciuto il diritto di asilo e' considerato rifugiato.

 
 

- Ingresso e soggiorno sono sempre consentiti al richiedente asilo, in deroga alle diverse disposizioni di legge.

   
   

2) Commissione nazionale per il diritto di asilo.

 
   

- La Commissione e' competente a decidere sulle domande di asilo e sulla cessazione dello status di rifugiato.

 

- La Commissione e' nominata ogni cinque anni dal Presidente del Consiglio, e' presieduta da un magistrato di Cassazione, nominato dal Consiglio superiore della magistratura, e da funzionari della Presidenza del Consiglio e dei ministeri degli affari esteri e dell'interno, nonche' da un rappresentante di una ONG di tutela dei diritti dell'uomo indicata dal delegato dell'ACNUR in Italia.

 
 

- la Commissione e' organizzata in sezioni in modo da consentire un limite massimo di seicento domande per anno per ciascuna sezione.

- Le modalita' di funzionamento sono stabilite dal regolamento di attuazione emanato dal Governo.

 
   
   

3) Presentazione della domanda di asilo.

 
   

- La domanda puo' essere presentata

 

a) all'Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso;

 

b) alla Questura del luogo di dimora;

 

c) alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora o di transito;

c) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

d) al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione;

 

- Lo straniero ha diritto

 

a) di ricevere ogni assistenza per la presentazione della domanda;

 

b) di esprimersi e scrivere nella propria lingua;

 

c) di avvalersi dell'assistenza di un interprete imparziale;

 

d) di avvalersi dell'assistenza di un legale o di un rappresentante di organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo o di persona esperta di fiducia.

 

- Salvo il caso di sospetta inammissibilita' (nel quale si da' luogo ad un preciso procedimento giurisdizionale), qualora la domanda sia presentata all'Ufficio di polizia di frontiera o alla Rappresentanza italiana all'estero, essa viene inoltrata alla Questura che provvede alla fissazione dell'audizione presso la Commissione.

- Salvo il caso di sospetta inammissibilita' (nel quale si da' luogo ad un preciso procedimento giurisdizionale), qualora la domanda sia presentata all'Ufficio di polizia di frontiera ((...)), essa viene inoltrata alla Questura che provvede alla fissazione dell'audizione presso la Commissione.

 

- Nel caso di presentazione di domanda presso una Rappresentanza diplomatica o consolare, e' questa ad effettuare la prima audizione e a trasmettere il verbale alla Commissione per la decisione sull'ammissibilita'.

 

- La Rappresentanza diplomatica o consolare che riceve la domanda ha l'obbligo di avviare in Italia in condizioni di sicurezza il richiedente la cui domanda sia stata considerata ammissibile. (E' preferibile prevedere che la Rappresentanza provveda solo ad avviare il richiedente asilo, che si sottopone poi alla normale procedura di controllo sull'ammissibilita' in frontiera?)

- Nel caso di presentazione della domanda sul vettore, il comandante la inoltra all'Ufficio di polizia di frontiera che procede ai normali adempimenti.

- Nel caso di presentazione della domanda sul vettore, il comandante la inoltra all'Ufficio di polizia di frontiera o alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo di primo scalo, che procedono ai normali adempimenti.

- Il Questore ritira il documento di viaggio e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia del documento di viaggio trattenuto.

 

- In caso di domanda presentata da minori non accompagnati e' data comunicazione immediata al Tribunale per i Minorenni.

 
 

- Hanno diritto a fare ingresso nel territorio dello Stato e al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo anche quei familiari del richiedente con riguardo ai quali, in base alla legge, questi potrebbe procedere al ricongiungimento familiare in caso di riconoscimento dello status di rifugiato. (Conviene prevedere un diverso tipo di permesso di soggiorno per i familiari?)

   
   

4) Inammissibilita' della domanda.

4) Inammissibilita' della domanda e motivi di esclusione.

   

- La domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

 

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale possa ancora godere di protezione;

((...))

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale avrebbe potuto richiedere asilo, ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

((...))

c) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo;

a) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo, salvo che non sia altrimenti noto che sussista una di queste circostanze;

d) vi sono serie ragioni per ritenere che lo straniero abbia commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità;

((...))

e) lo straniero ha gia' chiesto o ottenuto assistenza da un altro Stato, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nello Stato terzo.

((...))

 

b) la presenza dello straniero costituisce grave pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. (E' preferibile includere questa tra le cause di inammissibilita' o tra i motivi di diniego?)

 

- Costituisce motivo di diniego dello status di rifugiato la mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge, nonche' ciascuna delle seguenti circostanze:

 

a) lo straniero ha gia' chiesto protezione da altro Stato, salvo il caso di rifiuto di assistenza o di protezione e il caso di violazione dei diritti del richiedente nello Stato terzo;

 

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale avrebbe potuto richiedere e, sulla base delle norme ivi vigenti, ricevere asilo, ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

 

c) lo straniero ha commesso un crimine di guerra, un crimine contro la pace o un crimine contro l'umanità, come definiti e disciplinati dalle norme e dai trattati internazionali in vigore;

- In caso di presunta inammissibilita' della domanda presentata (o trasmessa dal comandante del vettore) all'Ufficio di polizia di frontiera, si da' luogo al provvedimento di respingimento e al conseguente procedimento giurisdizionale; il giudice competente per la convalida decide sulla sussistenza delle ragioni di inammissibilita'.

 
 

- In caso di presunta inammissibilita' della domanda presentata alla Questura, ovvero presentata (o trasmessa dal comandante del vettore) alla Rappresentanza italiana, e' la Commissione a decidere riguardo alla sussistenza delle ragioni di inammissibilita'. (Conviene escludere il caso della Rappresentanza, riconducendolo a quello di procedura di controllo in frontiera?)

   
   

5) Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

- In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

 

- E' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando si tratti di minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

- E' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

- E' informato il difensore dello straniero (eventualmente nominato d'ufficio).

 

- Esame dei provvedimenti da parte del giudice, che, con l'eventuale ausilio di un interprete, informa lo straniero e il suo difensore dello svolgimento del procedimento e delle facolta' dello straniero. Il giudice puo' prendere una delle seguenti decisioni:

 

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che i provvedimenti non siano manifestamente infondati e che sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

a) convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia purche' sia certa la sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo e sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni;

b) convalida i provvedimenti e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

b) convalida i provvedimenti e ordina il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) dispone modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi con i familiari, qualora lo straniero custodito sia minorenne;

c) dispone modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra familiari, qualora risulti comunque coinvolto un minorenne;

d) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non risulti sussistere alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della domanda.

d) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non sia certa la sussistenza di alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della domanda;

- L'ordinanza del giudice e' notificata allo straniero e all'Ufficio di polizia di frontiera. E' immediatamente esecutiva.

 

- Contro la decisione del giudice lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione, con effetti sospensivi immediati.

- Contro la decisione del giudice lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione, con effetti sospensivi immediati. In caso di ricorso lo straniero e' ammesso nel territorio dello Stato. Il Questore gli rilascia un permesso di soggiorno per motivi di giustizia e puo' chiedere al Tribunale l'applicazione di misure di pubblica sicurezza a carico dello straniero.

- Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli.

- Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli. Pena da uno a tre anni di reclusione ed espulsione susseguente alla scarcerazione per i trasgressori, salvo che il giudice adotti uno dei provvedimenti che consentono l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

 

- Lo straniero puo' rinunciare in qualunque momento alla richiesta di asilo. Lo stato di custodia e' immediatamente interrotto dalla partenza dello straniero.

- Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere vitto, alloggio e cure mediche urgenti. Ha anche il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi di difesa dei diritti dell'uomo.

- Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche ((...)). Ha anche il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi di difesa dei diritti dell'uomo.

- Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.

 
   
   

6) Condizione giuridica del richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 
   

- Il richiedente asilo ha l'obbligo di collaborare con le autorita' competenti.

 

- La Questura rilascia un permesso di tre mesi, rinnovabile, al richiedente asilo, con obbligo di segnalare le variazioni di domicilio.

 

- Il permesso da' facolta' di iscrizione alla scuola dell'obbligo.

- Il permesso da' facolta' di iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.

- Il permesso e' rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione alla scadenza dei limiti previsti, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego.

 

- In caso di ricorso, il richiedente asilo ha facolta' di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato.

- ((...)) Il richiedente asilo ha facolta' di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato e di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo anche in mancanza del requisito di reciprocita'.

- Al richiedente asilo e' assicurata l'assistenza sanitaria gratuita per tutta la durata del procedimento.

- Il richiedente asilo e i suoi familiari presenti nel territorio dello Stato sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale per tutta la durata del procedimento, godendo degli stessi diritti dei cittadini italiani. In relazione agli obblighi di contribuzione sono equiparati ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

- Il richiedente asilo e i suoi familiari hanno diritto di iscrizione anagrafica.

- Al richiedente asilo privo di mezzi o di ospitalita' e' attribuito un contributo di assistenza, di importo commisurato al costo della vita, durante la procedura di riconoscimento, fino alla decisione della Commissione.

- Ove il richiedente asilo, durante la procedura di riconoscimento, fino alla decisione della Commissione, si trovi privo di mezzi o di ospitalita', gli e' attribuito un contributo di assistenza, di importo commisurato al costo della vita.

- Il contributo non puo' essere erogato al richiedente asilo che non abbia consegnato il documento di viaggio in Questura, salvo che non gli fosse impossibile disporne fin dall'inizio del viaggio.

- Il contributo non puo' essere erogato al richiedente asilo che non abbia consegnato il documento di viaggio in Questura, salvo che non gli fosse impossibile disporne all'atto della presentazione della domanda.

- Il richiedente asilo ha comunque la possibilita' di ritirare la domanda, con conseguente revoca del permesso per richiesta asilo, e di riottenere il documento di viaggio.

 
 

- La rinuncia alla domanda non preclude allo straniero la possibilita' di presentare una nuova domanda quando nuove circostanze lo richiedano.

   
   

7) Esame della domanda di asilo.

 
   

- L'audizione avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte a tutti i membri della Commissione.

 

- Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua e di essere assistito da interprete e da persona di fiducia.

 

- Il richiedente asilo puo' produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

 

- La Commissione rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione e della documentazione presentata.

 

- Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'esame della domanda rende nulla la decisione della Commissione.

 

- Il regolamento definisce le ulteriori norme procedurali.

- Il regolamento disciplina le modalita' di copertura delle spese di viaggio che il richiedente asilo deve sostenere in occasione dell'audizione e definisce le ulteriori norme procedurali.

   
   

8) Decisione sulla domanda di asilo.

 
   
   

- La Commissione adotta una delle seguenti decisioni:

 

a) dichiara inammissibile la domanda in caso di sussistenza di una delle condizioni di inammissibilita';

 

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero;

 

c) rigetta la domanda in caso di mancanza di requisiti.

c) rigetta la domanda in caso di mancanza di requisiti o di sussistenza di una delle circostanze che costituiscono motivo di diniego.

- Nella decisione la Commissione fornisce una valutazione di tutti gli elementi acquisiti e indica le modalita' di l'impugnazione.

 

- Il pronunciamento e la notificazione devono aver luogo entro trenta giorni dalla data dell'audizione. Si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 241/1990.

 

- Alla notificazione allo straniero deve essere allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 
   
   

9) Riconoscimento del diritto di asilo. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

 
   

- Allo straniero al quale e' riconosciuto lo status di rifugiato e' rilasciata apposita certificazione, esibendo la quale egli ottiene il rilascio di una carta di soggiorno della durata di sette anni.

- Allo straniero al quale e' riconosciuto lo status di rifugiato e' rilasciata apposita certificazione, esibendo la quale egli ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo di durata illimitata.

- Il Questore rilascia anche un documento di viaggio di durata uguale a quella della carta di soggiorno.

- Il Questore rilascia anche un documento di viaggio di durata illimitata.

- La carta di soggiorno e' rinnovata automaticamente, salvo il caso di revoca.

((...))

- La carta di soggiorno e' revocata solo in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o in caso di cessazione definitiva dello status di rifugiato.

- Il permesso di soggiorno per asilo e' revocato solo in caso ((...)) di cessazione definitiva dello status di rifugiato. In questo caso, e' rilasciato, su richiesta, altro titolo di soggiorno per il quale lo straniero possegga i requisiti.

   
   

10) Diritti sociali.

 
   

- Il rifugiato gode del diritto di soggiornare in Italia.

- Il rifugiato gode del diritto di soggiornare in Italia. Puo' essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e, in ogni caso, ha diritto a non essere inviato, direttamente o indirettamente, in Paesi nei quali la sua incolumita' o liberta' possa essere messa a rischio. Degli stessi diritti godono i familiari ricongiunti.

- Il rifugiato e' equiparato al cittadino italiano relativamente a lavoro subordinato e autonomo, previdenza, assistenza sociale e sanitaria.

 

- L'equiparazione e' estesa ai figli minori, al coniuge, al genitore a carico, regolarmente soggiornanti, conviventi con il rifugiato.

- L'equiparazione e' estesa ai familiari ricongiunti.

- Il rifugiato e' equiparato al cittadino italiano relativamente al diritto di accesso allo studio, al godimento di borse di studio e al ricongiungimento familiare.

- Il rifugiato e' equiparato al cittadino italiano relativamente al diritto di accesso allo studio, al godimento di borse di studio e al ricongiungimento familiare, in particolare, per quanto concerne l'esenzione da requisiti economici e la possibilita' di estendere il ricongiungimento a figli di eta' inferiore ai 21 anni e ad altri familiari a carico. Il rifugiato puo' praticare il ricongiungimento familiare anche con familiari irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. (Conviene rivedere la definizione dello status dei familiari del rifugiato, con particolare riguardo all'opportunita' di considerarli anch'essi come rifugiati o solo come familiari ricongiunti)

- Il rifugiato ha accesso al pubblico impiego, a parita' di condizioni con i cittadini comunitari non italiani.

 

- Per le altre materie il rifugiato riceve il trattamento piu' favorevole tra quelli riservati agli stranieri.

 

- La Repubblica promuove l'inserimento del rifugiato. Il regolamento di attuazione disciplina le forme di assistenza a cura dello Stato e degli enti locali. (Perche' si lascia al regolamento il problema dell'assistenza del rifugiato e si dedica un articolo intero all'assistenza del richiedente asilo?)

 
   
   

11) Interventi assistenziali.

11) Interventi assistenziali per i richiedenti asilo.

   

- Presso i valichi di frontiera autorizzati sono istituite strutture di accoglienza accessibili agli stranieri che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire informazione e assistenza ai fini del godimento dei diritti, dell'accesso ai servizi e dell'adempimento degli obblighi di legge.

- Presso i valichi di frontiera autorizzati sono istituite strutture di accoglienza accessibili agli stranieri che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, con il compito di fornire informazione e assistenza ai fini del godimento dei diritti, dell'accesso ai servizi e dell'adempimento degli obblighi di legge, e di dare ospitalita' allo straniero sottoposto a custodia durante l'esame di ammissibilita' della domanda di asilo.

- Il regolamento di attuazione disciplina il funzionamento delle strutture di accoglienza, incluso l'apporto di personale volontario.

 

- I Comuni sono tenuti a fornire accoglienza al richiedente asilo, durante la procedura di riconoscimento (inclusi i ricorsi), salvo il caso di erogazione di contributo assistenziale da parte dello Stato. (Il periodo di pendenza del ricorso va incluso anche in relazione all'erogazione del contributo al richiedente asilo, o escluso in entrambi i casi)

- I Comuni che forniscono accoglienza e assistenza al richiedente asilo, durante la procedura di riconoscimento ((...)), ricevono da parte dello Stato un contributo per la copertura delle spese, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento. (Il periodo di pendenza del ricorso va incluso anche in relazione all'erogazione del contributo al richiedente asilo, o escluso in entrambi i casi)

- Le Regioni organizzano centri di servizi per gli immigrati, allo scopo di fornire informazioni sulla normativa in materia di diritto di asilo, promuovere la conoscenza della lingua italiana e della cultura d'origine, diffondere dati sul fenomeno dell'asilo.

- Le Regioni organizzano centri di servizi per gli  stranieri, allo scopo di fornire informazioni sulla normativa in materia di diritto di asilo ((...)).

   

 

 

 

 

 

 

12) Diniego dell'asilo e ricorsi giurisdizionali.

 
   

- Il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso. L'espulsione per soggiorno illegale puo' essere disposta solo dopo che e' trascorso tale termine.

- Il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che l'interessato sia in possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso ((...)). (Dubbia l'opportunita' della possibile conversione, in connessione con l'ammissione del richiedente asilo ad attivita' lavorative. Si rischia di favorire la dissimulazione dell'immigrazione per lavoro)

- E' ammesso il ricorso al TAR contro il diniego (o contro la dichiarazione di inammissibilita').

 

- La presentazione del ricorso sospende il provvedimento di diniego del riconoscimento o di dichiarazione di inammissibilita' fino alla decisione definitiva sul ricorso, e consente il rinnovo del permesso per richiesta di asilo.

- La presentazione del ricorso sospende il provvedimento di diniego del riconoscimento o di dichiarazione di inammissibilita' fino alla decisione definitiva sul ricorso, e consente il rinnovo del permesso per richiesta di asilo o il rilascio di un permesso per motivi di giustizia.

- TAR e Consiglio di Stato assumono le rispettive decisioni entro sessanta giorni.

- TAR e Consiglio di Stato assumono le rispettive decisioni entro sessanta giorni. In mancanza di decisione nei tempi prestabiliti il ricorso si considera accolto.

 

- In caso di presentazione di ricorso da parte di uno straniero accolto dalla Rappresentanza italiana, si procede alla nomina di un avvocato di ufficio. (Questo nell'ipotesi di riservare alla Rappresentanza l'audizione preliminare per l'accertamento della ammissibilita' della domanda)

- Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

 

- La sentenza che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento sostituisce l'analogo certificato rilasciato dalla Commissione.

 
   
   

13) Cessazione del diritto di asilo. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 
   

- Si ha cessazione dello status di rifugiato, qualora lo straniero

 

a) usufruisca volontariamente della protezione del Paese di cui e' cittadino;

 

b) avendo perduto la propria cittadinanza, la riacquisti volontariamente;

 

c) acquisisca la cittadinanza di un altro Paese e goda della protezione di questo;

 

d) torni volontariamente a stabilirsi nel Paese in cui non poteva rientrare per timore di persecuzioni;

 

e) non possa continuare a rifiutare la protezione del Paese di cui e' cittadino, essendo venute meno le circostanze che ne hanno consentito il riconoscimento dello status di rifugiato.

e) possa usufruire della protezione del Paese di cui e' cittadino, essendo venute meno le circostanze che ne hanno consentito il riconoscimento dello status di rifugiato.

f) possa far ritorno nel Paese in cui, essendo privo di cittadinanza, aveva residenza abituale, essendo venute meno le circostanze che ne hanno consentito il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

- Tali clausole non si applicano quando precedenti persecuzioni motivino il rifiuto di avvalersi della protezione del Paese di cui lo straniero e' cittadino.

- Tali clausole non si applicano quando sussista almeno una delle circostanze che motivano la concessione dell'asilo, sia pure diversa da quella per la quale e' stato riconosciuto lo status di rifugiato.

- Si considera cessato lo status di rifugiato anche quando lo straniero dichiari di rinunciare al diritto di asilo e chieda la restituzione del documento di viaggio depositato. L'istanza e' rifiutata quando si possa ritenere che essa sia frutto di violenza o minacce.

 

- Riguardo alla procedura di cessazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per la presentazione e l'esame della domanda di asilo. (Quali?)

 

- Contro la decisione di cessazione dello status di rifugiato, lo straniero puo' presentare ricorso al TAR, con effetto sospensivo immediato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Si applicano le disposizioni previste per i ricorsi avverso la decisione della Commissione sulla domanda di asilo.

 

- In caso di cessazione dello status di rifugiato, il Questore dopo trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione, revoca la carta di soggiorno, salvo che sia stato presentato ricorso.

- In caso di cessazione dello status di rifugiato e salvo che sia stato presentato ricorso, il Questore dopo trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione, revoca il permesso di soggiorno per asilo allo straniero e, su richiesta, rilascia altro titolo di soggiorno per il quale l'interessato possegga i requisiti. (Considerare con attenzione la posizione dei familiari: sono titolari di permesso per asilo o per coesione familiare?)

 

- In caso di rilascio di altro titolo di soggiorno, sono comunque fatti salvi i rapporti costituiti sulla base dei diritti del rifugiato, in particolare, con riguardo alla condizione di reciprocita'. In caso contrario, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca.

- Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'ACNUR, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia stata dichiarata la cessazione dello status di rifugiato.

- Il Ministero dell'interno e le Regioni possono predisporre, anche in collaborazione con l'ACNUR, programmi per agevolare il rientro in patria, o, in caso di apolidia, nel paese di residenza abituale, degli stranieri per i quali sia diventata definitiva la cessazione dello status di rifugiato.

- Ogni sette anni la Commissione effettua verifiche per valutare l'applicabilita' delle clausole di cessazione dell'asilo.

- La Commissione puo' effettuare, d'ufficio o su richiesta del Ministero dell'interno presentata di concerto con il Ministero degli affari esteri, verifiche per valutare l'applicabilita' delle clausole di cessazione dell'asilo.

   

 

 

 

 

 

 

 

14) Disposizioni per i casi di esodi di massa.

 
   

- In caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o per altri gravi motivi, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, su proposta della Commissione, sentito l'ACNUR, puo' dichiarare lo stato di emergenza e disporre le seguenti misure:

- In caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato ((...)), il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, su proposta della Commissione, sentito l'ACNUR, puo' disporre la concessione 'prima facie' dello status di rifugiato agli stranieri appartenenti ad una determinata nazionalita', etnia, lingua o religione, o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali (in questo caso la domanda di asilo fa riferimento solo all'appartenenza alla categoria cosi' individuata), ovvero il loro avviamento verso altri paesi nei quali siano protetti. Ove disponga la concessione 'prima facie' dello status di rifugiato, il Ministero dell'interno puo' anche

a) la nomina dei prefetti o dei sindaci dei comuni di maggiore afflusso quali commissari straordinari;

((...))

b) l'alloggiamento degli stranieri, con eventuale obbligo di dimora, in strutture di accoglienza temporanea, facendo salve le garanzie previste per il caso di custodia del richiedente asilo alla frontiera;

a) l'alloggiamento degli stranieri, con eventuale obbligo di dimora, in strutture di accoglienza temporanea, facendo salve le garanzie previste per il caso di custodia del richiedente asilo alla frontiera;

c) la copertura di spese starordinarie anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato;

((...))

d) la concessione prima facie dello status di rifugiato agli stranieri appartenenti ad una determinata nazionalita', etnia, lingua o religione, o che provengano da determinate zone o che si trovino in altre circostanze eccezionali (in questo caso la domanda di asilo fa riferimento solo all'appartenenza alla categoria cosi' individuata);

((...))

e) la richiesta alla Commissione di valutare se sia da dichiararsi cessato lo status di rifugiato, allo scopo di procedere al rimpatrio degli stranieri qualora siano cessati i fenomeni che avevano causato l'esodo, ovvero il loro avviamento verso altri paesi nei quali siano protetti dal rischio di essere inviati nei paesi in cui siano ancora in atto i predetti fenomeni.

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b) definire una disciplina eccezionale della condizione giuridica di stranieri che non possano godere, a termini di legge, del diritto di asilo;

- In ogni caso tali disposizioni non dovranno discriminare gli stranieri sulla base della razza, della nazionalita', delle condizioni di salute, della lingua, e dovranno tenere conto delle necessita' di tutelare, in caso di eventi bellici, i disertori, i renitenti alla leva, gli obiettori di coscienza, i minori non accompagnati, i feriti, i familiari di sfollati gia' accolti e quanti si trovino in condizioni di particolare pericolo.

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