Sergio Briguglio (22/10/1996)

ASILO: SINTESI DELLA NUOVA PROPOSTA CIR (VERSIONE

PRODOTTA NELLA RIUNIONE 16/10/96)

(Avvertenza: il simbolo ((...)) significa omissione del testo)

   
   

Elementi essenziali

Emendamenti proposti

   
   

1) Definizione del rifugiato.

 
   

- Ha diritto di asilo lo straniero al quale sia impedito nel paese d'origine o, in caso di apolidia, di stabile residenza l'esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, e, in particolare

 

a) lo straniero che, per fondato timore di persecuzioni associate a motivi relativi a razza, religione, nazionalita', opinioni politiche, appartenenza a un gruppo sociale, sesso o appartenenza a un gruppo etnico, si trovi fuori dal proprio Paese e non possa o non voglia ricorrere alla protezione di questo, ovvero che, in caso di apolidia, si trovi fuori dal Paese di residenza abituale e, per gli stessi motivi, non possa o non voglia rientrarvi;

 

b) lo straniero che, non rientrando nella prima categoria, non possa o non voglia rientrare nel proprio Paese o, in caso di apolidia, nel paese di residenza abituale per la necessita' di salvarsi dal pericolo di subire danni ingiusti alla vita, alla sicurezza, alla liberta', a causa di situazioni di guerra, guerra civile, aggressione esterna, occupazione o dominio straniero, violenza generalizzata, violazione sistematica dei diritti dell'uomo, o altri gravi e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico.

 

- Lo straniero al quale e' riconosciuto il diritto di asilo e' considerato rifugiato.

 

- Ai rifugiati si applicano integralmente le disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, resa esecutiva con Legge 722/1954, con l'eccezione delle disposizioni relative al rilascio del documento di viaggio.

 
   
   

2) Commissione nazionale per il diritto di asilo.

 
   

- La Commissione e' competente a decidere sulle domande di asilo e sulla cessazione dello status di rifugiato.

 

- La Commissione e' nominata ogni cinque anni dal Presidente del Consiglio, e' presieduta da un magistrato di Cassazione, nominato dal Consiglio superiore della magistratura, e da funzionari della Presidenza del Consiglio e dei ministeri degli affari esteri e dell'interno. Alle sedute della Commissione possono partecipare con funzioni consultive il delegato dell'ACNUR in Italia e un rappresentante di una ONG di tutela dei diritti dell'uomo.

 

- la Commissione puo' essere strutturata in sezioni e puo' nominare un Consiglio di presidenza per la definizione dei criteri da applicare nelle decisioni. Il delegato ACNUR partecipa alle riunioni del Consiglio.

 

- Le modalita' di funzionamento sono stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

 
   
   

3) Presentazione della domanda di asilo.

 
   

- Lo straniero che manifesta in qualunque modo ad una delle autorita' preposte al ricevimento delle domande di asilo la propria volonta' di richiedere asilo e' da considerarsi richiedente asilo.

 

- La domanda puo' essere presentata senza alcuna formalita'

 

a) all'Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia;

 

b) alla Questura;

 

c) alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o di dimora o di transito;

c) a qualunque Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

d) al comandante della nave o dell'aereo italiani in navigazione;

 

- Lo straniero ha diritto

 

a) di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura;

 

b) di esprimersi e scrivere nella propria lingua;

 

c) di avvalersi dell'assistenza di un interprete imparziale;

 

d) di avvalersi dell'assistenza di un legale o di un rappresentante di organizzazioni per la tutela dei diritti dell'uomo o di persona esperta di fiducia.

 

- Salvo il caso di sospetta inammissibilita', l'Ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda, la inoltra alla Questura e invita lo straniero a recarvisi entro otto giorni.

 

- Nel caso di presentazione di domanda presso una Rappresentanza diplomatica o consolare, questa effettua la prima audizione e trasmette il verbale alla Commissione per la decisione sull'ammissibilita'. In caso di ammissione della domanda, la Rappresentanza chiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento dello straniero in Italia.

 

- Nel caso di presentazione della domanda sul vettore aereo, il comandante la inoltra all'Ufficio di polizia di frontiera. In caso di presentazione sul vettore marittimo, il comandante la inoltra alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo di primo scalo. Le autorita' cui e' inoltrata la domanda procedono ai normali adempimenti.

- Nel caso di presentazione della domanda sul vettore ((...)), il comandante la inoltra all'Ufficio di polizia di frontiera. In caso di presentazione sul vettore marittimo, il comandante puo' inoltrarla alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo di primo scalo. Le autorita' cui e' inoltrata la domanda procedono ai normali adempimenti.

- Salvo il caso di sospetta inammissibilita', competenti per la verbalizzazione della domanda sono, a seconda dei casi, la Questura o la Rappresentanza diplomatica o consolare. La Questura provvede anche a fissare la data dell'audizione presso la Commissione.

- Salvo il caso di sospetta inammissibilita', competenti per la verbalizzazione della domanda sono, a seconda dei casi, la Questura o la Rappresentanza diplomatica o consolare, le quali provvedono anche a fissare l'audizione presso la Commissione.

- In caso di domanda presentata da minori non accompagnati e' data comunicazione immediata al Tribunale per i Minorenni.

 

- Si applica quanto disposto dalla legge 241/1990.

 

- Il richiedente asilo puo' in qualunque momento, rinunciando alla domanda, riottenere il documento di viaggio e uscire spontaneamente dal territorio dello Stato.

 
 

- I familiari con i quali, in base alla legge, il richiedente asilo potrebbe attuare il ricongiungimento in caso di riconoscimento dello status di rifugiato hanno diritto ad essere ammessi nel territorio dello Stato alle medesime condizioni del richiedente stesso.

   
   

4) Inammissibilita' della domanda.

 
   

- La domanda e' inammissibile quando sussista una delle seguenti circostanze:

 

a) lo straniero e' stato gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale possa ancora godere di protezione;

 

b) un altro Stato sia responsabile dell'esame della domanda, in base alla Convenzione di Dublino del 15/6/1990, resa esecutiva dalla Legge 523/1990;

 

c) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale avrebbe potuto richiedere asilo, ancora disposto, ance in base ad accordi bilaterali, ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

b) lo straniero proviene, dopo un soggiorno di oltre tre mesi, da altro Stato aderente alla Convenzione di Ginevra nel quale avrebbe potuto richiedere e, sulla base delle norme ivi vigenti, ricevere asilo, ancora disposto ad esaminare la sua domanda di asilo ed a preservarlo comunque dal rischio di respingimento verso un altro Stato in cui non sia protetto da persecuzione;

d) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo.

d) i motivi addotti sono totalmente scorrelati dalle circostanze che, secondo la legge, prevedono la concessione dell'asilo, salvo che non sia altrimenti noto che sussista una di queste circostanze.

   
   

5) Custodia dello straniero respinto alla frontiera e procedimento giurisdizionale di convalida.

 
   

- La polizia di frontiera, qualora ritenga inammissibile la domanda di asilo e lo straniero non abbia diritto per fare ingresso in Italia ad altro titolo, dispone l'ammissione dello straniero al solo fine dell'espletamento della seguente procedura.

- La polizia di frontiera, qualora ritenga inammissibile la domanda di asilo e lo straniero non abbia diritto per fare ingresso in Italia ad altro titolo, dispone l'ammissione dello straniero al solo fine dell'espletamento della seguente procedura. In tutti gli altri casi e' la Commissione a decidere riguardo all'ammissibilita' della domanda.

- In caso di presunta sussistenza di condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, l'Ufficio di polizia di frontiera dispone, con provvedimento scritto consegnato all'interessato, la custodia dello straniero respinto, presso strutture alloggiative o, se necessario, strutture ospedaliere.

 

- E' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando si tratti di minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

- E' data notizia del provvedimento al Presidente della Commissione, nonche' al Pretore e al Procuratore presso la pretura, ovvero, quando sia comunque coinvolto un minorenne, al Tribunale per i minorenni e al Procuratore presso lo stesso.

- E' informato il difensore dello straniero, eventualmente nominato d'ufficio.

 

- Entro quarantotto ore il Pretore, sentito personalmente lo straniero, adotta uno dei seguenti provvedimenti:

 

a) conferma la sussistenza dei motivi di inammissibilita', convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che i provvedimenti non siano manifestamente infondati e che sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni. Qualora lo straniero custodito sia minorenne, dispone modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi con i familiari;

a) conferma la sussistenza di condizioni di inammissibilita', convalida i provvedimenti gia' adottati e ordina la continuazione della custodia, a condizione che i provvedimenti non siano manifestamente infondati e che sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni. Qualora risulti comunque coinvolto un minorenne, dispone modalita' di custodia che non interrompano i rapporti affettivi tra i familiari;

b) conferma la sussistenza dei motivi di inammissibilita', convalida i provvedimenti, ma ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il rilascio di un permesso di soggiorno, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza e obbligodi dimora, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

b) conferma la sussistenza dei motivi di inammissibilita', convalida i provvedimenti, ma ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il rilascio di un permesso di soggiorno per i motivi appropriati, con eventuale sorveglianza di pubblica sicurezza e obbligodi dimora, nel caso non sia possibile il rimpatrio entro quindici giorni ovvero quando le condizioni di salute dello straniero non consentano il protrarsi della custodia;

c) annulla il provvedimento di custodia, nel caso non risulti sussistere alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della domanda.

c) annulla i provvedimenti, nel caso risultino infondati ovvero nel caso non non risulti sussistere alcuna delle condizioni di inammissibilita' della domanda di asilo, e ordina l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il ricevimento della domanda.

- L'ordinanza del Pretore, immediatamente esecutiva, e' notificata allo straniero e all'Ufficio di polizia di frontiera. Ad essa e' allegata una traduzione in lingua conosciuta allo straniero o, ove cio' non sia possibile, in una delle lingue piu' diffuse.

- L'ordinanza del Pretore, immediatamente esecutiva, e' notificata allo straniero e all'Ufficio di polizia di frontiera. Ad essa e' allegata una traduzione in lingua comprensibile allo straniero.

- Contro la decisione del pretore lo straniero o il suo difensore possono ricorrere per cassazione.

 
 

- Lo straniero sottoposto a custodia ha obbligo di dimora nel luogo indicatogli, ma l'eventuale rinuncia alla richiesta di asilo e la conseguente uscita dal territorio dello Stato interrompono immediatamente lo stato di custodia.

 

- Lo straniero sottoposto a custodia ha diritto a ricevere gratuitamente vitto, alloggio e cure mediche. Ha anche il diritto di comunicare con i familiari, con il difensore e con rappresentanti di organismi di difesa dei diritti dell'uomo.

- Tutti gli atti connessi al procedimento giurisdizionale considerato sono esenti da imposte.

 
   
   

6) Condizione giuridica del richiedente asilo. Permesso di soggiorno per richiesta asilo.

 
   

- Il richiedente asilo ha l'obbligo di collaborare con le autorita' competenti.

 

- La Questura, previo ritiro il documento di viaggio, rilascia un permesso di tre mesi, rinnovabile, al richiedente asilo, e consegna una copia del documento di viaggio trattenuto.

 

- Il permesso da' facolta' di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato, nonche' di iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.

- Il permesso da' facolta' di iscrizione temporanea nelle liste di collocamento e di costituzione di rapporti di lavoro subordinato e di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo anche in mancanza del requisito di reciprocita', nonche' di iscrizione a corsi di studio di ogni ordine e grado.

- E' rilasciato un permesso per richiesta di asilo della durata di sei mesi, rinnovabile, in mancanza della decisione della Commissione entro trenta giorni dalla data dell'audizione, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego.

- Il permesso e' rinnovato per sei mesi in mancanza della decisione della Commissione entro trenta giorni dalla data dell'audizione, o in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego.

- Al richiedente asilo e' assicurata l'assistenza sanitaria gratuita per tutta la durata del procedimento.

- Il richiedente asilo e i suoi familiari presenti nel territorio dello Stato sono obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale per tutta la durata del procedimento, godendo degli stessi diritti dei cittadini italiani. In relazione agli obblighi di contribuzione sono equiparati ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

- Il richiedente asilo e i suoi familiari hanno diritto di iscrizione anagrafica.

- Il richiedente asilo ha l'obbligo di comunicare alla Questura le variazioni di dimora.

 
   
   

7) Esame della domanda di asilo.

 
   

- L'audizione del richiedente asilo e' obbligatoria e avviene in luogo non aperto al pubblico e di fronte alla Commissione.

 

- Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua e di essere assistito da interprete e da persona di fiducia.

 

- Il richiedente asilo puo' produrre documentazione che deve essere acquisita e valutata dalla Commissione.

 

- La Commissione rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione e della documentazione presentata.

 

- Il regolamento definisce le ulteriori norme procedurali.

- Il regolamento disciplina le modalita' di copertura delle spese di viaggio che il richiedente asilo deve sostenere in occasione dell'audizione e definisce le ulteriori norme procedurali.

   
   

8) Decisione sulla domanda di asilo.

 
   

- La Commissione adotta una delle seguenti decisioni:

 

a) dichiara inammissibile la domanda in caso di sussistenza di una delle condizioni di inammissibilita';

 

b) riconosce lo status di rifugiato allo straniero;

 

c) rigetta la domanda in caso di mancanza di requisiti o di sussistenza di una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 1F della predetta Convenzione di Ginevra.

 

- Nella decisione la Commissione fornisce una valutazione scritta di tutti gli elementi acquisiti e indica le modalita' di l'impugnazione.

 

- Si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo previste dalla legge 241/1990.

 

- La notificazione allo straniero deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui la decisione e' stata assunta. Al testo notificato deve essere allegata una traduzione in lingua a lui comprensibile.

 
   
   

9) Diniego dell'asilo e ricorsi giurisdizionali.

 
   

- Il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione, salvo che al richiedente stesso sia concesso un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso. L'espulsione per soggiorno illegale puo' essere disposta solo dopo che e' trascorso tale termine.

- Il richiedente asilo la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione qualora questo secondo limite sia posteriore al primo, salvo che l'interessato sia in possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso ad altro titolo, e salvo l'effetto della presentazione di ricorso ((...)). (Dubbia l'opportunita' della possibile conversione, in connessione con l'ammissione del richiedente asilo ad attivita' lavorative. Si rischia di favorire la dissimulazione dell'immigrazione per lavoro)

- E' ammesso il ricorso al TAR contro il diniego, o contro la dichiarazione di inammissibilita').

 

- Entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso contro la decisione che dichiara l'inammissibilita', il TAR puo' decidere, a richiesta, di sospendere l'esecutivita' della decisione La sospensione ha l'effetto di consentire il rinnovo del permesso per richiesta di asilo. Contro la sentenza del TAR non e' ammesso appello.

 

- La presentazione del ricorso contro il diniego dell'asilo sospende la decisione, e consente il rinnovo del permesso per richiesta di asilo.

 

- Nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare, qualora lo straniero voglia presentare ricorso sottoscrive apposita dichiarazione che viene trasmessa alla Commissione, la quale provvede alla nomina di un difensore di ufficio.

- Nel caso in cui lo straniero accolto dalla Rappresentanza diplomatica o consolare voglia presentare ricorso contro la decisione che dichiara l'inammissibilita' della domanda sottoscrive apposita dichiarazione che viene trasmessa alla Commissione, la quale provvede alla nomina di un difensore di ufficio.

- TAR e Consiglio di Stato assumono le rispettive decisioni entro sessanta giorni.

- TAR e Consiglio di Stato assumono le rispettive decisioni entro sessanta giorni. In caso di ricorso contro la decisione che dichiara l'inammissibilita' della domanda e in mancanza di decisione nei tempi prestabiliti, lo straniero ha diritto all'esame della propria domanda di asilo.

- Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

 

- La sentenza che dichiari l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento sostituisce il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato rilasciato dalla Commissione.

 
   
   

10) Riconoscimento del diritto di asilo. Carta di soggiorno e documento di viaggio.

 
   

- In caso di riconoscimento dello status di rifugiato, la Commissione specifica in base a quale tipo di requisiti lo straniero usufruisca del diritto di asilo.

 

- Allo straniero al quale e' riconosciuto lo status di rifugiato e' rilasciata apposita certificazione, esibendo la quale egli ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo di durata illimitata.

 

- Il Questore rilascia anche un documento di viaggio di durata uguale a quello della carta di soggiorno. In caso di riconoscimento sulla base del primo tipo di requisiti, il documento di viaggio ha le caatteristiche previste dalla predetta Convenzione di Ginevra. Negli altri casi, il documento di viaggio ha le caratteristiche stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

- Il Questore rilascia anche un documento di viaggio di durata illimitata. In caso di riconoscimento sulla base del primo tipo di requisiti, il documento di viaggio ha le caatteristiche previste dalla predetta Convenzione di Ginevra. Negli altri casi, il documento di viaggio ha le caratteristiche stabilite dal regolamento di attuazione della legge.

 

- Il rifugiato gode del diritto di soggiornare in Italia. Puo' essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e, in ogni caso, ha diritto a non essere inviato, direttamente o indirettamente, in Paesi nei quali la sua incolumita' o liberta' possa essere messa a rischio. Degli stessi diritti godono i familiari ricongiunti.

   
   

11) Diritti sociali e misure di integrazione dei rifugiati.

 
   

- Ai rifugiati privi di mezzi e di ospitalita' in Italia, i Comuni erogano, per un massimo di centottanta giorni dalla notifica del riconoscimento, un contributo di assistenza, di importo commisurato al costo della vita, definito dal regolamento di attuazione della legge, ovvero assicurano vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

 

- Il rifugiato e' equiparato al cittadino italiano relativamente a lavoro subordinato e autonomo, previdenza, assistenza sociale e sanitaria. Per le altre materie il rifugiato riceve il trattamento piu' favorevole tra quelli riservati agli stranieri.

 

- Il rifugiato e' equiparato al cittadino italiano relativamente al diritto di accesso allo studio, al godimento di borse di studio. Il Governo provvede a regolamentare le modalita' di riconoscimento dei titoli di studio stranieri e di richiesta di borse di studio, nonche' le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

 

- Il rifugiato ha accesso al pubblico impiego, a parita' di condizioni con i cittadini di paesi dell'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia.

 

- La Repubblica promuove l'inserimento del rifugiato. Il regolamento di attuazione disciplina le forme di assistenza a cura dello Stato e degli enti locali.

 
   
   

12) Ricongiungimento familiare.

 
   

- Il rifugiato puo' attuare il ricongiungimento familiare in esenzione da requisiti economici. In casi eccezionali puo' essere autorizzato anche il ricongiungimento con altri familiari.

- Il rifugiato puo' attuare il ricongiungimento familiare in esenzione da requisiti economici. In casi eccezionali puo' essere autorizzato anche il ricongiungimento con altri familiari. In luogo della documentazione attestante il vincolo familiare, il rifugiato puo' produrre autocertificazione sostitutiva.

- I diritti sociali di cui gode il rifugiato, con l'eccezione del diritto di accesso al pubblico impiego, sono estesi ai familiari ricongiunti.

 

- I familiari ricongiunti hanno diritto d'asilo, su richiesta, sulla base del semplice vincolo familiare.

 
   
   

13) Servizi e interventi assistenziali per i richiedenti asilo.

 
   

- Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di presentazione della domanda di asilo, presso i valichi di frontiera autorizzati sono garantiti, agli stranieri che presentino domanda, servizi di informazione, interpretariato e assistenza ai fini dell'espletamento della procedura. Ai valichi aeroportuali, tali servizi sono messi a disposizione all'interno della zona di transito.

- Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di presentazione della domanda di asilo, presso i valichi di frontiera autorizzati sono garantiti, agli stranieri che intendano presentare domanda, servizi di informazione, interpretariato e assistenza ai fini dell'espletamento della procedura. Ai valichi aeroportuali, tali servizi sono messi a disposizione all'interno della zona di transito.

- Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' di realizzazione di tali servizi.

 

- Ai richiedenti asilo privi di mezzi e di ospitalita' in Italia, i Comuni erogano, per la durata del procedimento amministrativo e degli eventuali giudizi amministrativi, un contributo giornaliero di assistenza, di importo commisurato al costo della vita, definito dal regolamento di attuazione della legge, ovvero assicurano vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

 
   
   

14) Disposizioni per i casi di esodi di massa.

 
   

- In caso di afflusso di massa di stranieri costretti ad abbandonare il proprio Paese per uno dei motivi che consentono il riconoscimento del diritto di asilo, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, su proposta della Commissione, sentito l'ACNUR, puo' disporre la concessione "prima facie" dello status di rifugiato agli stranieri appartenenti ad una determinata nazionalita', etnia, lingua o religione, o che provengano da determinate zone.

 

- In questo caso la domanda di asilo, rivolta direttamente alla Commissione, fa riferimento solo all'appartenenza alla categoria cosi' individuata. La Commissione puo' procedere all'audizione di singoli richiedenti, al fine di valutare la sussistenza di motivi di inammissibilita' o di esclusione. In tutti gli altri casi, la Commissione rilascia il certificato di riconoscimento dello status.

 

- Il Ministro dell'interno puo' disporre l'alloggiamento degli stranieri, con eventuale obbligo di dimora, in strutture di accoglienza temporanea, facendo salve le garanzie previste per il caso di custodia del richiedente asilo alla frontiera.

 

- Qualora siano cessati i fenomeni che avevano causato l'esodo, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione, sentito l'ACNUR e di concerto con il Ministro degli affari esteri, puo' dichiarare cessato lo status di rifugiati per i suddetti stranieri. In tal caso richiede alla Commissione di procedere secondo le norme che regolano la cessazione dello status di rifugiato, al fine di valutare se sussistano comunque motivi per il riconoscimento ordinario dell'asilo.

- Qualora siano cessati i fenomeni che avevano causato l'esodo, il Ministro dell'interno puo' dichiarare cessato lo status di rifugiati "prima facie" per i suddetti stranieri. In tal caso richiede alla Commissione di procedere secondo le norme che regolano la cessazione dello status di rifugiato, al fine di valutare se sussistano comunque motivi per il riconoscimento ordinario dell'asilo.

- Decorsi sette anni dalla concessione dello status di rifugiati "prima facie", il Ministro dell'interno procede comunque a verifiche riguardo alla applicabilita' della clausola di cessazione, ed eventualmente alla procedura di cui sopra.

- Decorsi sette anni dalla concessione dello status di rifugiati "prima facie", la Commissione procede comunque a verifiche riguardo alla applicabilita' della clausola di cessazione ((...))

   
   

15) Cessazione del diritto di asilo. Procedura. Ricorsi giurisdizionali.

 
   

- Si ha cessazione dello status di rifugiato nei casi previsti dall'articolo 1C della predetta Convenzione di Ginevra.

- Si ha cessazione dello status di rifugiato nei casi previsti dall'articolo 1C della predetta Convenzione di Ginevra. Il venir meno delle circostanze che hanno motivato il riconoscimento dello status di rifugiato non e' motivo sufficiente per la cessazione dello status quando sussista un'altra delle circostanze che motivano la concessione dell'asilo, sia pure diversa da quella originaria.

- Riguardo alla procedura di cessazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per la presentazione e l'esame della domanda di asilo riguardo all'audizione dell'interessato e alla decisione.

 

- In caso di cessazione dello status di rifugiato, il Questore, il trentesimo giorno dalla notificazione della decisione della Commissione, revoca la carta di soggiorno, salvo che sia stato presentato ricorso.

- In caso di cessazione dello status di rifugiato e salvo che sia stato presentato ricorso, il Questore , il trentesimo giorno dalla notificazione della decisione della Commissione, revoca il permesso di soggiorno per asilo allo straniero e, su richiesta, rilascia altro permesso di soggiorno per il quale l'interessato possegga i requisiti.

 

- In caso di rilascio di altro permesso di soggiorno, sono comunque fatti salvi i rapporti costituiti sulla base dei diritti del rifugiato, in particolare, con riguardo alla condizione di reciprocita'. In caso contrario, lo straniero ha l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca.

- Contro la decisione di cessazione dello status di rifugiato, lo straniero puo' presentare ricorso al TAR. Si applicano le disposizioni previste per i ricorsi avverso la decisione della Commissione sulla domanda di asilo.

- Contro la decisione di cessazione dello status di rifugiato, lo straniero puo' presentare ricorso al TAR, con effetto sospensivo immediato. Si applicano le disposizioni previste per i ricorsi avverso la decisione della Commissione sulla domanda di asilo.

   
   

16) Rimpatrio.

 
   

- Il Ministero dell'interno e le Regioni predispongono, anche in collaborazione con l'ACNUR, programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia stata dichiarata la cessazione dello status di rifugiato.

- Il Ministero dell'interno e le Regioni predispongon, anche in collaborazione con l'ACNUR, programmi per agevolare il rientro in patria, o, in caso di apolidia, nel paese di residenza abituale, degli stranieri per i quali sia diventata definitiva la cessazione dello status di rifugiato.

   
   

17) Disposizioni finali.

 
   

- Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 
   
   

18) Copertura finanziaria.

 
   

- Il limite massimo per l'onere derivante dalla presente legge e ' di dieci miliardi annui.

 

- Al fine di far fronte agli interventi assistenziali, gli enti competenti possono accedere al Fondo sociale europeo per i rifugiati e le emergenze di popolazione.