(20/10/1996)

LAVORO AUTONOMO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Accesso al lavoro autonomo; trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario.

 
   

- Lo svolgimento di attivita' di lavoro autonomo e' consentito ai titolari di permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

 

a) lavoro autonomo;

 

b) lavoro subordinato;

 

c) lavoro artistico;

 

d) coesione familiare;

 

e) studio, successivamente al conseguimento del titolo ovvero limitatamente ad attivita' occasionali;

 

f) residenza elettiva, limitatamente ad attivita' occasionali;

 

g) giustizia, nei casi di attesa di sentenza o di decisione definitiva su un ricorso e nei casi di applicazione di misure alternative alla detenzione.

 

- Non e' consentito lo svolgimento di attivita' espressamente riservate ad italiani, salvo il caso di stranieri in possesso di laurea, diploma o abilitazione, relativi all'attivita' in questione, conseguiti in Italia.

 

- Lo straniero avente diritto all'iscrizione alle liste di collocamento ha facolta' di costituire società cooperative e di essere socio di qualsiasi tipo di società cooperativa, anche quando non sussista la condizione di reciprocita' con il Paese di appartenenza.

 

- Lo straniero che svolge attivita' di lavoro autonomo gode della parita' di trattamento con i lavoratori autonomi italiani.

 
   
   

2) Condizione di reciprocita'.

 
   

- E' soggetto a condizione di reciprocita' l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale secondo quanto specificato dal regolamento di attuazione della legge.

 

- La condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta nel caso di titolari di carta di soggiorno o di permesso per asilo umanitario, ne' qualora nel paese considerato sussista la necessita' di rimpatrio per gli italiani.

 

- La condizione di reciprocita' si considera soddisfatta qualora non risulti che sia impedito agli italiani l'esercizio dell'attivita' in questione, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese straniero, per i cittadini di quel paese.

 

- Si osservano le norme diverse previste da accordi internazionali.

 
   
   

3) Ingresso per lavoro autonomo.

 
   

- L'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro autonomo e' consentito per lo svolgimento di una determinata attivita' non occasionale, purche' questa non sia riservata per legge agli italiani, salvo il caso di straniero in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero il caso di straniero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbia ottenuto in Italia il riconoscimento del titolo e l'abilitazione.

 

- Ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo e' necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato relativa al sostentamento dello straniero.

 
   
   

4) Permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 
   

- Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e' rilasciabile a chi abbia fatto ingresso in Italia per lavoro autonomo e a chi svolga regolare attivita' non occasionale di lavoro autonomo.

Ad esempio, al lavoratore subordinato che voglia convertire il permesso.

- Il permesso per lavoro autonomo puo' essere rilasciato, in particolare, a laureati e diplomati in Italia e a chi abbia conseguito titoli di studio all'estero, riconosciuti in Italia, nonche' la corrispondente abilitazione in Italia. In quest'ultimo caso si prescinde dalla sussistenza della condizione di reciprocita'.

 

- Il titolare di permesso per lavoro autonomo ha l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

- Il permesso per lavoro autonomo e' rilasciato con durata di un anno ed e' rinnovabile con durata

 

a) di tre anni, se il lavoratore dimostra di disporre di alloggio e reddito minimo non inferiore all'importo dell'assegno sociale e di aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' non occasionale di lavoro autonomo svolta;

 

b) di due anni a chi dispone di alloggio e reddito minimo non inferiore all'importo dell'assegno sociale, ma e' ancora in attesa di completare adempimenti, ovvero si e' limitato a svolgere attivita' occasionali, ovvero in caso di malattia, maternita' o infortunio.

 

- Il permesso per lavoro autonomo e' convertibile in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.

 

- Dopo un anno di soggiorno regolare per lavoro autonomo e' consentito allo straniero lo svolgimento di attivita' diverse da quella per cui il permesso e' stato rilasciato.

 

- Dopo due anni di soggiorno regolare per lavoro autonomo lo straniero puo' iscriversi nelle liste di collocamento.

 

- Il permesso per lavoro autonomo consente l'iscrizione ad ogni corso di studio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e il godimento degli stessi diritti dei lavoratori autonomi italiani o dei lavoratori subordinati stranieri, a seconda dell'attivita' svolta.