(13/9/1996)

LAVORO AUTONOMO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Accesso al lavoro autonomo; trattamento del lavoratore autonomo extracomunitario:

 
   

- accesso consentito ai titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro artistico, coesione familiare, studio (a titolo conseguito, ovvero limitatamente ad attivita' occasionali), residenza elettiva (solo attivita' occasionali), giustizia (in attesa di sentenza o di decisione definitiva su un ricorso e nei casi di applicazione di misure alternative alla detenzione);

 

- divieto di accesso ad attivita' espressamente riservate ad italiani, salvo possesso di laurea, diploma o abilitazione, relativi all'attivita' in questione, conseguiti in Italia;

 

- facolta', per gli stranieri aventi diritto all'iscrizione alle liste di collocamento, di costituire e/o essere soci di cooperative, anche in assenza di condizioni di reciprocita';

 

- uguaglianza di trattamento con i lavoratori autonomi italiani.

 
   
   

2) Condizione di reciprocita':

 
   

- l'esercizio di determinate attività di lavoro autonomo o imprenditoriale e' soggetto a condizione di reciprocita';

 

- la condizione di reciprocita' non puo' essere richiesta nel caso di titolari di carta di soggiorno o di permesso per asilo umanitario, ne' qualora nel paese considerato sussista la necessita' di rimpatrio per gli italiani;

 

- la condizione si considera soddisfatta qualora non risulti che sia impedito agli italiani l'esercizio del diritto considerato, ovvero quando questo non sia previsto, nel paese straniero, per i cittadini di quel paese;

 

- si osservano le norme diverse previste da accordi internazionali.

 
   
   

3) Ingresso per lavoro autonomo:

 
   

- l'ingresso e' consentito per lo svolgimento di una determinata attivita' non occasionale, purche' questa non sia riservata per legge agli italiani, salvo che si tratti di stranieri in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia e relativi all'attivita' per la quale e' stato richiesto l'ingresso, ovvero in possesso di analogo titolo di studio conseguito all'estero e che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento del titolo e l'abilitazione;

 

- necessaria la dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati, o di garanzia da parte di ente o privato presente nel territorio dello Stato relativa al sostentamento dello straniero.

 
   
   

4) Permesso di soggiorno per lavoro autonomo:

 
   

- il permesso e' rilasciabile a chi sia entrato per lavoro autonomo e a chi svolga attivita' non occasionale di lavoro autonomo in modo regolare (ad esempio: lavoratore subordinato che voglia convertire il permesso);

 

- il permesso puo' essere rilasciato, in particolare, a laureati e diplomati in Italia e a chi abbia conseguito titoli di studio all'estero, riconosciuti in Italia, nonche' la corrispondente abilitazione in Italia (si prescinde in questo caso dalla condizione di reciprocita');

 

- obbligatoria l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

 

- rilasciato con durata di un anno;

 

- puo' essere rinnovato:

 

a) per tre anni se il lavoratore dimostra di disporre di alloggio e reddito sufficiente e di aver completato tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attivita' (non occasionale) di lavoro autonomo svolta;

 

b) per due anni a chi dispone di alloggio e reddito sufficiente ma e' ancora in attesa di completare adempimenti, ovvero si e' limitato a svolgere attivita' occasionali, ovvero in caso di malattia, maternita' o infortunio;

 

- dopo un anno di soggiorno regolare e' possibile accedere allo svolgimento di attivita' diverse da quella per cui il permesso e' stato rilasciato;

 

- dopo due anni si puo' accedere all'iscrizione nelle liste di collocamento;

 

- il permesso consente l'iscrizione ai corsi di studio, l'accesso ai servizi socio-assistenziali e il godimento degli stessi diritti dei lavoratori autonomi italiani o dei lavoratori subordinati extracomunitari, a seconda dell'attivita' svolta;

 

- il permesso e' convertibile in qualunque altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.