(19/10/1996)

DIRITTO DI DIFESA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

   
   

Elementi essenziali

Note

   
   

1) Diritto di difesa.

 
   

- Lo straniero presente sul territorio italiano gode del diritto di difesa in giudizio e, sulla base dei soli requisiti di reddito, del diritto di accesso al patrocinio gratutito. Si prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno.

 

- Lo straniero ha diritto a ricevere le informazioni relative ai procedimenti che lo riguardano in lingua a lui comprensibile, ovvero in una lingua a sua scelta, tra quelle piu' diffuse.

 
   
   

2) Trattamento penitenziario dello straniero.

 
   

- Lo straniero ha diritto alla presenza dell'interprete all'atto del suo ingresso nell'istituto penitenziario e in ogni altra situazione, durante il periodo di detenzione, nel quale egli debba ricevere informazioni relative ai suoi diritti e ai suoi obblighi.

 

- Il detenuto straniero ha diritto all'osservanza religiosa.

 

- Al detenuto straniero devono essere garantiti i contatti con i familiari. Si prescinde dai requisiti di copertura economica e alloggiativa per l'ingresso dei familiari nel territorio nazionale finalizzato alle visite al detenuto.

 

- Il detenuto straniero ha diritto alla corrispondenza e ai colloqui telefonici in lingua straniera, salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze processuali o di sicurezza degli istituti penitenziari. In tali casi l'autorita' penitenziaria dispone la presenza di un interprete ai colloqui e la previa traduzione della corrispondenza scritta.

 

- L'autorita' carceraria si adopera per garantire al detenuto straniero concrete possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione.

 

- Allo straniero detenuto e' rilasciato un permesso di soggiorno, allo scadere della pena, di durata pari a quella residuata dal vecchio permesso, salvo il caso di espulsione quale misura di sicurezza conseguente alla condanna.